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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5240/2024 promossa da: nato a [...], il [...] e residente in [...], frazione Parte_1
EV, via Sassuolo n.13, (doc. n.1), ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Guglielmo
Oberdan n.7, presso e nello studio dell'avv. Barbara Paoletti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente in 40053 – Valsamoggia, Località CP_1
EV (BO) Via Sassuolo 13, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in 40053
- Comune Valsamoggia, Località Bazzano (BO), Via Matteotti 17, presso e nello Studio dell'Avv.
FR IN
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto. separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 21/09/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sul vincolo.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla pagina 1 di 2 volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...], il Parte_1
3.3.1976 e nata a [...] il [...], già uniti in matrimonio in CP_1
SAN IG (SI) il giorno 28/07/2014 (atto n. 12, P. 2,Serie C anno 2014);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
19.11.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5240/2024 promossa da: nato a [...], il [...] e residente in [...], frazione Parte_1
EV, via Sassuolo n.13, (doc. n.1), ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Guglielmo
Oberdan n.7, presso e nello studio dell'avv. Barbara Paoletti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente in 40053 – Valsamoggia, Località CP_1
EV (BO) Via Sassuolo 13, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in 40053
- Comune Valsamoggia, Località Bazzano (BO), Via Matteotti 17, presso e nello Studio dell'Avv.
FR IN
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto. separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 21/09/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sul vincolo.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla pagina 1 di 2 volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...], il Parte_1
3.3.1976 e nata a [...] il [...], già uniti in matrimonio in CP_1
SAN IG (SI) il giorno 28/07/2014 (atto n. 12, P. 2,Serie C anno 2014);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
19.11.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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