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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22959/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.22959/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
IA LI (RM), Via Giuseppe Garibaldi n.147, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
FLORITA (C.F. ) (pec ) e C.F._2 Email_1
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma, Viale Giulio Cesare n.71, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Passo Lombardo n.111/A, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Carraresi n.23, presso lo
Studio dell'Avv. Massimo Prosperi (C.F. (pec C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla Email_2
comparsa di risposta,
Convenuto
1 E
CONVENZIONATA Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1 CP_4
con sede in Tivoli (RM), Via Marcantonio Nicodemi s.n.c., elettivamente domiciliata in
[...]
Roma, Via Carlo Mirabello n.23, presso lo Studio dell'Avv. Michela Natale (C.F.
) (pec ) che la rappresenta e difende C.F._5 Email_3
giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Convenuta
E
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...] P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti (C.F. ) (pec CP_6 C.F._6
), presso il cui studio in Roma, Via Ofanto n.18, è Email_4
elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Terza chiamata
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._7
15.02.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Rullo (C.F. (pec ) giusta delega in C.F._8 Email_4
atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma - Ostia Lido, Viale Vasco De
Gama, n.73
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
***
CONCLUSIONI
2 Per Parte_1
- accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice e meglio descritti in narrativa dell'atto di citazione e nella relazione medico legale di parte nella stessa integralmente riportata e trascritta, sono riconducibili alla responsabilità della Controparte_8
e dei medici che hanno prestato le cure alla Signora
[...] Pt_1
, operanti per e nella medesima e dunque del Dott. e della Dott.ssa
[...] Controparte_1
quest'ultima chiamata in causa dalla convenuta, per Controparte_7 CP_2
inesatta esecuzione delle prestazioni a cui erano tenuti;
- accertare e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della Controparte_8
del Dott. , della chiamata in
[...] Controparte_8 Controparte_1
causa Dott.ssa e dei medici e sanitari che hanno prestato le cure Controparte_7
all'attrice;
- accertare e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della
[...]
del Dott. , Dott.ssa Controparte_8 Controparte_1 CP_7
e dei medici e sanitari anche per omessa e inadeguata informazione della Controparte_7
paziente e per l'effetto condannare la Convenzionata Controparte_8 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. e la
[...] Parte_2
Dott.ssa e la Compagnia di Assicurazione chiamata in causa Controparte_7
laddove ne sia riconosciuta la vigenza della copertura per la responsabilità professionale,
ognuno per la propria competenza e anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti,
patrimoniali (rimborso spese mediche sostenute) e non patrimoniali (danno biologico,
temporaneo e permanente, danno morale e della componente di personalizzazione), subiti dall'attrice, anche con capitalizzazione delle spese future e sempre con individualizzazione del danno, che si quantificano nella complessiva somma di euro 90.000,00 (novantamila/00),
o nella somma maggiore e/o diversa che sarà ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante, dovuto al mancato
3 godimento dell'equivalente del danno subito, da valutarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi su tutte le somme dal momento del verificarsi dei danni con rivalutazione monetaria,
sino al soddisfo e oltre le spese di CTP almeno nella misura stabilita e liquidata ai CTU;
con condanna anche al rimborso a favore dell'attrice delle spese sostenute per la espletata CTU
da porre definitivamente a carico dei convenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
- ***
Per Convenzionata Controparte_8 Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adito così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
Convenzionata per i motivi esposti nella comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta con chiamata di terzo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si pervenisse alla responsabilità per danni invocata dall'attrice, limitare tale responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti e, per l'effetto, mantenere indenne la convenuta da qualsivoglia condanna economica CP_2
ritendo responsabili i medici ed Controparte_1 CP_7 Controparte_7
3) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
***
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Compagnia;
2. In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, (a) posto che la richiesta danni di è precedente alla decorrenza del contratto di Parte_1
assicurazione; (b) ricorrendo l'esclusione di polizza di cui all'art. 18 delle condizioni di assicurazione;
4 3. In via di subordine: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che neanche minimamente provata;
4. In via di ulteriore subordine: nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di malleva del convenuto, (a) accertare con rigore il danno lamentato dalla evitando ingiustificate duplicazioni e speculazioni delle voci di danni;
Pt_1
(b) liquidare l'indennizzo di polizza conformemente alle condizioni di assicurazione e nei limiti del massimale ivi previsto.
***
Per CP_7 Controparte_7
IN VIA PRINCIPALE
a) rigettare la domanda svolta dalla in quanto, Controparte_8 CP_3
per le ragioni sopra esposte, la Dott.ssa operava di fatto all'interno della CP_7 [...]
come medico alle dipendenze del Sig. CP_8 CP_4
b) rigettare la domanda svolta dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, poiché la Pt_1
medesima si è arbitrariamente sottratta alle cure mediche concordate nonostante fosse stata preventivamente e compiutamente informata delle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze concordate;
IN VIA SUBORDINATA
c) nell'ipotesi in cui fosse acclarata una responsabilità in capo alla Dott.ssa poiché la CP_7
CTU ha accertato il trattamento proposto alla paziente sarebbe stato totalizzante e risolutivo per il caso clinico dell'attrice se la medesima avesse rispettato con regolarità il piano terapeutico proposto, dichiarare ex art. 1227 c.c. il concorso colposo della Sig.ra IS e,
conseguentemente, determinare in riduzione il risarcimento richiesto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
IN OGNI CASO
5 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 18 aprile 2020, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Roma e la Convenzionata Controparte_1 Controparte_8
chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 90.000,00 per Controparte_3
asserita responsabilità sanitaria causa dell'erronea esecuzione di cure odontoiatriche.
A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- In data 23 novembre 2015, la sig.ra si rivolgeva alla dove aveva Pt_1 CP_8
già eseguito terapie odontoiatriche dal luglio 2013 ad aprile 2014.
- Dalla ortopanoramica eseguita presso un centro radiologico in data 22.07.2013
consegnata al medico del Centro Odontoiatrico convenuto che ha eseguito la prima visita, si evidenziava chiaramente una situazione patologica complessa delineata da una serie di problemi conservativi, endodontici, chirurgici e protesici su diversi elementi dentali.
- Nella OPT si evinceva la presenza di tutti gli elementi dentari dalla serie permanente compresi tutti e 4 gli ottavi (denti del giudizio).
- In data 23 febbraio 2015 venivano programmate le cure dentali al fine di pervenire al ripristino del definitivo stato di salute con il Dr. che le proponeva Controparte_1
l'estrazione di tutti e tre i molari dell'arcata inferiore per sostituirli con una riabilitazione protesica implantare.
- Il preventivo totale consegnatole ammontava a € 5384,00 pagato integralmente.
- Il Dr. iniziava a eseguire le estrazioni nelle date: 7 marzo 2015 (estrazione CP_1
del 3.6); 21 marzo 2015 (estrazione del 4.5); 7 aprile 2015 (estrazione del 4.7).
6 - Lo stesso non riteneva necessario estrarre i denti 3.8 e 4.8 già inseriti (in realtà) nel piano di pagamento e saldati con il finanziamento, poiché ritenuti ininfluenti alla riabilitazione programmata e asintomatici.
- In data 12 ottobre 2015 il Dr. eseguiva la prima fase chirurgica di CP_1
posizionamento impianti in posizione 3.6 e 3.7 e in data 2 novembre 2015 in posizione
4.5 e 4.7.
- La Signora nei mesi successivi alle estrazioni dei 3.6 e 3.7 eseguite il 4 giugno Pt_1
2016 il dente 3.8, iniziava a manifestare dolori.
- Interpellato il Dr. lo stesso proponeva l'estrazione del 3.8. CP_1
- In data 4 giugno 2016 alle ore 14,30 il Dr. seguiva l'estrazione del 3.8, senza CP_1
informare la paziente delle possibili complicanze di tale atto chirurgico, né averle sottoposto ad esame e firma alcun modulo che lo descrivesse.
- Non veniva neanche eseguita una indagine radiografica preoperatoria.
- L'intervento durava oltre un'ora e, malgrado le numerose anestesie, la Signora Pt_1
accusava dolore anche perché l'operatore riscontrava molte difficoltà di esecuzione dimostrata dagli innumerevoli strumenti utilizzati per compierlo.
- Durante tali manovre l'attrice avvertiva una fortissima scossa elettrica, al punto da saltare sulla poltrona nonostante le 3 anestesie già eseguite, e successivo dolore molto intenso.
- In data 6 giugno 2016 alle ore 12,29, a causa di fortissimo dolore, l'attrice si recava al
Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata dove veniva riscontrate “parestesia
post-estrattiva e dolorabilità alla palpazione del cavo orale” invitando la paziente a una consulenza maxillofacciale.
