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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui ConIGliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 76 /2023 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliata in Perugia alla Via Alessi 32 presso Parte_1 C.F._1
e nello Studio dell'Avv. Laura Modena che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Costacon domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata E Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Matteotti 29, presso e nello studio dell'Avv. Marco Francesco Angeletti con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
APPELLATO
E nei confronti di
(P.Iva e C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Perugia alla Via della Luna n.19, presso e nello studio dell'Avv. Massimo degli Esposti - indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_4
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 15 Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat -Impugnazione
sentenza Tribunale di Spoleto 741/22 del 12.11.2022
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
per ottenere la dichiarazione della legittimità del recesso dalla società
[...]
comunicato a mezzo p.e.c. del 4 dicembre 2016, non ritenuto valido né dalla , né dal liquidatore Pt_1
nominato in data 04/10/2017, chiedendo la condanna dei convenuti alla liquidazione della propria quota e la condanna della al risarcimento del danno per condotte distrattive ovvero, in Pt_1
subordine, per la declaratoria di scioglimento della società, con liquidazione in suo favore della quota e per il risarcimento del danno nei confronti della socia superstite.
si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla Pt_1
domanda di accertamento della legittimità del recesso e conseguente liquidazione della quota, nel merito ha contestato la domanda risarcitoria. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per l'attività di concorrenza sleale posta in essere dallo stesso, per l'incasso personale di somme appartenenti alla società, per aver determinato la revoca dei fidi concessi.
Si è costituita altresì la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_2
l'inammissibilità delle domande attoree, in quanto finalizzate a ottenere lo stesso esito naturale della liquidazione. In subordine si è rimessa alle determinazioni del Tribunale.
pagina 2 di 15 Il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione attiva sia del con riferimento alla CP_1
domanda risarcitoria nei confronti della sia della per la contrapposta domanda Pt_1 Pt_1
risarcitoria esperita in via riconvenzionale e, riconosciuta la sussistenza di una giusta causa di recesso del socio riconosciuta la legittimazione passiva sia della società che del socio quanto alla CP_1
domanda di liquidazione della quota del socio receduto, espletata la CTU, ritenuto più attendibile, nel caso in questione, il metodo di valutazione misto reddituale-patrimoniale, ha ritenuto che il valore della società alla data del recesso fosse stimabile in euro 66.627 e che pertanto il valore della quota del recedente attore fosse di euro 33.313,50, condannando pertanto e la Parte_1 [...]
al pagamento in solido fra loro in favore di Controparte_2
di detta quota di liquidazione. Controparte_1
Impugna la sentenza la con appello principale. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il giudicante abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale veniva chiesto che il tribunale accertasse che il è responsabile Controparte_1
del dissesto finanziario della società per comportamenti ostruzionistici e concorrenza sleale appropriazione di somme di apparecchiature della società ai danni della medesima società e che pertanto nulla è dovuto a titolo di liquidazione della quota e di accertare che la IGnora non si Pt_1
era mai appropriata da alcuna somma facente capo alla società e che nulla doveva pertanto dare al
IGnor CP_1
Con il secondo motivo lamenta che il giudice non si è pronunciato in ordine al mancato rispetto da parte del del principio di correttezza e di buona fede e non ha considerato che l'esercizio CP_1
del diritto di recesso doveva essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti accertando sì esso fosse stato esercitato secondo modalità e tempi non rispondente a un interesse del titolare meritevole di tutela bensì al solo scopo di arrecare danno all'altra parte.
pagina 3 di 15 Con il terzo motivo rappresenta che la responsabilità della convenuta odierna appellante è
ancora tutta da dimostrare e che, invece, risulta documentalmente provata la distrazione di commesse dalla società convenuta operata dal a favore della società di nuova costituzione CP_1 Parte_2
sanitarie e medicali srl di cui il IGnor era diventato amministratore unico a far data
[...] CP_1
dal 20.4 22.
Con il quarto motivo Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dal n quanto la società non prevede alcuna causa di recesso mentre il recesso per CP_1
giusta causa deve essere necessariamente ricondotto alla violazione di obblighi contrattuali che non sussiste e non è dimostrata, e può solo derivare dalla legittima reazione ad un comportamento dell'altro socio obiettivamente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario, mentre non può essere integrata da una semplice perdita di fiducia di un socio nei confronti dell'altro
Con il quinto motivo lamenta che il giudice ha individuato la data di operatività del recesso nel
15/12/2016 mentre gli effetti dello scioglimento del vincolo sociale dovevano essere collocati alla data di notificazione dell'atto di citazione contenente la domanda di recesso dunque alla data del 31
gennaio 2018, successiva di ben due anni rispetto a quello ritenuto in sentenza, e che avrebbe dovuto costituire il parametro cronologico di riferimento per il CTU per la valutazione della situazione patrimoniale della società.
Con il sesto motivo denuncia come errata la metodologia di valutazione adottata dal Tribunale,
ritenendo che l'unica accettabile potesse essere quella patrimoniale con valore negativo in quanto non
è in contestazione che il primo anno successivo alla data di valutazione la società risultava essere stata posta in liquidazione. Chiede pertanto il rinnovo della CTU.
Con il settimo motivo impugna la sentenza là dove è stata pronunciata condanna in solido anche nei confronti della socia, in quanto la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le pagina 4 di 15 obbligazioni sociali non si applica ai rapporti tra i soci medesimi perché operante esclusivamente a tutela degli interessi e dei terzi estranei
Con l'ottavo motivo censura la sentenza laddove non ha motivato in ordine alle osservazioni svolte dal ctp alla relazione di consulenza, avente ad oggetto la necessità di applicare la metodologia valutativa senza la stima dell'avviamento, in quanto una differente metodologia di valutazione, ovvero quella reddituale, presuppone la stima dei redditi futuri mentre la società già il primo anno successivo alla data di valutazione era stata posta in liquidazione Quindi la redditività degli anni 2017 2018
risultava essere pari a zero. Secondo l'appellante, a condizione di liquidazione della società avrebbe dovuto imporre al C.T.U. di accordare preferenza al metodo di valutazione di tipo patrimoniale c.d.
“semplice” con un accertamento del valore della società negativo.
Con il nono motivo censura il capo di sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite in quanto, tenuto conto della soccombenza parziale del sulla domanda risarcitoria, doveva CP_1
essere operata una -anche solo - parziale compensazione delle spese.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello principale;
svolge poi appello Controparte_1
incidentale censurando la sentenza là dove il tribunale ha quantificato il valore della quota del socio recedente in modo ritenuto riduttivo;
ritiene il che il consulente d'ufficio, dopo aver CP_1
preannunciato di voler considerare la continuità aziendale come esistente e garantita, abbia poi invece adottato un orizzonte temporale per il calcolo dell'avviamento di un solo anno mentre questo doveva essere di almeno tre/quattro anni;
ritiene che la situazione patrimoniale da assumere a base della liquidazione della quota non potesse essere redatta facendo riferimento all'ultimo bilancio ma che occorresse tener conto dell'effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio, senza dare rilievo ai successivi eventi. Ritiene quindi che il valore della quota vada rettificato in aumento per un ammontare di € 123.826,00 e comunque non inferiore ad € 116.406.
pagina 5 di 15 Si è costituita la in persona del liquidatore Controparte_2
giudiziale, deducendo di versare in stato di dissesto in conseguenza della gestione ante liquidazione;
evidenzia che qualsiasi pronuncia di appello non determinerebbero alcun effetto economico-
patrimoniale in capo alla stessa società, già gravata da consistenti passività, tali da rendere irrealistica la possibilità di corrispondere al socio receduto qualsivoglia somma di danaro.
Chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del CP_1
La Corte in via istruttoria ha disposto il rinnovo della CTU affinché il consulente e tenuto conto dei motivi tecnici di contabilità aziendale di cui all'appello principale e incidentale accertasse il valore effettivo della quota di partecipazione alla società di spettanza del socio Controparte_2
alla data del 15/12/2016. Controparte_1
Il primo motivo di appello principale è infondato.
lamenta un'omessa pronuncia sulla domanda relativa all'accertamento delle Pt_1
responsabilità del ma in realtà tale accertamento è assorbito dalla pronuncia di rigetto della CP_1
domanda risarcitoria per difetto di legittimazione, rispetto alla quale esso era funzionale;
quanto,
invece, all'invocato accertamento dell'estraneità della alle condotte attribuitele, il Tribunale ha Pt_1
in realtà valutato sussistenti tali condotte nel momento in cui ha riconosciuto sussistere la giusta causa di recesso del socio Il motivo viene , comunque, esaminato necessariamente in modo CP_1
congiunto a quello che ha impugnato il riconoscimento dell'esistenza della giusta causa di recesso.
Sono infondati anche il secondo e terzo motivo di appello principale, che si esaminano congiuntamente.
Il tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di ipotesi ritenute dalla giurisprudenza costituenti giusta causa di recesso, in particolare sotto il profilo della plausibile e pagina 6 di 15 giustificata reazione ad un comportamento dell'altro socio (la ) che in misura obiettiva abbia Pt_1
inciso negativamente sul rapporto fiduciario che deve legare ciascun socio all'altro. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che l'istruttoria testimoniale confermasse la sussistenza dei comportamenti violativi degli obblighi sociali della con riferimento alle dichiarazioni del test Pt_1 Persona_1
Maresciallo della Guardia di finanza che si è occupato degli accertamenti delle condotte denunciate dal e che ha redatto i verbali prodotti in atti, che hanno originato un procedimento penale CP_1
nei confronti della . Pt_1
In particolare, il teste ha riferito all'udienza del 11.2.2021 che le indagini erano Persona_1
partite perché era stata presentata denuncia da parte del socio ed era stata delegato Controparte_1
alla GdF un accertamento fiscale. Nella denuncia si indicavano alcune società che erano fornitori della e il teste, con alcuni colleghi, aveva svolto dei controlli con riferimento alle ditte Controparte_2
fornitrici indicate;
dai controlli incrociati effettuati, confrontati con la contabilità della Controparte_2
era emerso che alcune fatture non erano contemplate nella contabilità delle società fornitrici e di conseguenza gli operanti le avevano ritenute emesse per operazioni inesistenti. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal teste, le fatture inesistenti risultavano pagate in tutte o in parte con assegni emessi da un conto corrente della società (il teste rammenta “se non erro erano tutti a firma di
”) e comunque incassati in un conto corrente postale intestato alla (anche se il Parte_1 Pt_1
teste non ha saputo dire successivamente se vi siano stati trasferimenti ulteriori;
resta il fatto che il procedimento penale risultava pendere nei soli confronti della ); inoltre il ha Pt_1 CP_3
ricordato che era stato sentito a sommarie informazioni un commercialista che seguiva la società, che riferì al teste che chi si occupava della contabilità della era la IG.ra , Controparte_2 Pt_1
circostanza confermata anche dal figlio della coppia, sentito come teste Testimone_1
all'udienza del 15.10.2020 nonché dallo stesso commercialista citato dal Parte_3
pagina 7 di 15 consulente esterno e contrattuale della società dott. , il quale all'udienza del Persona_2
15.10.2020 ha dichiarato che “i compiti erano ripartiti in linea di massima come segue: per gli
adempimenti amministrativo-contabili la IG.ra mentre il marito si occupava dell'area Pt_1
commerciale, viaggiava contattava la clientela e faceva assistenza”.
I documenti prodotti dalla , che secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe Pt_1
omesso di considerare nel valutare l'insussistenza di condotte illecite della integranti giusta Pt_1
causa di recesso, non smentiscono né elidono la gravità delle condotte così emerse e denunciate dall'altro socio, in quanto in realtà sono volti a dimostrare le distrazioni asseritamente commesse dall'altro socio, che nulla tolgono alla autonoma valutazione di gravità delle condotte denunciate dal da questi poste a fondamento del recesso. CP_1
Tanto basta per configurare un giusto motivo di recesso, integrando tali condotte la violazione di doveri di correttezza e di specifici obblighi del socio tali da minare la fiducia dell'altro socio e generare un conflitto insanabile.
Né rileva l'assenza in atti dell'accertamento penale, in quanto in questa sede gli elementi dedotti e comprovati dal ossono e debbono essere autonomamente valutati, ancorché non CP_1
integranti gli estremi della responsabilità penale e anche se questa non risulti ancora accertata, non susisstendo alcuna pregiudiziale penale.
