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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 869/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA - FR. PORTO 133 62018 POTENZA PICENA, presso il difensore
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. MARCOLINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA GUIDO PALLOTTA, 10 62100 MACERATA, presso il difensore;
nei confronti di
C.F. ; CP_1 C.F._3 assistito e difeso dall'abogado LAGANA' ROSARIA, elett.dom.to in Morrovalle, v. Umbria n. 1, presso il difensore;
OGGETTO: locazione – risoluzione contratto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.1.25 riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 - Va accolta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, intesa alla condanna al pagamento di canoni di locazione dell'immobile sito in CP_1
Civitanova Marche, corso Umberto, I n. 228, piano secondo, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Civitanova Marche al foglio 17, particella 865, Sub. 8, oggetto del contratto di locazione stipulato tra -dante causa degli odierni ricorrenti- ed il detto in data 3.3.03 per la durata Parte_3 CP_1 di quattro anni rinnovabili alle singole successive scadenze.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità notificata all che alla udienza del 24.4.24 non veniva convalidata per via della eccezione proposta CP_1 dal conduttore di non essergli stato richiesto per molti anni il pagamento del canone e per avere avuto assicurazione dalla locatrice e dal comproprietario dell'immobile, , Controparte_2 della intenzione di trasferirgli il bene in donazione.
3 – Inutilmente celebrata la fase della mediazione obbligatoria, in questa fase di merito il conduttore non era presente.
4 – Nel merito, nessuna delle due tesi può assumere rilievo in questa sede.
4.1 - La prima, sebbene risultino precedenti giurisprudenziali che ritengono integrare l'abuso del diritto (che confluisce nella violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale) nella richiesta di adempimento dopo lunga inerzia, essendosi generato l'affidamento del conduttore alla rinuncia del locatore di tutto quanto maturato fino alla domanda di adempimento (cfr. Cass.
16743/21), e quindi da respingersi la relativa istanza, non può essere accolta in considerazione della circostanza che la locatrice veniva gravemente lesa da un colpo di ascia al capo sferratole dal di lei marito (il comproprietario , afflitto da seri problemi psichiatrici) Controparte_2 nel febbraio 2005, restando inferma e degente in una serie di nosocomi fino al decesso avvenuto il 6.6.2010; mentre il scontando la pena inflittagli per il commesso reato, decedeva il CP_2
18.1.21 in Monte Grimano Terme in esecuzione della misura di sicurezza.
Circostanze non contestate da parte conduttrice.
4.1.1 – Evidente che l'inerzia non può essere neppure in via ipotetica alla volontà della parte locatrice o del comproprietario, ma va invece rinvenuta nella oggettiva impossibilità di entrambi di provvedere in tal senso.
4.2 – Quanto alla dedotta promessa di donazione, essa non può assumere alcun rilievo, sia che si interpreti la deduzione della parte come promessa unilaterale di un fatto futuro (art. 1173 e segg. c.c.), non sussumibile nella fattispecie in quanto la donazione è un contratto;
sia che la si pagina 2 di 3 interpreti come contratto preliminare di compravendita per il quale Cass. 14262/17 e 6080/2020
(tra le molte) hanno confermato l'orientamento secondo cui “... la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto”: donde la invalidità della stessa. A tacere che il contratto preliminare deve avere la medesima forma di quello definitivo e nella specie viene offerta la sola prova (respinta) a mezzo testimoni.
