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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IU Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5762/2021 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Trevisan e dall'avv. Matteo Andriollo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lisa Trevisan sito in Treviso, via della Quercia n. 2/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sartori
n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: previo ogni occorrendo accertamento, così come rappresentato nella su estesa narrativa e per le causali ivi espresse, condannarsi , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a indennizzare a tutti i CP_1 Parte_1
danni dallo stesso subiti e quantificati nella narrativa del presente atto ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia
e/o con valutazione equitativa, detratto l'acconto versato di €952,00, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo. CP_2
Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria (per quanto non ammesso):
Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel pomeriggio del 14.8.2020 si è verificato un temporale con forte raffiche di vento pioggia e grandine, in
Casale sul Sile (TV), come da documento che vi si rammostra (doc.8);
2) “Vero che in data 14.8.2020 verso le ore 16 l'attore, dopo essere stato ad un incontro di lavoro in Casale sul Sile (TV) risalì in auto che si trovava parcheggiata nel luogo di seguito riprodotto, cerchiato in rosso (doc.9);
3) “Vero che l'autovettura era parcheggiata nell'indicato punto A di cui alla mappa/zoom, che si riproduce (doc.10):
7) “Vero che a seguito della caduta dell'albero l'autovettura attorea ha riportato i danni di cui alle fotografie che vi si rammostrano (doc.13)”
8) “Vero che l'autovettura attorea ha riportato anche i danni conseguenti alla caduta della grandine”
9) “Vero che i lavori di riparazione sono stati eseguiti dalla che ha emesso la fattura Controparte_3
n.F20/02094 del 25.9.2020 per l'importo di € 1.952,00 per il danno causato dalla grandine, e la fattura n. F21/01464 del 14.6.21 per l'importo di €10.573,00, per il danno conseguente alla caduta dell'albero, come da documenti che vi si rammostrano (doc.3)”
10) “Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore è stato assistito dall'avv. Andriollo che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro, formulato richiesta risarcitoria ed avviato la trattativa stragiudiziale, come da documenti che mi si rammostrano (doc.4-5)”
2
11) “Vero che per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve corrispondere l'importo di cui al doc. che mi si rammostra
(doc.15)”
12) “Vero che per il procedimento di mediazione l'attore deve corrispondere all'avv. Andriollo l'importo di cui al documento che vi si rammostra (doc.15)”
Si indicano a testi: IU AT residente a [...]in Piano (TN), sul Sile, legale Controparte_4
rappresentante con sede in Mirano (VE) Via Taglio Sx n.65/L, e Controparte_5 CP_6 CP_7
c/o avv. Andriollo.
[...]
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettarsi la domanda avversaria, siccome infondata e/o indimostrata, anche tenuto conto: i) di quanto già corrisposto dalla
Compagnia ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
ii) delle limitazioni e degli scoperti di polizza.
Con il favore delle spese tutte.
IN VIA DI ESTREMO ED ASSOLUTO SUBORDINE E CP_8
Nella denegatissima ipotesi si ritenesse di accogliere, anche solo in parte, le avverse pretese:
• ridursene il petitum, contenendolo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, anche tenuto conto: i) di quanto già corrisposto dalla Compagnia ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
ii) delle limitazioni e degli scoperti di polizza;
• compensarsi integralmente le spese di giudizio, ricorrendone più che giusti motivi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza alcuna inversione dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale del Sig. Pt_1
sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”:
1) in data 14.08.2020, verso le ore 16.00, Lei si trovava in Casale Sul Sile (TV) all'interno della vettura Mercedes tg.
FT485MP;
2) nel frangente, Lei si trovava all'interno di un parcheggio fermo in sosta e vedeva un albero cadere nei pressi della sua vettura;
3
3) a quel punto, accendeva il veicolo e lo spostava parcheggiandolo sotto un altro albero che cadeva sulla Mercedes.
Si ribadiscono le osservazioni critiche mosse dal CTP Perito all'indirizzo delle considerazioni del CTU. Persona_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio la compagnia Pt_1
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di € Controparte_1
12.525,00 (da cui detrarre l'acconto già ricevuto pari ad € 952,00), oltre interessi e rivalutazione, in virtù della polizza assicurativa “Feel Star Premium Nord-Est” n. 0067775, sottoscritta dall'attore con la convenuta a protezione del suo veicolo dai danni derivanti da eventi atmosferici.