- In data 7 giugno 2016 alle 18,40 a seguito della persistenza dell'insopportabile dolorabilità la sig.ra si recava presso l'Ospedale G. Eastman dove veniva Pt_1
7 diagnosticata “algia alla palpazione del sito post-estrattivo e parestesia del labbro
inferiore e della zona mentoniera” invitandola ad una consulenza chirurgica.
- In pari data nel medesimo nosocomio, eseguite consulenza chirurgica e Tac, veniva rilevate la presenza di residuo radicolare in posizione 3.8 con parestesia dell'emilabbro inferiore sinistro, trisma omolaterale e incrinatura corticale linguale della mandibola.
- In data 7 giugno 2016 veniva consegnato il referto radiologico del PC dentaria arcata inferiore, redatto dal Dr. nel quale veniva riscontrato oltre agli esiti Persona_1
avulsivi del 3.8, la presenza di un residuo radicolare, la presenza di irregolarità della corticale ossea e del versante linguale, quadro compatibile con interruzione di continuità
della stessa.
- In data 8 giugno 2016 alle ore 11,18 la Signora tornava a visita presso l'Ospedale Pt_1
G. Eastman per il persistere del dolore e veniva visitata dal Dr. che Persona_2
le somministrava antibiotico e antimicotico.
- In data 11 giugno 2016 alle ore 15,29 sempre a causa del persistere del dolore, la Pt_1
chiamava la guardia medica che la inviava alla a ulteriore visita dove le Parte_3
venivano prescritti altri farmaci dal Dr. . Persona_3
- In data 14 giugno 2016 il Dr. riscontrava un miglioramento ma anche la Persona_4
persistenza della parestesia emilabbro inferiore sinistro, e consigliava visita neurologica.
- In data 14 giugno 2016 alle ore 10,45 la veniva sottoposta ad ulteriore visita Pt_1
presso il G. Eastman dal Dr. che refertava parestesia labiale Persona_5
mandibolare sinistra ed eseguiva rimozione delle suture.
- In data 16 giugno 2016 all'UOC Malattie Neuromuscolari la veniva sottoposta Pt_1
a test e visita dalla Dott.ssa che relazionava: “Si segnala significativa Per_6
asimmetria di latenza della componente SP1 del riflesso inibitori del massetere da
stimolazione del nervo mentale, maggiore a sn utile controllo a 3 mesi”.
8 - In data 17 giugno 2016 l'attrice si recava all'Umberto I (Osp. Eastman) dove il Dr. CP_9
refertava la persistenza della dolorabilità alla palpazione e patologia
[...]
infiammatoria in zona estrattiva 3.8.
- Nel periodo dal 21 giugno 2016 al 15 luglio 2016, la veniva sottoposta a varie Pt_1
medicazioni (lavaggi con soluzioni, applicazioni e rimozioni drenaggi, etc.) nel medesimo Nosocomio dai Dottori e al fine di una Persona_7 Persona_8
guarigione della ferita da estrazione sul 3.8.
- In data 29 ottobre 2016 la si rivolgeva al Dr. per sottoporsi a Pt_1 CP_10
visita e valutare un possibile piano di trattamento riabilitativo protesico e un indicativo preventivo di spesa.
- Intanto l'attrice lamentava ancora dolorabilità alla palpazione nella zona 3.8 e una ipoestesia del labbro inferiore e della lingua omolaterale alla estrazione, mentre anche all'esame clinico si riscontrava una concavità ossea nella medesima zona.
- In data 31 ottobre 2016 la si sottoponeva a TCBC e OPT di controllo presso il Pt_1
Centro Diagnostico di Monteverde e il Dr. redigeva referto Persona_9
medico in cui evidenziava che in zona 3.8 “…permangono cavità postestrattiva e
frammenti radicolari ritenuti contigui al decorso del canale osseo del nervo
mandibolare (tomogrammi radiali 139-148)”.
- In data 10 novembre 2016 la si recava a visita presso il G. Eastman e il Dr. Pt_1
refertava nuovamente una disestesia/anestesia III branca del trigemino, Parte_4
evidenziando gli esiti di estrazione chirurgica e la presenza di residui radicolari del 3.8.
refertava altresì una “sindrome algico disfunzionale ATM” (articolazione temporo mandibolare) causata da edentulia arcata inferiore, consigliando una 'riabilitazione
protesica mandibolare'. Dimetteva la paziente inviandola al reparto di protesi e successivo controllo dopo 3 mesi prescrivendo terapia farmacologica.
9 - In data 14 novembre 2016 la affetta da FSHD (distrofia faccio-scapolo- Pt_1
omerale), si sottoponeva a visita presso il reparto DH di neuropsicologia del CP_11
dove, il Dr. le prescriveva visita odontoiatrica
[...] Persona_10
specialistica e dove le refertavano una progressiva perdita ossea nell'arcata inferiore sollecitandola al ripristino degli elementi dentali mancanti e una mobilizzazione attiva e passiva dell'articolazione temporo-mandibolare.
- In data 15 novembre 2016 la subiva ulteriori controlli anche presso l'UOC Pt_1
Malattie Neuromuscolari del Policlinico Umberto I, dove la Dott.ssa giungeva Per_11
alle seguenti conclusioni: “Quadro sovrapponibile al precedente controllo”.
- In data 19 dicembre 2016 la si recava per un ulteriore controllo presso Il Pt_1
di Roma, Area Neuroscienze, dove il Dr. Controparte_12 [...]
, certificava: “A seguito di intervento Odontoiatrico per estrazione del CP_13
dente del giudizio dal lato sinistro in data 4 Giugno 2016, ha presentato anestesia del
labbro inferiore e del mento per verosimile lesione del Nervo Alveolare Inferiore. Ad
oggi, a distanza di oltre 6 mesi dall'intervento, i suddetti disturbi persistono
immodificati”
- In data 9 luglio 2017 la tornava al P.S. del Nosocomio G. Eastman dove veniva Pt_1
visitata dal Dr. a causa dell'avulsione spontanea dell'impianto in Persona_12
posizione 4.6 e di una “Distrofia facioscapolomerale in terapia” che le prescriveva terapia antibiotica, antinfiammatoria e batteriostatica.
- Veniva altresì eseguita ortopanoramica, dal Dr. del medesimo nosocomio, dove Per_1
venivano riscontrati ancora gli altri ottavi residui (1.8; 2.8; 4.8), e inoltre si apprezzavano 'manifestazioni parodontopatiche'.
- In ragione delle condizioni sopra esposte l'attrice si rivolgeva al Dr. CP_14
Specialista in Medicina Legale, per un'opportuna valutazione del caso ai fini
[...]
dell'individuazione di profili di responsabilità professionale a carico del personale
10 sanitario della e in data 11 febbraio 2019 lo stesso, anche sulla base di una CP_8
relazione specialistica odontoiatrica svolta dal Dr. (all. 22), così esponeva CP_10
nel suo elaborato: “Sebbene lo stato di salute dentale della paziente fosse alquanto
complesso quando la stessa si sottopose alle cure dello studio Dental Dent, la stessa
presentava comunque tutti i denti nelle due arcate inferiori;
nella OPT precedente ai
trattamenti iniziati nel febbraio 2015 erano evidenti problemi odontoiatrici di diversa
eziologia non diagnosticati e non curati, riguardanti anche l'arcata superiore;
negli
studi radiologici successivi ai trattamenti eseguiti sono ancora visibili i siti delle radici
dei denti estratti, gli impianti successivamente posizionati mostrano limiti di
osteointegrazione e posizione e sono evidenti i residua radicolari in zona post-
estrattiva. Sicché, avuto riguardo delle considerazioni medico-legali e specialistiche
che precedono, si ritiene che la realtà di danno patita dalla Sig.ra – integrante Pt_1
un prolungato iter clinico documentato, i segni persistenti di lesione del nervo alveolare
inferiore in siti di estrazione del 3.8 con presenza di residui radicolari, una sindrome
algico-disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare, la mancata risoluzione
di problemi odontoiatrici di diversa eziologia non diagnosticati, una progressiva
perdita ossea dell'arcata inferiore in soggetto con distrofia facio-scapolo-omerale-
costituisca contesto di pregiudizio biologico risarcibile, da intendersi quantomeno in
termini di maggior danno, e valutabile nei seguenti termini medico-legali; incapacità
temporanea parziale al 50% pari a 6 (sei) mesi, eventualmente a sintesi di maggior
periodo a scalare;
invalidità permanente, intesa come danno biologico, nell'ordine del
15% (quindici per cento) della totale;
deve altresì derivarne il ristoro delle spese
mediche fin qui indebitamente sostenute, nonché di quelle future anche a carattere
riabilitativo”;
- Parte attrice, oltre a richiedere il risarcimento del danno, esperivano un tentativo di mediazione dinanzi all'organismo di mediazione “Organismo Associazione Immediata-
11 ADR”, istanza del 30.05.2019, n. 255/2019, che si concludeva con esito negativo in data
22.07.2019;
2. Con comparsa depositata il 13.1.2020 si costituiva in giudizio che contestava in Controparte_1
fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
a. accertare e dichiarare la mancanza totale di responsabilità del Dott. Controparte_1
per i danni lamentati dall'attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate dall'attrice, condannare la Controparte_15
a garantire ed a manlevare il Dott. da ogni pretesa
[...] Controparte_1
risarcitoria e ciò in virtù della polizza collettiva n. 2019RCG00169-789892 sottoscritta dal convenuto Dott. con l'Assicurazione; CP_1
b) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.
