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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 1° aprile 2025 della causa iscritta al n. 3260/2024 R.G.A.C.
È presente l'avv. Lucio Maria Perrimezzi per l'opponente, il quale rappresenta che la causa è stata nelle more transatta, e chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed integrale compensazione delle spese di lite;
è altresì comparso l'avv. Carlo Paduano, in sostituzione dell'avv. Francesco L. Vonella, costituito per l'opposta, il quale aderisce alla richiesta;
il giudice
dato atto;
vista la richiesta congiunta delle parti;
pronuncia
la seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo, previa lettura alle parti.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3260 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Lucio Maria Perrimezzi, presso il cui studio, in Paola (CS), via Valitutti n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco L. Vonella, presso il cui studio, in Girifalco (CZ), via Cavour vico IV n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 897/2024 R.D.I. (n. 2643/2024
R.G.A.C.), emesso il 14.10.2024, e notificato il 24.10.2024 unitamente ad atto di precetto;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la opponeva il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, provvisoriamente esecutivo, ed il pedissequo precetto, notificatigli dalla
[...] il 24.10.2024, deducendo a motivi, in via preliminare ed ai sensi dell'art. 615 c.p.c., CP_1
l'improcedibilità della domanda monitoria, in ragione della previsione negoziale di mediazione obbligatoria, nonché, in ogni caso, l'insussistenza del credito ingiunto, nonché, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per vizi formali, invocandone la revoca e/o l'annullamento. Fatte le verifiche preliminari, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa dell'opponente ha rappresentato che, nelle more, la controversia è stata transatta, documentando, al riguardo, la rinuncia, e la conseguente estinzione, di procedura espropriativa incoata su titolo e precetto opposti, ed ha chiesto quindi dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, come da conclusioni reiterate anche alla odierna udienza, alla quale il procuratore costituito per l'opposta ha aderito. Tanto premesso, la transazione della lite, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale sulla controversia, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che deve avvenire con sentenza in ragione della necessità di revoca del decreto ingiuntivo, che altrimenti passerebbe in giudicato.
Spese di lite compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 897/2024 R.D.I. (n. 2643/2024 R.G.A.C.), emesso il 14.10.2024;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 1° aprile 2025
Provvedimento letto in udienza e di seguito depositato telematicamente in uno con il verbale.
Il giudice
Gino Bloise
2
È presente l'avv. Lucio Maria Perrimezzi per l'opponente, il quale rappresenta che la causa è stata nelle more transatta, e chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed integrale compensazione delle spese di lite;
è altresì comparso l'avv. Carlo Paduano, in sostituzione dell'avv. Francesco L. Vonella, costituito per l'opposta, il quale aderisce alla richiesta;
il giudice
dato atto;
vista la richiesta congiunta delle parti;
pronuncia
la seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo, previa lettura alle parti.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3260 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Lucio Maria Perrimezzi, presso il cui studio, in Paola (CS), via Valitutti n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco L. Vonella, presso il cui studio, in Girifalco (CZ), via Cavour vico IV n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 897/2024 R.D.I. (n. 2643/2024
R.G.A.C.), emesso il 14.10.2024, e notificato il 24.10.2024 unitamente ad atto di precetto;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la opponeva il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, provvisoriamente esecutivo, ed il pedissequo precetto, notificatigli dalla
[...] il 24.10.2024, deducendo a motivi, in via preliminare ed ai sensi dell'art. 615 c.p.c., CP_1
l'improcedibilità della domanda monitoria, in ragione della previsione negoziale di mediazione obbligatoria, nonché, in ogni caso, l'insussistenza del credito ingiunto, nonché, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per vizi formali, invocandone la revoca e/o l'annullamento. Fatte le verifiche preliminari, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa dell'opponente ha rappresentato che, nelle more, la controversia è stata transatta, documentando, al riguardo, la rinuncia, e la conseguente estinzione, di procedura espropriativa incoata su titolo e precetto opposti, ed ha chiesto quindi dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, come da conclusioni reiterate anche alla odierna udienza, alla quale il procuratore costituito per l'opposta ha aderito. Tanto premesso, la transazione della lite, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale sulla controversia, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che deve avvenire con sentenza in ragione della necessità di revoca del decreto ingiuntivo, che altrimenti passerebbe in giudicato.
Spese di lite compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 897/2024 R.D.I. (n. 2643/2024 R.G.A.C.), emesso il 14.10.2024;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 1° aprile 2025
Provvedimento letto in udienza e di seguito depositato telematicamente in uno con il verbale.
Il giudice
Gino Bloise
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