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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 967/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense, 131/l 00154 MA RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111501 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111503 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4085/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento TARI nn. 111501, 111502 e 111503, emessi da MA IT per le annualità 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo di euro 77.937,21, oltre interessi e sanzioni per omessa dichiarazione. La società deduceva l'illegittimità degli atti per violazione dell'art. 1, comma 656, L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento TARI di MA IT, sostenendo che il servizio pubblico di raccolta rifiuti non era mai stato svolto nell'area in cui era ubicato l'immobile aziendale (Tecnopolo Tiburtino), con conseguente diritto alla riduzione massima del 20%. Rappresentava inoltre di aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate, producendo la relativa documentazione, e di aver più volte sollecitato l'attivazione del servizio pubblico senza ottenere riscontro. MA IT si costituiva con controdeduzioni tardive, depositando oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del D.Lgs. 546/1992, e produceva un verbale di constatazione n. 3121 del 22 novembre 2022, sostenendo la legittimità della pretesa e l'insussistenza dei presupposti per la riduzione tariffaria. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava MA IT alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. Avverso tale pronuncia proponeva appello MA IT, lamentando: (i) l'erroneità della declaratoria di tardività e della conseguente inutilizzabilità documentale;
(ii) l'ingiustificato riconoscimento della riduzione in assenza di prova adeguata e in difformità dal Regolamento comunale;
(iii) l'errata applicazione dei criteri sull'onere della prova, valorizzando il verbale di constatazione quale atto pubblico assistito da fede privilegiata;
(iv) l'iniquità della condanna alle spese. Resistente_1Si costituiva la S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 per carenza di motivi specifici, poiché l'Amministrazione si sarebbe limitata a riproporre le difese già svolte in primo grado. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, confermando la correttezza della sentenza sia in ordine alla riduzione tariffaria, sia quanto alla tardività della costituzione e alla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato tardiva la costituzione dell'Ufficio e, conseguentemente, ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata. Il motivo è infondato, e va rigettato. In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la tardività della costituzione dell'Amministrazione, con conseguente effetto decadenziale rispetto alle facoltà processuali esercitabili oltre i termini fissati dalla legge. In ogni caso anche a voler valorizzare l'indirizzo interpretativo secondo cui la tardiva costituzione non determina, in via automatica, l'inutilizzabilità di ogni documento resta assorbente considerare che la sentenza impugnata non si fonda esclusivamente su tale profilo processuale, bensì su circostanze di fatto adeguatamente provate dalla contribuente e non efficacemente contestate dall'Ente, relative:
• alla mancata esecuzione del servizio pubblico di raccolta nell'area interessata;
• all'avvenuto smaltimento tramite operatori specializzati;
• alle reiterate richieste di attivazione dell'utenza rimaste prive di riscontro. Peraltro, la documentazione richiamata dall'appellante, verbale di constatazione n. 3121/2022, risulta comunque non decisiva ai fini della questione controversa, atteso che essa attiene prevalentemente alla rilevazione di superfici e destinazione d'uso dell'immobile e non contiene alcun accertamento circa l'effettivo svolgimento del servizio pubblico di raccolta. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto in favore della contribuente la riduzione della TARI nella misura massima del 20%, sostenendo che tale beneficio sarebbe subordinato, ai sensi del Regolamento TARI di MA IT, alla presentazione di apposita istanza (Mod. 603/07) e alla produzione di attestazione dell'autorità sanitaria competente. Il motivo è infondato. Dalla documentazione versata in atti da Resistente_1 S.r.l. risulta che, per le annualità oggetto di accertamento, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti non veniva effettuato né da MA IT né da AMA S.p.A.; la contribuente ha quindi provveduto autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, avvalendosi di ditte specializzate e sostenendone integralmente i relativi costi. A fronte di tali risultanze, l'Amministrazione appellante si è limitata a richiamare il verbale di constatazione concernente le superfici e la destinazione d'uso dell'immobile. Tuttavia, tale atto non contiene alcun accertamento circa l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta, risultando perciò inconferente rispetto al presupposto della riduzione invocata. La Corte, rileva che l'art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013 stabilisce che la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Si tratta di una riduzione c.d. “tecnica”, che opera ope legis al ricorrere del presupposto oggettivo della mancata erogazione del servizio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., n. 22531/2017; Cass., sez. trib., n. 2612/2023; Cass., sez. trib., n. 5429/2023). Ne consegue che tale riduzione ha natura oggettiva e automatica, non essendo subordinata né alla presentazione di specifiche istanze né all'osservanza di particolari adempimenti formali;
grava sul contribuente esclusivamente l'onere di dimostrare i presupposti di fatto (Cass., sez. trib., 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., sez. trib., 27 gennaio 2023, n. 2612; Cass., sez. trib., 21 febbraio 2023, n. 5429). Nel caso di specie, la Corte di primo grado con valutazione di merito congruamente motivata ha accertato che:
• nell'area del Tecnopolo Tiburtino, ove è ubicato l'immobile della contribuente, il servizio di raccolta non è stato svolto per gli anni in contestazione;
• la società ha provveduto autonomamente allo smaltimento mediante operatori autorizzati;
• la contribuente ha richiesto l'attivazione del servizio pubblico, senza ricevere riscontro dall'Amministrazione o dal gestore. Tali circostanze risultano supportate da idonea documentazione e non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di MA IT, che ha opposto unicamente un verbale privo di elementi utili a dimostrare l'effettiva esecuzione del servizio. Parimenti non può essere condiviso il richiamo dell'appellante all'art. 15 del Regolamento TARI, nella parte in cui subordina il riconoscimento della riduzione alla presentazione di una specifica istanza corredata da attestazioni ulteriori. È principio consolidato che il regolamento comunale non può introdurre condizioni o oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla fonte primaria, dovendo essere disapplicato dal giudice tributario in caso di contrasto (Cass., sez. trib., n. 2612/2023; Cass., sez. trib., n. 5429/2023). La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la riduzione in esame:
• non presuppone l'accertamento di una responsabilità dell'Amministrazione;
• non richiede il riconoscimento di situazioni di danno o pericolo da parte dell'autorità sanitaria;
• spetta ogniqualvolta il servizio non sia svolto o sia reso in maniera gravemente difforme rispetto alla disciplina di riferimento. Il Collegio osserva che la pretesa di MA IT di subordinare la riduzione a requisiti regolamentari ulteriori si pone in contrasto con la previsione legislativa e non può essere accolta. Resistente_1Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha riconosciuto a S.r.l. il diritto alla riduzione della TARI nella misura massima del 20%, avendo accertato il mancato svolgimento del servizio pubblico e l'assenza di qualsivoglia controprova da parte dell'Amministrazione appellante. Con il terzo motivo, MA IT deduce la violazione dei principi in materia di onere della prova, invocando la fede privilegiata del verbale di constatazione n. 3121/2022 quale atto pubblico. La Corte, rileva che la fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda esclusivamente i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tuttavia, nel caso concreto il verbale di constatazione n. 3121/2022 – per come illustrato dalla stessa appellante attiene alla rilevazione dell'immobile e delle superfici, funzionale all'accertamento dell'omessa dichiarazione, ma non dimostra in alcun modo l'effettivo svolgimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti nell'area e nei confronti della contribuente. La questione oggetto di causa non è dunque la correttezza delle misurazioni o della destinazione d'uso, bensì l'esecuzione del servizio pubblico, sicché la produzione del verbale non è idonea a superare la prova contraria fornita dalla contribuente sul mancato svolgimento del servizio. L'onere della prova sui presupposti della riduzione grava sul contribuente, ma, nel caso di specie, esso risulta assolto in modo adeguato mediante documentazione relativa allo smaltimento alternativo e all'assenza del servizio. Con il quarto motivo, MA IT censura la statuizione sulle spese ritenendola iniqua, in ragione della natura pubblicistica dell'attività impositiva. Il motivo è infondato. Nel processo tributario vige il principio della soccombenza, con possibilità di compensazione solo in presenza di specifiche ragioni espressamente motivabili. Nel caso in esame, MA IT è risultata soccombente in primo grado e lo è anche nel presente grado di giudizio;
non ricorrono elementi eccezionali tali da giustificare compensazione, né la natura pubblicistica dell'attività impositiva vale di per sé a escludere la condanna alle spese. Quanto alla quantificazione, la liquidazione operata dal primo giudice appare proporzionata al valore e alla complessità della controversia. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da MA IT deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese euro 5.000,00 oltre accessori.
Così deciso, MA 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
LI AN LA LI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 967/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense, 131/l 00154 MA RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111501 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111503 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4085/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento TARI nn. 111501, 111502 e 111503, emessi da MA IT per le annualità 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo di euro 77.937,21, oltre interessi e sanzioni per omessa dichiarazione. La società deduceva l'illegittimità degli atti per violazione dell'art. 1, comma 656, L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento TARI di MA IT, sostenendo che il servizio pubblico di raccolta rifiuti non era mai stato svolto nell'area in cui era ubicato l'immobile aziendale (Tecnopolo Tiburtino), con conseguente diritto alla riduzione massima del 20%. Rappresentava inoltre di aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate, producendo la relativa documentazione, e di aver più volte sollecitato l'attivazione del servizio pubblico senza ottenere riscontro. MA IT si costituiva con controdeduzioni tardive, depositando oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del D.Lgs. 546/1992, e produceva un verbale di constatazione n. 3121 del 22 novembre 2022, sostenendo la legittimità della pretesa e l'insussistenza dei presupposti per la riduzione tariffaria. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava MA IT alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. Avverso tale pronuncia proponeva appello MA IT, lamentando: (i) l'erroneità della declaratoria di tardività e della conseguente inutilizzabilità documentale;
(ii) l'ingiustificato riconoscimento della riduzione in assenza di prova adeguata e in difformità dal Regolamento comunale;
(iii) l'errata applicazione dei criteri sull'onere della prova, valorizzando il verbale di constatazione quale atto pubblico assistito da fede privilegiata;
(iv) l'iniquità della condanna alle spese. Resistente_1Si costituiva la S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 per carenza di motivi specifici, poiché l'Amministrazione si sarebbe limitata a riproporre le difese già svolte in primo grado. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, confermando la correttezza della sentenza sia in ordine alla riduzione tariffaria, sia quanto alla tardività della costituzione e alla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato tardiva la costituzione dell'Ufficio e, conseguentemente, ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata. Il motivo è infondato, e va rigettato. In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la tardività della costituzione dell'Amministrazione, con conseguente effetto decadenziale rispetto alle facoltà processuali esercitabili oltre i termini fissati dalla legge. In ogni caso anche a voler valorizzare l'indirizzo interpretativo secondo cui la tardiva costituzione non determina, in via automatica, l'inutilizzabilità di ogni documento resta assorbente considerare che la sentenza impugnata non si fonda esclusivamente su tale profilo processuale, bensì su circostanze di fatto adeguatamente provate dalla contribuente e non efficacemente contestate dall'Ente, relative:
• alla mancata esecuzione del servizio pubblico di raccolta nell'area interessata;
• all'avvenuto smaltimento tramite operatori specializzati;
• alle reiterate richieste di attivazione dell'utenza rimaste prive di riscontro. Peraltro, la documentazione richiamata dall'appellante, verbale di constatazione n. 3121/2022, risulta comunque non decisiva ai fini della questione controversa, atteso che essa attiene prevalentemente alla rilevazione di superfici e destinazione d'uso dell'immobile e non contiene alcun accertamento circa l'effettivo svolgimento del servizio pubblico di raccolta. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto in favore della contribuente la riduzione della TARI nella misura massima del 20%, sostenendo che tale beneficio sarebbe subordinato, ai sensi del Regolamento TARI di MA IT, alla presentazione di apposita istanza (Mod. 603/07) e alla produzione di attestazione dell'autorità sanitaria competente. Il motivo è infondato. Dalla documentazione versata in atti da Resistente_1 S.r.l. risulta che, per le annualità oggetto di accertamento, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti non veniva effettuato né da MA IT né da AMA S.p.A.; la contribuente ha quindi provveduto autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, avvalendosi di ditte specializzate e sostenendone integralmente i relativi costi. A fronte di tali risultanze, l'Amministrazione appellante si è limitata a richiamare il verbale di constatazione concernente le superfici e la destinazione d'uso dell'immobile. Tuttavia, tale atto non contiene alcun accertamento circa l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta, risultando perciò inconferente rispetto al presupposto della riduzione invocata. La Corte, rileva che l'art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013 stabilisce che la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Si tratta di una riduzione c.d. “tecnica”, che opera ope legis al ricorrere del presupposto oggettivo della mancata erogazione del servizio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., n. 22531/2017; Cass., sez. trib., n. 2612/2023; Cass., sez. trib., n. 5429/2023). Ne consegue che tale riduzione ha natura oggettiva e automatica, non essendo subordinata né alla presentazione di specifiche istanze né all'osservanza di particolari adempimenti formali;
grava sul contribuente esclusivamente l'onere di dimostrare i presupposti di fatto (Cass., sez. trib., 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., sez. trib., 27 gennaio 2023, n. 2612; Cass., sez. trib., 21 febbraio 2023, n. 5429). Nel caso di specie, la Corte di primo grado con valutazione di merito congruamente motivata ha accertato che:
• nell'area del Tecnopolo Tiburtino, ove è ubicato l'immobile della contribuente, il servizio di raccolta non è stato svolto per gli anni in contestazione;
• la società ha provveduto autonomamente allo smaltimento mediante operatori autorizzati;
• la contribuente ha richiesto l'attivazione del servizio pubblico, senza ricevere riscontro dall'Amministrazione o dal gestore. Tali circostanze risultano supportate da idonea documentazione e non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di MA IT, che ha opposto unicamente un verbale privo di elementi utili a dimostrare l'effettiva esecuzione del servizio. Parimenti non può essere condiviso il richiamo dell'appellante all'art. 15 del Regolamento TARI, nella parte in cui subordina il riconoscimento della riduzione alla presentazione di una specifica istanza corredata da attestazioni ulteriori. È principio consolidato che il regolamento comunale non può introdurre condizioni o oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla fonte primaria, dovendo essere disapplicato dal giudice tributario in caso di contrasto (Cass., sez. trib., n. 2612/2023; Cass., sez. trib., n. 5429/2023). La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la riduzione in esame:
• non presuppone l'accertamento di una responsabilità dell'Amministrazione;
• non richiede il riconoscimento di situazioni di danno o pericolo da parte dell'autorità sanitaria;
• spetta ogniqualvolta il servizio non sia svolto o sia reso in maniera gravemente difforme rispetto alla disciplina di riferimento. Il Collegio osserva che la pretesa di MA IT di subordinare la riduzione a requisiti regolamentari ulteriori si pone in contrasto con la previsione legislativa e non può essere accolta. Resistente_1Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha riconosciuto a S.r.l. il diritto alla riduzione della TARI nella misura massima del 20%, avendo accertato il mancato svolgimento del servizio pubblico e l'assenza di qualsivoglia controprova da parte dell'Amministrazione appellante. Con il terzo motivo, MA IT deduce la violazione dei principi in materia di onere della prova, invocando la fede privilegiata del verbale di constatazione n. 3121/2022 quale atto pubblico. La Corte, rileva che la fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda esclusivamente i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tuttavia, nel caso concreto il verbale di constatazione n. 3121/2022 – per come illustrato dalla stessa appellante attiene alla rilevazione dell'immobile e delle superfici, funzionale all'accertamento dell'omessa dichiarazione, ma non dimostra in alcun modo l'effettivo svolgimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti nell'area e nei confronti della contribuente. La questione oggetto di causa non è dunque la correttezza delle misurazioni o della destinazione d'uso, bensì l'esecuzione del servizio pubblico, sicché la produzione del verbale non è idonea a superare la prova contraria fornita dalla contribuente sul mancato svolgimento del servizio. L'onere della prova sui presupposti della riduzione grava sul contribuente, ma, nel caso di specie, esso risulta assolto in modo adeguato mediante documentazione relativa allo smaltimento alternativo e all'assenza del servizio. Con il quarto motivo, MA IT censura la statuizione sulle spese ritenendola iniqua, in ragione della natura pubblicistica dell'attività impositiva. Il motivo è infondato. Nel processo tributario vige il principio della soccombenza, con possibilità di compensazione solo in presenza di specifiche ragioni espressamente motivabili. Nel caso in esame, MA IT è risultata soccombente in primo grado e lo è anche nel presente grado di giudizio;
non ricorrono elementi eccezionali tali da giustificare compensazione, né la natura pubblicistica dell'attività impositiva vale di per sé a escludere la condanna alle spese. Quanto alla quantificazione, la liquidazione operata dal primo giudice appare proporzionata al valore e alla complessità della controversia. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da MA IT deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese euro 5.000,00 oltre accessori.
Così deciso, MA 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
LI AN LA LI