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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da
1) , cittadinanza ITALIANA, nato a [...] il Parte_1
23/12/1953, residente a [...], C.F. , titolo di studio C.F._1 CP_1
, professione pensionato con l'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il quale ha eletto
[...] domicilio telematico
e
2) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con cittadinanza Italiana, residente in [...], Titolo di studio: licenza elementare,
Professione: casalinga, con l'avv. Laura Maria Cristina Rossi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24.04.1978 a TARANTO in comunione dei beni, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Taranto e del Comune di Milano (anno 1978 n.
522 Reg 2 Parte 2 Serie B).
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con decreto del Tribunale di Milano omologato il 28/01/2008 (verbale del
19/12/2007 R.G. 53336/07)
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, il sig. adiva il Tribunale di Milano per sentire Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Si costituiva in data 17.01.2025, con atto contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, la sig.ra la quale aderiva alla richiesta di divorzio e chiedeva Parte_2 la conferma dell'assegno di mantenimento di € 400,00 al mese da corrispondersi come assegno divorzile.
Alla udienza del 04.02.2025 innanzi al GOT Dott.ssa Serpico, i coniugi sopra indicati, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e a Taranto il 24/04/1978 Parte_1 Parte_2
(anno 1978 n.522 Reg.02 Parte 2 Serie B atto n. 625 Vol2 Parte 1);
2. ordinare al Comune di Taranto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e al Comune di Milano di procedere alle dovute annotazioni.
3. il sig. verserà alla signora a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile la somma di €150,00 a partire dal mese di marzo 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
4. le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale tra di esse pendente.
5. spese legali compensate.
Alla medesima udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e a Taranto il 24/04/1978 Parte_1 Parte_2
(anno 1978 n.522 Reg.02 Parte 2 Serie B _ atto n. 625 Vol2 Parte 1);
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO e del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da
1) , cittadinanza ITALIANA, nato a [...] il Parte_1
23/12/1953, residente a [...], C.F. , titolo di studio C.F._1 CP_1
, professione pensionato con l'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il quale ha eletto
[...] domicilio telematico
e
2) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con cittadinanza Italiana, residente in [...], Titolo di studio: licenza elementare,
Professione: casalinga, con l'avv. Laura Maria Cristina Rossi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24.04.1978 a TARANTO in comunione dei beni, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Taranto e del Comune di Milano (anno 1978 n.
522 Reg 2 Parte 2 Serie B).
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con decreto del Tribunale di Milano omologato il 28/01/2008 (verbale del
19/12/2007 R.G. 53336/07)
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, il sig. adiva il Tribunale di Milano per sentire Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Si costituiva in data 17.01.2025, con atto contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, la sig.ra la quale aderiva alla richiesta di divorzio e chiedeva Parte_2 la conferma dell'assegno di mantenimento di € 400,00 al mese da corrispondersi come assegno divorzile.
Alla udienza del 04.02.2025 innanzi al GOT Dott.ssa Serpico, i coniugi sopra indicati, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e a Taranto il 24/04/1978 Parte_1 Parte_2
(anno 1978 n.522 Reg.02 Parte 2 Serie B atto n. 625 Vol2 Parte 1);
2. ordinare al Comune di Taranto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e al Comune di Milano di procedere alle dovute annotazioni.
3. il sig. verserà alla signora a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile la somma di €150,00 a partire dal mese di marzo 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
4. le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale tra di esse pendente.
5. spese legali compensate.
Alla medesima udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e a Taranto il 24/04/1978 Parte_1 Parte_2
(anno 1978 n.522 Reg.02 Parte 2 Serie B _ atto n. 625 Vol2 Parte 1);
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO e del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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