1. Osservava il convenuto in particolare che:
a) Mancava il nesso di causalità tra la condotta del medico operante e l'asserito danno;
b) La sindrome FSHD, di cui l'attrice era affetta, pooteva essere responsabile della sintomatologia parestetica riferita;
c) Non sussisteva inadempimento in quanto il convenuto non era stato posto in condizione di concludere il trattamento per volontà della paziente;
d) Non sussisteva colpa, sotto forma di negligenza e/o imperizia per violazione dell'art. 1176 c.c.. in quanto aveva eseguito l'estrazione in questione osservando alla lettera i protocolli e le linee guida previste per questo tipo di intervento e nessun errore era ravvisabile (o era stato comunque provato) nella esecuzione materiale.
3. Chiamata in causa la , PP TI , si costituiva CP_16 Controparte_5
con deposito di comparsa del 23 marzo 2021, la quale tanto adduceva:
12 a) Inoperatività della garanzia in quanto la garanzia in favore del Dr. veniva CP_1
prestata in regime di claims made e comunque non copriva i sinistri già notificati all'assicurato prima della stipula del contratto.
b) Infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, oltre che neppure provata.
4. Si costituiva con deposito di comparsa del 10 novembre 2020 la
[...]
he contestava in fatto e in diritto la Controparte_17
domanda attorea chiedendo:
a) accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della
[...]
Convenzionata in quanto il trattamento in CP_8 Controparte_3
questione sarebbe stato erogato direttamente ed esclusivamente dallo Studio Dentistico
della Dott.ssa CP_7 CP_18
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si pervenisse alla responsabilità per danni invocata dall'attrice, limitare tale responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti e, per l'effetto, mantenere indenne la convenuta da qualsivoglia condanna economica CP_2
ritendo responsabili i medici ed Controparte_1 CP_7 Controparte_7
c) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Osservava la convenuta in particolare che:
a) La clinica sarebbe stata coinvolta in maniera del tutto infondata nel giudizio che, invece,
avrebbe dovuto riguardare esclusivamente i due odontoiatri cui l'intervento in esame poteva essere attribuito: il Dott. quale esecutore materiale dello stesso e la CP_1
Dott.ssa quale titolare dello Studio odontoiatrico al quale l'attività in questione CP_7
era giuridicamente imputabile. Pertanto, la Controparte_17
erroneamente convenuta dall'attrice, doveva considerarsi completamente priva di legittimazione passiva.
5. Chiamata in causa si costituiva con deposito di comparsa la quale CP_7 Controparte_7
contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedendo:
13 a) Il rigetto della domanda svolta dalla in Controparte_17
quanto la Dott.ssa operava di fatto all'interno della come CP_7 Controparte_8
medico alle dipendenze del Sig. CP_4
b) rigettare la domanda svolta dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, poiché Pt_1
la medesima si era arbitrariamente sottratta alle cure mediche concordate nonostante fosse stata preventivamente e compiutamente informata delle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze concordate;
6. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 29.09.2021, il Giudice, dott.ssa Vittoria
Amirante, assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con la prima memoria ex art.183,
co.6, c.p.c., gli attori estendevano le proprie domande nei confronti delle terze chiamate.
Subentrato nel ruolo il Giudice dr.ssa Emanuela Schillaci, disponeva in istruttoria CTU
medico-legale ad opera dei dottori e che depositavano Persona_13 Persona_14
relazione definitiva il 15.11.2022.
7. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, ritenendo la causa di natura documentale (salva CTU
già esperita) ed ultronee le ulteriori istanze di prova orale richieste, e quindi matura per la decisione, e riservando ogni ulteriore determinazione sulle questioni ed eccezioni sollevate,
anche in rito, alla fase decisoria, rinvia la causa all'udienza del 17.10.2023 per precisazione delle conclusioni e quindi, a seguito di rinvii, al 29/02/24 ed all'11.02.25, in cui il Giudice,
con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c., la tratteneva in decisione con assegnazione di termini abbreviati ex art.190 c.p.c. (20+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari
1. La convenuta Convenzionata ha eccepito il Controparte_8 Controparte_3
proprio difetto di legittimazione in quanto la responsabilità del fatto andava attribuita ai due odontoiatri cui l'intervento in esame poteva essere attribuito: il Dott. quale esecutore CP_1
14 materiale dello stesso e la Dott.ssa uale titolare dello Studio odontoiatrico al quale l'attività CP_7
in questione è giuridicamente imputabile.
L'eccezione deve ritenersi infondata. Dalla visione della documentazione in atti, infatti, è emerso che:
- la sia stata costituita in Controparte_17
data 14 luglio 2015 con sede in Via Marcantonio Nicodemi snc e presso tale immobile veniva esercitata attività odontoiatrica;
- dalle immagini depositate da parte attrice emerge l'esistenza dell'insegna “studio dentistico convenzionato” dentaldent all'esterno dell'immobile;
- il contratto di comodato del suddetto immobile viene redatto su carta intestata di , CP_3
così come il logo dentaldent appare nel modulo di consenso informato sottoscritto dall'attrice
(all. 4 di parte convenuta;
CP_3
- entrambi i sanitari coinvolti, dr. e risultanto essere soci della CP_1 CP_7 CP_3
ed operano all'interno dei predetti locali.
Per tali ragioni deve concludersi che la struttura sanitaria ove è stata eseguito l'intervento è
certamente riconducibile alla convenuta CP_3
Sull'an debeatur
2. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge
CO (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio,
che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità
contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale
(rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità
psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge CO (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile,in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (datadi entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
16 e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2.1 Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi
un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle
prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
2.2. Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011 n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa, commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più
probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
17 In caso di danno biologico, invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass. n.2776/2024)
prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano della causalità giuridica)
vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la
(sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
***
Sulla posizione della Dr.ssa CP_7
3. La Dr.ssa on contesta nel merito di aver avuto in cura la paziente, tanto che nella propria CP_7
comparsa afferma che “la paziente, dal mese di luglio 2013 a seguire, non si è presentata a molti
degli appuntamenti programmati, nonostante tanto la Dr.ssa quanto il Dott. le CP_7 CP_1
avessero rappresentato che, stante la precarietà della sua situazione, avrebbe dovuto sottoporsi
regolarmente agli incontri concordati, in quanto ciò si sarebbe rivelato determinante per evitare il
degenerare della condizione. Proprio in ragione dell'incostanza della paziente, al fine di evitare
possibili future contestazioni ad opera della stessa, la Dott.ssa sottoponeva alla Sig.ra CP_7
la firma di una dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale ella Pt_1
rappresentava di essere stata edotta circa i rischi che sarebbero conseguiti dalla persistente
discontinuità nei trattamenti concordati”.
La espressa conferma del trattamento comporta l'infondatezza dell'eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva.
§§§
4. Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria e dei medici convenuti in ordine ai danni subiti dall'attrice, sia pur ridimensionati rispetto a quanto dedotto originariamente nella prospettazione attorea.
18 Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dott.ri e le cui considerazioni, Persona_14 Persona_13
appaiono esaustive e congruamente motivate, e richiamato quanto già dedotto nello Svolgimento del
processo, vale osservare che:
il trattamento prescelto, sia pur in teoria adeguato, è stato eseguito in maniera imperfetta,
verosimilmente per un errore di tecnica, che aveva comportato una sindrome dolorosa tale da richiedere l'estrazione del 3.8;
l'estrazione del dente del giudizio inferiore di sinistra (3.8) è risultata però a sua volta un intervento particolarmente complesso, doloroso e svolto in modo inadeguato, tanto da non essere neppure completata, come si evince dall'esame Rx eseguito presso l'Istituto Eastman, che ha mostrato la presenza di un residuo radicolare e di irregolarità della corticale ossea: tale estrazione è poi la probabile causa della lesione permanente del nervo mandibolare sinistro, con la persistenza di un frammento radicolare nella sede dell'alveolo post-estrattivo;
vi è un rapporto eziologico diretto tra gli esiti negativi indicati ed il trattamento eseguito dal dott.
resso la i precedenti morbosi della paziente riguardavano unicamente Controparte_1 CP_8
l'apparato dentario per cui si è intervenuti, con ciò escludendo la concorrenza di altre cause nella determinazione delle conseguenze dannose dell'intervento.