Inoltre il Tribunale ha evidenziato come entrambe le parti concordassero sul fatto che sussistesse un insanabile dissidio fra i soci.
Tali motivazioni danno adeguatamente conto della ritenuta legittimità del recesso esercitato dal enza che possa ritenersi violato il principio di correttezza e buona fede. CP_1
Né le eventuali condotte distrattive del escludono la giusta causa di recesso come CP_1
configurata dal tribunale: se è vero, come detto, che la presunta responsabilità penale della pagina 8 di 15 convenuta è ancora tutta da dimostrare, è pur vero che il Giudice di primo grado ha congruamente ricavato la sussistenza della causa di recesso dalla esistenza di una denuncia, dai conseguenti accertamenti della Guardia di finanza e dalla pendenza di un procedimento penale.
Anche il quarto motivo è infondato.
Premesso tutto quanto sopra argomentato con riguardo alle condotte denunciate dal già da sole idonee a far venir meno la necessaria fiducia tra le parti, la giurisprudenza, CP_1
soprattutto di merito, ha da tempo ampliato la nozione di “giusta causa” includendovi i dissidi personali gravi e le situazioni oggettive sopravvenute anche con riferimento a situazioni personali dei soci come la malattia l'interdizione: nel caso di specie anche la forte conflittualità in sede di separazione tra i due coniugi e assume sicuro e forte rilievo al fine di ritenere che, Pt_1 CP_1
anche a prescindere dai comportamenti della , sussistessero i motivi di recesso. Pt_1
Risulta che la separazione personale tra i coniugi è avvenuta nel corso Parte_4
dell'anno 2015 (decreto di omologa del 19.5.2015 -all. 2 fascicolo primo grado ), facendo venir Pt_1
meno l'intuitus personae che sta alla base della disciplina della società in nome collettivo;
il grave ed insanabile dissidio fra i due soci (anche in ragione degli atti di mala gestio successivamente emersi), ha determinato la causa di scioglimento verificata dal Tribunale di Spoleto che ha disposto in data 29
agosto 2017 la liquidazione della società.
E' in tale contesto che, in data 15 dicembre 2016, il socio risulta aver esercitato il CP_1
proprio diritto di recesso, come pure evidenziato dalla società nella istanza al Tribunale di nomina del
Liquidatore (doc. 1 fascicolo primo grado) e come risulta altresì dal contenuto della denuncia Pt_1
per stalking (doc. 4 fascicolo primo grado) dalla quale risulta che nell'ambito della società vi Pt_1
era stata da anni una ripartizione specifica dei ruoli non sovrapponibile.
pagina 9 di 15 A prescindere dalla responsabilità per i singoli atti di mala gestio reciprocamente contestati tra i due soci (distrazione di fondi sociali anche per effetto dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sviamento della clientela), emergere chiaramente – come pure le parti del giudizio ammettono concordemente –una situazione di insanabile contrasto tra i soci, conseguente alla rottura delle relazioni personali fra i coniugi.
La giusta causa di recesso, nel contesto societario, si verifica quando un socio si trova in una situazione che rende impossibile o estremamente dannoso il proseguimento del rapporto sociale. I
dissidi personali, se di tale entità da ostacolare la gestione dell'impresa e il raggiungimento degli obiettivi comuni, possono rientrare in questa categoria e la ricorrenza di un giusta causa di recesso può essere identificata nell'esistenza di un dissidio insanabile fra i soci che si riflette sulla gestione dell'impresa, ostacolando in tal modo il conseguimento dell'oggetto sociale, anche tenuto conto dell'importanza che nelle società di persone riveste l'attività dei soci e l'affiatamento che deve permanere fra di essi;
sicché non vi è dubbio che le gravi accuse reciproche di scorrettezza o inadempienze scambiate tra i soci, supportate da seri e concreti elementi probatori (pur se non sfociati in un accertamento definitivo di condotte penalmente rilevanti) non costituissero solo un semplice disaccordo o un motivo pretestuoso di dissenso, ma fossero idonee a compromettere in modo grave e irreparabile la fiducia reciproca, elemento fondamentale nei rapporti sociali, anche per la evidente indisponibilità delle parti, coinvolte nella fase contrastata della separazione (solo formalmente conclusa con una omologa consensuale, ma in realtà, come è pacifico, fortemente litigiosa), a comporre e superare i dissidi tra soci.
Deve quindi concludersi per la conferma dell'accertamento di sussistenza di una giusta causa di recesso del socio CP_1
Anche il quinto motivo appare infondato.
pagina 10 di 15 E' del tutto corretto considerare il recesso quale atto recettizio, dunque avente efficacia dalla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal socio superstite (cioè il 15/12/2016); del resto il testo descrive una situazione di contrasto sfiducia e di dissidio grave già evidenziatosi ai primi Parte_5
mesi del 2017 dunque in linea con il recesso operato a dicembre del 2016.
In ordine al sesto motivo di impugnazione, che concerne la contestazione del metodo di valutazione della quota, e che in funzione dell'ottenimento di opposto risultato risulta oggetto anche di impugnazione incidentale da parte del la Corte ha ritenuto opportuno rinnovare la Ctu, CP_1
demandando al consulente di effettuare la valutazione della quota del socio al momento del recesso tenuto conto delle censure mosse alla cd di primo grado dai consulenti di entrambe le parti.
