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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 458/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CONDEMI ANTONINO
appellante e
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.;
2) accogliere l'appello, che si propone con il presente atto, e dichiarare nulla o comunque annullare la sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 1671/2019, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 4374/2018 R.G., tra la e il CP_1 [...]
” per tutti i motivi e le ragioni esposte;
Parte_1 Parte_2
3) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ” Parte_1 Parte_2 alla per le ragioni tutte espresse nei motivi di appello;
CP_1
4) condannare la al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.09.2020, Parte_3 impugnava la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, lamentando l'illegittimità della decisione, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attuale appellante, nonostante l'eccezione di tardività fosse stata sollevata dall'appellata con memoria ex art. 183 comma VI n. c.p.c. depositata tardivamente e quindi inammissibile, ed insistendo per l'accoglimento dell'eccezione e quindi per il rigetto della domanda di condanna avanzata dalla società appellata, essendo escluso ogni ulteriore onere probatorio in merito all'estinzione dell'obbligazione a suo carico.
L'appellata non si costituiva.
Con ordinanza del 29.01.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, convenuta in primo grado, era tardiva in quanto proposta con la comparsa di risposta depositata oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. La decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa eccezione, per cui era irrilevante la tempestività della difesa dell'appellata (cfr. ex multis Cass. n. 1821 del 2021).
Solo nel caso in cui manchi il rilievo officioso, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio. pag. 2/3 Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione, per cui la tardività delle difese dell'appellata non poteva aver alcun effetto preclusivo sulla decisione.
Esclusa, quindi, l'esame della prescrizione della pretesa, si deve ritenere infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante riteneva di non essere onerato della prova della estinzione dell'obbligazione per adempimento o altra causa, avendo fondatamente eccepito la prescrizione della pretesa.
3. Le spese di giudizio sono irripetibili, vista la mancata costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1671/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 458/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CONDEMI ANTONINO
appellante e
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.;
2) accogliere l'appello, che si propone con il presente atto, e dichiarare nulla o comunque annullare la sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 1671/2019, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 4374/2018 R.G., tra la e il CP_1 [...]
” per tutti i motivi e le ragioni esposte;
Parte_1 Parte_2
3) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ” Parte_1 Parte_2 alla per le ragioni tutte espresse nei motivi di appello;
CP_1
4) condannare la al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.09.2020, Parte_3 impugnava la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, lamentando l'illegittimità della decisione, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attuale appellante, nonostante l'eccezione di tardività fosse stata sollevata dall'appellata con memoria ex art. 183 comma VI n. c.p.c. depositata tardivamente e quindi inammissibile, ed insistendo per l'accoglimento dell'eccezione e quindi per il rigetto della domanda di condanna avanzata dalla società appellata, essendo escluso ogni ulteriore onere probatorio in merito all'estinzione dell'obbligazione a suo carico.
L'appellata non si costituiva.
Con ordinanza del 29.01.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, convenuta in primo grado, era tardiva in quanto proposta con la comparsa di risposta depositata oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. La decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa eccezione, per cui era irrilevante la tempestività della difesa dell'appellata (cfr. ex multis Cass. n. 1821 del 2021).
Solo nel caso in cui manchi il rilievo officioso, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio. pag. 2/3 Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione, per cui la tardività delle difese dell'appellata non poteva aver alcun effetto preclusivo sulla decisione.
Esclusa, quindi, l'esame della prescrizione della pretesa, si deve ritenere infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante riteneva di non essere onerato della prova della estinzione dell'obbligazione per adempimento o altra causa, avendo fondatamente eccepito la prescrizione della pretesa.
3. Le spese di giudizio sono irripetibili, vista la mancata costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1671/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3