Vi è da rimarcare che “Per il preliminare di relazione inviato alle parti non sono pervenute note
critiche”, come attestato dai CTU, in sede di contraddittorio tecnico.
***
Sul quantum debeatur
5. In base alle valutazioni del perito d'ufficio, il danno biologico consistente nella lesione del nervo mandibolare di sinistra è quantificabile nella misura del 6% (sei per cento) secondo i criteri dettati dalle linee guida della SIMLA mentre il biologico temporaneo è pari a 40 gg di ITP al 50 %. e gg. 80
di ITP al 25%. Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti,
19 quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non
patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n.33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in via equitativa, in base alle tabelle sulle micropermanenti di cui alla l. 57/2001, d.lgs 209/2005 e d.m. 16 luglio 2024, da intendersi quivi richiamate, e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, per l'età di 44 anni al momento del fatto, in € 8.019,84 e per il temporaneo (40 gg di ITP al 50 %. e gg. 80 di ITP al 25%, diaria per
ITA € 55,24 proporzionalmente ridotta per ITP) in € 2.209,60.
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione di rilevante entità quale quelle sopportata dall'attrice, con fenomeni algici, determini una sofferenza soggettiva o patema d'animo di particolare intensità, anche per la necessaria presenza del dispositivo;
per la liquidazione del danno morale, determinata in una frazione del danno biologico permanente, risulta congrua l'aliquota massima del 30 % pari ad € € 2405,96. Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché
nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività
del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno, né non patrimoniale
(esistenziale, non comprovata la compromissione della vita di relazione;
lesione del diritto all'autodeterminazione alla scelta del trattamento sanitario, esclusa per l'adeguatezza del consenso informato), né patrimoniale (spese mediche), queste ultime invero relative ai trattamenti eseguiti e non per riparazione del danno apportato.
20 I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 12635,40 a valori del luglio 2024.
Su detta somma capitale, sarà dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 luglio 2024 sino alla data della presente sentenza;
saranno poi dovuti interessi legali die calamitatis (4 giugno 2016 ovvero quando il Dr. eseguiva l'estrazione del 3.8) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi CP_1
secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre 4.6.2016 e sempre in base agli indici Istat
Foi o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta,
sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
**
Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
6. Quanto alla domanda di manleva del Dr. nei confronti della Controparte_1 [...]
, vale esaminare le eccezioni contrattuali mosse dalla Compagnia Controparte_5
Assicurativa.
La copertura assicurativa era assicurata con formula claims made a decorrere dal 17 gennaio 2020,
con estensione retroattiva anche alle condotte poste in essere nei dieci anni antecedenti purché,
secondo l'eccezione mossa dalla compagnia, il fatto generatore di responsabilità non fosse noto all'assicurato; osserva la terza chiamata che, ai sensi delle condizioni di assicurazione (art.18) “sono
escluse le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto
della Polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”.
L'eccezione va respinta. In un contratto del genere claims made (in cui la garanzia assicurativa opera per le richieste di risarcimento del danno avanzate da terzi per la prima volta nel periodo di validità
della polizza, che costituiscono nel diritto italiano un contratto atipico, essendo la responsabilità civile
21 verso terzi nel nostro ordinamento configurata sul modello della loss occurence, ma comunque ritenute da Cass. SSUU, 19 gennaio 2018 n.1465, finalizzate ad un interesse meritevole di tutela, e pertanto valide ed efficaci, purché rispettino l'equilibrio sinallagmatico dei contraenti) l'alea si sposta dalla manifestazione dell'evento di danno alla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato nel corso del periodo assicurato, pertanto escludere dalla garanzia assicurativa gli eventi potenzialmente generatori di un danno a terzi noti all'assicurato, non soltanto contrasta con la natura della polizza assicurativa, di tipo appunto claims made, ma restringendo la copertura assicurativa ai soli eventi dannosi ignoti all'assicurato ancorché verificatisi nello svolgimento della sua attività professionale
(rari e improbabili), ne svuota il contenuto e, per impedire tale effetto, la clausola invocata di esonero della garanzia assicurativa deve ritenersi nulla (Le clausole di esclusione o limitazione della garanzia,
presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore; infatti, così facendo, le assicurazioni si trasformerebbero in «una fonte di rendita parassitaria» e siffatte clausole dovrebbero conseguentemente intendersi come nulle;
in tal senso Cass ord. 9 luglio 2020 n. 14595).
Tuttavia, la oppone che il contratto assicurativo (polizza collettiva n. 2019RCG00169- CP_5
789892 è stato concluso con decorrenza dal 17 gennaio 2020, attraverso il modulo di adesione compilato e sottoscritto dal dott. . in data 10 gennaio 2020 (doc. n.4), ed è quindi Controparte_1
successivo sia ai fatti di causa che alla richiesta danni della Pt_1
L'eccezione è fondata, in quanto l'evento di rischio della clausola claims made, ovvero la prima richiesta di risarcimento del danno della è stata sicuramente avanzata già nel 2019: in data Pt_1
28 febbraio 2019, secondo la ricostruzione attorea, e comunque certamente già il 30 maggio 2019,
quando veniva notificato al Dr. l'avvio del procedimento di mediazione. CP_1
Quindi il rischio assicurativo si era già prodotto prima della conclusione del contratto di assicurazione e della produzione dei suoi effetti, con conseguenza inoperatività della polizza in relazione all'evento dedotto in giudizio.
22 Non accoglibile è poi l'eccezione mossa dall'assicurato, che la clausola claims made sarebbe una clausola vessatoria, e come tale necessitante di apposita approvazione: in realtà definisce solo una diversa tipologia di contratto di assicurazione, fermo restando che le relative CGA sono state richiamate in polizza ed espressamente approvate e non possono essere ritenute “tamquam non
essent”.
La domanda di manleva del dr nei confronti di sarà CP_1 Controparte_19
quindi da rigettare.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_8
e di conseguenza che i convenuti predetti
[...] Controparte_7
vadano condannati a pagare, in solido tra loro, e nei rapporti interni in funzione delle quote di metà il dott. (cui si deve l'operato difettoso, con quota maggiore di Controparte_1
responsabilità), e di ¼ ciascuno la Controparte_8
e , all'attrice la somma capitale
[...] Controparte_7 Pt_1 Pt_1
di € 12635,40 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dal 16.7.2024 alla data della presente sentenza e interessi legali die calamitatis (4.6.2016) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- che vada rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
Convenzionata per i motivi su esposti nonché la domanda di Controparte_3
manleva della predetta nei confronti dei medici e CP_2 Controparte_1 Controparte_7
giacché i convenuti risponderanno pro quota ciascuno nei rapporti interni nei limiti
[...]
suindicati, salvo l'eventuale regresso;
23 - che vada rigettata la domanda di manleva proposta dal dr. nei confronti Controparte_1
della Controparte_19
Le spese di lite seguono la soccombenza e i convenuti , Controparte_1 [...]
e vanno Controparte_8 Controparte_7
condannati, in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle rispettive quote di responsabilità (sopra indicate), a rifonderle a così come liquidate in dispositivo, Parte_1
secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
Il dr sarà poi tenuto a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Controparte_1 [...]
, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri Controparte_19 Controparte_1
del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum, di minor importo) ed all'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti
, e Controparte_1 Controparte_8
in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle rispettive Controparte_7
quote di responsabilità (sopra indicate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice nei Parte_1
confronti della , Controparte_1 Controparte_8
e e, per l'effetto, condannati i predetti
[...] Controparte_7
convenuti a pagare, in solido tra loro, e nei rapporti interni in funzione delle quote di metà il dott. e di ¼ ciascuno la Controparte_1 Controparte_20
[...
[...] [...]
e , all'attrice , la somma
[...] Controparte_7 Parte_1
capitale di € 12635,40 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dal 16.7.2024 alla data della presente sentenza e interessi legali die calamitatis (4.6.2016) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
, e dalla Controparte_19 Controparte_8
nei confronti degli altri convenuti, salvo l'eventuale regresso;
[...]
- condanna i convenuti , Controparte_1 Controparte_8
e , in solido tra loro, e nei rapporti
[...] Controparte_7
interni in proporzione alle rispettive quote di responsabilità (sopra indicate), a rifondere a
, le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, spese Parte_1
forfettarie al 15 %, rimborso del contributo unificato, Iva e Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_2 Controparte_19
liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa secondo legge;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti
, Controparte_1 Controparte_8
e in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle Controparte_7
rispettive quote di responsabilità (sopra indicate).