Il CTU nominato ha premesso che il recesso del socio ha segnato non solo la fine della società,
per il venir meno della pluralità dei soci, ma anche la cessazione dell'attività d'impresa e che nel caso di specie, in base agli atti di causa, non risulta in alcun modo provata l'esistenza né di un avviamento oggettivo, riconducibile a fattori intrinseci rispetto all'azienda, né un avviamento soggettivo dovuto alle abilità manageriali dell'imprenditore ad accrescere e mantenere la clientela, in quanto il recesso del socio ha privato la società di qualsivoglia attitudine a conseguire in futuro redditi CP_1
superiori a quelli conseguibili per effetto dei soli beni che componevano la relativa azienda;
ha quindi ritenuto che nessun maggior valore può riconoscersi all'azienda e che la quota spettante al socio recedente non può che essere determinato in base al solo metodo patrimoniale semplice, senza stima autonoma dell'avviamento e senza stima di eventuali attivi intangibili, la cui esistenza non risulta dimostrata né apprezzabile;
ha poi ritenuto, in mancanza di un'apposita situazione patrimoniale alla data di effetto del recesso (15 dicembre 2016), di fare riferimento alla situazione patrimoniale disponibile a tale data più vicina, ovvero quella al 31 dicembre 2016 e, tenuto conto delle rettifiche già apportate in sede di consulenza tecnica di primo grado, necessarie al fine di determinare il valore pagina 11 di 15 del cosiddetto “patrimonio netto rettificato”; ha rilevato che le parti attribuiscono al compendio aziendale un valore compreso tra zero -non potendosi considerare ai fini che qui interessano alcun valore negativo- ed euro 19.141, mentre il CTU di primo grado ha individuato un valore intermedio di euro 8.449; che entrambe le parti non hanno allegato deduzioni né offerto prove ulteriori rispetto a quanto già dedotto e allegato nel precedente grado di giudizio;
ritenuto dunque di assumere i valori dei singoli elementi patrimoniali così come esposti nella tabella elaborata a pag. 17 della relazione di consulenza e di accogliere la valutazione dei “crediti altri” così come prospettata in sede di appello incidentale, anche alla luce acquiescenza prestata rispetto all'accertamento tributario, ha attribuito all'intero compendio aziendale, alla data del 15 dicembre 2016, il valore di euro 20.690 sulla base del metodo di valutazione patrimoniale semplice senza stima autonoma dell'avviamento e pertanto ha determinato il valore della quota spettante al socio recedente , titolare di una quota Controparte_1
di partecipazione pari al 50% del capitale versato, in euro 10.345.
Peraltro, il CTU ha ritenuto di non poter accogliere la sollecitazione del liquidatore giudiziale di detrarre dal patrimonio sociale il valore dei beni strumentali sottratti dal e da questo non CP_1
restituiti, in quanto non vi è prova del valore dei medesimi e manca la descrizione delle condizioni di conservazione di essi, per cui non è possibile determinare alcun valore da portare in diffalco – e, deve aggiungersi, la società non ha neanche svolto, al riguardo, alcuna domanda riconvenzionale.
Allo stesso modo, il CTU ha ritenuto di non condividere l'argomento offerto dal ctp di parte
, volto a portare in diminuzione, dal valore del patrimonio sociale, il valore dei crediti che la Pt_1
società vanta verso i soci ed in particolare verso il in quanto ciò non è giustificabile nel CP_1
contesto di una stima del valore patrimoniale della società (da svolgersi con riferimento alla data del
15.12.2016 e non alla luce delle sopravvenienze) , né risultano offerti elementi di valutazione sulla pagina 12 di 15 eIGibilità di detti crediti differenti rispetto all'esposizione degli stessi in sede di bilancio al 31 dicembre
2016.
Ancora, il CTU ha ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CTP di parte appellata,
volta a fare accertare un avviamento commerciale costituito dalle abilità imprenditoriali del socio superstite , in quanto ha ritenuto tale affermazione non provata in atti ed al contrario smentita Pt_1
dalla stessa precisazione del medesimo CTP che riferisce che il predetto socio avrebbe accumulato una rilevante esperienza nel settore a far data dal 22 maggio 2017.
Le premesse, valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche alla luce delle risposte fornite ai ctp, appaiono ragionevoli, argomentate e logiche e ad esse la Corte intende uniformarsi sotto tutti i profili, facendo proprie in via di autonomo giudizio le considerazioni in merito alla carenza di elementi probatori atti a scardinare il metodo valutativo e le conclusioni raggiunte.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello di , e in rigetto dell'appello incidentale, Pt_1
si ritiene di accertare il valore della quota del socio receduto nell'importo di € 10.345 oltre interessi dalla data del recesso al saldo effettivo.
Il settimo motivo è infondato.
Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo,
quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass., Sez. 1, 28/10/2024 n. 27766; Cass. sez. 1, 27 aprile 2020, n. 8222; Cass., sez. 1, 31 luglio
2020, n. 16556), e ciò in base «all'esame del concreto contenuto dell'atto di citazione».
Deve quindi ritenersi che anche il socio illimitatamente responsabile possa essere condannato al rimborso della quota, il cui valore, quanto alla sola , deve essere quantificato nel minore Pt_1
importo sopra accertato. Deve, infatti, darsi atto che nei confronti della società in liquidazione si è
pagina 13 di 15 formato il giudicato per mancata impugnazione della sentenza, pertanto essa non potrà beneficiare degli effetti favorevoli derivanti dal parziale accoglimento dell'appello proposto dalla . D'altro Pt_1
canto non può convenirsi con la tesi prospettata da secondo cui la mancata impugnazione CP_1
da parte della società determinerebbe l'inammissibilità dell'impugnazione della per carenza di Pt_1
interesse, sul presupposto che ella dovrebbe in ogni caso rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali: la , infatti, ha proposto impugnazione rispetto ad una condanna solidale scindibile. Pt_1
Quanto al motivo di appello proposto in via incidentale dalla , la quale in primo CP_2
grado aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, le domande svolte nei confronti della società dal socio receduto (accertamento della legittimità del recesso e condanna al pagamento della CP_1
liquidazione della quota) sono state accolte ma, con riferimento alla liquidazione della quota, per un importo largamente inferiore al domandato. Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) si ritiene che le spese, sia del primo grado che del presente giudizio, debbano essere parzialmente compensate nella misura di 2/3, restando il residuo a carico della società in liquidazione.
