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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3375/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
IR OM, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10476/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025589758000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1218/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, contenente istanza di reclamo-mediazione, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90062552/40/000, notificata in data
02/04/2025, recante il presunto mancato pagamento della cartella 071/2016/00345980/70/000 e degli avvisi di accertamento esecutivi TF3010501422/2015 e TF3010501423/2015 nonché la cartella di pagamento n. 028/2025/00255897/58/000, notificata il 15/05/2025, contenente somme iscritte a ruolo alla Regione
Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.; la ricorrente eccepisce, in particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici richiamati negli atti impugnati e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Con rituali e tempestive controdeduzioni si è costituita la l'GE delle Entrate ON che per un verso eccepiva il difetto di legittimazione con riferimento al merito delle pretese ivi compresa la notifica di atti che precedevano l'affidamento dei ruoli e, per l'altro, rivendicava la rituale notifica degli atti prodromici, come da documentazione versata in atti, cui faceva seguito la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione (avviso intimazione nr. 07120199044959627/000) che, pertanto, alla data di proposizione del ricorso attoreo, tenuto conto delle norme emergenziali in tema di sospensione dei termini di prescrizione, non era affatto decorso.
Si è costituita anche l'GE delle Entrate DP I di Napoli che ha rivendicato la rituale notifica dei due avvisi di accertamento prodromici all'atto di intimazione chiedendo una pronuncia di inammissibilità del ricorso vinte le spese.
Si è costituita inoltre la Camera di Commercio di Napoli che ha rivendicato la correttezza del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese.
Si è costituita, infine, la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli l'GE delle Entrate
DP I di Napoli che ha rivendicato la rituale notifica dell'avviso di accertamento sottesa alla cartella di pagamento afferente al mancato pagamento della tassa auto chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali formulava rilievi in ordine alla ritualità delle notifiche della cartella e degli avvisi di accertamento sottesi alla intimazione impugnata.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
É opportuno, in tale ottica, precisare come oggetto dell'impugnativa giurisdizionale in esame sia costituito, in primo luogo, da una intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero da un c.d. avviso di mora, atto successivo, nella sequenza connotante la riscossione coattiva a mezzo ruolo, alla cartella di pagamento. Orbene, in forza dell'inequivoco dettato dell'art. 19, comma terzo, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'avviso di mora, quando faccia seguito ad una precedente cartella notificata ed a suo tempo non impugnata, si esaurisce in un'intimazione di pagamento del debito tributario e non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, talchè può essere contestato innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidato solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla notifica della cartella, mentre non sono deducibili avverso l'avviso di mora motivi afferenti pretese invalidità della cartella di pagamento (e, a fortiori, degli atti ad essa prodromici, quali avvisi di accertamento et similia) oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (cfr. Cass. 06/04/2022, n. 11143; Cass. 24/01/2019,
n. 1961; Cass. 24/05/2017, n. 13102; Cass. 10/04/2013, n. 8704; Cass. 13/10/2011, n. 21082; 10 aprile
2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641).
Nella specie, le doglianze mosse investono l'intimazione quale atto successivo alla cartella di pagamento ed agli avvisi di accertamento analiticamente indicati in ricorso.
A fondamento dell'impugnativa, parte ricorrente deduce con un primo motivo di ricorso l'omessa notifica di tali atti prodromici all'intimazione.
Come è noto qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, quale ragione di nullità derivata, quale atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull'agente della riscossione l'onere di dare prova della regolare notificazione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Tanto precisato, parte resistente, ovvero l'Agente della ON, ha fornito prova documentale sia della notifica degli atti prodromici sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
E' dirimente rilevare come tutte le pretese azionate nell'atto di intimazione impugnato fossero già espressamente richiamate nell'avviso di intimazione nr. 071201990449596 27/000 ritualmente notificato alla ricorrente e non impugnato.
In particolare, tale avviso risulta notificato presso il domicilio del ricorrente sito in Caserta, alla Indirizzo_1
stante la momentanea assenza delle persone indicate nell'art. 139 cpc, con affissione dell'avviso alla porta e successiva spedizione della CAD (racc. n. 573311718104 del 13.11.2019) restituita al mittente in data 20.12.2020 per compiuta giacenza.
Né sul punto colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente che, nulla osservando sulla ritualità di tale atto interruttivo, lamenta la illegittimità della notifica con il rito della irreperibilità assoluta degli atti prodromici alla intimazione impugnata: rilievi, comunque, infondati atteso che sia l'egente postale in occasione della notifica della cartella che il messo notificatori non avendo rinvenuto il contribuente presso il domicilio fiscale dopo aver effettuato una visura anagrafica comunale ed avendo appreso dal portiere che lo stesso si era trasferito in altro comune ad un indirizzo sconosciuto hanno notificato l'atto attraverso il deposito di una copia presso la casa comunale e l'affissione di un avviso nell'albo pretorio del Comune.