Si dichiara che al presente dispositivo, configurando astrattamente un'ipotesi di reato (lesioni colpose), risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma lì 17.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio avv. Mino Bembo
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto Balduzzi Parte_5
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto Balduzzi non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.22959/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
IA LI (RM), Via Giuseppe Garibaldi n.147, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
FLORITA (C.F. ) (pec ) e C.F._2 Email_1
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma, Viale Giulio Cesare n.71, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Passo Lombardo n.111/A, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Carraresi n.23, presso lo
Studio dell'Avv. Massimo Prosperi (C.F. (pec C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla Email_2
comparsa di risposta,
Convenuto
1 E
CONVENZIONATA Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] P.IVA_1 CP_4
con sede in Tivoli (RM), Via Marcantonio Nicodemi s.n.c., elettivamente domiciliata in
[...]
Roma, Via Carlo Mirabello n.23, presso lo Studio dell'Avv. Michela Natale (C.F.
) (pec ) che la rappresenta e difende C.F._5 Email_3
giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Convenuta
E
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...] P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti (C.F. ) (pec CP_6 C.F._6
), presso il cui studio in Roma, Via Ofanto n.18, è Email_4
elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Terza chiamata
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._7
15.02.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Rullo (C.F. (pec ) giusta delega in C.F._8 Email_4
atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma - Ostia Lido, Viale Vasco De
Gama, n.73
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
***
CONCLUSIONI
2 Per Parte_1
- accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice e meglio descritti in narrativa dell'atto di citazione e nella relazione medico legale di parte nella stessa integralmente riportata e trascritta, sono riconducibili alla responsabilità della Controparte_8
e dei medici che hanno prestato le cure alla Signora
[...] Pt_1
, operanti per e nella medesima e dunque del Dott. e della Dott.ssa
[...] Controparte_1
quest'ultima chiamata in causa dalla convenuta, per Controparte_7 CP_2
inesatta esecuzione delle prestazioni a cui erano tenuti;
- accertare e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della Controparte_8
del Dott. , della chiamata in
[...] Controparte_8 Controparte_1
causa Dott.ssa e dei medici e sanitari che hanno prestato le cure Controparte_7
all'attrice;
- accertare e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della
[...]
del Dott. , Dott.ssa Controparte_8 Controparte_1 CP_7
e dei medici e sanitari anche per omessa e inadeguata informazione della Controparte_7
paziente e per l'effetto condannare la Convenzionata Controparte_8 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. e la
[...] Parte_2
Dott.ssa e la Compagnia di Assicurazione chiamata in causa Controparte_7
laddove ne sia riconosciuta la vigenza della copertura per la responsabilità professionale,
ognuno per la propria competenza e anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti,
patrimoniali (rimborso spese mediche sostenute) e non patrimoniali (danno biologico,
temporaneo e permanente, danno morale e della componente di personalizzazione), subiti dall'attrice, anche con capitalizzazione delle spese future e sempre con individualizzazione del danno, che si quantificano nella complessiva somma di euro 90.000,00 (novantamila/00),
o nella somma maggiore e/o diversa che sarà ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante, dovuto al mancato
3 godimento dell'equivalente del danno subito, da valutarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi su tutte le somme dal momento del verificarsi dei danni con rivalutazione monetaria,
sino al soddisfo e oltre le spese di CTP almeno nella misura stabilita e liquidata ai CTU;
con condanna anche al rimborso a favore dell'attrice delle spese sostenute per la espletata CTU
da porre definitivamente a carico dei convenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
- ***
Per Convenzionata Controparte_8 Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adito così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
Convenzionata per i motivi esposti nella comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta con chiamata di terzo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si pervenisse alla responsabilità per danni invocata dall'attrice, limitare tale responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti e, per l'effetto, mantenere indenne la convenuta da qualsivoglia condanna economica CP_2
ritendo responsabili i medici ed Controparte_1 CP_7 Controparte_7
3) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
***
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Compagnia;
2. In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, (a) posto che la richiesta danni di è precedente alla decorrenza del contratto di Parte_1
assicurazione; (b) ricorrendo l'esclusione di polizza di cui all'art. 18 delle condizioni di assicurazione;
4 3. In via di subordine: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che neanche minimamente provata;
4. In via di ulteriore subordine: nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di malleva del convenuto, (a) accertare con rigore il danno lamentato dalla evitando ingiustificate duplicazioni e speculazioni delle voci di danni;
Pt_1
(b) liquidare l'indennizzo di polizza conformemente alle condizioni di assicurazione e nei limiti del massimale ivi previsto.
***
Per CP_7 Controparte_7
IN VIA PRINCIPALE
a) rigettare la domanda svolta dalla in quanto, Controparte_8 CP_3
per le ragioni sopra esposte, la Dott.ssa operava di fatto all'interno della CP_7 [...]
come medico alle dipendenze del Sig. CP_8 CP_4
b) rigettare la domanda svolta dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, poiché la Pt_1
medesima si è arbitrariamente sottratta alle cure mediche concordate nonostante fosse stata preventivamente e compiutamente informata delle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze concordate;
IN VIA SUBORDINATA
c) nell'ipotesi in cui fosse acclarata una responsabilità in capo alla Dott.ssa poiché la CP_7
CTU ha accertato il trattamento proposto alla paziente sarebbe stato totalizzante e risolutivo per il caso clinico dell'attrice se la medesima avesse rispettato con regolarità il piano terapeutico proposto, dichiarare ex art. 1227 c.c. il concorso colposo della Sig.ra IS e,
conseguentemente, determinare in riduzione il risarcimento richiesto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
IN OGNI CASO
5 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 18 aprile 2020, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Roma e la Convenzionata Controparte_1 Controparte_8
chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 90.000,00 per Controparte_3
asserita responsabilità sanitaria causa dell'erronea esecuzione di cure odontoiatriche.
A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- In data 23 novembre 2015, la sig.ra si rivolgeva alla dove aveva Pt_1 CP_8
già eseguito terapie odontoiatriche dal luglio 2013 ad aprile 2014.
- Dalla ortopanoramica eseguita presso un centro radiologico in data 22.07.2013
consegnata al medico del Centro Odontoiatrico convenuto che ha eseguito la prima visita, si evidenziava chiaramente una situazione patologica complessa delineata da una serie di problemi conservativi, endodontici, chirurgici e protesici su diversi elementi dentali.
- Nella OPT si evinceva la presenza di tutti gli elementi dentari dalla serie permanente compresi tutti e 4 gli ottavi (denti del giudizio).
- In data 23 febbraio 2015 venivano programmate le cure dentali al fine di pervenire al ripristino del definitivo stato di salute con il Dr. che le proponeva Controparte_1
l'estrazione di tutti e tre i molari dell'arcata inferiore per sostituirli con una riabilitazione protesica implantare.
- Il preventivo totale consegnatole ammontava a € 5384,00 pagato integralmente.
- Il Dr. iniziava a eseguire le estrazioni nelle date: 7 marzo 2015 (estrazione CP_1
del 3.6); 21 marzo 2015 (estrazione del 4.5); 7 aprile 2015 (estrazione del 4.7).
6 - Lo stesso non riteneva necessario estrarre i denti 3.8 e 4.8 già inseriti (in realtà) nel piano di pagamento e saldati con il finanziamento, poiché ritenuti ininfluenti alla riabilitazione programmata e asintomatici.
- In data 12 ottobre 2015 il Dr. eseguiva la prima fase chirurgica di CP_1
posizionamento impianti in posizione 3.6 e 3.7 e in data 2 novembre 2015 in posizione
4.5 e 4.7.
- La Signora nei mesi successivi alle estrazioni dei 3.6 e 3.7 eseguite il 4 giugno Pt_1
2016 il dente 3.8, iniziava a manifestare dolori.
- Interpellato il Dr. lo stesso proponeva l'estrazione del 3.8. CP_1
- In data 4 giugno 2016 alle ore 14,30 il Dr. seguiva l'estrazione del 3.8, senza CP_1
informare la paziente delle possibili complicanze di tale atto chirurgico, né averle sottoposto ad esame e firma alcun modulo che lo descrivesse.
- Non veniva neanche eseguita una indagine radiografica preoperatoria.
- L'intervento durava oltre un'ora e, malgrado le numerose anestesie, la Signora Pt_1
accusava dolore anche perché l'operatore riscontrava molte difficoltà di esecuzione dimostrata dagli innumerevoli strumenti utilizzati per compierlo.
- Durante tali manovre l'attrice avvertiva una fortissima scossa elettrica, al punto da saltare sulla poltrona nonostante le 3 anestesie già eseguite, e successivo dolore molto intenso.
- In data 6 giugno 2016 alle ore 12,29, a causa di fortissimo dolore, l'attrice si recava al
Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata dove veniva riscontrate “parestesia
post-estrattiva e dolorabilità alla palpazione del cavo orale” invitando la paziente a una consulenza maxillofacciale.