Quanto alle spese di lite tra e la soccombenza reciproca giustifica la Pt_1 CP_1
compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU sono poste a carico, in eguale misura, di tutte e tre le parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo al CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello principale pagina 14 di 15 -Condanna e al Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore del socio receduto , della quota di liquidazione determinata in € Controparte_1
10.345 oltre interessi dalla data del recesso al saldo effettivo;
-Rigetta per il resto l'appello principale;
-Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
-condanna al rimborso, in favore di Controparte_2
, di 1/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per l'intero per Controparte_1
il primo grado come in sentenza impugnata, per il presente grado -sempre per l'intero - in € 2.906 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, dichiarando compensate le spese per i residui 2/3;
-compensa le spese del doppio grado tra le altre parti;
-Spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte per la misura di 1/3;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo a . Controparte_1
Perugia, 08/07/2025
Il ConIGliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui ConIGliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 76 /2023 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliata in Perugia alla Via Alessi 32 presso Parte_1 C.F._1
e nello Studio dell'Avv. Laura Modena che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Costacon domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata E Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Matteotti 29, presso e nello studio dell'Avv. Marco Francesco Angeletti con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
APPELLATO
E nei confronti di
(P.Iva e C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Perugia alla Via della Luna n.19, presso e nello studio dell'Avv. Massimo degli Esposti - indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_4
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 15 Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat -Impugnazione
sentenza Tribunale di Spoleto 741/22 del 12.11.2022
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
per ottenere la dichiarazione della legittimità del recesso dalla società
[...]
comunicato a mezzo p.e.c. del 4 dicembre 2016, non ritenuto valido né dalla , né dal liquidatore Pt_1
nominato in data 04/10/2017, chiedendo la condanna dei convenuti alla liquidazione della propria quota e la condanna della al risarcimento del danno per condotte distrattive ovvero, in Pt_1
subordine, per la declaratoria di scioglimento della società, con liquidazione in suo favore della quota e per il risarcimento del danno nei confronti della socia superstite.
si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla Pt_1
domanda di accertamento della legittimità del recesso e conseguente liquidazione della quota, nel merito ha contestato la domanda risarcitoria. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per l'attività di concorrenza sleale posta in essere dallo stesso, per l'incasso personale di somme appartenenti alla società, per aver determinato la revoca dei fidi concessi.
Si è costituita altresì la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_2
l'inammissibilità delle domande attoree, in quanto finalizzate a ottenere lo stesso esito naturale della liquidazione. In subordine si è rimessa alle determinazioni del Tribunale.
pagina 2 di 15 Il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione attiva sia del con riferimento alla CP_1
domanda risarcitoria nei confronti della sia della per la contrapposta domanda Pt_1 Pt_1
risarcitoria esperita in via riconvenzionale e, riconosciuta la sussistenza di una giusta causa di recesso del socio riconosciuta la legittimazione passiva sia della società che del socio quanto alla CP_1
domanda di liquidazione della quota del socio receduto, espletata la CTU, ritenuto più attendibile, nel caso in questione, il metodo di valutazione misto reddituale-patrimoniale, ha ritenuto che il valore della società alla data del recesso fosse stimabile in euro 66.627 e che pertanto il valore della quota del recedente attore fosse di euro 33.313,50, condannando pertanto e la Parte_1 [...]
al pagamento in solido fra loro in favore di Controparte_2
di detta quota di liquidazione. Controparte_1
Impugna la sentenza la con appello principale. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il giudicante abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale veniva chiesto che il tribunale accertasse che il è responsabile Controparte_1
del dissesto finanziario della società per comportamenti ostruzionistici e concorrenza sleale appropriazione di somme di apparecchiature della società ai danni della medesima società e che pertanto nulla è dovuto a titolo di liquidazione della quota e di accertare che la IGnora non si Pt_1
era mai appropriata da alcuna somma facente capo alla società e che nulla doveva pertanto dare al
IGnor CP_1
Con il secondo motivo lamenta che il giudice non si è pronunciato in ordine al mancato rispetto da parte del del principio di correttezza e di buona fede e non ha considerato che l'esercizio CP_1
del diritto di recesso doveva essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti accertando sì esso fosse stato esercitato secondo modalità e tempi non rispondente a un interesse del titolare meritevole di tutela bensì al solo scopo di arrecare danno all'altra parte.
pagina 3 di 15 Con il terzo motivo rappresenta che la responsabilità della convenuta odierna appellante è
ancora tutta da dimostrare e che, invece, risulta documentalmente provata la distrazione di commesse dalla società convenuta operata dal a favore della società di nuova costituzione CP_1 Parte_2
sanitarie e medicali srl di cui il IGnor era diventato amministratore unico a far data
[...] CP_1
dal 20.4 22.
Con il quarto motivo Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dal n quanto la società non prevede alcuna causa di recesso mentre il recesso per CP_1
giusta causa deve essere necessariamente ricondotto alla violazione di obblighi contrattuali che non sussiste e non è dimostrata, e può solo derivare dalla legittima reazione ad un comportamento dell'altro socio obiettivamente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario, mentre non può essere integrata da una semplice perdita di fiducia di un socio nei confronti dell'altro
Con il quinto motivo lamenta che il giudice ha individuato la data di operatività del recesso nel
15/12/2016 mentre gli effetti dello scioglimento del vincolo sociale dovevano essere collocati alla data di notificazione dell'atto di citazione contenente la domanda di recesso dunque alla data del 31
gennaio 2018, successiva di ben due anni rispetto a quello ritenuto in sentenza, e che avrebbe dovuto costituire il parametro cronologico di riferimento per il CTU per la valutazione della situazione patrimoniale della società.
Con il sesto motivo denuncia come errata la metodologia di valutazione adottata dal Tribunale,
ritenendo che l'unica accettabile potesse essere quella patrimoniale con valore negativo in quanto non
è in contestazione che il primo anno successivo alla data di valutazione la società risultava essere stata posta in liquidazione. Chiede pertanto il rinnovo della CTU.
Con il settimo motivo impugna la sentenza là dove è stata pronunciata condanna in solido anche nei confronti della socia, in quanto la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le pagina 4 di 15 obbligazioni sociali non si applica ai rapporti tra i soci medesimi perché operante esclusivamente a tutela degli interessi e dei terzi estranei
Con l'ottavo motivo censura la sentenza laddove non ha motivato in ordine alle osservazioni svolte dal ctp alla relazione di consulenza, avente ad oggetto la necessità di applicare la metodologia valutativa senza la stima dell'avviamento, in quanto una differente metodologia di valutazione, ovvero quella reddituale, presuppone la stima dei redditi futuri mentre la società già il primo anno successivo alla data di valutazione era stata posta in liquidazione Quindi la redditività degli anni 2017 2018
risultava essere pari a zero. Secondo l'appellante, a condizione di liquidazione della società avrebbe dovuto imporre al C.T.U. di accordare preferenza al metodo di valutazione di tipo patrimoniale c.d.
“semplice” con un accertamento del valore della società negativo.
