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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5451/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
DANIELA PAVESI ) rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI CAMILLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi Sigg.ri e Sig.ra AN SI a Quistello (MN), in data 13/07/2002 Parte_1 regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Quistello (MN) Atto n. 8, P.II, S.A, anno 2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di apporre le annotazioni di legge, alle condizioni di seguito elencate: 1) L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Quistello, Via Del Bugno, 5, di 3 proprietà esclusiva della Sig.ra SI resterà assegnato alla stessa e nella sua esclusiva disponibilità;
2) Dirsi tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra AN SI, a Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 ancora del tutto economicamente indipendente, attualmente convivente con la madre, l'assegno mensile di 500,00 mensili, entro il giorno 8 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza;
3) La Sig.ra AN SI si obbliga a rimborsare al Sig. con Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, la rata del finanziamento relativa all'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia, per l'importo di € 190,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico a cadenza mensile entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Dirsi revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie Sig.ra AN SI, con decorrenza dal mese di ottobre 2024. I coniugi sono ora economicamente indipendenti e non avranno diritto all'assegno divorzile nè a qualsivoglia altro apporto economico l'uno dall'altro, avendo, con il rispetto delle sopra citate condizioni, definito ogni pregresso rapporto economico ed avendo tacitato ogni reciproca debenza;
5) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
QUISTELLO il 13/07/2002 ed ivi trascritto al numero 8, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2002;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5451/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
DANIELA PAVESI ) rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI CAMILLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi Sigg.ri e Sig.ra AN SI a Quistello (MN), in data 13/07/2002 Parte_1 regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Quistello (MN) Atto n. 8, P.II, S.A, anno 2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di apporre le annotazioni di legge, alle condizioni di seguito elencate: 1) L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Quistello, Via Del Bugno, 5, di 3 proprietà esclusiva della Sig.ra SI resterà assegnato alla stessa e nella sua esclusiva disponibilità;
2) Dirsi tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra AN SI, a Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 ancora del tutto economicamente indipendente, attualmente convivente con la madre, l'assegno mensile di 500,00 mensili, entro il giorno 8 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza;
3) La Sig.ra AN SI si obbliga a rimborsare al Sig. con Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, la rata del finanziamento relativa all'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia, per l'importo di € 190,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico a cadenza mensile entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Dirsi revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie Sig.ra AN SI, con decorrenza dal mese di ottobre 2024. I coniugi sono ora economicamente indipendenti e non avranno diritto all'assegno divorzile nè a qualsivoglia altro apporto economico l'uno dall'altro, avendo, con il rispetto delle sopra citate condizioni, definito ogni pregresso rapporto economico ed avendo tacitato ogni reciproca debenza;
5) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
QUISTELLO il 13/07/2002 ed ivi trascritto al numero 8, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2002;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3