- In data 7 giugno 2016 alle 18,40 a seguito della persistenza dell'insopportabile dolorabilità la sig.ra si recava presso l'Ospedale G. Eastman dove veniva Pt_1
7 diagnosticata “algia alla palpazione del sito post-estrattivo e parestesia del labbro
inferiore e della zona mentoniera” invitandola ad una consulenza chirurgica.
- In pari data nel medesimo nosocomio, eseguite consulenza chirurgica e Tac, veniva rilevate la presenza di residuo radicolare in posizione 3.8 con parestesia dell'emilabbro inferiore sinistro, trisma omolaterale e incrinatura corticale linguale della mandibola.
- In data 7 giugno 2016 veniva consegnato il referto radiologico del PC dentaria arcata inferiore, redatto dal Dr. nel quale veniva riscontrato oltre agli esiti Persona_1
avulsivi del 3.8, la presenza di un residuo radicolare, la presenza di irregolarità della corticale ossea e del versante linguale, quadro compatibile con interruzione di continuità
della stessa.
- In data 8 giugno 2016 alle ore 11,18 la Signora tornava a visita presso l'Ospedale Pt_1
G. Eastman per il persistere del dolore e veniva visitata dal Dr. che Persona_2
le somministrava antibiotico e antimicotico.
- In data 11 giugno 2016 alle ore 15,29 sempre a causa del persistere del dolore, la Pt_1
chiamava la guardia medica che la inviava alla a ulteriore visita dove le Parte_3
venivano prescritti altri farmaci dal Dr. . Persona_3
- In data 14 giugno 2016 il Dr. riscontrava un miglioramento ma anche la Persona_4
persistenza della parestesia emilabbro inferiore sinistro, e consigliava visita neurologica.
- In data 14 giugno 2016 alle ore 10,45 la veniva sottoposta ad ulteriore visita Pt_1
presso il G. Eastman dal Dr. che refertava parestesia labiale Persona_5
mandibolare sinistra ed eseguiva rimozione delle suture.
- In data 16 giugno 2016 all'UOC Malattie Neuromuscolari la veniva sottoposta Pt_1
a test e visita dalla Dott.ssa che relazionava: “Si segnala significativa Per_6
asimmetria di latenza della componente SP1 del riflesso inibitori del massetere da
stimolazione del nervo mentale, maggiore a sn utile controllo a 3 mesi”.
8 - In data 17 giugno 2016 l'attrice si recava all'Umberto I (Osp. Eastman) dove il Dr. CP_9
refertava la persistenza della dolorabilità alla palpazione e patologia
[...]
infiammatoria in zona estrattiva 3.8.
- Nel periodo dal 21 giugno 2016 al 15 luglio 2016, la veniva sottoposta a varie Pt_1
medicazioni (lavaggi con soluzioni, applicazioni e rimozioni drenaggi, etc.) nel medesimo Nosocomio dai Dottori e al fine di una Persona_7 Persona_8
guarigione della ferita da estrazione sul 3.8.
- In data 29 ottobre 2016 la si rivolgeva al Dr. per sottoporsi a Pt_1 CP_10
visita e valutare un possibile piano di trattamento riabilitativo protesico e un indicativo preventivo di spesa.
- Intanto l'attrice lamentava ancora dolorabilità alla palpazione nella zona 3.8 e una ipoestesia del labbro inferiore e della lingua omolaterale alla estrazione, mentre anche all'esame clinico si riscontrava una concavità ossea nella medesima zona.
- In data 31 ottobre 2016 la si sottoponeva a TCBC e OPT di controllo presso il Pt_1
Centro Diagnostico di Monteverde e il Dr. redigeva referto Persona_9
medico in cui evidenziava che in zona 3.8 “…permangono cavità postestrattiva e
frammenti radicolari ritenuti contigui al decorso del canale osseo del nervo
mandibolare (tomogrammi radiali 139-148)”.
- In data 10 novembre 2016 la si recava a visita presso il G. Eastman e il Dr. Pt_1
refertava nuovamente una disestesia/anestesia III branca del trigemino, Parte_4
evidenziando gli esiti di estrazione chirurgica e la presenza di residui radicolari del 3.8.
refertava altresì una “sindrome algico disfunzionale ATM” (articolazione temporo mandibolare) causata da edentulia arcata inferiore, consigliando una 'riabilitazione
protesica mandibolare'. Dimetteva la paziente inviandola al reparto di protesi e successivo controllo dopo 3 mesi prescrivendo terapia farmacologica.
9 - In data 14 novembre 2016 la affetta da FSHD (distrofia faccio-scapolo- Pt_1
omerale), si sottoponeva a visita presso il reparto DH di neuropsicologia del CP_11
dove, il Dr. le prescriveva visita odontoiatrica
[...] Persona_10
specialistica e dove le refertavano una progressiva perdita ossea nell'arcata inferiore sollecitandola al ripristino degli elementi dentali mancanti e una mobilizzazione attiva e passiva dell'articolazione temporo-mandibolare.
- In data 15 novembre 2016 la subiva ulteriori controlli anche presso l'UOC Pt_1
Malattie Neuromuscolari del Policlinico Umberto I, dove la Dott.ssa giungeva Per_11
alle seguenti conclusioni: “Quadro sovrapponibile al precedente controllo”.
- In data 19 dicembre 2016 la si recava per un ulteriore controllo presso Il Pt_1
di Roma, Area Neuroscienze, dove il Dr. Controparte_12 [...]
, certificava: “A seguito di intervento Odontoiatrico per estrazione del CP_13
dente del giudizio dal lato sinistro in data 4 Giugno 2016, ha presentato anestesia del
labbro inferiore e del mento per verosimile lesione del Nervo Alveolare Inferiore. Ad
oggi, a distanza di oltre 6 mesi dall'intervento, i suddetti disturbi persistono
immodificati”
- In data 9 luglio 2017 la tornava al P.S. del Nosocomio G. Eastman dove veniva Pt_1
visitata dal Dr. a causa dell'avulsione spontanea dell'impianto in Persona_12
posizione 4.6 e di una “Distrofia facioscapolomerale in terapia” che le prescriveva terapia antibiotica, antinfiammatoria e batteriostatica.
- Veniva altresì eseguita ortopanoramica, dal Dr. del medesimo nosocomio, dove Per_1
venivano riscontrati ancora gli altri ottavi residui (1.8; 2.8; 4.8), e inoltre si apprezzavano 'manifestazioni parodontopatiche'.
- In ragione delle condizioni sopra esposte l'attrice si rivolgeva al Dr. CP_14
Specialista in Medicina Legale, per un'opportuna valutazione del caso ai fini
[...]
dell'individuazione di profili di responsabilità professionale a carico del personale
10 sanitario della e in data 11 febbraio 2019 lo stesso, anche sulla base di una CP_8
relazione specialistica odontoiatrica svolta dal Dr. (all. 22), così esponeva CP_10
nel suo elaborato: “Sebbene lo stato di salute dentale della paziente fosse alquanto
complesso quando la stessa si sottopose alle cure dello studio Dental Dent, la stessa
presentava comunque tutti i denti nelle due arcate inferiori;
nella OPT precedente ai
trattamenti iniziati nel febbraio 2015 erano evidenti problemi odontoiatrici di diversa
eziologia non diagnosticati e non curati, riguardanti anche l'arcata superiore;
negli
studi radiologici successivi ai trattamenti eseguiti sono ancora visibili i siti delle radici
dei denti estratti, gli impianti successivamente posizionati mostrano limiti di
osteointegrazione e posizione e sono evidenti i residua radicolari in zona post-
estrattiva. Sicché, avuto riguardo delle considerazioni medico-legali e specialistiche
che precedono, si ritiene che la realtà di danno patita dalla Sig.ra – integrante Pt_1
un prolungato iter clinico documentato, i segni persistenti di lesione del nervo alveolare
inferiore in siti di estrazione del 3.8 con presenza di residui radicolari, una sindrome
algico-disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare, la mancata risoluzione
di problemi odontoiatrici di diversa eziologia non diagnosticati, una progressiva
perdita ossea dell'arcata inferiore in soggetto con distrofia facio-scapolo-omerale-
costituisca contesto di pregiudizio biologico risarcibile, da intendersi quantomeno in
termini di maggior danno, e valutabile nei seguenti termini medico-legali; incapacità
temporanea parziale al 50% pari a 6 (sei) mesi, eventualmente a sintesi di maggior
periodo a scalare;
invalidità permanente, intesa come danno biologico, nell'ordine del
15% (quindici per cento) della totale;
deve altresì derivarne il ristoro delle spese
mediche fin qui indebitamente sostenute, nonché di quelle future anche a carattere
riabilitativo”;
- Parte attrice, oltre a richiedere il risarcimento del danno, esperivano un tentativo di mediazione dinanzi all'organismo di mediazione “Organismo Associazione Immediata-
11 ADR”, istanza del 30.05.2019, n. 255/2019, che si concludeva con esito negativo in data
22.07.2019;
2. Con comparsa depositata il 13.1.2020 si costituiva in giudizio che contestava in Controparte_1
fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
a. accertare e dichiarare la mancanza totale di responsabilità del Dott. Controparte_1
per i danni lamentati dall'attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate dall'attrice, condannare la Controparte_15
a garantire ed a manlevare il Dott. da ogni pretesa
[...] Controparte_1
risarcitoria e ciò in virtù della polizza collettiva n. 2019RCG00169-789892 sottoscritta dal convenuto Dott. con l'Assicurazione; CP_1
b) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.