Con il nono motivo censura il capo di sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite in quanto, tenuto conto della soccombenza parziale del sulla domanda risarcitoria, doveva CP_1
essere operata una -anche solo - parziale compensazione delle spese.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello principale;
svolge poi appello Controparte_1
incidentale censurando la sentenza là dove il tribunale ha quantificato il valore della quota del socio recedente in modo ritenuto riduttivo;
ritiene il che il consulente d'ufficio, dopo aver CP_1
preannunciato di voler considerare la continuità aziendale come esistente e garantita, abbia poi invece adottato un orizzonte temporale per il calcolo dell'avviamento di un solo anno mentre questo doveva essere di almeno tre/quattro anni;
ritiene che la situazione patrimoniale da assumere a base della liquidazione della quota non potesse essere redatta facendo riferimento all'ultimo bilancio ma che occorresse tener conto dell'effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio, senza dare rilievo ai successivi eventi. Ritiene quindi che il valore della quota vada rettificato in aumento per un ammontare di € 123.826,00 e comunque non inferiore ad € 116.406.
pagina 5 di 15 Si è costituita la in persona del liquidatore Controparte_2
giudiziale, deducendo di versare in stato di dissesto in conseguenza della gestione ante liquidazione;
evidenzia che qualsiasi pronuncia di appello non determinerebbero alcun effetto economico-
patrimoniale in capo alla stessa società, già gravata da consistenti passività, tali da rendere irrealistica la possibilità di corrispondere al socio receduto qualsivoglia somma di danaro.
Chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del CP_1
La Corte in via istruttoria ha disposto il rinnovo della CTU affinché il consulente e tenuto conto dei motivi tecnici di contabilità aziendale di cui all'appello principale e incidentale accertasse il valore effettivo della quota di partecipazione alla società di spettanza del socio Controparte_2
alla data del 15/12/2016. Controparte_1
Il primo motivo di appello principale è infondato.
lamenta un'omessa pronuncia sulla domanda relativa all'accertamento delle Pt_1
responsabilità del ma in realtà tale accertamento è assorbito dalla pronuncia di rigetto della CP_1
domanda risarcitoria per difetto di legittimazione, rispetto alla quale esso era funzionale;
quanto,
invece, all'invocato accertamento dell'estraneità della alle condotte attribuitele, il Tribunale ha Pt_1
in realtà valutato sussistenti tali condotte nel momento in cui ha riconosciuto sussistere la giusta causa di recesso del socio Il motivo viene , comunque, esaminato necessariamente in modo CP_1
congiunto a quello che ha impugnato il riconoscimento dell'esistenza della giusta causa di recesso.
Sono infondati anche il secondo e terzo motivo di appello principale, che si esaminano congiuntamente.
Il tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di ipotesi ritenute dalla giurisprudenza costituenti giusta causa di recesso, in particolare sotto il profilo della plausibile e pagina 6 di 15 giustificata reazione ad un comportamento dell'altro socio (la ) che in misura obiettiva abbia Pt_1
inciso negativamente sul rapporto fiduciario che deve legare ciascun socio all'altro. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che l'istruttoria testimoniale confermasse la sussistenza dei comportamenti violativi degli obblighi sociali della con riferimento alle dichiarazioni del test Pt_1 Persona_1
Maresciallo della Guardia di finanza che si è occupato degli accertamenti delle condotte denunciate dal e che ha redatto i verbali prodotti in atti, che hanno originato un procedimento penale CP_1
nei confronti della . Pt_1
In particolare, il teste ha riferito all'udienza del 11.2.2021 che le indagini erano Persona_1
partite perché era stata presentata denuncia da parte del socio ed era stata delegato Controparte_1
alla GdF un accertamento fiscale. Nella denuncia si indicavano alcune società che erano fornitori della e il teste, con alcuni colleghi, aveva svolto dei controlli con riferimento alle ditte Controparte_2
fornitrici indicate;
dai controlli incrociati effettuati, confrontati con la contabilità della Controparte_2
era emerso che alcune fatture non erano contemplate nella contabilità delle società fornitrici e di conseguenza gli operanti le avevano ritenute emesse per operazioni inesistenti. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal teste, le fatture inesistenti risultavano pagate in tutte o in parte con assegni emessi da un conto corrente della società (il teste rammenta “se non erro erano tutti a firma di
”) e comunque incassati in un conto corrente postale intestato alla (anche se il Parte_1 Pt_1
teste non ha saputo dire successivamente se vi siano stati trasferimenti ulteriori;
resta il fatto che il procedimento penale risultava pendere nei soli confronti della ); inoltre il ha Pt_1 CP_3
ricordato che era stato sentito a sommarie informazioni un commercialista che seguiva la società, che riferì al teste che chi si occupava della contabilità della era la IG.ra , Controparte_2 Pt_1
circostanza confermata anche dal figlio della coppia, sentito come teste Testimone_1
all'udienza del 15.10.2020 nonché dallo stesso commercialista citato dal Parte_3
pagina 7 di 15 consulente esterno e contrattuale della società dott. , il quale all'udienza del Persona_2
15.10.2020 ha dichiarato che “i compiti erano ripartiti in linea di massima come segue: per gli
adempimenti amministrativo-contabili la IG.ra mentre il marito si occupava dell'area Pt_1
commerciale, viaggiava contattava la clientela e faceva assistenza”.
I documenti prodotti dalla , che secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe Pt_1
omesso di considerare nel valutare l'insussistenza di condotte illecite della integranti giusta Pt_1
causa di recesso, non smentiscono né elidono la gravità delle condotte così emerse e denunciate dall'altro socio, in quanto in realtà sono volti a dimostrare le distrazioni asseritamente commesse dall'altro socio, che nulla tolgono alla autonoma valutazione di gravità delle condotte denunciate dal da questi poste a fondamento del recesso. CP_1
Tanto basta per configurare un giusto motivo di recesso, integrando tali condotte la violazione di doveri di correttezza e di specifici obblighi del socio tali da minare la fiducia dell'altro socio e generare un conflitto insanabile.
Né rileva l'assenza in atti dell'accertamento penale, in quanto in questa sede gli elementi dedotti e comprovati dal ossono e debbono essere autonomamente valutati, ancorché non CP_1
integranti gli estremi della responsabilità penale e anche se questa non risulti ancora accertata, non susisstendo alcuna pregiudiziale penale.
