Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
NA EC, EA EC, TE EC, rappresentate e difese dall’avvocato Pasquale Foti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, Dipartimento urbanistica, e Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. 1040/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NA EC, EA EC e TE EC;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, Dipartimento urbanistica, e Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Cons. NN TT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Le signore NA EC, EA EC e TE EC impugnavano avanti al AR Palermo gli atti concretanti l’adozione del piano regolatore generale del Comune di Capaci, culminati nella delibera consiliare comunale n. 21/2023, avente a oggetto la presa d’atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano a norma dell’art. 54 della l.r. Sicilia 19/2020. Lamentata l’invalidità sotto vari profili dell’ iter amministrativo seguito dall’Amministrazione, e l’illegittima classificazione in ZTO “E-verde agricolo” di un fondo di proprietà che nel previgente programma di fabbricazione ricadeva in ZTO “C3-espansione edilizia stagionale”, le ricorrenti domandavano l’annullamento degli atti gravati e, in subordine, la condanna del Comune al risarcimento del danno subito a causa degli stessi.
Il Comune di Capaci e le Amministrazioni regionali intimate si costituivano in giudizio.
Con la sentenza in epigrafe l’adito AR:
A) accoglieva la domanda principale, disponendo l’annullamento della sola deliberazione consiliare comunale n. 21/2023, perchè viziata da difetto di istruttoria e violazione dei principi partecipativi regolanti la materia;
B) respingeva la domanda risarcitoria subordinata, non rilevando in capo alle ricorrenti un danno economico attuale e concreto derivante dall’atto lesivo, ormai annullato;
C) condannava l’Amministrazione comunale alla refusione delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, e queste ultime alla refusione delle spese del giudizio nei confronti delle Amministrazioni regionali, nei cui confronti erano risultate soccombenti.
Il Comune di Capaci ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo, il terzo e implicitamente il quarto motivo di ricorso; violazione degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 Cod. proc. civ.; errore in fatto risultante dagli atti o documenti della causa; insussistenza delle violazioni accertate. Riprodotte nel motivo le censure accolte, e affermatane l’insussistenza, ha domandato il Comune la riforma della sentenza gravata, con reiezione del ricorso di primo grado.
La Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, Dipartimento urbanistica, e Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo, si è costituita in giudizio. Ha illustrato i temi di rilievo della causa e concluso per la valutazione dell’appello secundum legem .
Le originarie ricorrenti si sono costituite in resistenza. Hanno sostenuto l’infondatezza dell’appello e riproposto i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal AR. Hanno domandato, con espressa riserva di presentare appello incidentale: in via principale, la reiezione dell’appello; in subordine, per l’ipotesi dell’accoglimento del gravame, e comunque in ogni caso, l’accoglimento dei motivi assorbiti e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, nonchè la condanna del Comune di Capaci a risarcire i danni loro subiti mediante reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente, nella misura da accertarsi in esito al giudizio.
Con ordinanza n. 209/2025 questo Consiglio ha accolto ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm. la domanda cautelare formulata nell’atto di appello.
Il Comune di Capaci e le originarie ricorrenti hanno depositato memorie difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. I fatti salienti dell’odierna vicenda contenziosa, per come emergenti dagli atti versati al fascicolo di causa, possono essere così sintetizzati:
- con deliberazione n. 4 del 31 ottobre 2019 il commissario ad acta appositamente nominato (DA n. 348/2019) adottava il piano regolatore generale del Comune di Capaci;
- pubblicato il Piano, le ricorrenti, odierne appellate, presentavano una osservazione al piano adottato (n. 9, prot. n. 664 del 15 gennaio 2020), chiedendo, a fronte della disposta riclassificazione di un fondo di proprietà in ZTO “E-verde agricolo”, il mantenimento della classificazione ZTO “C3-espansione edilizia stagionale” per esso prevista dal previgente programma di fabbricazione;
- nelle controdeduzioni del 24 aprile 2020 l’Amministrazione valutava l’osservazione come “accoglibile”, subordinandola alla cessione dell’area della nuova viabilità prevista nel piano, da realizzarsi a carico dei lottizzanti per le parti ricadenti all’interno delle loro particelle, e alla considerazione, nella redazione del piano di lottizzazione, delle colture specializzate presenti nel fondo (in particolare, alberi di ulivo), secondo le indicazioni dettate dallo studio agricolo-forestale;
- con DA n. 256 del 13 ottobre 2022 l’Assessorato regionale territorio e ambiente, sulla base del parere n. 310/2022 del 30 settembre 2022 della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, esprimeva sul piano parere motivato VAS con prescrizioni.