Il signor deduceva infatti che, in data 14.8.2020, si era verificato un fenomeno meteorologico di Pt_1
grandine che – avendo determinato anche la caduta di un albero – aveva causato ingenti al suo veicolo.
L'odierno attore provvedeva dunque, nel rispetto dei termini previsti, a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa.
Pur a fronte dell'apertura del sinistro e del pagamento di un acconto pari ad € 952,00, la non CP_1
provvedeva a corrispondere l'intero importo richiesto, pari a quanto versato dal signor Pt_1
all'Autocarrozzeria che aveva riparato i danni al veicolo.
A fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, il signor agiva in giudizio Pt_1
nei confronti di la quale si costituiva in giudizio eccependo – in primo luogo – l'assoluta Controparte_1
genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
In secondo luogo, affermava di aver ristorato esclusivamente i danni cagionati dalla grandine e non quelli correlati alla caduta dell'albero poiché, a suo dire, essi non potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod.
4
proc. civ.
In sede di seconda memoria, parte convenuta eccepiva – alla luce della più completa narrazione dei fatti di causa da parte dell'attore – un concorso di colpa di quest'ultimo.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. tecnica volta a stimare i danni al veicolo e i costi per le riparazioni.
L'incarico veniva affidato al per. ind. Persona_2
All'esito, veniva dato corso all'istruttoria orale con escussione della teste attorea . CP_4
Ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 16.1.2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. – i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'operatività della polizza
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'attore ha documentato l'esistenza della polizza assicurativa “Feel
Star Premium Nord-Est” n. 0067775 stipulata con (doc. 1). Controparte_1
Detta polizza era attiva alla data del sinistro (avvenuto in data 14.8.2020) ed era stata stipulata anche a copertura dei danni al veicolo cagionati da eventi atmosferici.
Il signor ha altresì fornito la prova di aver tempestivamente effettuato la denuncia del sinistro Pt_1
mediante comunicazione del proprio difensore (doc. 4).
Tali circostanze, che attestano l'operatività della polizza con riferimento al sinistro per cui è causa, devono considerarsi debitamente documentate e nemmeno mai contestate dalla compagnia assicuratrice, che peraltro ha versato ante causam all'attore l'importo di € 952,00, trattenuto da quest'ultimo a titolo di acconto.
2) Sulla prova del sinistro e dei danni subiti
Attraverso la documentazione prodotta e l'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento, è stato possibile appurare le circostanze dedotte ed allegate dall'attore, così confermando la dinamica del sinistro
5
e i conseguenti danni descritti.
In particolare, non è contestato che, in data 14.8.2020, Casale sul Sile sia stato interessato da un violento fenomeno atmosferico.
La teste , escussa all'udienza del 23.1.2024, ha confermato le circostanze attoree CP_4
affermando di essersi trovata all'interno del veicolo del signor in occasione della tempesta e, in Pt_1
particolare, al momento della caduta dell'albero.
Ella ha potuto dunque confermare che i danni visibili dalla documentazione fotografica dimessa – scattata dal signor nell'immediatezza dei fatti, ovvero “appena terminata la tempesta” – erano conseguenza Pt_1
dell'evento atmosferico suddetto, che ha cagionato la caduta dell'albero.
Il per. ind. nominato c.t.u. nel presente giudizio, non pone in dubbio che i danni riscontrati Persona_2
siano dipesi dall'evento atmosferico. Quanto alla caduta dell'albero, il c.t.u. descrive “un forte schiacciamento del tetto e delle relative traverse interne di sostegno nonché delle ossature vani porta, del portello posteriore e relativa appendice oltre allo sfondamento del lunotto, andato in frantumi, del parabrezza con rotture a raggiera, ed ammaccature varie al parafango posteriore destro. Rottura dei vari accessori di carrozzeria, fanaleria posteriore, plafoniera tetto ed interni” (pag.
8 dell'elaborato peritale).
Quanto ai danni da grandine, pur nell'impossibilità di riscontrarli direttamente dalla documentazione fotografica in atti, il c.t.u. ha dato conto del fatto che essi sono pacificamente ammessi anche dal c.t.p. della convenuta (pag. 10 dell'elaborato peritale) e ciò è coerente con la condotta stragiudiziale e giudiziale della compagnia assicuratrice, che mai ha negato tale tipologia di danno e ha corrisposto un indennizzo pari ad € 952,00.
3) Sull'indennizzabilità dei danni riscontrati
Se dunque non vi è alcun dubbio circa l'indennizzabilità dei danni cagionati dalla grandine, controversa è invece la ristorabilità di quelli cagionati dalla caduta dell'albero.
Accertato, come sopra si è detto, che l'arbusto si è schiantato sul veicolo in occasione dell'evento atmosferico de quo (come dichiarato espressamente dalla teste ), secondo la tesi della CP_4
6
compagnia assicuratrice la caduta di un albero non rientrerebbe tra i rischi assicurati poiché non si tratterebbe di conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico e, in particolare, i danni da essa derivati non costituirebbero pregiudizi diretti e materiali di “uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni”.
La caduta dell'albero, secondo le prospettazioni della convenuta, è fattore causale distinto ed autonomo.
Poiché, dunque, la polizza assicurativa fa riferimento esclusivamente ai danni diretti, dovrebbero escludersi tutti quei pregiudizi – pur connotati da regolarità e prevedibilità della serie causale – che derivano da un fattore causale autonomo, inevitabilmente qualificabili come indiretti.
Orbene, la tesi della convenuta non è condivisibile.
Il danno può definirsi diretto quando è dovuto all'azione di uno degli eventi garantiti in polizza, nel caso di specie: uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni.
Lo sradicamento di alberi nel corso di un evento atmosferico del tipo di quelli garantiti da è CP_1
generalmente dovuto alle forti raffiche di vento – soprattutto con riguardo ad arbusti connotati da radici poco profonde – e peraltro, nel caso di specie, la convenuta mai ha dedotto o allegato alcunché volto a ricondurre la caduta dell'arbusto a cause differenti dal vento stesso (ad esempio, malattia dell'albero, scarsa manutenzione, ecc…).
Nel corso di tempeste e uragani si verificano non solo forti precipitazioni e grandinate, ma anche folate di vento che possono raggiungere velocità e forza idonee a sradicare alberi, cartelli stradali e altro. In altri termini, il forte vento è elemento connotante i fenomeni atmosferici indicati da nelle condizioni CP_1
di polizza e dunque i danni che siano conseguenze di esso non possono qualificarsi come indiretti, bensì rientrano tra quelli diretti coperti dall'assicurazione prestata dall'odierna convenuta.
Il signor , dunque, ha diritto di ottenere l'indennizzo per i danni subiti dal suo veicolo a causa Pt_1
della grandine (ammaccature) e del vento (schiacciamento e rotture cagionati dall'albero caduto).
3.1) Sulla congruità degli importi pagati dall'attore e oggetto della richiesta di indennizzo
7
La consulenza espletata ha consentito di accertare la sostanziale congruità di quanto corrisposto dal signor all' per il ripristino della sua automobile. Egli, in particolare, ha Pt_1 Controparte_3
pagato la somma di € 1.952,00 per il danno causato dalla grandine ed € 10.573,00 per quello conseguente alla caduta dell'albero, per un totale di € 12.525,00.
Il c.t.u., pur con differenti imputazioni (che, a fronte della statuita indennizzabilità dei danni derivati dalla caduta dell'albero, non assumono rilevanza ai fini della presente decisione), è giunto a stimare, per il ripristino del veicolo attoreo, un costo pari ad € 12.020,00.
In ragione del fatto che la polizza assicurativa prevede l'indennizzo dei danni diretti patiti dall'assicurato, che, nel caso di specie, il danno patito dal signor equivale all'esborso effettuato per le riparazioni Pt_1
(pari ad € 12.525,00, cfr. doc. 3) e che esso è stato ritenuto sostanzialmente congruo dal c.t.u. – con indiscussa riconducibilità causale agli eventi de quo delle riparazioni effettuate dall' Controparte_3
– l'attore ha diritto ad ottenere dalla compagnia assicuratrice, a titolo di indennizzo,
[...]
l'intera somma pagata, salva applicazione dello scoperto indicato in polizza e decurtato quanto ricevuto a titolo di acconto.
4) Sul concorso di colpa dell'attore
Parte convenuta ha eccepito, a seguito della più dettagliata indicazione delle modalità di verificazione del fatto contenuta nella prima memoria attorea, un concorso di colpa del signor , il quale, nel Pt_1
movimentare la sua auto dopo aver assistito alla caduta di un primo albero, non avrebbe adottato adeguate modalità prudenziali.
A parere di questo Giudice, non sussistono elementi sufficienti per ritenere la condotta del signor
[...]
colposamente negligente. Infatti, dalle fotografie dimesse si evince che l'attore – avvedendosi del Pt_1
fatto che vicino all'originario posteggio era caduto un albero – ha spostato la sua auto in un punto più distante dall'aiuola alberata (punto B dell'immagine riportata nelle conclusioni attoree).
Non è possibile determinare se egli avesse potuto prevedere l'inadeguatezza della distanza dall'albero danneggiante, anche perché non si conosce la direzione in cui i venti soffiavano né la traiettoria di caduta
8
del primo arbusto.
L'onere probatorio, sul punto, incombeva sulla parte convenuta che ha eccepito il concorso di colpa.
Inoltre, va considerato che la manovra di spostamento dell'auto dal primo al secondo posteggio è avvenuta al culmine dell'evento atmosferico, e non era certo esigibile che l'attore si mettesse in marcia su strada affrontando le intemperie.
Va rigettata, dunque, l'eccezione ex art. 1227 cod. civ. formulata da parte convenuta.
5) Sulle spese per l'assistenza stragiudiziale
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese per l'assistenza stragiudiziale dell'avv. Andriollo, il signor
[...]
ha specificato tale voce di danno solo in seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Pt_1
(nulla di specifico era stato dedotto, sul punto, nell'atto di citazione). Peraltro, egli ha dimesso esclusivamente una nota spese (doc. 15) che non attesta il pagamento delle suddette competenze.
Trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, egli avrebbe quantomeno dovuto produrre una fattura quietanzata del difensore o distinta di bonifico/assegno attestante il pagamento.
In difetto di detta prova, la pretesa attorea non può trovare accoglimento.
6) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche per la fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.6.2023, devono essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa IU Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
9
, a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'evento atmosferico del 14.8.2020, Pt_1
l'importo di € 12.525,00, dedotti lo scoperto di polizza e l'acconto già percepito, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) rigetta l'eccezione ex art. 1227 cod. civ. formulata da Controparte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 277,00 per anticipazioni, € 5.360,00 per compensi (comprensivi anche della fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'attore degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratori antistatari dagli stessi effettuata;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.6.2023, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Treviso, 12 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa IU Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IU Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5762/2021 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Trevisan e dall'avv. Matteo Andriollo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lisa Trevisan sito in Treviso, via della Quercia n. 2/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sartori
n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: previo ogni occorrendo accertamento, così come rappresentato nella su estesa narrativa e per le causali ivi espresse, condannarsi , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a indennizzare a tutti i CP_1 Parte_1
danni dallo stesso subiti e quantificati nella narrativa del presente atto ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia
e/o con valutazione equitativa, detratto l'acconto versato di €952,00, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo. CP_2
Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria (per quanto non ammesso):
Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel pomeriggio del 14.8.2020 si è verificato un temporale con forte raffiche di vento pioggia e grandine, in
Casale sul Sile (TV), come da documento che vi si rammostra (doc.8);
2) “Vero che in data 14.8.2020 verso le ore 16 l'attore, dopo essere stato ad un incontro di lavoro in Casale sul Sile (TV) risalì in auto che si trovava parcheggiata nel luogo di seguito riprodotto, cerchiato in rosso (doc.9);
3) “Vero che l'autovettura era parcheggiata nell'indicato punto A di cui alla mappa/zoom, che si riproduce (doc.10):
7) “Vero che a seguito della caduta dell'albero l'autovettura attorea ha riportato i danni di cui alle fotografie che vi si rammostrano (doc.13)”
8) “Vero che l'autovettura attorea ha riportato anche i danni conseguenti alla caduta della grandine”
9) “Vero che i lavori di riparazione sono stati eseguiti dalla che ha emesso la fattura Controparte_3
n.F20/02094 del 25.9.2020 per l'importo di € 1.952,00 per il danno causato dalla grandine, e la fattura n. F21/01464 del 14.6.21 per l'importo di €10.573,00, per il danno conseguente alla caduta dell'albero, come da documenti che vi si rammostrano (doc.3)”
10) “Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore è stato assistito dall'avv. Andriollo che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro, formulato richiesta risarcitoria ed avviato la trattativa stragiudiziale, come da documenti che mi si rammostrano (doc.4-5)”
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11) “Vero che per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve corrispondere l'importo di cui al doc. che mi si rammostra
(doc.15)”
12) “Vero che per il procedimento di mediazione l'attore deve corrispondere all'avv. Andriollo l'importo di cui al documento che vi si rammostra (doc.15)”
Si indicano a testi: IU AT residente a [...]in Piano (TN), sul Sile, legale Controparte_4
rappresentante con sede in Mirano (VE) Via Taglio Sx n.65/L, e Controparte_5 CP_6 CP_7
c/o avv. Andriollo.
[...]
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettarsi la domanda avversaria, siccome infondata e/o indimostrata, anche tenuto conto: i) di quanto già corrisposto dalla
Compagnia ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
ii) delle limitazioni e degli scoperti di polizza.
Con il favore delle spese tutte.
IN VIA DI ESTREMO ED ASSOLUTO SUBORDINE E CP_8
Nella denegatissima ipotesi si ritenesse di accogliere, anche solo in parte, le avverse pretese:
• ridursene il petitum, contenendolo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, anche tenuto conto: i) di quanto già corrisposto dalla Compagnia ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
ii) delle limitazioni e degli scoperti di polizza;
• compensarsi integralmente le spese di giudizio, ricorrendone più che giusti motivi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza alcuna inversione dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale del Sig. Pt_1
sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”:
1) in data 14.08.2020, verso le ore 16.00, Lei si trovava in Casale Sul Sile (TV) all'interno della vettura Mercedes tg.
FT485MP;
2) nel frangente, Lei si trovava all'interno di un parcheggio fermo in sosta e vedeva un albero cadere nei pressi della sua vettura;
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3) a quel punto, accendeva il veicolo e lo spostava parcheggiandolo sotto un altro albero che cadeva sulla Mercedes.
Si ribadiscono le osservazioni critiche mosse dal CTP Perito all'indirizzo delle considerazioni del CTU. Persona_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio la compagnia Pt_1
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di € Controparte_1
12.525,00 (da cui detrarre l'acconto già ricevuto pari ad € 952,00), oltre interessi e rivalutazione, in virtù della polizza assicurativa “Feel Star Premium Nord-Est” n. 0067775, sottoscritta dall'attore con la convenuta a protezione del suo veicolo dai danni derivanti da eventi atmosferici.
Il signor deduceva infatti che, in data 14.8.2020, si era verificato un fenomeno meteorologico di Pt_1
grandine che – avendo determinato anche la caduta di un albero – aveva causato ingenti al suo veicolo.
L'odierno attore provvedeva dunque, nel rispetto dei termini previsti, a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa.
Pur a fronte dell'apertura del sinistro e del pagamento di un acconto pari ad € 952,00, la non CP_1
provvedeva a corrispondere l'intero importo richiesto, pari a quanto versato dal signor Pt_1
all'Autocarrozzeria che aveva riparato i danni al veicolo.
A fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, il signor agiva in giudizio Pt_1
nei confronti di la quale si costituiva in giudizio eccependo – in primo luogo – l'assoluta Controparte_1
genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
In secondo luogo, affermava di aver ristorato esclusivamente i danni cagionati dalla grandine e non quelli correlati alla caduta dell'albero poiché, a suo dire, essi non potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod.
4
proc. civ.
In sede di seconda memoria, parte convenuta eccepiva – alla luce della più completa narrazione dei fatti di causa da parte dell'attore – un concorso di colpa di quest'ultimo.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. tecnica volta a stimare i danni al veicolo e i costi per le riparazioni.
L'incarico veniva affidato al per. ind. Persona_2
All'esito, veniva dato corso all'istruttoria orale con escussione della teste attorea . CP_4
Ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 16.1.2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. – i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
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1) Sull'operatività della polizza
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'attore ha documentato l'esistenza della polizza assicurativa “Feel
Star Premium Nord-Est” n. 0067775 stipulata con (doc. 1). Controparte_1
Detta polizza era attiva alla data del sinistro (avvenuto in data 14.8.2020) ed era stata stipulata anche a copertura dei danni al veicolo cagionati da eventi atmosferici.
Il signor ha altresì fornito la prova di aver tempestivamente effettuato la denuncia del sinistro Pt_1
mediante comunicazione del proprio difensore (doc. 4).
Tali circostanze, che attestano l'operatività della polizza con riferimento al sinistro per cui è causa, devono considerarsi debitamente documentate e nemmeno mai contestate dalla compagnia assicuratrice, che peraltro ha versato ante causam all'attore l'importo di € 952,00, trattenuto da quest'ultimo a titolo di acconto.
2) Sulla prova del sinistro e dei danni subiti
Attraverso la documentazione prodotta e l'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento, è stato possibile appurare le circostanze dedotte ed allegate dall'attore, così confermando la dinamica del sinistro
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e i conseguenti danni descritti.
In particolare, non è contestato che, in data 14.8.2020, Casale sul Sile sia stato interessato da un violento fenomeno atmosferico.
La teste , escussa all'udienza del 23.1.2024, ha confermato le circostanze attoree CP_4
affermando di essersi trovata all'interno del veicolo del signor in occasione della tempesta e, in Pt_1
particolare, al momento della caduta dell'albero.
Ella ha potuto dunque confermare che i danni visibili dalla documentazione fotografica dimessa – scattata dal signor nell'immediatezza dei fatti, ovvero “appena terminata la tempesta” – erano conseguenza Pt_1
dell'evento atmosferico suddetto, che ha cagionato la caduta dell'albero.
Il per. ind. nominato c.t.u. nel presente giudizio, non pone in dubbio che i danni riscontrati Persona_2
siano dipesi dall'evento atmosferico. Quanto alla caduta dell'albero, il c.t.u. descrive “un forte schiacciamento del tetto e delle relative traverse interne di sostegno nonché delle ossature vani porta, del portello posteriore e relativa appendice oltre allo sfondamento del lunotto, andato in frantumi, del parabrezza con rotture a raggiera, ed ammaccature varie al parafango posteriore destro. Rottura dei vari accessori di carrozzeria, fanaleria posteriore, plafoniera tetto ed interni” (pag.
8 dell'elaborato peritale).
Quanto ai danni da grandine, pur nell'impossibilità di riscontrarli direttamente dalla documentazione fotografica in atti, il c.t.u. ha dato conto del fatto che essi sono pacificamente ammessi anche dal c.t.p. della convenuta (pag. 10 dell'elaborato peritale) e ciò è coerente con la condotta stragiudiziale e giudiziale della compagnia assicuratrice, che mai ha negato tale tipologia di danno e ha corrisposto un indennizzo pari ad € 952,00.
3) Sull'indennizzabilità dei danni riscontrati
Se dunque non vi è alcun dubbio circa l'indennizzabilità dei danni cagionati dalla grandine, controversa è invece la ristorabilità di quelli cagionati dalla caduta dell'albero.
Accertato, come sopra si è detto, che l'arbusto si è schiantato sul veicolo in occasione dell'evento atmosferico de quo (come dichiarato espressamente dalla teste ), secondo la tesi della CP_4
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compagnia assicuratrice la caduta di un albero non rientrerebbe tra i rischi assicurati poiché non si tratterebbe di conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico e, in particolare, i danni da essa derivati non costituirebbero pregiudizi diretti e materiali di “uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni”.
La caduta dell'albero, secondo le prospettazioni della convenuta, è fattore causale distinto ed autonomo.
Poiché, dunque, la polizza assicurativa fa riferimento esclusivamente ai danni diretti, dovrebbero escludersi tutti quei pregiudizi – pur connotati da regolarità e prevedibilità della serie causale – che derivano da un fattore causale autonomo, inevitabilmente qualificabili come indiretti.
Orbene, la tesi della convenuta non è condivisibile.
Il danno può definirsi diretto quando è dovuto all'azione di uno degli eventi garantiti in polizza, nel caso di specie: uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni.
Lo sradicamento di alberi nel corso di un evento atmosferico del tipo di quelli garantiti da è CP_1
generalmente dovuto alle forti raffiche di vento – soprattutto con riguardo ad arbusti connotati da radici poco profonde – e peraltro, nel caso di specie, la convenuta mai ha dedotto o allegato alcunché volto a ricondurre la caduta dell'arbusto a cause differenti dal vento stesso (ad esempio, malattia dell'albero, scarsa manutenzione, ecc…).
Nel corso di tempeste e uragani si verificano non solo forti precipitazioni e grandinate, ma anche folate di vento che possono raggiungere velocità e forza idonee a sradicare alberi, cartelli stradali e altro. In altri termini, il forte vento è elemento connotante i fenomeni atmosferici indicati da nelle condizioni CP_1
di polizza e dunque i danni che siano conseguenze di esso non possono qualificarsi come indiretti, bensì rientrano tra quelli diretti coperti dall'assicurazione prestata dall'odierna convenuta.
