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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/09/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 354/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del Direttore Generale dott. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Massimiliano Aloi e Davide Dulbecco per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Micaela C.F._1
Conti per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 27.10.2023
Per l'appellata: come da memoria depositata il 6.9.2024
FATTI DI CAUSA
La dott.ssa ha chiamato in giudizio Controparte_1
l' davanti al Tribunale di Imperia esponendo di avere Pt_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 16.1.2011 al
29.2.2020 quale dirigente medico di I livello e ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento Pt_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 64/2023, pubblicata il 21.9.2023, il Tribunale ha condannato l' a corrispondere alla ricorrente euro Pt_1
18.299,16 oltre accessori.
Propone appello l resiste l'appellata. Pt_1
All'udienza del 19.9.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
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consolidato della pubblica amministrazione … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”; la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale precisando, peraltro, che deve essere riconosciuto “al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di monetizzare le ferie”;
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CEE stabilisce che “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”; la Corte di Cassazione ha affermato che “non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto … pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali
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retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che
l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (Cass. 13613/2020); dall'ampia istruttoria orale svolta è emerso come, effettivamente, il reparto in cui prestava servizio la ricorrente fosse afflitto da gravi criticità, dovute alla carenza di personale, cui ha fatto seguito una turnistica impegnativa e l'impossibilità di fruizione completa delle ferie annuali da parte di tutti i dipendenti, anche in ragione della necessità di garantire l'erogazione del servizio pubblico, essendo stati privilegiati nello smaltimento i colleghi della prossimi al pensionamento;
CP_1
è parimenti provato che era a conoscenza della Pt_1
problematica, ma non ha posto in essere comportamenti fattivi volti a eliminare o, quantomeno, sopperire concretamente alle criticità; pertanto, deve affermarsi il diritto della a CP_1
vedersi corrispondere l'indennità per i 66 giorni di ferie non fruite all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con la precisazione che deve tenersi conto anche dei 15 giorni che la stessa aveva maturato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, anch'esso pubblico, dal momento che, successivamente al trasferimento, l'onere di
4 garantirne al dipendente la fruizione gravava su Pt_1
- in ordine al quantum, le parti hanno depositato un conteggio condiviso, alla luce del quale l'importo spettante alla ricorrente ammonta ad euro 18.299,16 (euro 277,56 x
66 giorni).
Con il secondo – ma logicamente prioritario – motivo di appello l' censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 5, Pt_1
comma 8, del D.L. 95/2012 e dell'art. 33, comma 10, del CCNL del 2019, per avere riconosciuto alla dott.ssa il diritto CP_1
all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nonostante che il rapporto di lavoro con la fosse cessato per dimissioni Pt_1
volontarie della stessa, nonché per errata valutazione delle risultanze istruttorie, per avere ritenuto che il datore di lavoro fosse stato negligente nel far fronte alle criticità organizzative del reparto senza cogliere la scarsa capacità organizzativa di cui la dott.ssa aveva dato prova nella (sostanzialmente CP_1
volontaria) mancata fruizione dei giorni di ferie che le spettavano.
Il motivo, che non si confronta minimamente con la recente giurisprudenza della CGUE e della S.C., è infondato.
La Corte di Giustizia, pronunciandosi ancora una volta proprio sulla compatibilità dell'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CEE, ha ribadito che “un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità
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finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro … qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto … si deve ritenere che
l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e
l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE”; la Corte ha pertanto concluso che gli articoli citati
“devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora
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egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”
(CGUE 18.1.2024, C-218/22).
A sua volta, la Corte di Cassazione ha confermato, ancora una volta, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire;
iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, 20 giugno
2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente) … sicché nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro”
(Cass. 32807/2023).
Dunque, è irrilevante che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato per dimissioni e le risultanze istruttorie sono state correttamente valutate dal Tribunale, atteso che l non ha Parte
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dimostrato nel corso del giudizio, e neppure dedotto nella memoria difensiva di primo grado, di avere formalmente e tempestivamente invitato la lavoratrice a godere delle ferie maturate, né di averla avvisata del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute.
Quanto all'art. 33, comma 10, del CCNL – secondo cui “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” – è evidente che deve essere letto ed interpretato in maniera coerente rispetto alla consolidata giurisprudenza eurounitaria e di legittimità intervenuta sull'argomento, che, come detto sopra, pone a carico del lavoratore (dimissionario o non dimissionario che sia) il solo onere di provare la maturazione dei giorni di ferie reclamati, il loro mancato godimento e la cessazione del rapporto di lavoro, gravando invece il datore di lavoro di una serie di precisi oneri probatori – neppure assunti dall' nella memoria difensiva Pt_1
di primo grado – il cui puntuale assolvimento può, esso solo, escludere il diritto del lavoratore al pagamento della indennità sostitutiva.
Con il primo motivo di appello l censura la sentenza Pt_1
impugnata per violazione delle disposizioni della contrattazione integrativa aziendale che vietano al dirigente medico di effettuare recuperi giornalieri a compensazione del superamento dell'orario minimo settimanale, con la conseguenza che in tutti i casi in cui
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l'appellata ha violato tali disposizioni effettuando assenze giornaliere avrebbe, invece, dovuto prendere giorni di ferie;
con il terzo motivo l'appellante lamenta, in subordine, che una volta riconosciuto all'appellata il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, il Tribunale avrebbe dovuto detrarre, dai giorni di ferie la cui monetizzazione è richiesta, una quota congrua di giorni di recupero giornaliero indebitamente fruiti, nonché i giorni di ferie maturati non alle dipendenze dell ma alle dipendenze del Pt_1
precedente datore di lavoro.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come ben rilevato dal primo Giudice, “il credito di natura oraria
è concetto ben diverso da quello di ferie”, per cui si tratta di diritti non omogenei, non compensabili tra loro.
Inoltre, i 66 giorni di ferie dei quali l'appellata ha chiesto la monetizzazione sono il risultato di un calcolo che è stato fatto – mese per mese, anno per anno (per nove anni) – dalla stessa Pt_1
1, che lo ha comunicato alla dipendente attraverso le rilevazioni
[...]
delle presenze mensili (doc. 2 appellata), e che si conclude con la rilevazione del mese di febbraio 2020 (ultimo mese del rapporto di lavoro), che attesta esattamente la maturazione di 66 giorni di ferie complessivi;
tale dato, di provenienza del datore di lavoro, non può certo essere rimesso in discussione.
Esso, inoltre, comprende, per esplicito riconoscimento da parte della stessa (v. rilevazione presenze di gennaio 2012), i 15 Pt_1
giorni di ferie maturate e non goduti dall'appellata presso il precedente datore di lavoro pubblico: del resto, il passaggio
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diretto a seguito di mobilità volontaria, ex art. 30 D.Lgs.
165/2001, non comporta una novazione del rapporto di lavoro ma solo una sostituzione del datore di lavoro pubblico, configurandosi come cessione del contratto di lavoro e comportando, pertanto, il trasferimento dall'Amministrazione cedente all'Amministrazione cessionaria anche delle ferie maturate e non godute dal dipendente. Parte Con l'ultimo motivo di appello l censura la sentenza relativamente al quantum, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente fatto proprio il conteggio depositato in giudizio dalle parti e concordato tra le stesse, che avrebbe applicato una retribuzione giornaliera errata.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza appellata, il primo Giudice ha dato atto che le parti avevano depositato “un conteggio condiviso” e di avere determinato l'importo spettante alla ricorrente “alla luce di tale conteggio”: non vi è spazio, quindi, per una rideterminazione del quantum da parte della Corte.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
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Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 19/09/2024
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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