1. Osservava il convenuto in particolare che:
a) Mancava il nesso di causalità tra la condotta del medico operante e l'asserito danno;
b) La sindrome FSHD, di cui l'attrice era affetta, pooteva essere responsabile della sintomatologia parestetica riferita;
c) Non sussisteva inadempimento in quanto il convenuto non era stato posto in condizione di concludere il trattamento per volontà della paziente;
d) Non sussisteva colpa, sotto forma di negligenza e/o imperizia per violazione dell'art. 1176 c.c.. in quanto aveva eseguito l'estrazione in questione osservando alla lettera i protocolli e le linee guida previste per questo tipo di intervento e nessun errore era ravvisabile (o era stato comunque provato) nella esecuzione materiale.
3. Chiamata in causa la , PP TI , si costituiva CP_16 Controparte_5
con deposito di comparsa del 23 marzo 2021, la quale tanto adduceva:
12 a) Inoperatività della garanzia in quanto la garanzia in favore del Dr. veniva CP_1
prestata in regime di claims made e comunque non copriva i sinistri già notificati all'assicurato prima della stipula del contratto.
b) Infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, oltre che neppure provata.
4. Si costituiva con deposito di comparsa del 10 novembre 2020 la
[...]
he contestava in fatto e in diritto la Controparte_17
domanda attorea chiedendo:
a) accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della
[...]
Convenzionata in quanto il trattamento in CP_8 Controparte_3
questione sarebbe stato erogato direttamente ed esclusivamente dallo Studio Dentistico
della Dott.ssa CP_7 CP_18
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si pervenisse alla responsabilità per danni invocata dall'attrice, limitare tale responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti e, per l'effetto, mantenere indenne la convenuta da qualsivoglia condanna economica CP_2
ritendo responsabili i medici ed Controparte_1 CP_7 Controparte_7
c) con vittoria in ogni caso di spese, onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Osservava la convenuta in particolare che:
a) La clinica sarebbe stata coinvolta in maniera del tutto infondata nel giudizio che, invece,
avrebbe dovuto riguardare esclusivamente i due odontoiatri cui l'intervento in esame poteva essere attribuito: il Dott. quale esecutore materiale dello stesso e la CP_1
Dott.ssa quale titolare dello Studio odontoiatrico al quale l'attività in questione CP_7
era giuridicamente imputabile. Pertanto, la Controparte_17
erroneamente convenuta dall'attrice, doveva considerarsi completamente priva di legittimazione passiva.
5. Chiamata in causa si costituiva con deposito di comparsa la quale CP_7 Controparte_7
contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedendo:
13 a) Il rigetto della domanda svolta dalla in Controparte_17
quanto la Dott.ssa operava di fatto all'interno della come CP_7 Controparte_8
medico alle dipendenze del Sig. CP_4
b) rigettare la domanda svolta dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, poiché Pt_1
la medesima si era arbitrariamente sottratta alle cure mediche concordate nonostante fosse stata preventivamente e compiutamente informata delle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze concordate;
6. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 29.09.2021, il Giudice, dott.ssa Vittoria
Amirante, assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con la prima memoria ex art.183,
co.6, c.p.c., gli attori estendevano le proprie domande nei confronti delle terze chiamate.
Subentrato nel ruolo il Giudice dr.ssa Emanuela Schillaci, disponeva in istruttoria CTU
medico-legale ad opera dei dottori e che depositavano Persona_13 Persona_14
relazione definitiva il 15.11.2022.
7. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, ritenendo la causa di natura documentale (salva CTU
già esperita) ed ultronee le ulteriori istanze di prova orale richieste, e quindi matura per la decisione, e riservando ogni ulteriore determinazione sulle questioni ed eccezioni sollevate,
anche in rito, alla fase decisoria, rinvia la causa all'udienza del 17.10.2023 per precisazione delle conclusioni e quindi, a seguito di rinvii, al 29/02/24 ed all'11.02.25, in cui il Giudice,
con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c., la tratteneva in decisione con assegnazione di termini abbreviati ex art.190 c.p.c. (20+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari
1. La convenuta Convenzionata ha eccepito il Controparte_8 Controparte_3
proprio difetto di legittimazione in quanto la responsabilità del fatto andava attribuita ai due odontoiatri cui l'intervento in esame poteva essere attribuito: il Dott. quale esecutore CP_1
14 materiale dello stesso e la Dott.ssa uale titolare dello Studio odontoiatrico al quale l'attività CP_7
in questione è giuridicamente imputabile.
L'eccezione deve ritenersi infondata. Dalla visione della documentazione in atti, infatti, è emerso che:
- la sia stata costituita in Controparte_17
data 14 luglio 2015 con sede in Via Marcantonio Nicodemi snc e presso tale immobile veniva esercitata attività odontoiatrica;
- dalle immagini depositate da parte attrice emerge l'esistenza dell'insegna “studio dentistico convenzionato” dentaldent all'esterno dell'immobile;
- il contratto di comodato del suddetto immobile viene redatto su carta intestata di , CP_3
così come il logo dentaldent appare nel modulo di consenso informato sottoscritto dall'attrice
(all. 4 di parte convenuta;
CP_3
- entrambi i sanitari coinvolti, dr. e risultanto essere soci della CP_1 CP_7 CP_3
ed operano all'interno dei predetti locali.
Per tali ragioni deve concludersi che la struttura sanitaria ove è stata eseguito l'intervento è
certamente riconducibile alla convenuta CP_3
Sull'an debeatur
2. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge
CO (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio,
che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità
contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale
(rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità
psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge CO (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile,in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (datadi entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
16 e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2.1 Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi
un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle
prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
2.2. Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011 n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa, commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più
probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
17 In caso di danno biologico, invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass. n.2776/2024)
prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano della causalità giuridica)
vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la
(sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
***
Sulla posizione della Dr.ssa CP_7
3. La Dr.ssa on contesta nel merito di aver avuto in cura la paziente, tanto che nella propria CP_7
comparsa afferma che “la paziente, dal mese di luglio 2013 a seguire, non si è presentata a molti
degli appuntamenti programmati, nonostante tanto la Dr.ssa quanto il Dott. le CP_7 CP_1
avessero rappresentato che, stante la precarietà della sua situazione, avrebbe dovuto sottoporsi
regolarmente agli incontri concordati, in quanto ciò si sarebbe rivelato determinante per evitare il
degenerare della condizione. Proprio in ragione dell'incostanza della paziente, al fine di evitare
possibili future contestazioni ad opera della stessa, la Dott.ssa sottoponeva alla Sig.ra CP_7
la firma di una dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale ella Pt_1
rappresentava di essere stata edotta circa i rischi che sarebbero conseguiti dalla persistente
discontinuità nei trattamenti concordati”.
La espressa conferma del trattamento comporta l'infondatezza dell'eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva.
§§§
4. Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria e dei medici convenuti in ordine ai danni subiti dall'attrice, sia pur ridimensionati rispetto a quanto dedotto originariamente nella prospettazione attorea.
18 Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dott.ri e le cui considerazioni, Persona_14 Persona_13
appaiono esaustive e congruamente motivate, e richiamato quanto già dedotto nello Svolgimento del
processo, vale osservare che:
il trattamento prescelto, sia pur in teoria adeguato, è stato eseguito in maniera imperfetta,
verosimilmente per un errore di tecnica, che aveva comportato una sindrome dolorosa tale da richiedere l'estrazione del 3.8;
l'estrazione del dente del giudizio inferiore di sinistra (3.8) è risultata però a sua volta un intervento particolarmente complesso, doloroso e svolto in modo inadeguato, tanto da non essere neppure completata, come si evince dall'esame Rx eseguito presso l'Istituto Eastman, che ha mostrato la presenza di un residuo radicolare e di irregolarità della corticale ossea: tale estrazione è poi la probabile causa della lesione permanente del nervo mandibolare sinistro, con la persistenza di un frammento radicolare nella sede dell'alveolo post-estrattivo;
vi è un rapporto eziologico diretto tra gli esiti negativi indicati ed il trattamento eseguito dal dott.
resso la i precedenti morbosi della paziente riguardavano unicamente Controparte_1 CP_8
l'apparato dentario per cui si è intervenuti, con ciò escludendo la concorrenza di altre cause nella determinazione delle conseguenze dannose dell'intervento.