Inoltre il Tribunale ha evidenziato come entrambe le parti concordassero sul fatto che sussistesse un insanabile dissidio fra i soci.
Tali motivazioni danno adeguatamente conto della ritenuta legittimità del recesso esercitato dal enza che possa ritenersi violato il principio di correttezza e buona fede. CP_1
Né le eventuali condotte distrattive del escludono la giusta causa di recesso come CP_1
configurata dal tribunale: se è vero, come detto, che la presunta responsabilità penale della pagina 8 di 15 convenuta è ancora tutta da dimostrare, è pur vero che il Giudice di primo grado ha congruamente ricavato la sussistenza della causa di recesso dalla esistenza di una denuncia, dai conseguenti accertamenti della Guardia di finanza e dalla pendenza di un procedimento penale.
Anche il quarto motivo è infondato.
Premesso tutto quanto sopra argomentato con riguardo alle condotte denunciate dal già da sole idonee a far venir meno la necessaria fiducia tra le parti, la giurisprudenza, CP_1
soprattutto di merito, ha da tempo ampliato la nozione di “giusta causa” includendovi i dissidi personali gravi e le situazioni oggettive sopravvenute anche con riferimento a situazioni personali dei soci come la malattia l'interdizione: nel caso di specie anche la forte conflittualità in sede di separazione tra i due coniugi e assume sicuro e forte rilievo al fine di ritenere che, Pt_1 CP_1
anche a prescindere dai comportamenti della , sussistessero i motivi di recesso. Pt_1
Risulta che la separazione personale tra i coniugi è avvenuta nel corso Parte_4
dell'anno 2015 (decreto di omologa del 19.5.2015 -all. 2 fascicolo primo grado ), facendo venir Pt_1
meno l'intuitus personae che sta alla base della disciplina della società in nome collettivo;
il grave ed insanabile dissidio fra i due soci (anche in ragione degli atti di mala gestio successivamente emersi), ha determinato la causa di scioglimento verificata dal Tribunale di Spoleto che ha disposto in data 29
agosto 2017 la liquidazione della società.
E' in tale contesto che, in data 15 dicembre 2016, il socio risulta aver esercitato il CP_1
proprio diritto di recesso, come pure evidenziato dalla società nella istanza al Tribunale di nomina del
Liquidatore (doc. 1 fascicolo primo grado) e come risulta altresì dal contenuto della denuncia Pt_1
per stalking (doc. 4 fascicolo primo grado) dalla quale risulta che nell'ambito della società vi Pt_1
era stata da anni una ripartizione specifica dei ruoli non sovrapponibile.
pagina 9 di 15 A prescindere dalla responsabilità per i singoli atti di mala gestio reciprocamente contestati tra i due soci (distrazione di fondi sociali anche per effetto dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sviamento della clientela), emergere chiaramente – come pure le parti del giudizio ammettono concordemente –una situazione di insanabile contrasto tra i soci, conseguente alla rottura delle relazioni personali fra i coniugi.
La giusta causa di recesso, nel contesto societario, si verifica quando un socio si trova in una situazione che rende impossibile o estremamente dannoso il proseguimento del rapporto sociale. I
dissidi personali, se di tale entità da ostacolare la gestione dell'impresa e il raggiungimento degli obiettivi comuni, possono rientrare in questa categoria e la ricorrenza di un giusta causa di recesso può essere identificata nell'esistenza di un dissidio insanabile fra i soci che si riflette sulla gestione dell'impresa, ostacolando in tal modo il conseguimento dell'oggetto sociale, anche tenuto conto dell'importanza che nelle società di persone riveste l'attività dei soci e l'affiatamento che deve permanere fra di essi;
sicché non vi è dubbio che le gravi accuse reciproche di scorrettezza o inadempienze scambiate tra i soci, supportate da seri e concreti elementi probatori (pur se non sfociati in un accertamento definitivo di condotte penalmente rilevanti) non costituissero solo un semplice disaccordo o un motivo pretestuoso di dissenso, ma fossero idonee a compromettere in modo grave e irreparabile la fiducia reciproca, elemento fondamentale nei rapporti sociali, anche per la evidente indisponibilità delle parti, coinvolte nella fase contrastata della separazione (solo formalmente conclusa con una omologa consensuale, ma in realtà, come è pacifico, fortemente litigiosa), a comporre e superare i dissidi tra soci.
Deve quindi concludersi per la conferma dell'accertamento di sussistenza di una giusta causa di recesso del socio CP_1
Anche il quinto motivo appare infondato.
pagina 10 di 15 E' del tutto corretto considerare il recesso quale atto recettizio, dunque avente efficacia dalla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal socio superstite (cioè il 15/12/2016); del resto il testo descrive una situazione di contrasto sfiducia e di dissidio grave già evidenziatosi ai primi Parte_5
mesi del 2017 dunque in linea con il recesso operato a dicembre del 2016.
In ordine al sesto motivo di impugnazione, che concerne la contestazione del metodo di valutazione della quota, e che in funzione dell'ottenimento di opposto risultato risulta oggetto anche di impugnazione incidentale da parte del la Corte ha ritenuto opportuno rinnovare la Ctu, CP_1
demandando al consulente di effettuare la valutazione della quota del socio al momento del recesso tenuto conto delle censure mosse alla cd di primo grado dai consulenti di entrambe le parti.
