TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2417/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cecilia Gradassi
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Letizia Ceroti e Simona Giachetti
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza dell'8.5.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare l'accordo NA di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM n. 28/2024 NA e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 16.10.2024, la ricorrente chiedeva ai sensi Parte_1 dell'articolo 473-bis 12 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica dell'accordo NA di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM in data 27- 30.04.2024 e n. 28/2024 NA alle condizioni di cui al ricorso, allegando quali fatti a sostegno della propria domanda che il figlio non frequenta più il padre Persona_1 non volendosi più recare presso la di lui abitazione e ciò anche in relazione ai problemi di salute del minore. Con provvedimento del 17/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, la quale, anche in vista di una possibile risoluzione bonaria della controversia, veniva differita alla data dell'8/5/25. Si costituiva quindi contestando le pretese della ricorrente. CP_1
In data 17.04.2025 i procuratori delle parti depositavano congiuntamente note contenti conclusioni congiunte in merito alle modifiche da apportare all'accordo NA 28/2024, conclusioni rassegnate dalle parti al fine di definire consensualmente la controversia. Il Giudice Relatore, in data 8/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini per il deposito di memorie conclusionali. DIRITTO Le conclusioni congiuntamente formulate meritano accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM n. 28/2024 NA, soprattutto in relazione alle sopraggiunte condizioni ed esigenze mediche del figlio . Persona_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, l'accordo raggiunto è sottoscritto (anche) dalle parti che hanno confermato la volontà di modificare le condizioni del divorzio con le modifiche di cui all'accordo. Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui all'accordo NA 28/2024 in data 24.04.2024, invariato il resto, come segue:
1- il figlio minore continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori e continuerà ad avere collocazione e stabile residenza presso la madre
– allo stato – in Livorno, Via Filippo Buonarroti n. 14;
2 - la madre avrà decisione esclusiva sulla parte medica che riguarda il minore, restando comunque il diritto e il dovere del padre di presiedere alle visite e di poter esporre la propria opinione a riguardo;
3- la madre si impegna a non prendere decisioni per eventuali cambi di terapia farmacologica o psicologica o altro senza aver anticipatamente comunicato con il padre e, comunque, solo ad esito di visita medica;
4 - la madre si prende carico degli oneri economici e delle spese che conseguono alle scelte della parte medica (farmaci, visite specialistiche, terapia psicologica, spese dentistiche e odontoiatriche, etc..) ed il padre si impegna ad osservare la terapia prescritta al figlio quando il medesimo è nel periodo di sua cura;
5 - con riguardo alle spese straordinarie necessarie per il figlio, le medesime, previamente concordate, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno ad esclusione delle spese del tutor di sostegno scolastico e quelle per l'acquisto degli strumenti tecnologici (PC – telefono – tablet) che saranno interamente a carico della Sig.ra La quota Parte_1 parte delle spese straordinarie dovrà essere rimborsata al genitore che le avrà anticipate entro la fine del mese successivo;
6 – il mantenimento ordinario del figlio minore continuerà ad essere DIRETTO da parte di ciascun genitore. Tuttavia le parti concordano che fiscalmente Persona_1 continuerà ad essere a carico della madre;
7 - l'AUU per il figlio sarà percepito al 100% dal sig. mentre l'indennità di CP_1 frequenza spettante al minore sarà percepita dalla sig.ra Parte_1
8 – il sig. a sottoscritto una polizza vita indentificando il figlio CP_1 Persona_1 quale beneficiario della somma di euro 10.000,00 (Polizza n. 0007103016 accesa con Banca Generali); al compimento del diciottesimo anno del figlio e, quindi, il 9.05.2029, i genitori decideranno di comune accordo la destinazione di detta somma: se versarla su di un conto corrente cointestato tra i genitori ed il figlio oppure se prolungare la Polizza;
9 – i genitori si impegnano a facilitare la frequentazione reciproca del figlio nel rispetto dei propri impegni e nel rispetto degli impegni del minore
10 - i genitori si impegnano a limitare le comunicazioni allo stretto necessario con lo scopo reciproco di lasciare il giusto spazio di organizzazione e il giusto rispetto agli eventuali diversi approcci;
– la si impegna e si obbliga a versare un contributo per le spese legali del Parte_1 CP_1 nella misura di Euro 2.500,00. Tale somma sarà, quindi, versata allo stesso non CP_1 appena l'immobile di proprietà della sarà venduto. Per il resto, le spese legali Parte_1 sono compensate tra le parti.
