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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/12/2024, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1934/ 2023
TRA
C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA (NA) il 20/05/1948 rappresentata e difesa dall'avv. LUCIO
PISACANE presso il cui studio elettivamente domicilia in Via ST. E. Cirillo,
81- BOSCOREALE - NA
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. SERGIO SICA con il quale CP_1
elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia , alla Via Savorito 1\8
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio proposto a seguito dissenso depositato nella procedura di ATP la ricorrente chiede il riconoscimento della indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici ai sensi della L.104\92 art. 3 comma 3 . L chiede il CP_1 rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero
2 dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al Ministero dell'economia e delle CP_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Preliminarmente questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Al riguardo si deve ritenere che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano appunto neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle.
3 In merito, poi, al requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti sopra indicati in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico. Preliminarmente questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Il CTU, a conclusione delle indagini effettuate, accerta che parte ricorrente è risultato affetto da patologie che comportano l'invalidità al 100% nonché la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della L.104\92 art. 3 comma 3 nel periodo indicato in dispositivo. Indi tanto premesso questo giudicante recependo le conclusioni del consulente dichiara che parte ricorrente risultava invalido al 100% e si trovava nelle ulteriori condizioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa in materia per la concessione dei benefici invocati nel periodo indicato in dispositivo . Saranno inoltre dovuti gli accessori ai sensi di quanto disposto dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91 (come interpretato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5895/96). Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate in considerazione della soccombenza parziale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell , così provvede : CP_1
a) dichiara parte ricorrente inabile con necessità di accompagnamento e allo status di persona affetta da disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dal 31/01/2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare al predetto la CP_1 indennità di accompagnamento a partire dal 31/01/2024 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art. 16, sesto comma, L.n. 412 /91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) compensa le spese di lite;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c. Torre Annunziata, 16/12/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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