In particolare, rilevava che “ Le previsioni riguardanti le Zone omogenee C3, C6, D3 e FV del PRG, per le ragioni espresse nei considerata ”, attinenti alla elevata sensibilità ambientale dei relativi ambiti territoriali, “ non possono essere oggetto di valutazione ambientale positiva e dovranno pertanto essere espunte dal piano unitamente alle opere di urbanizzazione che le supportano ed eventualmente, a seguito dei necessari approfondimenti, formare oggetto di una specifica variante da sottoporre al procedimento di VAS e VIncA. Nell’ambito delle zone C3 e C6 potranno mantenere la classificazione proposta esclusivamente le aree interessate da pianificazione esecutiva in corso di validità alla data di adozione del PRG con le relative opere di urbanizzazione strettamente pertinenti all’insediamento ”;
- il Comune di Capaci, con la deliberazione consiliare n. 21/2023, prendeva atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano così come integrato dal predetto parere VAS.
Tanto in applicazione dell’art. 54, commi 3 e 6, della l.r. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19, norma che, al comma 3, dispone: “ Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall’adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali ”;
- nella relazione allegata alla delibera n. 21/2013, in esito al parere VAS e al parere n. 2225/2023 della competente Soprintendenza, l’Amministrazione controdeduceva alle osservazioni dei privati e respingeva l’osservazione delle originarie ricorrenti in espressa applicazione del ridetto parere VAS.
2. Il AR ha ritenuto illegittimo tale modus procedendi .
In particolare, il primo giudice ha preliminarmente respinto la tesi del Comune resistente circa la non impugnabilità, perchè di natura meramente ricognitiva, della deliberazione consiliare n. 21/2023. Ha rilevato sul punto che la determinazione non si era limitata a una mera attestazione dell’efficacia giuridica di atti preesistenti, bensì aveva modificato in modo sostanziale il contenuto del piano urbanistico adottato nel 2019 adeguandolo alle prescrizioni contenute nel parere motivato VAS, così incidendo negativamente, in via immediata e concreta, sulla potenzialità edificatoria delle aree di proprietà delle ricorrenti, “ che in sede di adozione del PRG erano state classificate come edificabili (zona C3), a seguito dell’accoglimento delle relative osservazioni ”.
Nel merito, il AR ha ritenuto l’illegittimità della delibera osservando che, in presenza delle modifiche al piano adottato conseguenti alle osservazioni critiche contenute nel parere VAS, relative a “ circa il 60% ” del territorio comunale, la mera presa d’atto prevista dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020, non poteva dirsi sufficiente, necessitando, invece, “ avviare nuovamente l’intero procedimento di approvazione, mediante la formale riadozione del PRG nella versione modificata, la pubblicazione, la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati e, infine, l’approvazione definitiva all’esito delle controdeduzioni ”. Percorso imposto dal fatto che “ le prescrizioni contenute nel parere motivato VAS non imponevano né rendevano obbligatorio lo stralcio delle previsioni edificatorie, ma subordinavano ogni eventuale conferma della relativa destinazione urbanistica a un articolato percorso valutativo – da attuarsi mediante specifica variante urbanistica, da sottoporre a nuova procedura VAS e, se del caso, a valutazione di incidenza ambientale –; si trattava, dunque, di un adeguamento non automatico, richiedente una procedura aggravata, del tutto incompatibile con il meccanismo semplificato scolpito dall’art. 54 della L.R. n. 19/2020 ”.
Ha soggiunto il primo giudice che “ Gli adempimenti procedimentali omessi non rappresentano meri formalismi, ma costituiscono passaggi essenziali per la corretta attuazione dei principi fondamentali che governano l’azione amministrativa in materia di pianificazione urbanistica, tra cui i principi di pubblicità, partecipazione e imparzialità, sanciti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 26 della L.R. n. 19/2020. Il coinvolgimento della cittadinanza e la garanzia di una effettiva partecipazione rappresentano momenti imprescindibili del procedimento urbanistico, tanto più in presenza di modifiche che, come nel caso di specie, incidono in modo radicale sull’assetto originario del piano adottato. L’omessa rinnovazione del procedimento partecipativo determina, allora, una violazione grave del giusto procedimento e un vizio strutturale della deliberazione impugnata, che risulta illegittima sia per difetto di istruttoria sia per violazione dei principi partecipativi ”.
