Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2025, n. 6378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6378 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2025, proposto da AR Calabrese, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di riconoscimento del corso universitario studi psico-pedagogici (Master En Atencion A Las Necesidades Especificas De Apoyo Educativo En Education Secundaria), maturato presso l’Universidad Antonio de Nebrija (Spagna), ritenuto valido, in Italia, per l’insegnamento sulla seguente classe di concorso: ADSS – SPEC. SOSTEGNO II GRADO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta il silenzio-inadempimento illegittimamente serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dall’odierna ricorrente in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina ADSS, Sostegno nelle scuole secondarie di II grado, con conseguente condanna della suddetta Amministrazione a provvedere in tal senso.
Lamenta nello specifico la ricorrente, di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo abilitante in data 7 maggio 2024 e che nonostante sia decorso quasi un anno dall’anzidetta richiesta, non risulta essere stato ancora concluso il procedimento di riconoscimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico nella relativa disciplina.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, essendo necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 7 maggio 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 ( “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti di causa risulta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla domanda di parte ricorrente, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento oggetto del presente giudizio, anche in ragione della rilevata assenza di richieste di integrazione della predetta domanda.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente, sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO