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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 737/2024
Il Giudice RI CE CA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti MELONI LAURA e ROJCH ALESSANDRO;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n. 4022024003324270000, emesso dall di Olbia e notificato il 13 novembre 2024. CP_1
A fondamento della domanda ha allegato di avere rivestito la qualità di socia unica della società a responsabilità limitata semplificata denominata Emeraldway S.r.l.s., con sede legale in Arzachena, regolarmente iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Sassari e che all'atto di costituzione della società, in data 12 marzo 2019, era stato nominato amministratore unico il Sig. , il quale aveva Persona_1
assunto in via esclusiva ogni funzione di gestione, amministrazione e rappresentanza della società, pertanto di non avere mai ricoperto alcuna carica amministrativa né svolto attività lavorativa personale, abituale o prevalente nell'ambito della predetta società.
Ha altresì allegato di avere formalizzato in data 4 agosto 2023, mediante atto di cessione, il trasferimento dell'intera quota sociale a Per_1
[...]
Ha affermato di avere ricevuto in data 13 novembre 2024, dall' CP_1
l'avviso di addebito n. 4022024003324270000, con il quale pretendeva il pagamento di contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione
Commercianti, basando tale richiesta esclusivamente sulla qualità della ricorrente di socia unica della SRLS, senza alcuna verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e obiettivi richiesti dalla normativa di riferimento, per un totale di € 4.776,71 per l'anno di imposta dal 1/2022 al 12/2023.
Ha eccepito: I) insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio e per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione commercianti.
Ha chiesto:” Nel merito- Previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4022024003324270000, emesso dalla sede dell di CP_1
Olbia il 24 ottobre 2024 e notificato alla ricorrente il 13 novembre 2024, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'infondatezza e/o l'invalidità dello stesso, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto,
Pag. 2 di 7 collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall dal CP_1
1/2022 al 12/2023 con il suddetto atto per complessivi € 4.776,71, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
-disporre, in ogni caso, la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti della ricorrente;
- CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato, precisando che la ricorrente era stata iscritta alla gestione commercianti quale socia unica della Emeraldway Srls il cui capitale sociale, pari ad € 900,00 era stato interamente sottoscritto dalla medesima, esercente attività di “consulenza imprenditoriale, ammin.va e gestionale relativa all'affitto di case e appartamenti per vacanze rivolta ai privati”.
Ha affermato che dal sito della medesima società era emerso che la stessa gestiva affitti di una serie di immobili di pregio siti principalmente in Costa
Smeralda, con l'aggiunta di numerosi servizi aggiuntivi che potevano essere richiesti dagli ospiti (dal noleggio imbarcazioni e auto sino all'organizzazione di gite, pranzi, etc, altresì per tabulas era risultato come la predetta Srls non avesse mai avuto dipendenti.
Ha chiesto:” - dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare, comunque, tutte le avverse domande poiché indimostate e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell della somme portate CP_1
dall'avviso di addebito n. 402 2024 00033242 70 000, ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre
Pag. 3 di 7 ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale;
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far
Pag. 4 di 7 sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale) con carattere di abitualità e prevalenza.;
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso "relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità
e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore;
Nel caso in specie risulta che la ricorrente non era neanche amministratore in quanto dall'atto costitutivo emerge che l'amministratore fosse Per_1
(v. doc. 2 ricorrente).
[...]
Diversa invece è l'attività lavorativa versa e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi"
(v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Da ultimo si ribadisce che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del
Pag. 5 di 7 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n. 16197,
10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n. 12108).
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva.
Nel caso di specie l . non ha fornito la prova degli elementi costitutivi CP_1
necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente come sopra individuati.
L'istituto ha infatti valorizzato in memoria di costituzione il fatto che in azienda non vi fossero altri dipendenti, desumendone quindi che la ricorrente si occupasse personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa, assumendone la piena responsabilità.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm, scaglione .da 1.101 a 5.200)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
-Accerta e dichiara la illegittimità della pretesa vantata dall nei CP_1
confronti dell'odierna ricorrente, in qualità di socio della Emeraldway
S.r.l.s.
-Per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 4022024003324270000 notificato il 13 novembre 2024.
Pag. 6 di 7 -Ordina la Cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla
Gestione Commercianti.
-Condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in euro 2.626,000 oltre spese generali(15%) iva e Cpa
05/12/2025 Il Giudice
RI CE CA
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 737/2024
Il Giudice RI CE CA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti MELONI LAURA e ROJCH ALESSANDRO;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n. 4022024003324270000, emesso dall di Olbia e notificato il 13 novembre 2024. CP_1
A fondamento della domanda ha allegato di avere rivestito la qualità di socia unica della società a responsabilità limitata semplificata denominata Emeraldway S.r.l.s., con sede legale in Arzachena, regolarmente iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Sassari e che all'atto di costituzione della società, in data 12 marzo 2019, era stato nominato amministratore unico il Sig. , il quale aveva Persona_1
assunto in via esclusiva ogni funzione di gestione, amministrazione e rappresentanza della società, pertanto di non avere mai ricoperto alcuna carica amministrativa né svolto attività lavorativa personale, abituale o prevalente nell'ambito della predetta società.
Ha altresì allegato di avere formalizzato in data 4 agosto 2023, mediante atto di cessione, il trasferimento dell'intera quota sociale a Per_1
[...]
Ha affermato di avere ricevuto in data 13 novembre 2024, dall' CP_1
l'avviso di addebito n. 4022024003324270000, con il quale pretendeva il pagamento di contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione
Commercianti, basando tale richiesta esclusivamente sulla qualità della ricorrente di socia unica della SRLS, senza alcuna verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e obiettivi richiesti dalla normativa di riferimento, per un totale di € 4.776,71 per l'anno di imposta dal 1/2022 al 12/2023.
Ha eccepito: I) insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio e per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione commercianti.
Ha chiesto:” Nel merito- Previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4022024003324270000, emesso dalla sede dell di CP_1
Olbia il 24 ottobre 2024 e notificato alla ricorrente il 13 novembre 2024, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'infondatezza e/o l'invalidità dello stesso, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto,
Pag. 2 di 7 collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall dal CP_1
1/2022 al 12/2023 con il suddetto atto per complessivi € 4.776,71, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
-disporre, in ogni caso, la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti della ricorrente;
- CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato, precisando che la ricorrente era stata iscritta alla gestione commercianti quale socia unica della Emeraldway Srls il cui capitale sociale, pari ad € 900,00 era stato interamente sottoscritto dalla medesima, esercente attività di “consulenza imprenditoriale, ammin.va e gestionale relativa all'affitto di case e appartamenti per vacanze rivolta ai privati”.
Ha affermato che dal sito della medesima società era emerso che la stessa gestiva affitti di una serie di immobili di pregio siti principalmente in Costa
Smeralda, con l'aggiunta di numerosi servizi aggiuntivi che potevano essere richiesti dagli ospiti (dal noleggio imbarcazioni e auto sino all'organizzazione di gite, pranzi, etc, altresì per tabulas era risultato come la predetta Srls non avesse mai avuto dipendenti.
Ha chiesto:” - dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare, comunque, tutte le avverse domande poiché indimostate e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell della somme portate CP_1
dall'avviso di addebito n. 402 2024 00033242 70 000, ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre
Pag. 3 di 7 ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale;
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far
Pag. 4 di 7 sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale) con carattere di abitualità e prevalenza.;
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso "relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità
e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore;
Nel caso in specie risulta che la ricorrente non era neanche amministratore in quanto dall'atto costitutivo emerge che l'amministratore fosse Per_1
(v. doc. 2 ricorrente).
[...]
Diversa invece è l'attività lavorativa versa e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi"
(v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Da ultimo si ribadisce che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del
Pag. 5 di 7 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n. 16197,
10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n. 12108).
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva.
Nel caso di specie l . non ha fornito la prova degli elementi costitutivi CP_1
necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente come sopra individuati.
L'istituto ha infatti valorizzato in memoria di costituzione il fatto che in azienda non vi fossero altri dipendenti, desumendone quindi che la ricorrente si occupasse personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa, assumendone la piena responsabilità.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm, scaglione .da 1.101 a 5.200)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
-Accerta e dichiara la illegittimità della pretesa vantata dall nei CP_1
confronti dell'odierna ricorrente, in qualità di socio della Emeraldway
S.r.l.s.
-Per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 4022024003324270000 notificato il 13 novembre 2024.
Pag. 6 di 7 -Ordina la Cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla
Gestione Commercianti.
-Condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in euro 2.626,000 oltre spese generali(15%) iva e Cpa
05/12/2025 Il Giudice
RI CE CA
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