TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 131-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N. R.G. P.U. 131-1/2024 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri, 1, e per essa da
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_2 P.IVA_2 sede legale in San Donato Milanese (MI) alla via dell'Unione Europea, 6a- 6b, con l'avv.
Emanuele Paladini nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassoferrato (AN) alla località
Regedano, 15, n. REA: AN – 172972, nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...]
(C.F.: e (C.F.: CP_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata alla società resistente ai sensi dell'art. 40 comma VII CCII a cura della cancelleria, mediante inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 in data 07/11/2024, nonché per atti del ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/11/2024;
Pagina 1 verificata altresì la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata per atti del ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al socio CP_3
in data 12/11/2024, nonché nei confronti dell'altro socio ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09/12/2024; tenuto conto che l'udienza fissata per il 28/11/2024 per la comparizione delle parti è stata rinviata per i medesimi incombenti, onde consentire il perfezionamento delle notificazioni, al 12/12/2024 e poi al 07/01/2025; rilevato che, all'udienza del 07/01/2025, nessuno è comparso per i resistenti e il ricorrente ha insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVATO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE:
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso, in primo luogo, che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica del decreto di convocazione parti per l'udienza del 28/11/2024, poi rinviata per i medesimi incombenti, il debitore non si è costituito omettendo quindi la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Come evincibile dalla visura camerale della società la medesima debitrice non ha assolto, nel lasso temporale di cui al triennio antecedente l'istanza, all'obbligo di deposito dei bilanci né ha prodotto nel presente giudizio documentazione contabile attestante la sussistenza dei requisiti dimensionali che impediscono la dichiarazione di liquidazione giudiziale rimanendo contumace.
Non può che farsi richiamo, al riguardo, al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento “privilegiato” - ovvero il mezzo che in sé appare di più pronto e di agevole utilizzo per chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa - senza però assurgere a prova legale o comunque in qualche modo precludere l'utilizzabilità di altri strumenti probatori (cfr., tra gli altri, Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass. 27 settembre
2019, n. 24138).
Nel caso di specie, l'omesso tempestivo deposito, presso il Registro delle imprese, degli ultimi bilanci di esercizio non avrebbe precluso al debitore di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale attraverso altri strumenti probatori alternativi: anche in mancanza di bilanci attendibili,
l'imprenditore attinto da una richiesta di liquidazione giudiziale è comunque tenuto ad assolvere all'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (come già dell'art. 1, comma 2, L.F.) così che “l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci
Pagina 2 relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, L.F., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F.”
(Cass. 26 febbraio 2020, n. 12681; Cass. 15 marzo 2016, n. 5096; Cass. 8769/2012).
L'assoluto difetto di documentazione e prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 CCII con riferimento a tutti e tre i valori ivi indicati giustifica, pertanto, la dichiarazione di liquidazione giudiziale dell
[...]
Controparte_1
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per complessivi €
330.838,83, in virtù di decreto ingiuntivo n. 1081/2007 (R.G. n. 7844/2007) emesso dal
Tribunale di Macerata, nonché per il mancato rientro di contratto di finanziamento nella forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, in forza dei quali sono state avviate quattro procedure esecutive immobiliare all'esito delle quali sono stati recuperati euro 22.465,00.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano carichi pendenti, definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate, per circa € 1.200.000,00. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, con sede in Sassoferrato (AN) alla località Regedano, 15, n. REA: AN –
172972, nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F.: Controparte_2
e (C.F.: ); C.F._1 Controparte_3 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Filippello
Giuliana;
NOMINA curatore l'avv. CHIARA GIOACCHINI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica
Pagina 3 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 15/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
Pagina 4 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 07 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N. R.G. P.U. 131-1/2024 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri, 1, e per essa da
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_2 P.IVA_2 sede legale in San Donato Milanese (MI) alla via dell'Unione Europea, 6a- 6b, con l'avv.
Emanuele Paladini nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassoferrato (AN) alla località
Regedano, 15, n. REA: AN – 172972, nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...]
(C.F.: e (C.F.: CP_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata alla società resistente ai sensi dell'art. 40 comma VII CCII a cura della cancelleria, mediante inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 in data 07/11/2024, nonché per atti del ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/11/2024;
Pagina 1 verificata altresì la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata per atti del ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al socio CP_3
in data 12/11/2024, nonché nei confronti dell'altro socio ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09/12/2024; tenuto conto che l'udienza fissata per il 28/11/2024 per la comparizione delle parti è stata rinviata per i medesimi incombenti, onde consentire il perfezionamento delle notificazioni, al 12/12/2024 e poi al 07/01/2025; rilevato che, all'udienza del 07/01/2025, nessuno è comparso per i resistenti e il ricorrente ha insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVATO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE:
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso, in primo luogo, che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica del decreto di convocazione parti per l'udienza del 28/11/2024, poi rinviata per i medesimi incombenti, il debitore non si è costituito omettendo quindi la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Come evincibile dalla visura camerale della società la medesima debitrice non ha assolto, nel lasso temporale di cui al triennio antecedente l'istanza, all'obbligo di deposito dei bilanci né ha prodotto nel presente giudizio documentazione contabile attestante la sussistenza dei requisiti dimensionali che impediscono la dichiarazione di liquidazione giudiziale rimanendo contumace.
Non può che farsi richiamo, al riguardo, al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento “privilegiato” - ovvero il mezzo che in sé appare di più pronto e di agevole utilizzo per chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa - senza però assurgere a prova legale o comunque in qualche modo precludere l'utilizzabilità di altri strumenti probatori (cfr., tra gli altri, Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass. 27 settembre
2019, n. 24138).
Nel caso di specie, l'omesso tempestivo deposito, presso il Registro delle imprese, degli ultimi bilanci di esercizio non avrebbe precluso al debitore di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale attraverso altri strumenti probatori alternativi: anche in mancanza di bilanci attendibili,
l'imprenditore attinto da una richiesta di liquidazione giudiziale è comunque tenuto ad assolvere all'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (come già dell'art. 1, comma 2, L.F.) così che “l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci
Pagina 2 relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, L.F., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F.”
(Cass. 26 febbraio 2020, n. 12681; Cass. 15 marzo 2016, n. 5096; Cass. 8769/2012).
L'assoluto difetto di documentazione e prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 CCII con riferimento a tutti e tre i valori ivi indicati giustifica, pertanto, la dichiarazione di liquidazione giudiziale dell
[...]
Controparte_1
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per complessivi €
330.838,83, in virtù di decreto ingiuntivo n. 1081/2007 (R.G. n. 7844/2007) emesso dal
Tribunale di Macerata, nonché per il mancato rientro di contratto di finanziamento nella forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, in forza dei quali sono state avviate quattro procedure esecutive immobiliare all'esito delle quali sono stati recuperati euro 22.465,00.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano carichi pendenti, definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate, per circa € 1.200.000,00. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, con sede in Sassoferrato (AN) alla località Regedano, 15, n. REA: AN –
172972, nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F.: Controparte_2
e (C.F.: ); C.F._1 Controparte_3 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Filippello
Giuliana;
NOMINA curatore l'avv. CHIARA GIOACCHINI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica
Pagina 3 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 15/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
Pagina 4 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 07 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 5