Vi è da rimarcare che “Per il preliminare di relazione inviato alle parti non sono pervenute note
critiche”, come attestato dai CTU, in sede di contraddittorio tecnico.
***
Sul quantum debeatur
5. In base alle valutazioni del perito d'ufficio, il danno biologico consistente nella lesione del nervo mandibolare di sinistra è quantificabile nella misura del 6% (sei per cento) secondo i criteri dettati dalle linee guida della SIMLA mentre il biologico temporaneo è pari a 40 gg di ITP al 50 %. e gg. 80
di ITP al 25%. Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti,
19 quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non
patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n.33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in via equitativa, in base alle tabelle sulle micropermanenti di cui alla l. 57/2001, d.lgs 209/2005 e d.m. 16 luglio 2024, da intendersi quivi richiamate, e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, per l'età di 44 anni al momento del fatto, in € 8.019,84 e per il temporaneo (40 gg di ITP al 50 %. e gg. 80 di ITP al 25%, diaria per
ITA € 55,24 proporzionalmente ridotta per ITP) in € 2.209,60.
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione di rilevante entità quale quelle sopportata dall'attrice, con fenomeni algici, determini una sofferenza soggettiva o patema d'animo di particolare intensità, anche per la necessaria presenza del dispositivo;
per la liquidazione del danno morale, determinata in una frazione del danno biologico permanente, risulta congrua l'aliquota massima del 30 % pari ad € € 2405,96. Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché
nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività
del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno, né non patrimoniale
(esistenziale, non comprovata la compromissione della vita di relazione;
lesione del diritto all'autodeterminazione alla scelta del trattamento sanitario, esclusa per l'adeguatezza del consenso informato), né patrimoniale (spese mediche), queste ultime invero relative ai trattamenti eseguiti e non per riparazione del danno apportato.
20 I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 12635,40 a valori del luglio 2024.
Su detta somma capitale, sarà dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 luglio 2024 sino alla data della presente sentenza;
saranno poi dovuti interessi legali die calamitatis (4 giugno 2016 ovvero quando il Dr. eseguiva l'estrazione del 3.8) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi CP_1
secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre 4.6.2016 e sempre in base agli indici Istat
Foi o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta,
sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
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Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
6. Quanto alla domanda di manleva del Dr. nei confronti della Controparte_1 [...]
, vale esaminare le eccezioni contrattuali mosse dalla Compagnia Controparte_5
Assicurativa.
La copertura assicurativa era assicurata con formula claims made a decorrere dal 17 gennaio 2020,
con estensione retroattiva anche alle condotte poste in essere nei dieci anni antecedenti purché,
secondo l'eccezione mossa dalla compagnia, il fatto generatore di responsabilità non fosse noto all'assicurato; osserva la terza chiamata che, ai sensi delle condizioni di assicurazione (art.18) “sono
escluse le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto
della Polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”.
L'eccezione va respinta. In un contratto del genere claims made (in cui la garanzia assicurativa opera per le richieste di risarcimento del danno avanzate da terzi per la prima volta nel periodo di validità
della polizza, che costituiscono nel diritto italiano un contratto atipico, essendo la responsabilità civile
21 verso terzi nel nostro ordinamento configurata sul modello della loss occurence, ma comunque ritenute da Cass. SSUU, 19 gennaio 2018 n.1465, finalizzate ad un interesse meritevole di tutela, e pertanto valide ed efficaci, purché rispettino l'equilibrio sinallagmatico dei contraenti) l'alea si sposta dalla manifestazione dell'evento di danno alla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato nel corso del periodo assicurato, pertanto escludere dalla garanzia assicurativa gli eventi potenzialmente generatori di un danno a terzi noti all'assicurato, non soltanto contrasta con la natura della polizza assicurativa, di tipo appunto claims made, ma restringendo la copertura assicurativa ai soli eventi dannosi ignoti all'assicurato ancorché verificatisi nello svolgimento della sua attività professionale
(rari e improbabili), ne svuota il contenuto e, per impedire tale effetto, la clausola invocata di esonero della garanzia assicurativa deve ritenersi nulla (Le clausole di esclusione o limitazione della garanzia,
presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore; infatti, così facendo, le assicurazioni si trasformerebbero in «una fonte di rendita parassitaria» e siffatte clausole dovrebbero conseguentemente intendersi come nulle;
in tal senso Cass ord. 9 luglio 2020 n. 14595).
Tuttavia, la oppone che il contratto assicurativo (polizza collettiva n. 2019RCG00169- CP_5
789892 è stato concluso con decorrenza dal 17 gennaio 2020, attraverso il modulo di adesione compilato e sottoscritto dal dott. . in data 10 gennaio 2020 (doc. n.4), ed è quindi Controparte_1
successivo sia ai fatti di causa che alla richiesta danni della Pt_1
L'eccezione è fondata, in quanto l'evento di rischio della clausola claims made, ovvero la prima richiesta di risarcimento del danno della è stata sicuramente avanzata già nel 2019: in data Pt_1
28 febbraio 2019, secondo la ricostruzione attorea, e comunque certamente già il 30 maggio 2019,
quando veniva notificato al Dr. l'avvio del procedimento di mediazione. CP_1
Quindi il rischio assicurativo si era già prodotto prima della conclusione del contratto di assicurazione e della produzione dei suoi effetti, con conseguenza inoperatività della polizza in relazione all'evento dedotto in giudizio.
22 Non accoglibile è poi l'eccezione mossa dall'assicurato, che la clausola claims made sarebbe una clausola vessatoria, e come tale necessitante di apposita approvazione: in realtà definisce solo una diversa tipologia di contratto di assicurazione, fermo restando che le relative CGA sono state richiamate in polizza ed espressamente approvate e non possono essere ritenute “tamquam non
essent”.
La domanda di manleva del dr nei confronti di sarà CP_1 Controparte_19
quindi da rigettare.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_8
e di conseguenza che i convenuti predetti
[...] Controparte_7
vadano condannati a pagare, in solido tra loro, e nei rapporti interni in funzione delle quote di metà il dott. (cui si deve l'operato difettoso, con quota maggiore di Controparte_1
responsabilità), e di ¼ ciascuno la Controparte_8
e , all'attrice la somma capitale
[...] Controparte_7 Pt_1 Pt_1
di € 12635,40 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dal 16.7.2024 alla data della presente sentenza e interessi legali die calamitatis (4.6.2016) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- che vada rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
Convenzionata per i motivi su esposti nonché la domanda di Controparte_3
manleva della predetta nei confronti dei medici e CP_2 Controparte_1 Controparte_7
giacché i convenuti risponderanno pro quota ciascuno nei rapporti interni nei limiti
[...]
suindicati, salvo l'eventuale regresso;
23 - che vada rigettata la domanda di manleva proposta dal dr. nei confronti Controparte_1
della Controparte_19
Le spese di lite seguono la soccombenza e i convenuti , Controparte_1 [...]
e vanno Controparte_8 Controparte_7
condannati, in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle rispettive quote di responsabilità (sopra indicate), a rifonderle a così come liquidate in dispositivo, Parte_1
secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
Il dr sarà poi tenuto a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Controparte_1 [...]
, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri Controparte_19 Controparte_1
del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum, di minor importo) ed all'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti
, e Controparte_1 Controparte_8
in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle rispettive Controparte_7
quote di responsabilità (sopra indicate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attrice nei Parte_1
confronti della , Controparte_1 Controparte_8
e e, per l'effetto, condannati i predetti
[...] Controparte_7
convenuti a pagare, in solido tra loro, e nei rapporti interni in funzione delle quote di metà il dott. e di ¼ ciascuno la Controparte_1 Controparte_20
[...
[...] [...]
e , all'attrice , la somma
[...] Controparte_7 Parte_1
capitale di € 12635,40 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dal 16.7.2024 alla data della presente sentenza e interessi legali die calamitatis (4.6.2016) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
, e dalla Controparte_19 Controparte_8
nei confronti degli altri convenuti, salvo l'eventuale regresso;
[...]
- condanna i convenuti , Controparte_1 Controparte_8
e , in solido tra loro, e nei rapporti
[...] Controparte_7
interni in proporzione alle rispettive quote di responsabilità (sopra indicate), a rifondere a
, le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, spese Parte_1
forfettarie al 15 %, rimborso del contributo unificato, Iva e Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_2 Controparte_19
liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa secondo legge;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti
, Controparte_1 Controparte_8
e in solido tra loro, e nei rapporti interni in proporzione alle Controparte_7
rispettive quote di responsabilità (sopra indicate).
Si dichiara che al presente dispositivo, configurando astrattamente un'ipotesi di reato (lesioni colpose), risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma lì 17.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio avv. Mino Bembo
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto Balduzzi Parte_5
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto Balduzzi non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è 15