Il CTU nominato ha premesso che il recesso del socio ha segnato non solo la fine della società,
per il venir meno della pluralità dei soci, ma anche la cessazione dell'attività d'impresa e che nel caso di specie, in base agli atti di causa, non risulta in alcun modo provata l'esistenza né di un avviamento oggettivo, riconducibile a fattori intrinseci rispetto all'azienda, né un avviamento soggettivo dovuto alle abilità manageriali dell'imprenditore ad accrescere e mantenere la clientela, in quanto il recesso del socio ha privato la società di qualsivoglia attitudine a conseguire in futuro redditi CP_1
superiori a quelli conseguibili per effetto dei soli beni che componevano la relativa azienda;
ha quindi ritenuto che nessun maggior valore può riconoscersi all'azienda e che la quota spettante al socio recedente non può che essere determinato in base al solo metodo patrimoniale semplice, senza stima autonoma dell'avviamento e senza stima di eventuali attivi intangibili, la cui esistenza non risulta dimostrata né apprezzabile;
ha poi ritenuto, in mancanza di un'apposita situazione patrimoniale alla data di effetto del recesso (15 dicembre 2016), di fare riferimento alla situazione patrimoniale disponibile a tale data più vicina, ovvero quella al 31 dicembre 2016 e, tenuto conto delle rettifiche già apportate in sede di consulenza tecnica di primo grado, necessarie al fine di determinare il valore pagina 11 di 15 del cosiddetto “patrimonio netto rettificato”; ha rilevato che le parti attribuiscono al compendio aziendale un valore compreso tra zero -non potendosi considerare ai fini che qui interessano alcun valore negativo- ed euro 19.141, mentre il CTU di primo grado ha individuato un valore intermedio di euro 8.449; che entrambe le parti non hanno allegato deduzioni né offerto prove ulteriori rispetto a quanto già dedotto e allegato nel precedente grado di giudizio;
ritenuto dunque di assumere i valori dei singoli elementi patrimoniali così come esposti nella tabella elaborata a pag. 17 della relazione di consulenza e di accogliere la valutazione dei “crediti altri” così come prospettata in sede di appello incidentale, anche alla luce acquiescenza prestata rispetto all'accertamento tributario, ha attribuito all'intero compendio aziendale, alla data del 15 dicembre 2016, il valore di euro 20.690 sulla base del metodo di valutazione patrimoniale semplice senza stima autonoma dell'avviamento e pertanto ha determinato il valore della quota spettante al socio recedente , titolare di una quota Controparte_1
di partecipazione pari al 50% del capitale versato, in euro 10.345.
Peraltro, il CTU ha ritenuto di non poter accogliere la sollecitazione del liquidatore giudiziale di detrarre dal patrimonio sociale il valore dei beni strumentali sottratti dal e da questo non CP_1
restituiti, in quanto non vi è prova del valore dei medesimi e manca la descrizione delle condizioni di conservazione di essi, per cui non è possibile determinare alcun valore da portare in diffalco – e, deve aggiungersi, la società non ha neanche svolto, al riguardo, alcuna domanda riconvenzionale.
Allo stesso modo, il CTU ha ritenuto di non condividere l'argomento offerto dal ctp di parte
, volto a portare in diminuzione, dal valore del patrimonio sociale, il valore dei crediti che la Pt_1
società vanta verso i soci ed in particolare verso il in quanto ciò non è giustificabile nel CP_1
contesto di una stima del valore patrimoniale della società (da svolgersi con riferimento alla data del
15.12.2016 e non alla luce delle sopravvenienze) , né risultano offerti elementi di valutazione sulla pagina 12 di 15 eIGibilità di detti crediti differenti rispetto all'esposizione degli stessi in sede di bilancio al 31 dicembre
2016.
Ancora, il CTU ha ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CTP di parte appellata,
volta a fare accertare un avviamento commerciale costituito dalle abilità imprenditoriali del socio superstite , in quanto ha ritenuto tale affermazione non provata in atti ed al contrario smentita Pt_1
dalla stessa precisazione del medesimo CTP che riferisce che il predetto socio avrebbe accumulato una rilevante esperienza nel settore a far data dal 22 maggio 2017.
Le premesse, valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche alla luce delle risposte fornite ai ctp, appaiono ragionevoli, argomentate e logiche e ad esse la Corte intende uniformarsi sotto tutti i profili, facendo proprie in via di autonomo giudizio le considerazioni in merito alla carenza di elementi probatori atti a scardinare il metodo valutativo e le conclusioni raggiunte.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello di , e in rigetto dell'appello incidentale, Pt_1
si ritiene di accertare il valore della quota del socio receduto nell'importo di € 10.345 oltre interessi dalla data del recesso al saldo effettivo.
Il settimo motivo è infondato.
Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo,
quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass., Sez. 1, 28/10/2024 n. 27766; Cass. sez. 1, 27 aprile 2020, n. 8222; Cass., sez. 1, 31 luglio
2020, n. 16556), e ciò in base «all'esame del concreto contenuto dell'atto di citazione».
Deve quindi ritenersi che anche il socio illimitatamente responsabile possa essere condannato al rimborso della quota, il cui valore, quanto alla sola , deve essere quantificato nel minore Pt_1
importo sopra accertato. Deve, infatti, darsi atto che nei confronti della società in liquidazione si è
pagina 13 di 15 formato il giudicato per mancata impugnazione della sentenza, pertanto essa non potrà beneficiare degli effetti favorevoli derivanti dal parziale accoglimento dell'appello proposto dalla . D'altro Pt_1
canto non può convenirsi con la tesi prospettata da secondo cui la mancata impugnazione CP_1
da parte della società determinerebbe l'inammissibilità dell'impugnazione della per carenza di Pt_1
interesse, sul presupposto che ella dovrebbe in ogni caso rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali: la , infatti, ha proposto impugnazione rispetto ad una condanna solidale scindibile. Pt_1
Quanto al motivo di appello proposto in via incidentale dalla , la quale in primo CP_2
grado aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, le domande svolte nei confronti della società dal socio receduto (accertamento della legittimità del recesso e condanna al pagamento della CP_1
liquidazione della quota) sono state accolte ma, con riferimento alla liquidazione della quota, per un importo largamente inferiore al domandato. Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) si ritiene che le spese, sia del primo grado che del presente giudizio, debbano essere parzialmente compensate nella misura di 2/3, restando il residuo a carico della società in liquidazione.
Quanto alle spese di lite tra e la soccombenza reciproca giustifica la Pt_1 CP_1
compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU sono poste a carico, in eguale misura, di tutte e tre le parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo al CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello principale pagina 14 di 15 -Condanna e al Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore del socio receduto , della quota di liquidazione determinata in € Controparte_1
10.345 oltre interessi dalla data del recesso al saldo effettivo;
-Rigetta per il resto l'appello principale;
-Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
-condanna al rimborso, in favore di Controparte_2
, di 1/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per l'intero per Controparte_1
il primo grado come in sentenza impugnata, per il presente grado -sempre per l'intero - in € 2.906 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, dichiarando compensate le spese per i residui 2/3;
-compensa le spese del doppio grado tra le altre parti;
-Spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte per la misura di 1/3;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo a . Controparte_1
Perugia, 08/07/2025
Il ConIGliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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