3. Si tratta di argomentazioni che resistono alle censure formulate dall’appellante Comune di Capaci.
4. In primo luogo, non costituisce un vizio della sentenza gravata, come sostiene il Comune di Capaci, l’aver rilevato il AR che l’osservazione n. 9 delle appellate (classificazione del fondo in ZTO “C3-espansione edilizia stagionale”, come nel previgente Programma di fabbricazione, anziché in ZTO “E-verde agricolo”) era stata accolta.
4.1. Questo è infatti l’unico senso che può desumersi dalle citate controdeduzioni del 24 aprile 2020, e ciò ancorchè, in tale ambito, come sottolineato dal Comune, l’Amministrazione abbia valutato l’osservazione in parola come “accoglibile” e non come “accolta”.
L’utilizzo di tale termine, infatti, bene si spiega considerando che trattavasi di una valutazione subordinata a due prescrizioni (cessione dell’area della nuova viabilità da realizzarsi a carico dei lottizzanti per le parti ricadenti all’interno delle loro particelle; considerazione, nella redazione del piano di lottizzazione, delle colture specializzate presenti), le quali, per un verso, erano eccentriche rispetto sia al Piano adottato che al previgente Programma di fabbricazione, e, per altro verso, refluivano in condizioni limitative dell’accoglimento dell’osservazione, refluenti in oneri a carico dei privati che, di suo, questa non aveva contemplato.
Del resto, la motivazione della reiezione dell’osservazione poi disposta nella relazione allegata alla delibera n. 21/2013 fonda esclusivamente sul sopravvenuto parere VAS, ciò che conferma il tenore positivo delle controdeduzioni del 24 aprile 2020, attestando che, a tale data, l’Amministrazione comunale aveva ritenuto la compatibilità, seppur condizionata, dell’osservazione con le linee fondanti del piano adottato, condizione poi venuta meno esclusivamente a causa di detto parere.
A fronte di tale evidenza, non è significativa la questione, pure introdotta dal Comune, di se il piano fosse stato o meno cartograficamente adeguato dopo l’accoglimento dell’osservazione, trattandosi di un adempimento materiale meramente conseguente, con funzione esplicativa, alle determinazioni racchiuse nelle controdeduzioni.
Va pertanto esclusa la fondatezza dell’argomentazione comunale secondo cui le prescrizioni del sopravvenuto parere VAS non hanno interessato il fondo delle appellate: come visto, l’osservazione in parola, prima accolta, è stata poi respinta solo in ragione di detto parere.
Non giova, poi, alla tesi del Comune rammentare che, per la giurisprudenza, la sede in cui assumere la determinazione conclusiva sulle osservazioni dei privati allo strumento urbanistico è quella regionale, spettando all’amministrazione comunale solo l’espressione dell’avviso circa l’accoglibilità dell’apporto partecipativo.
Si tratta infatti di un principio espresso, come si desume anche dalla giurisprudenza citata nella censura in trattazione, in riferimento al sistema delineato dagli artt. 9 e 10 della l. 1150/1942, Legge urbanistica , in cui il piano regolatore generale comunale discende dalla concorrente e autonoma valutazione di due diverse autorità, il comune e la regione, e, nell’ambito del relativo procedimento, spetta al primo l’iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta mediante l’adozione del progetto di piano, e alla seconda negare o approvare il piano, anche apportandovi, entro certi limiti e condizioni, modifiche (tra tante, da ultimo, Cons. Stato, VII, 4 settembre 2024, n. 7382, che richiama C.G.A.R.S., Sez. giur., 30 gennaio 2023, n. 111).
Nella fattispecie, invece, si verte nel campo applicativo della procedura semplificata regolata dall’art. 54, comma 3, della l.r. Sicilia 19/2020, che non contempla l’approvazione regionale.
