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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9402 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16079/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice riunito in camera di consiglio in data 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/04/2025, rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pronunciata in data 24/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
26/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MISSAGLIA DANIELA ( ), con studio in VIA C.F._2
BORGONUOVO 14 20121 MILANO, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Controparte_1 C.F._3
27/09/1968, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'avv. RIMINI CARLO PIRRO e dall'avv.
pagina 1 di 7 RI NI con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e CP_2 vistati senza osservazioni in data 12/06/2025
OGGETTO: Separazione e Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE, NEL MERITO:
1) Dichiarare la separazione fra i Signori e , con addebito in Parte_1 Controparte_1 capo a quest'ultimo, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Milano, Via Guido d'Arezzo n. 5 alla NO , per Pt_1
i motivi sopra descritti;
3) Considerata la situazione reddituale fra le parti, tenuto conto del ménage familiare fino a dicembre 2024, porre a carico del resistente in contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti nella misura di Euro 3.000,00 a figlio (complessivi Euro Per_ 6.000,00), di cui Euro 1.000,00 a testa da versarsi in via diretta a e ed Euro Per_1
2.000,00 a figlio da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, sino alla piena indipendenza economica di ciascuno di essi;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie, in particolare di istruzione, per corsi universitari ed extrauniversitari, unitamente ad eventuali spese di vitto e alloggio;
le spese mediche e farmaci vengono invece ripartite fra le Parti nella misura dell'80% a carico del padre e 20% della madre;
pagina 2 di 7 4) Porre a carico del Signor l'importo mensile di Euro 12.000,00 quale Controparte_1 contributo al mantenimento della NO , da rivalutarsi annualmente e da versarsi Pt_1 alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
IN OGNI CASO Con vittoria di competenze e spese di lite.
Nonché le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE AL DIVORZIO:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i Signori
[...]
e , contratto a AR FE in data 27/03/1999 (Atto N. 91 Pt_1 Controparte_1 parte 2 serie B - anno 1999), ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Milano, Via Guido d'Arezzo n. 5 alla
NO , per i motivi sopra descritti;
Pt_1
3) Considerata la situazione reddituale fra le parti, tenuto conto del ménage familiare fino a dicembre 2024, porre a carico del resistente in contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti nella misura di Euro 3.000,00 a figlio (complessivi Euro Per_ 6.000,00), di cui Euro 1.000,00 a testa da versarsi in via diretta a e ed Euro Per_1
2.000,00 a figlio da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, sino alla piena indipendenza economica di ciascuno di essi;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie, in particolare di istruzione, per corsi universitari ed extrauniversitari, unitamente ad eventuali spese di vitto e alloggio;
le spese mediche e farmaci vengono invece ripartite fra le Parti nella misura dell'80% a carico del padre e 20% della madre;
4) Porre a carico del Signor l'importo mensile di Euro 12.000,00 quale Controparte_1 assegno divorzile a favore della NO , da rivalutarsi annualmente e da versarsi alla Pt_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
Per Controparte_1
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE NEL MERITO pagina 3 di 7 1) pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico del marito formulata dalla moglie. Per_
2) Disporre che il padre provveda in via diretta ed integrale al mantenimento dei figli e
– maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti – nonché al pagamento Per_1 di tutte le spese relative all'istruzione dei figli nonché alle spese di viaggio (con particolare riferimento a . Per_1
3) Dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
4) Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia
CONCLUSIONI RELATIVE AL DIVORZIO
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a AR FE (AL) il 27 marzo
1999 tra il signor e la signora . Controparte_1 Parte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR FE (AL) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ 3) Disporre che il padre provveda in via diretta ed integrale al mantenimento dei figli e
– maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti – nonché al pagamento di Per_1 tutte le spese relative all'istruzione dei figli nonché alle spese di viaggio (con particolare riferimento a . Per_1
4) Dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
5) Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
PO ON (AL) il 27/03/1999 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PO ON (AL) nell'anno 1999, n. 91, P. II, S. B;
Per_ dal matrimonio sono nati due figli, il 15/11/2001 (maggiorenne, ma non economicamente indipendente), e il 7/12/2003 (maggiorenne, ma non economicamente indipendente); Per_1
pagina 4 di 7 con ricorso depositato in data 23/04/2025 chiedeva la separazione Parte_1 personale, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 3.000 mensili ciascuno (euro 6.000 complessivi), oltre il 100% delle spese extra, escluse le spese mediche da ripartirsi invece nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, oltre ad un assegno di mantenimento a proprio favore ex art. 156 c.c. di euro 12.000 mensili;
la ricorrente allegava che i ripetuti tradimenti del marito e le reazioni, quanto meno verbalmente e psicologicamente, violente, avevano determinato la frattura del matrimonio, allegava inoltre i fatti che fondavano le domande di addebito della separazione al marito, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento per sé e per i figli;
con decreto del 19/05/2025 il Giudice integrava il contraddittorio e fissava udienza davanti al
GOT in data 24/07/2025 al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo;
si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 21/07/2025 Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale, chiedeva il rigetto delle domande attoree, chiedeva di porre a proprio carico il mantenimento diretto integrale dei figli, oltre al 100% delle spese relative all'istruzione e ai viaggi;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale di divorzio ex art. 473bis.49
c.p.c.; il resistente allegava che aveva compiuto enormi sforzi per salvare il matrimonio, nonostante il suo precario stato di salute e le grandi difficoltà nel reperire una nuova occupazione e ciò fino al 2022 quando aveva definitivamente compreso che la crisi dell'unione coniugale era ormai da considerarsi irreversibile, allegava inoltre i dati relativi alle condizione economiche e patrimoniali delle parti e i fatti che fondavano il rigetto della domanda attoree di addebito, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento dei figli e della moglie;
all'udienza tenutasi in data 24/07/2025 il GOT procedeva a raccogliere le dichiarazioni delle parti e, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti al
Giudice relatore per quanto di sua competenza;
all'udienza fissata per la prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 14/10/2025, fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentite liberamente le parti che confermavano quanto dichiarato davanti al GOT e rilasciavano ulteriori spontanee dichiarazioni;
in data 24/11/2025 il Giudice relatore pronunciava ordinanza riservata ex art. 473bis.22 c.p.c. con cui dichiarava la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla domanda di pagina 5 di 7 contributo di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, rigettava la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare, rigettava la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé ex art. 156 c.c., dava atto che tutte le spese dei figli relative alle esigenze di vita quotidiana, scolastiche ed abitative erano sostenute dal padre e decideva in ordine alle istanze istruttorie delle parti;
inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione sullo status separativo e letto l'art. 473 bis .22 u.c. e 473 bis.49 u.c. c.p.c. , rimetteva al Collegio per la decisione per la pronuncia della separazione personale e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la domanda di addebito avanzata dalla moglie, il tenore delle deduzioni delle parti del tutto contrastanti in ordine alla ricostruzione della vita coniugale e delle cause che hanno portato alla cessazione dell'affectio coniugalis danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese processuali
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in PO Controparte_1
ON (AL) il 27/03/1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PO ON (AL) nell'anno 1999, n. 91, P. II, S. B, pagina 6 di 7 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PO
ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Milano, 26/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice riunito in camera di consiglio in data 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/04/2025, rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pronunciata in data 24/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
26/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MISSAGLIA DANIELA ( ), con studio in VIA C.F._2
BORGONUOVO 14 20121 MILANO, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Controparte_1 C.F._3
27/09/1968, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'avv. RIMINI CARLO PIRRO e dall'avv.
pagina 1 di 7 RI NI con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e CP_2 vistati senza osservazioni in data 12/06/2025
OGGETTO: Separazione e Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE, NEL MERITO:
1) Dichiarare la separazione fra i Signori e , con addebito in Parte_1 Controparte_1 capo a quest'ultimo, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Milano, Via Guido d'Arezzo n. 5 alla NO , per Pt_1
i motivi sopra descritti;
3) Considerata la situazione reddituale fra le parti, tenuto conto del ménage familiare fino a dicembre 2024, porre a carico del resistente in contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti nella misura di Euro 3.000,00 a figlio (complessivi Euro Per_ 6.000,00), di cui Euro 1.000,00 a testa da versarsi in via diretta a e ed Euro Per_1
2.000,00 a figlio da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, sino alla piena indipendenza economica di ciascuno di essi;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie, in particolare di istruzione, per corsi universitari ed extrauniversitari, unitamente ad eventuali spese di vitto e alloggio;
le spese mediche e farmaci vengono invece ripartite fra le Parti nella misura dell'80% a carico del padre e 20% della madre;
pagina 2 di 7 4) Porre a carico del Signor l'importo mensile di Euro 12.000,00 quale Controparte_1 contributo al mantenimento della NO , da rivalutarsi annualmente e da versarsi Pt_1 alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
IN OGNI CASO Con vittoria di competenze e spese di lite.
