Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3375
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione, in quanto atto successivo a cartelle non impugnate, può essere contestato solo per vizi propri o fatti estintivi successivi. L'Agente della Riscossione ha fornito prova della rituale notifica degli atti prodromici e di atti interruttivi della prescrizione, in particolare un avviso di intimazione notificato ritualmente. Le doglianze relative alla validità degli atti prodromici sono quindi inammissibili in quanto tardive.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, avendo accertato la rituale notifica di un avviso di intimazione quale valido atto interruttivo della prescrizione. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini di riscossione coattiva dal marzo 2020 all'agosto 2021.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Non avendo il ricorrente impugnato tale avviso, la pretesa è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dato che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico è avvenuta prima della scadenza del termine triennale e considerando anche la sospensione dei termini di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3375
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3375
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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