Ancora, l’erroneità della sentenza gravata non può trarsi dalla sentenza dello stesso AR Palermo n. 453/2025, che ha respinto un ricorso proposto avverso la stessa delibera consiliare di che trattasi, trattandosi di controversia nel cui ambito sono state sollevate questioni non coincidenti con quelle ora in esame.
Per tutto quanto sopra, la prima linea argomentativa dell’appello non è fondata.
5. Con una seconda linea argomentativa il Comune di Capaci afferma l’erroneità della sentenza gravata laddove ha affermato, nel merito, che il parere motivato VAS ha rilevato vizi incidenti profondamente sull’impianto complessivo del piano, e che il suo recepimento ha determinato una sostanziale modifica della versione adottata, con effetti che hanno interessato “ circa il 60% ” del territorio comunale, da cui la necessità del riavvio dell’intero iter del procedimento di approvazione.
In particolare, il Comune: non comprende da quali atti il AR abbia tratto una tale quantificazione; sostiene, a mezzo di puntuali calcoli, che l’area interessata dalle osservazioni di cui al parere motivato VAS è complessivamente pari a poco più del 15% (precisamente 16,31%) del territorio comunale, percentuale che espone essere irrilevante, e inidonea, in quanto tale, a legittimare l’annullamento del Piano e il rifacimento dell’intero procedimento, anche considerato che, diversamente, il parere VAS non avrebbe potuto essere favorevole; evidenzia che le aree interessate dai rilievi del parere sono state stralciate dal piano, con riserva di adottare in un momento successivo l’adozione della variante prefigurata nello stesso parere; rammenta che, per la giurisprudenza, la ripubblicazione del PRG adottato è necessaria solo in presenza di modifiche comportanti il mutamento delle caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, e non le variazioni di dettaglio, quand’anche numerose sul piano quantitativo ovvero intensamente incidenti sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree; afferma che le modifiche nella specie apportate al piano rientrano in tale seconda categoria, e, anche in considerazione della loro obbligatorietà in conseguenza del parere VAS, rendono superfluo l’apporto collaborativo dei privati, già avvenuto in sede di adozione del piano, nonchè superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale.
5.1. La tesi non convince.
Per la giurisprudenza formatasi in riferimento all’art. 10 della l. 1150/1942 (riepilogata di recente da Cons. Stato, V, 29 dicembre 2025, n. 10361), le modifiche degli strumenti pianificatori adottati a seguito della presentazione di osservazioni, che non richiedono la nuova pubblicazione del progetto, sono solo quelle non comportanti sostanziali innovazioni o deviazione dei criteri connotanti il piano adottato, dovendosi, diversamente, provvedere a una ulteriore pubblicazione (Cons. Stato, IV, 13 luglio 2010, n. 4546).
Più in generale, la giurisprudenza ha affermato il principio generale secondo il quale “ la necessità di ripubblicazione del piano … viene ritenuta sussistere allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione, vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono ” (Cons. Stato, IV, IV, 19 novembre 2018, n. 6484; 12 marzo 2009, n. 1477; 25 novembre 2003, n. 7782). Ha precisato che la necessità di ripubblicazione si impone allorquando tra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, escludendo che ciò avvenga quando, in sede di approvazione, siano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (Cons. Stato, VII, 5 gennaio 2024, n. 205; IV, 19 novembre 2018, n. 6484); in altri termini, “ l’obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree ” (così, Cons. Stato, IV, 13 novembre 2020, n. 7027; nello stesso senso, IV, n. 12 febbraio 2025, n. 1158, che richiama Cons. Stato, IV, 13 novembre 2018, n. 6392, e II, 12 ottobre 2020 n. 6055).
In questo quadro, si sottolinea che, ai fini dell’onere di ripubblicazione, occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), modifiche “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali), e modifiche “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate allo strumento pianificatorio e accettate dal Comune); soggiungendosi che per le modifiche “obbligatorie” detto obbligo non sorge, poiché il carattere dovuto dell’intervento rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, mentre le modifiche “facoltative” e “concordate” determinano l’obbligo della ripubblicazione ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato (Cons. Stato, VII, 29 luglio 2024, n. 6787; IV, 14 settembre 2023, n. 8324).