Comunque, alla stregua di quanto precede, l'avvenuta provata notifica dell'atto di intimazione sopra indicato rende inammissibile ogni doglianza sollevata in questa sede in ordine alla cartella di pagamento e/o avvisi di accertamento prodromici e ad eventuali decadenze e prescrizioni maturate prima della notifica degli stessi, in quanto doglianze che dovevano essere oggetto di tempestiva impugnazione all'epoca e che ora sono tardive.
Ritiene questa Corte, sul punto, di dare continuità al recente orientamento della Suprema Corte, che il
Collegio condivide, secondo il quale «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non Banca_1 una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; in senso conforme, sebbene non massimate, si vedano anche Cass. n. 21945 del 30/07/2025; Cass. n. 13329 del 19/05/2025; Cass. n. 10736 del 22/04/2024).
Ne consegue che la ricorrente aveva l'onere di impugnare la pregressa intimazione di pagamento che ha già fatto riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di accertamento oggi indicati dall'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento;
non avendolo fatto, l'impugnazione dei menzionati atti prodromici gli è oggi preclusa.
Alla luce della rituale notifica, perfezionatasi il 23.11.2019, dell'atto di intimazione sopra indicato, quale valido atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese portate nella originaria cartella di pagamento (quinquennale con riferimento al diritto annuale CCAA) e negli avvisi di accertamento (decennale trattandosi di tributi erariali) operando, peraltro, in proposito gli interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, anche delle entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo
1 della Legge 160/2019. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E' un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 028/2025/00255897/58/000, contenente somme iscritte a ruolo alla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
La Regione Campania ha, invero, documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento 964087020345 sotteso alla cartella impugnata, in data 08.08.2022, a mezzo posta presso il domicilio del ricorrente sito in Caserta, alla Indirizzo_1 a mani del destinatario che apponeva la firma di sottoscrizione. Va rilevato che l'avviso di accertamento è stato recapitato con semplice raccomandata spedita da CRC Post;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste CRC Post, sono valide a tutti gli effetti di legge.
Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “ le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_2 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Né, d'altro canto, il ricorrente ha sollevato rilievi di sorta sulla ritualità di tale notifica.
Dalla documentazione depositata dalla resistente si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico, per cui, attesa l'omessa impugnativa dello stesso, la pretesa ivi contenuta è divenuta definitiva.
Dalla rituale notifica, in data 08.08.2022, dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 15/05/2025, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro . 7000,00 ciascuno in favore di ER ed GE delle Entrate DP Napoli , di Euro 200,00 ciascuna in favore della Camera di Commercio e della Regione Campania, spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
IR OM, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10476/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006255240000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025589758000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1218/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, contenente istanza di reclamo-mediazione, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90062552/40/000, notificata in data
02/04/2025, recante il presunto mancato pagamento della cartella 071/2016/00345980/70/000 e degli avvisi di accertamento esecutivi TF3010501422/2015 e TF3010501423/2015 nonché la cartella di pagamento n. 028/2025/00255897/58/000, notificata il 15/05/2025, contenente somme iscritte a ruolo alla Regione
Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.; la ricorrente eccepisce, in particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici richiamati negli atti impugnati e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Con rituali e tempestive controdeduzioni si è costituita la l'GE delle Entrate ON che per un verso eccepiva il difetto di legittimazione con riferimento al merito delle pretese ivi compresa la notifica di atti che precedevano l'affidamento dei ruoli e, per l'altro, rivendicava la rituale notifica degli atti prodromici, come da documentazione versata in atti, cui faceva seguito la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione (avviso intimazione nr. 07120199044959627/000) che, pertanto, alla data di proposizione del ricorso attoreo, tenuto conto delle norme emergenziali in tema di sospensione dei termini di prescrizione, non era affatto decorso.
Si è costituita anche l'GE delle Entrate DP I di Napoli che ha rivendicato la rituale notifica dei due avvisi di accertamento prodromici all'atto di intimazione chiedendo una pronuncia di inammissibilità del ricorso vinte le spese.
Si è costituita inoltre la Camera di Commercio di Napoli che ha rivendicato la correttezza del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese.
Si è costituita, infine, la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli l'GE delle Entrate
DP I di Napoli che ha rivendicato la rituale notifica dell'avviso di accertamento sottesa alla cartella di pagamento afferente al mancato pagamento della tassa auto chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali formulava rilievi in ordine alla ritualità delle notifiche della cartella e degli avvisi di accertamento sottesi alla intimazione impugnata.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
É opportuno, in tale ottica, precisare come oggetto dell'impugnativa giurisdizionale in esame sia costituito, in primo luogo, da una intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero da un c.d. avviso di mora, atto successivo, nella sequenza connotante la riscossione coattiva a mezzo ruolo, alla cartella di pagamento. Orbene, in forza dell'inequivoco dettato dell'art. 19, comma terzo, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'avviso di mora, quando faccia seguito ad una precedente cartella notificata ed a suo tempo non impugnata, si esaurisce in un'intimazione di pagamento del debito tributario e non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, talchè può essere contestato innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidato solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla notifica della cartella, mentre non sono deducibili avverso l'avviso di mora motivi afferenti pretese invalidità della cartella di pagamento (e, a fortiori, degli atti ad essa prodromici, quali avvisi di accertamento et similia) oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (cfr. Cass. 06/04/2022, n. 11143; Cass. 24/01/2019,
n. 1961; Cass. 24/05/2017, n. 13102; Cass. 10/04/2013, n. 8704; Cass. 13/10/2011, n. 21082; 10 aprile
2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641).