Il signor , dunque, ha diritto di ottenere l'indennizzo per i danni subiti dal suo veicolo a causa Pt_1
della grandine (ammaccature) e del vento (schiacciamento e rotture cagionati dall'albero caduto).
3.1) Sulla congruità degli importi pagati dall'attore e oggetto della richiesta di indennizzo
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La consulenza espletata ha consentito di accertare la sostanziale congruità di quanto corrisposto dal signor all' per il ripristino della sua automobile. Egli, in particolare, ha Pt_1 Controparte_3
pagato la somma di € 1.952,00 per il danno causato dalla grandine ed € 10.573,00 per quello conseguente alla caduta dell'albero, per un totale di € 12.525,00.
Il c.t.u., pur con differenti imputazioni (che, a fronte della statuita indennizzabilità dei danni derivati dalla caduta dell'albero, non assumono rilevanza ai fini della presente decisione), è giunto a stimare, per il ripristino del veicolo attoreo, un costo pari ad € 12.020,00.
In ragione del fatto che la polizza assicurativa prevede l'indennizzo dei danni diretti patiti dall'assicurato, che, nel caso di specie, il danno patito dal signor equivale all'esborso effettuato per le riparazioni Pt_1
(pari ad € 12.525,00, cfr. doc. 3) e che esso è stato ritenuto sostanzialmente congruo dal c.t.u. – con indiscussa riconducibilità causale agli eventi de quo delle riparazioni effettuate dall' Controparte_3
– l'attore ha diritto ad ottenere dalla compagnia assicuratrice, a titolo di indennizzo,
[...]
l'intera somma pagata, salva applicazione dello scoperto indicato in polizza e decurtato quanto ricevuto a titolo di acconto.
4) Sul concorso di colpa dell'attore
Parte convenuta ha eccepito, a seguito della più dettagliata indicazione delle modalità di verificazione del fatto contenuta nella prima memoria attorea, un concorso di colpa del signor , il quale, nel Pt_1
movimentare la sua auto dopo aver assistito alla caduta di un primo albero, non avrebbe adottato adeguate modalità prudenziali.
A parere di questo Giudice, non sussistono elementi sufficienti per ritenere la condotta del signor
[...]
colposamente negligente. Infatti, dalle fotografie dimesse si evince che l'attore – avvedendosi del Pt_1
fatto che vicino all'originario posteggio era caduto un albero – ha spostato la sua auto in un punto più distante dall'aiuola alberata (punto B dell'immagine riportata nelle conclusioni attoree).
Non è possibile determinare se egli avesse potuto prevedere l'inadeguatezza della distanza dall'albero danneggiante, anche perché non si conosce la direzione in cui i venti soffiavano né la traiettoria di caduta
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del primo arbusto.
L'onere probatorio, sul punto, incombeva sulla parte convenuta che ha eccepito il concorso di colpa.
Inoltre, va considerato che la manovra di spostamento dell'auto dal primo al secondo posteggio è avvenuta al culmine dell'evento atmosferico, e non era certo esigibile che l'attore si mettesse in marcia su strada affrontando le intemperie.
Va rigettata, dunque, l'eccezione ex art. 1227 cod. civ. formulata da parte convenuta.
5) Sulle spese per l'assistenza stragiudiziale
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese per l'assistenza stragiudiziale dell'avv. Andriollo, il signor
[...]
ha specificato tale voce di danno solo in seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Pt_1
(nulla di specifico era stato dedotto, sul punto, nell'atto di citazione). Peraltro, egli ha dimesso esclusivamente una nota spese (doc. 15) che non attesta il pagamento delle suddette competenze.
Trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, egli avrebbe quantomeno dovuto produrre una fattura quietanzata del difensore o distinta di bonifico/assegno attestante il pagamento.
In difetto di detta prova, la pretesa attorea non può trovare accoglimento.
6) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche per la fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.6.2023, devono essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa IU Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
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, a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'evento atmosferico del 14.8.2020, Pt_1
l'importo di € 12.525,00, dedotti lo scoperto di polizza e l'acconto già percepito, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) rigetta l'eccezione ex art. 1227 cod. civ. formulata da Controparte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 277,00 per anticipazioni, € 5.360,00 per compensi (comprensivi anche della fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'attore degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratori antistatari dagli stessi effettuata;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.6.2023, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Treviso, 12 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa IU Civiero
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