Ora, nel caso di specie, il parere motivato VAS, per quanto qui di interesse:
- ha ritenuto “ di non poter esprimere una valutazione positiva sugli effetti ambientali determinati dalla previsione delle zone C3, C6, D3 e FV del PRG, che non sono state oggetto del necessario approfondimento, in relazione sia alla loro significativa estensione, che determina effetti di ingiustificato consumo del suolo nonché rilevanti pressioni anche in relazione alle componenti paesaggio e biodiversità sia per il particolare valore ambientale delle aree interessate, che, per quanto rappresentato nel RA e nello Studio di Incidenza, potrebbe essere significativamente compromesso, risultando altresì non compatibili con gli obiettivi di sostenibilità definiti dal contesto normativo generale ” (pag. 27);
- nelle considerazioni conclusive, ha espresso parere motivato favorevole, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 152/2006 e del d.P.R. 357/1997, “ con le considerazioni ambientali di seguito riportate ed a condizione che l’A.P. proceda, in sede di Dichiarazione di Sintesi, ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali formulate di seguito sono state integrate nel piano e nel suo apparato normativo e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili ”, affermando, nel prosieguo, che “ le previsioni riguardanti le Zone omogenee C3, C6, D3 e FV del PRG … non possono essere oggetto di valutazione ambientale positiva e dovranno pertanto essere espunte dal piano unitamente alle opere di urbanizzazione che le supportano ed eventualmente, a seguito dei necessari approfondimenti, formare oggetto di una specifica variante da sottoporre al procedimento di VAS e VIncA. Nell’ambito delle zone C3 e C6 potranno mantenere la classificazione proposta esclusivamente le aree interessate da pianificazione esecutiva in corso di validità alla data di adozione del PRG con le relative opere di urbanizzazione primarie, strettamente pertinenti all’insediamento ”.
Il Comune ha ritenuto di fronteggiare un siffatto parere, che in relazione alle ZTO di cui sopra non era positivo in ragione del rilevato deficit istruttorio, “espungendo” le predette zone dal PRG, ciò che, in concreto, ha fatto classificandole come “zone bianche”, ciò che refluisce nella destinazione “ZTO E-verde agricolo”.
Si tratta di una rielaborazione che non può certo dirsi “obbligatoria” nei sensi sopra precisati, non potendo ritenersi che il parere facesse emergere l’obbligo dell’Amministrazione comunale di assumere una tale determinazione.
In particolare, non va trascurato che si trattava della prima pianificazione generale del territorio del Comune di Capaci (precedentemente regolato da un risalente programma di fabbricazione), ovvero di uno strumento che, sia in linea generale che a maggior ragione nella fattispecie, non tollera la “espunzione” di alcune sue parti, e ciò al di là di ogni (mero) intento di pianificarle in una successiva variante. Né tale concetto può divenire “proprio” alla materia solo perché utilizzato nel parere VAS, che spettava all’Amministrazione comunale interpretare e fare proprio in un senso coerente, oltre che con quanto ivi rilevato, con le specifiche esigenze del territorio da normare. Queste costituiscono infatti il bagaglio specifico di conoscenze dell’Amministrazione comunale che, solo, giustifica il ruolo, in linea di principio preponderante, che essa assume nelle scelte da effettuarsi nel corso del procedimento di formazione dello strumento urbanistico, a partire dalla formulazione della compiuta proposta pianificatoria costituita dall’adozione del progetto di piano.
Il giudizio di carente istruttoria contenuto nel parere al riguardo delle aree di che trattasi si rivela, pertanto, più significativo della “soluzione” ivi elaborata per consentirne il superamento, che si pone in una ottica meramente formalistica, dal momento che, per sua stessa definizione, il vizio in parola preclude l’adozione di una valida determinazione amministrativa, né può essere sanato dal compimento di scelte soprassessorie, quale è il rimando a una futura variante.
E, del resto, le aree in parola, lungi dall’essere state “espunte” nel PRG, che, ovviamente, non poteva non contemplarle, sono divenute, come sopra detto, “ ZTO E-verde agricolo ”, destinazione che si profila come non coincidente né con quella prevista nel piano adottato (ZTO “C3”, “C6”, “D3” e “FV”), né con quanto rilevato sotto il profilo sostanziale nel ridetto parere. Il quale, infatti, pur segnalando in più parti, come da motivazioni, la forte valenza ambientale di tali aree, e stigmatizzando come detto la carenza istruttoria della pianificazione per le stesse proposta, non ha in alcun modo imposto siffatta zonizzazione, tanto da vagheggiare, appunto, la possibilità di una ripresa, seppure in termini non chiariti, delle potenzialità edificatorie delle stesse in una successiva variante, sull’evidente presupposto che le carenze istruttorie rilevate fossero, di loro, evidentemente almeno in parte, colmabili.