Nella specie, le doglianze mosse investono l'intimazione quale atto successivo alla cartella di pagamento ed agli avvisi di accertamento analiticamente indicati in ricorso.
A fondamento dell'impugnativa, parte ricorrente deduce con un primo motivo di ricorso l'omessa notifica di tali atti prodromici all'intimazione.
Come è noto qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, quale ragione di nullità derivata, quale atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull'agente della riscossione l'onere di dare prova della regolare notificazione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Tanto precisato, parte resistente, ovvero l'Agente della ON, ha fornito prova documentale sia della notifica degli atti prodromici sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
E' dirimente rilevare come tutte le pretese azionate nell'atto di intimazione impugnato fossero già espressamente richiamate nell'avviso di intimazione nr. 071201990449596 27/000 ritualmente notificato alla ricorrente e non impugnato.
In particolare, tale avviso risulta notificato presso il domicilio del ricorrente sito in Caserta, alla Indirizzo_1
stante la momentanea assenza delle persone indicate nell'art. 139 cpc, con affissione dell'avviso alla porta e successiva spedizione della CAD (racc. n. 573311718104 del 13.11.2019) restituita al mittente in data 20.12.2020 per compiuta giacenza.
Né sul punto colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente che, nulla osservando sulla ritualità di tale atto interruttivo, lamenta la illegittimità della notifica con il rito della irreperibilità assoluta degli atti prodromici alla intimazione impugnata: rilievi, comunque, infondati atteso che sia l'egente postale in occasione della notifica della cartella che il messo notificatori non avendo rinvenuto il contribuente presso il domicilio fiscale dopo aver effettuato una visura anagrafica comunale ed avendo appreso dal portiere che lo stesso si era trasferito in altro comune ad un indirizzo sconosciuto hanno notificato l'atto attraverso il deposito di una copia presso la casa comunale e l'affissione di un avviso nell'albo pretorio del Comune.
Comunque, alla stregua di quanto precede, l'avvenuta provata notifica dell'atto di intimazione sopra indicato rende inammissibile ogni doglianza sollevata in questa sede in ordine alla cartella di pagamento e/o avvisi di accertamento prodromici e ad eventuali decadenze e prescrizioni maturate prima della notifica degli stessi, in quanto doglianze che dovevano essere oggetto di tempestiva impugnazione all'epoca e che ora sono tardive.
Ritiene questa Corte, sul punto, di dare continuità al recente orientamento della Suprema Corte, che il
Collegio condivide, secondo il quale «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non Banca_1 una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; in senso conforme, sebbene non massimate, si vedano anche Cass. n. 21945 del 30/07/2025; Cass. n. 13329 del 19/05/2025; Cass. n. 10736 del 22/04/2024).
Ne consegue che la ricorrente aveva l'onere di impugnare la pregressa intimazione di pagamento che ha già fatto riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di accertamento oggi indicati dall'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento;
non avendolo fatto, l'impugnazione dei menzionati atti prodromici gli è oggi preclusa.
Alla luce della rituale notifica, perfezionatasi il 23.11.2019, dell'atto di intimazione sopra indicato, quale valido atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese portate nella originaria cartella di pagamento (quinquennale con riferimento al diritto annuale CCAA) e negli avvisi di accertamento (decennale trattandosi di tributi erariali) operando, peraltro, in proposito gli interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, anche delle entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo
1 della Legge 160/2019. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E' un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 028/2025/00255897/58/000, contenente somme iscritte a ruolo alla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
La Regione Campania ha, invero, documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento 964087020345 sotteso alla cartella impugnata, in data 08.08.2022, a mezzo posta presso il domicilio del ricorrente sito in Caserta, alla Indirizzo_1 a mani del destinatario che apponeva la firma di sottoscrizione. Va rilevato che l'avviso di accertamento è stato recapitato con semplice raccomandata spedita da CRC Post;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste CRC Post, sono valide a tutti gli effetti di legge.
Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “ le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_2 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Né, d'altro canto, il ricorrente ha sollevato rilievi di sorta sulla ritualità di tale notifica.
Dalla documentazione depositata dalla resistente si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico, per cui, attesa l'omessa impugnativa dello stesso, la pretesa ivi contenuta è divenuta definitiva.
Dalla rituale notifica, in data 08.08.2022, dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 15/05/2025, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro . 7000,00 ciascuno in favore di ER ed GE delle Entrate DP Napoli , di Euro 200,00 ciascuna in favore della Camera di Commercio e della Regione Campania, spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti