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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 16 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1934/2019 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), in persona del procuratore speciale, ing. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Patti, via XX Settembre n. 34, presso Parte_2 il recapito professionale dell'avv. Roberto Staiti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Sgarrella e Crescenzo Rubinetti, attrice, contro (P.IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Brolo, via Dante n. 3, presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: azione generale di ingiustificato arricchimento;
sono presenti l'avv. Lara Trifilò in sostituzione degli avv.ti Sgarrella e Rubinetti e l'avv. Luciana Caruso in sostituzione dell'avv. Natale Bonfiglio, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 22 novembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di aver somministrato Controparte_1 energia elettrica, nel periodo 2008/2011, in favore dell'Ente convenuto presso n. 29 punti di fornitura e di aver emesso, per tali somministrazioni, n. 366 fatture rimaste impagate. Dopo averne intimato il pagamento in via stragiudiziale, la società attrice aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 41571/2012, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano in data 2 novembre 2012. Successivamente, con sentenza n. 8521/2015, depositata in cancelleria il 9 luglio 2015, il Tribunale di Milano, a seguito di opposizione spiegata dal CP_1
aveva revocato detto decreto ingiuntivo e accolto la domanda di
[...] arricchimento senza causa presentata, in subordine, da Avverso tale Parte_1 pronuncia, l'Ente convenuto aveva proposto appello, il quale è stato accolto dalla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza n. 4281/2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in quel processo. Tanto premesso, ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la Parte_1 somministrazione dei quantitativi di energia riportati nelle n. 366 fatture insolute prodotte e nei relativi documenti di vettoriamento allegati e di condannare il CP_1 convenuto al relativo pagamento, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., della somma di euro 219.848,11, oltre agli interessi dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 6 marzo 2020, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'attrice, ha domandato di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, comunque, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o Controparte_1 infondatezza della domanda attorea di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, di respingerla, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., della somma di euro 219.848,11, oltre agli interessi dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per la somministrazione di energia elettrica avvenuta nei suoi confronti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Il ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento, in assenza del requisito della sussidiarietà della medesima, sul rilievo, tra gli altri, che le prestazioni sono state rese in virtù di alcune proposte contrattuali sottoscritte da un funzionario (non autorizzato) e, pertanto, dovendo l'attrice agire nei confronti di questi. L'eccezione appare fondata. L'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita, nei confronti dell'arricchito, da parte di chi ha subìto il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Nel caso di specie, la società attrice ha dedotto di aver provveduto alla fornitura senza aver ricevuto il corrispettivo, per cui detta società potrebbe, astrattamente, lamentare di aver subìto un depauperamento. Come affermato dalla giurisprudenza, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è sì azione di giustizia commutativa, volta a ripristinare un'equità violata;
è sì l'epicentro della tutela restitutoria in caso di spostamenti di ricchezza non giustificati;
ma l'art. 2041 c.c. è anche norma di chiusura a carattere sussidiario, che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito. Ci si domanda, dunque, se detta sussidiarietà vada vista in astratto o in concreto;
in altri termini, se tale azione sia invocabile solo se nell'ordinamento non sussistano altri rimedi di per sé idonei a tutelare il proprio diritto oppure anche nel caso in cui astrattamente detti strumenti esistano, ma, calandoli nel caso concreto, per talune ragioni (qual è, ad esempio, la mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria), essi non possono portare alcun giovamento. Tale requisito della sussidiarietà dell'azione, a ben vedere, è stato immaginato perché si sono volute evitare ipotesi specifiche, quali quelle: che il venditore possa cumulare, all'eventuale credito per il prezzo pattuito, un'ulteriore pretesa per il maggior valore della cosa venduta;
che il lavoratore possa chiedere, in aggiunta al salario, il plusvalore;
che possa applicarsi la disciplina dell'ingiustificato arricchimento al cosiddetto arricchimento mediato o indiretto;
che attraverso il viatico di tale strumento si possano aggirare le regole di prescrizione e decadenza. La sussidiarietà, quindi, è stata introdotta per evitare duplicazione di voci. Se la ratio dell'ingiustificato arricchimento è quella ora vista, però, la sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. non può che essere vista in astratto, in quanto, altrimenti, vi sarebbe un concreto rischio di aggiramento di detti obiettivi. La Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (Cass., n. 20747/2007). Così considerata la sussidiarietà, la domanda dell'attrice deve essere rigettata. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che l'impossibilità di esperire nei confronti dell'Ente l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà, si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale e, quindi, anche quando, approvata dal la proposta di conferimento dell'incarico professionale, questa non sia CP_1 seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario (cfr. Cass., n. 15296/2007). Nella sentenza n. 4281/2017, pubblicata dalla Corte d'Appello di Milano in data 11 ottobre 2017 e passata in giudicato, è stato accertato – ed è incontestato tra le parti - che le n. 29 proposte di contratto (già ritenute insufficienti al fine di far sorgere obblighi contrattuali in capo all'Ente, per violazione del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam), sono state firmate da “ , genericamente Parte_3 indicata in atto di citazione in opposizione al D.I. come “Dirigente del CP_1
”, ma che “da nessuna documentazione è desumibile la effettiva
[...] legittimazione da parte della persona risultante firmataria dei suddetti documenti” (v. pag. 12, all. n. 17 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del CP_1
.
[...]
In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (Cass., n. 12608/2017; Cass., n. 24860/2015). È stato precisato, poi, che, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), il predetto principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., n. 8950/2006; Cass., n. 11597/2005). Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tale riconoscimento richiede un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. Nella specie, in mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte, deve escludersi l'imputabilità dell'obbligazione all'amministrazione, con la conseguenza che il rapporto si instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, il quale risponde con il suo patrimonio, e con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile, non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., n. 80/2017; Cass., n. 24478/2013; Cass., n. 21242/2010; Cass., n. 11854/2007). Peraltro, occorre ricordare che per stessa ammissione dell'attrice, la domanda di arricchimento si fonda sulla nullità dei contratti di somministrazione per carenza della necessaria forma scritta in violazione, dunque, della normativa imperativa in materia di contratti stipulati con Enti pubblici. La domanda di cui all'art. 2041 c.c. appare, dunque, inammissibile anche per quanto si dirà di seguito. La domanda sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. è preclusa in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità, come nella specie, derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. In questi termini, si è espressa la Suprema Corte nel più recente arresto giurisprudenziale: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., SS.UU., n. 33954/2023). Alla luce di quanto esposto, la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Parte_1 va, pertanto, dichiarata inammissibile.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la definizione in rito e la semplicità delle questioni seriali trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Natale Bonfiglio.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1934/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Natale Bonfiglio.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
, elettivamente domiciliata in Patti, via XX Settembre n. 34, presso Parte_2 il recapito professionale dell'avv. Roberto Staiti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Sgarrella e Crescenzo Rubinetti, attrice, contro (P.IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Brolo, via Dante n. 3, presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: azione generale di ingiustificato arricchimento;
sono presenti l'avv. Lara Trifilò in sostituzione degli avv.ti Sgarrella e Rubinetti e l'avv. Luciana Caruso in sostituzione dell'avv. Natale Bonfiglio, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 22 novembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di aver somministrato Controparte_1 energia elettrica, nel periodo 2008/2011, in favore dell'Ente convenuto presso n. 29 punti di fornitura e di aver emesso, per tali somministrazioni, n. 366 fatture rimaste impagate. Dopo averne intimato il pagamento in via stragiudiziale, la società attrice aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 41571/2012, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano in data 2 novembre 2012. Successivamente, con sentenza n. 8521/2015, depositata in cancelleria il 9 luglio 2015, il Tribunale di Milano, a seguito di opposizione spiegata dal CP_1
aveva revocato detto decreto ingiuntivo e accolto la domanda di
[...] arricchimento senza causa presentata, in subordine, da Avverso tale Parte_1 pronuncia, l'Ente convenuto aveva proposto appello, il quale è stato accolto dalla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza n. 4281/2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in quel processo. Tanto premesso, ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la Parte_1 somministrazione dei quantitativi di energia riportati nelle n. 366 fatture insolute prodotte e nei relativi documenti di vettoriamento allegati e di condannare il CP_1 convenuto al relativo pagamento, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., della somma di euro 219.848,11, oltre agli interessi dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 6 marzo 2020, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'attrice, ha domandato di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, comunque, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o Controparte_1 infondatezza della domanda attorea di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, di respingerla, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a Parte_1 CP_1 titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., della somma di euro 219.848,11, oltre agli interessi dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per la somministrazione di energia elettrica avvenuta nei suoi confronti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Il ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza dell'azione generale di arricchimento, in assenza del requisito della sussidiarietà della medesima, sul rilievo, tra gli altri, che le prestazioni sono state rese in virtù di alcune proposte contrattuali sottoscritte da un funzionario (non autorizzato) e, pertanto, dovendo l'attrice agire nei confronti di questi. L'eccezione appare fondata. L'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita, nei confronti dell'arricchito, da parte di chi ha subìto il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Nel caso di specie, la società attrice ha dedotto di aver provveduto alla fornitura senza aver ricevuto il corrispettivo, per cui detta società potrebbe, astrattamente, lamentare di aver subìto un depauperamento. Come affermato dalla giurisprudenza, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è sì azione di giustizia commutativa, volta a ripristinare un'equità violata;
è sì l'epicentro della tutela restitutoria in caso di spostamenti di ricchezza non giustificati;
ma l'art. 2041 c.c. è anche norma di chiusura a carattere sussidiario, che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito. Ci si domanda, dunque, se detta sussidiarietà vada vista in astratto o in concreto;
in altri termini, se tale azione sia invocabile solo se nell'ordinamento non sussistano altri rimedi di per sé idonei a tutelare il proprio diritto oppure anche nel caso in cui astrattamente detti strumenti esistano, ma, calandoli nel caso concreto, per talune ragioni (qual è, ad esempio, la mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria), essi non possono portare alcun giovamento. Tale requisito della sussidiarietà dell'azione, a ben vedere, è stato immaginato perché si sono volute evitare ipotesi specifiche, quali quelle: che il venditore possa cumulare, all'eventuale credito per il prezzo pattuito, un'ulteriore pretesa per il maggior valore della cosa venduta;
che il lavoratore possa chiedere, in aggiunta al salario, il plusvalore;
che possa applicarsi la disciplina dell'ingiustificato arricchimento al cosiddetto arricchimento mediato o indiretto;
che attraverso il viatico di tale strumento si possano aggirare le regole di prescrizione e decadenza. La sussidiarietà, quindi, è stata introdotta per evitare duplicazione di voci. Se la ratio dell'ingiustificato arricchimento è quella ora vista, però, la sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. non può che essere vista in astratto, in quanto, altrimenti, vi sarebbe un concreto rischio di aggiramento di detti obiettivi. La Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (Cass., n. 20747/2007). Così considerata la sussidiarietà, la domanda dell'attrice deve essere rigettata. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che l'impossibilità di esperire nei confronti dell'Ente l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà, si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale e, quindi, anche quando, approvata dal la proposta di conferimento dell'incarico professionale, questa non sia CP_1 seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario (cfr. Cass., n. 15296/2007). Nella sentenza n. 4281/2017, pubblicata dalla Corte d'Appello di Milano in data 11 ottobre 2017 e passata in giudicato, è stato accertato – ed è incontestato tra le parti - che le n. 29 proposte di contratto (già ritenute insufficienti al fine di far sorgere obblighi contrattuali in capo all'Ente, per violazione del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam), sono state firmate da “ , genericamente Parte_3 indicata in atto di citazione in opposizione al D.I. come “Dirigente del CP_1
”, ma che “da nessuna documentazione è desumibile la effettiva
[...] legittimazione da parte della persona risultante firmataria dei suddetti documenti” (v. pag. 12, all. n. 17 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del CP_1
.
[...]
In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (Cass., n. 12608/2017; Cass., n. 24860/2015). È stato precisato, poi, che, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), il predetto principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., n. 8950/2006; Cass., n. 11597/2005). Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tale riconoscimento richiede un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. Nella specie, in mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte, deve escludersi l'imputabilità dell'obbligazione all'amministrazione, con la conseguenza che il rapporto si instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, il quale risponde con il suo patrimonio, e con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile, non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., n. 80/2017; Cass., n. 24478/2013; Cass., n. 21242/2010; Cass., n. 11854/2007). Peraltro, occorre ricordare che per stessa ammissione dell'attrice, la domanda di arricchimento si fonda sulla nullità dei contratti di somministrazione per carenza della necessaria forma scritta in violazione, dunque, della normativa imperativa in materia di contratti stipulati con Enti pubblici. La domanda di cui all'art. 2041 c.c. appare, dunque, inammissibile anche per quanto si dirà di seguito. La domanda sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. è preclusa in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità, come nella specie, derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. In questi termini, si è espressa la Suprema Corte nel più recente arresto giurisprudenziale: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., SS.UU., n. 33954/2023). Alla luce di quanto esposto, la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Parte_1 va, pertanto, dichiarata inammissibile.
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Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la definizione in rito e la semplicità delle questioni seriali trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Natale Bonfiglio.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1934/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Natale Bonfiglio.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)