Nonché le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE AL DIVORZIO:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i Signori
[...]
e , contratto a AR FE in data 27/03/1999 (Atto N. 91 Pt_1 Controparte_1 parte 2 serie B - anno 1999), ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Milano, Via Guido d'Arezzo n. 5 alla
NO , per i motivi sopra descritti;
Pt_1
3) Considerata la situazione reddituale fra le parti, tenuto conto del ménage familiare fino a dicembre 2024, porre a carico del resistente in contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti nella misura di Euro 3.000,00 a figlio (complessivi Euro Per_ 6.000,00), di cui Euro 1.000,00 a testa da versarsi in via diretta a e ed Euro Per_1
2.000,00 a figlio da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, sino alla piena indipendenza economica di ciascuno di essi;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie, in particolare di istruzione, per corsi universitari ed extrauniversitari, unitamente ad eventuali spese di vitto e alloggio;
le spese mediche e farmaci vengono invece ripartite fra le Parti nella misura dell'80% a carico del padre e 20% della madre;
4) Porre a carico del Signor l'importo mensile di Euro 12.000,00 quale Controparte_1 assegno divorzile a favore della NO , da rivalutarsi annualmente e da versarsi alla Pt_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
Per Controparte_1
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE NEL MERITO pagina 3 di 7 1) pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico del marito formulata dalla moglie. Per_
2) Disporre che il padre provveda in via diretta ed integrale al mantenimento dei figli e
– maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti – nonché al pagamento Per_1 di tutte le spese relative all'istruzione dei figli nonché alle spese di viaggio (con particolare riferimento a . Per_1
3) Dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
4) Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia
CONCLUSIONI RELATIVE AL DIVORZIO
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a AR FE (AL) il 27 marzo
1999 tra il signor e la signora . Controparte_1 Parte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR FE (AL) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ 3) Disporre che il padre provveda in via diretta ed integrale al mantenimento dei figli e
– maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti – nonché al pagamento di Per_1 tutte le spese relative all'istruzione dei figli nonché alle spese di viaggio (con particolare riferimento a . Per_1
4) Dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
5) Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
PO ON (AL) il 27/03/1999 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PO ON (AL) nell'anno 1999, n. 91, P. II, S. B;
Per_ dal matrimonio sono nati due figli, il 15/11/2001 (maggiorenne, ma non economicamente indipendente), e il 7/12/2003 (maggiorenne, ma non economicamente indipendente); Per_1
pagina 4 di 7 con ricorso depositato in data 23/04/2025 chiedeva la separazione Parte_1 personale, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 3.000 mensili ciascuno (euro 6.000 complessivi), oltre il 100% delle spese extra, escluse le spese mediche da ripartirsi invece nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, oltre ad un assegno di mantenimento a proprio favore ex art. 156 c.c. di euro 12.000 mensili;
la ricorrente allegava che i ripetuti tradimenti del marito e le reazioni, quanto meno verbalmente e psicologicamente, violente, avevano determinato la frattura del matrimonio, allegava inoltre i fatti che fondavano le domande di addebito della separazione al marito, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento per sé e per i figli;
con decreto del 19/05/2025 il Giudice integrava il contraddittorio e fissava udienza davanti al
GOT in data 24/07/2025 al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo;
si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 21/07/2025 Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale, chiedeva il rigetto delle domande attoree, chiedeva di porre a proprio carico il mantenimento diretto integrale dei figli, oltre al 100% delle spese relative all'istruzione e ai viaggi;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale di divorzio ex art. 473bis.49
c.p.c.; il resistente allegava che aveva compiuto enormi sforzi per salvare il matrimonio, nonostante il suo precario stato di salute e le grandi difficoltà nel reperire una nuova occupazione e ciò fino al 2022 quando aveva definitivamente compreso che la crisi dell'unione coniugale era ormai da considerarsi irreversibile, allegava inoltre i dati relativi alle condizione economiche e patrimoniali delle parti e i fatti che fondavano il rigetto della domanda attoree di addebito, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento dei figli e della moglie;
all'udienza tenutasi in data 24/07/2025 il GOT procedeva a raccogliere le dichiarazioni delle parti e, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti al
Giudice relatore per quanto di sua competenza;
all'udienza fissata per la prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 14/10/2025, fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentite liberamente le parti che confermavano quanto dichiarato davanti al GOT e rilasciavano ulteriori spontanee dichiarazioni;
in data 24/11/2025 il Giudice relatore pronunciava ordinanza riservata ex art. 473bis.22 c.p.c. con cui dichiarava la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla domanda di pagina 5 di 7 contributo di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, rigettava la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare, rigettava la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé ex art. 156 c.c., dava atto che tutte le spese dei figli relative alle esigenze di vita quotidiana, scolastiche ed abitative erano sostenute dal padre e decideva in ordine alle istanze istruttorie delle parti;
inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione sullo status separativo e letto l'art. 473 bis .22 u.c. e 473 bis.49 u.c. c.p.c. , rimetteva al Collegio per la decisione per la pronuncia della separazione personale e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la domanda di addebito avanzata dalla moglie, il tenore delle deduzioni delle parti del tutto contrastanti in ordine alla ricostruzione della vita coniugale e delle cause che hanno portato alla cessazione dell'affectio coniugalis danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese processuali
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in PO Controparte_1
ON (AL) il 27/03/1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PO ON (AL) nell'anno 1999, n. 91, P. II, S. B, pagina 6 di 7 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PO
ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Milano, 26/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
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