5 – Sussistente pertanto l'inadempimento solutorio di tanto grave da CP_1 sostenere la domanda risolutoria proposta da e , i quali non hanno Parte_2 Parte_1 chiesto anche la condanna al pagamento dei canoni di locazione, pronuncia che quindi non può essere resa. Va invece confermata la ordinanza di rilascio dell'immobile resa in data 24.4.24.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di ciascuno dei ricorrenti, distintamente assistiti da diversi difensori.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione stipulato tra -dante causa degli odierni ricorrenti- e in data 3.3.03; Parte_3 CP_1 conferma, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rilascio dell'immobile reso in data
24.4.24; condanna a sostenere le spese legali e liquida in favore di ciascuno dei CP_1 ricorrenti, inclusa la fase della mediazione obbligatoria, in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 17 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 869/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA - FR. PORTO 133 62018 POTENZA PICENA, presso il difensore
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. MARCOLINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA GUIDO PALLOTTA, 10 62100 MACERATA, presso il difensore;
nei confronti di
C.F. ; CP_1 C.F._3 assistito e difeso dall'abogado LAGANA' ROSARIA, elett.dom.to in Morrovalle, v. Umbria n. 1, presso il difensore;
OGGETTO: locazione – risoluzione contratto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.1.25 riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 - Va accolta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, intesa alla condanna al pagamento di canoni di locazione dell'immobile sito in CP_1
Civitanova Marche, corso Umberto, I n. 228, piano secondo, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Civitanova Marche al foglio 17, particella 865, Sub. 8, oggetto del contratto di locazione stipulato tra -dante causa degli odierni ricorrenti- ed il detto in data 3.3.03 per la durata Parte_3 CP_1 di quattro anni rinnovabili alle singole successive scadenze.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità notificata all che alla udienza del 24.4.24 non veniva convalidata per via della eccezione proposta CP_1 dal conduttore di non essergli stato richiesto per molti anni il pagamento del canone e per avere avuto assicurazione dalla locatrice e dal comproprietario dell'immobile, , Controparte_2 della intenzione di trasferirgli il bene in donazione.
3 – Inutilmente celebrata la fase della mediazione obbligatoria, in questa fase di merito il conduttore non era presente.
4 – Nel merito, nessuna delle due tesi può assumere rilievo in questa sede.
4.1 - La prima, sebbene risultino precedenti giurisprudenziali che ritengono integrare l'abuso del diritto (che confluisce nella violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale) nella richiesta di adempimento dopo lunga inerzia, essendosi generato l'affidamento del conduttore alla rinuncia del locatore di tutto quanto maturato fino alla domanda di adempimento (cfr. Cass.
16743/21), e quindi da respingersi la relativa istanza, non può essere accolta in considerazione della circostanza che la locatrice veniva gravemente lesa da un colpo di ascia al capo sferratole dal di lei marito (il comproprietario , afflitto da seri problemi psichiatrici) Controparte_2 nel febbraio 2005, restando inferma e degente in una serie di nosocomi fino al decesso avvenuto il 6.6.2010; mentre il scontando la pena inflittagli per il commesso reato, decedeva il CP_2
18.1.21 in Monte Grimano Terme in esecuzione della misura di sicurezza.
Circostanze non contestate da parte conduttrice.
4.1.1 – Evidente che l'inerzia non può essere neppure in via ipotetica alla volontà della parte locatrice o del comproprietario, ma va invece rinvenuta nella oggettiva impossibilità di entrambi di provvedere in tal senso.
4.2 – Quanto alla dedotta promessa di donazione, essa non può assumere alcun rilievo, sia che si interpreti la deduzione della parte come promessa unilaterale di un fatto futuro (art. 1173 e segg. c.c.), non sussumibile nella fattispecie in quanto la donazione è un contratto;
sia che la si pagina 2 di 3 interpreti come contratto preliminare di compravendita per il quale Cass. 14262/17 e 6080/2020
(tra le molte) hanno confermato l'orientamento secondo cui “... la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto”: donde la invalidità della stessa. A tacere che il contratto preliminare deve avere la medesima forma di quello definitivo e nella specie viene offerta la sola prova (respinta) a mezzo testimoni.
5 – Sussistente pertanto l'inadempimento solutorio di tanto grave da CP_1 sostenere la domanda risolutoria proposta da e , i quali non hanno Parte_2 Parte_1 chiesto anche la condanna al pagamento dei canoni di locazione, pronuncia che quindi non può essere resa. Va invece confermata la ordinanza di rilascio dell'immobile resa in data 24.4.24.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di ciascuno dei ricorrenti, distintamente assistiti da diversi difensori.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione stipulato tra -dante causa degli odierni ricorrenti- e in data 3.3.03; Parte_3 CP_1 conferma, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rilascio dell'immobile reso in data
24.4.24; condanna a sostenere le spese legali e liquida in favore di ciascuno dei CP_1 ricorrenti, inclusa la fase della mediazione obbligatoria, in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 17 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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