Il Comune aveva pertanto ampi margini decisionali circa le scelte, anche procedimentali, da assumere in conseguenza del parere.
Pertanto, nel descritto quadro, rileva non tanto la quantificazione percentuale delle aree interessate dal parere non favorevole VAS, come sembrano ritenere sia il AR sia, conseguentemente (seppure in senso opposto), il Comune, bensì, piuttosto, il fatto che il piano reso efficace ed esecutivo con la delibera impugnata, mediante lo stralcio “secco” delle previsioni edificatorie previste per dette aree, ha subito un mutamento che, oltre a non potersi ritenersi “obbligatorio” per le ragioni sopra rassegnate, non può essere ascritto neanche alla categoria delle variazione di dettaglio. Le previsioni edificatorie costituiscono infatti, per loro natura, elemento particolarmente qualificante dello strumento urbanistico, in quanto volte a modellare, oltre l’esistente, lo sviluppo del territorio ritenuto possibile, e il loro “azzeramento”, vieppiù riferito a varie zonizzazioni, non può non incidere, oggettivamente, sulla tenuta complessiva della pianificazione residua, né nel caso di specie il Comune ha dato una qualche prova del contrario.
In ogni caso, va rilevato che il Comune di Capaci afferma l’erroneità del capo di sentenza che ha quantificato le aree interessate dalla predetta modifica in circa il 60% del territorio comunale, sostenendo che la percentuale in parola va ragguagliata al 16,31%, dato cui perviene considerando la sommatoria delle percentuali delle superfici interessate dalla modifica rispetto all’estensione del territorio comunale (ha 612,00).
Ma l’argomentazione, che per le ragioni dianzi rassegnate, anche ove accolta, non potrebbe condurre alla riforma della sentenza gravata, non è neanche convincente.
Invero, come evidenziato dalle appellate (che pervengono articolatamente alla conclusione che le aree interessate dalla modifica della zonizzazione superano abbondantemente il 50% del territorio comunale normato urbanisticamente), il calcolo qui offerto dal Comune è molto semplificato, poiché esso, tra altro, prende a base di partenza l’intero territorio comunale, ivi compresa la parte che, per ragioni di natura fisica/morfologica, ambientale, demaniale o normativa, non è edificabile e non può essere destinate a interventi edilizi o altri usi che richiedano un’alterazione del territorio, e che la stessa relazione generale allegata alla delibera di adozione del piano ha quantificato in ha 252,70.
6. Per quanto sopra, la conclusione del AR circa la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 54 della l.r. 19/2020, trattandosi di una procedura semplificata incompatibile con gli adeguamenti non automatici del PRG posti in essere dall’Amministrazione comunale per superare le carenze istruttorie rilevate dal parere motivato VAS, nonché violativa dei principi partecipativi operanti in materia, risulta scevra dalle mende denunziate.
Per l’effetto, restano assorbite ulteriori questioni sollevate dalle difese delle appellate, né vi è luogo per l’esame della subordinata domanda risarcitoria pure ivi riproposta, che è stata respinta in primo grado con un capo di sentenza avverso il quale le medesime, pur avendone fatto riserva, non hanno proposto appello incidentale: domanda che, in quanto proposta in via subordinata all’accoglimento di quella di annullamento, resterebbe del resto anch’essa assorbita nella conferma, in questa sede, della pronuncia caducatoria resa dal AR in accoglimento dell’originario petitum delle appellate.
Resta parimenti assorbita l’eccezione, spiegata dal Comune nell’ultima memoria depositata, di inammissibilità, ex art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., di alcuni documenti prodotti dalle appellate solo in questo giudizio (“ pagine web della Regione Siciliana sui piani paesaggistici ”), non avendo essi avuto alcun peso nella odierna decisione.
7. L’appello in trattazione va conclusivamente respinto.
La spiccata particolarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
NN TT, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TT | RM de RA |
IL SEGRETARIO