Livorno, 12 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2417/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cecilia Gradassi
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Letizia Ceroti e Simona Giachetti
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza dell'8.5.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare l'accordo NA di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM n. 28/2024 NA e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 16.10.2024, la ricorrente chiedeva ai sensi Parte_1 dell'articolo 473-bis 12 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica dell'accordo NA di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM in data 27- 30.04.2024 e n. 28/2024 NA alle condizioni di cui al ricorso, allegando quali fatti a sostegno della propria domanda che il figlio non frequenta più il padre Persona_1 non volendosi più recare presso la di lui abitazione e ciò anche in relazione ai problemi di salute del minore. Con provvedimento del 17/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, la quale, anche in vista di una possibile risoluzione bonaria della controversia, veniva differita alla data dell'8/5/25. Si costituiva quindi contestando le pretese della ricorrente. CP_1
In data 17.04.2025 i procuratori delle parti depositavano congiuntamente note contenti conclusioni congiunte in merito alle modifiche da apportare all'accordo NA 28/2024, conclusioni rassegnate dalle parti al fine di definire consensualmente la controversia. Il Giudice Relatore, in data 8/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini per il deposito di memorie conclusionali. DIRITTO Le conclusioni congiuntamente formulate meritano accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di divorzio sottoscritto inter-partes in data 24.04.2024 autorizzato dal PM n. 28/2024 NA, soprattutto in relazione alle sopraggiunte condizioni ed esigenze mediche del figlio . Persona_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, l'accordo raggiunto è sottoscritto (anche) dalle parti che hanno confermato la volontà di modificare le condizioni del divorzio con le modifiche di cui all'accordo. Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui all'accordo NA 28/2024 in data 24.04.2024, invariato il resto, come segue:
1- il figlio minore continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori e continuerà ad avere collocazione e stabile residenza presso la madre
– allo stato – in Livorno, Via Filippo Buonarroti n. 14;
2 - la madre avrà decisione esclusiva sulla parte medica che riguarda il minore, restando comunque il diritto e il dovere del padre di presiedere alle visite e di poter esporre la propria opinione a riguardo;
3- la madre si impegna a non prendere decisioni per eventuali cambi di terapia farmacologica o psicologica o altro senza aver anticipatamente comunicato con il padre e, comunque, solo ad esito di visita medica;
4 - la madre si prende carico degli oneri economici e delle spese che conseguono alle scelte della parte medica (farmaci, visite specialistiche, terapia psicologica, spese dentistiche e odontoiatriche, etc..) ed il padre si impegna ad osservare la terapia prescritta al figlio quando il medesimo è nel periodo di sua cura;
5 - con riguardo alle spese straordinarie necessarie per il figlio, le medesime, previamente concordate, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno ad esclusione delle spese del tutor di sostegno scolastico e quelle per l'acquisto degli strumenti tecnologici (PC – telefono – tablet) che saranno interamente a carico della Sig.ra La quota Parte_1 parte delle spese straordinarie dovrà essere rimborsata al genitore che le avrà anticipate entro la fine del mese successivo;
6 – il mantenimento ordinario del figlio minore continuerà ad essere DIRETTO da parte di ciascun genitore. Tuttavia le parti concordano che fiscalmente Persona_1 continuerà ad essere a carico della madre;
7 - l'AUU per il figlio sarà percepito al 100% dal sig. mentre l'indennità di CP_1 frequenza spettante al minore sarà percepita dalla sig.ra Parte_1
8 – il sig. a sottoscritto una polizza vita indentificando il figlio CP_1 Persona_1 quale beneficiario della somma di euro 10.000,00 (Polizza n. 0007103016 accesa con Banca Generali); al compimento del diciottesimo anno del figlio e, quindi, il 9.05.2029, i genitori decideranno di comune accordo la destinazione di detta somma: se versarla su di un conto corrente cointestato tra i genitori ed il figlio oppure se prolungare la Polizza;
9 – i genitori si impegnano a facilitare la frequentazione reciproca del figlio nel rispetto dei propri impegni e nel rispetto degli impegni del minore
10 - i genitori si impegnano a limitare le comunicazioni allo stretto necessario con lo scopo reciproco di lasciare il giusto spazio di organizzazione e il giusto rispetto agli eventuali diversi approcci;
– la si impegna e si obbliga a versare un contributo per le spese legali del Parte_1 CP_1 nella misura di Euro 2.500,00. Tale somma sarà, quindi, versata allo stesso non CP_1 appena l'immobile di proprietà della sarà venduto. Per il resto, le spese legali Parte_1 sono compensate tra le parti.
Livorno, 12 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai