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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
IT AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6/8 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019/008/DI/000001743/1/001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria l'11.04.2025, la Ricorrente_1 S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Luogo_1 al n. 00884060526, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2019/008/DI/000001743/1/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Barletta-Andria-Trani il 05.02.2025, deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di Giustizia di:
- in via preliminare di dichiarare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/86, la decadenza dell'Agenzia delle
Entrate dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n.
1743/2019 emesso dal Tribunale di Trani, essendo decorsi 3 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione;
- in via principale di annullare l'avviso di liquidazione n. 2019/008/DI/000001743/1/001 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Barletta-Andria-Trani il 05.02.2025 e per l'effetto ridurlo da € 1.643,00 ad € 200,00;
- in via subordinata di ridurlo ad € 800,00
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 546/1992”.
La banca ricorrente ha preliminarmente eccepito, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/86 la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 1743/2019, emesso dal Tribunale di Trani, essendo decorsi 3 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione.
Nel merito ha dedotto che l'imposta di registro, per la contribuente, sarebbe dovuta ammontare in
€ 200,00 dovendo essere applicato il tributo fisso per la condanna, in applicazione del principio di alternatività IVA / registro.
Il richiamo alla fideiussione e ai due rapporti bancari (conto corrente e contratto di finanziamento chirografo) non avrebbe dovuto essere soggetto ad alcuna imposizione, in quanto, a suo giudizio e richiamando la Cassazione, SU sentenza n. 7682 del 16.03.2023 “la scrittura privata … prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare “caso d'uso” presupponendo l'art. 6 TUR che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie, nell'esplicazione di attività amministrative”
E, comunque, anche se si trattasse di atto enunciato ricompreso nell'art. 6 TUR per la fideiussione si dovrebbe applicare l'imposta fissa di € 200,00.
La garanzia è soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e quindi dovrebbe trovare applicazione il principio di alternatività IVA/registro. Pertanto, la fideiussione legata ad un credito, come nel caso di specie, sarebbe soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 , quale operazione imponibile a fini IVA sebbene nel concreto esente, con applicazione il principio di alternatività IVA/registro
L'esenzione riguarderebbe anche gli interessi.
In data 26.01.2026 la banca MPS ha depositato una memoria esplicativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo al ricorso di cui ha opposto l'infondatezza e chiesto il rigetto, col favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è infondato.
Va premesso, in fatto, che l'Agenzia delle Entrate, ufficio Territoriale di Trani ha emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta, irrogazione delle sanzioni n. 2019/008/DI/000001743/0/001 a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. in relazione al decreto ingiuntivo n. 1743 del 29 ottobre 2019 emesso dal Tribunale di Trani in favore della stessa, con cui quest'ultima ingiungeva alla società Società_1 S.r.l. e in solido al fideiussore, Nominativo_2, il pagamento della somma di euro 1.651,75, relativa alla registrazione del suddetto atto giudiziario.
Dall'avviso di liquidazione emerge che l'imposta principale di registro è stata liquidata nella misura fissa di euro 200,00 con riferimento all'atto relativo ad operazioni soggette ad IV a cui sono state aggiunte due ulteriori imposte fisse di euro 200,00 ciascuna per i contratti enunciati (contratto di conto corrente e contratto di finanziamento) ai sensi degli articoli 37, 22 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, T.U.R...
L'imposta proporzionale è stata calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% sulla fideiussione e del 3% sulle somme dovute a titolo di interessi legali sulla sentenza di condanna.
L'imposta, come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, è stata, dunque, ai sensi dell' articolo 37, e la Tariffa parte I, allegata in atti, articolo 8, del T.U.R e così determinata:
- Tassa fissa per operazioni soggetti a ad IV € 200,00;
- tassa fissa per contratti enunciati € 400,00;
oltre alle due imposte fisse sopra enunciate:
Gli interessi sono stati determinati sulla somma di euro 217.580,63, come da decreto ingiuntivo, applicando il tasso di interesse legale, come da dispositivo, dall'11 settembre 2017, (data del saldo debitorio) al 30 maggio 2023 (data di esecutività del decreto ingiuntivo), pari ad euro 9.781,00.
L'imposta è stata liquidata nella misura proporzionale del 3%, per complessivi euro 293,00.
Sulle somme dovute a titolo di fidejussione, calcolate in 150.000,00 l'imposta è stata liquidata nella misura proporzionale dello 0,5%, secondo la previsione della normativa TUR, per complessivi euro
750,00. La Banca ricorrente ha impugnato l'avviso per i seguenti motivi:
-in via preliminare, la decadenza ai sensi dell'articolo 76 del T.U.R., risalendo il decreto ingiuntivo al 2019, anno di emissione e non registrato;
-nel merito, l'infondatezza parziale della pretesa relativa ai contratti enunciati, non rientrando la fideiussione tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 del TUR;
-in subordine, l'errata applicazione dell'imposta proporzionale sulla fideiussione in luogo della fissa, attesa l'alternanza IV -Registro;
-l'esenzione dell'imposta sugli interessi in quanto corrispettivi e non moratori.
Rileva questa Corte di Giustizia che l'eccezione di decadenza è non è fondata.
L'articolo 76 del T.U.R., infatti prevede che: “L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo
19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 52.
4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.”
Nella specie, non siamo di fronte ad un atto non registrato, per cui il termine di 5 anni decorre dal momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere portato per la registrazione (termine comunque rispettato stante la sospensione di 85 giorni prevista dalla proroga Covid articolo 67 D.L. 18 del 2020), ma ad un atto giudiziario (decreto ingiuntivo) portato per la registrazione in data 27 marzo 2023, all'esito del giudizio di opposizione azionato dagli ingiunti (r.g. n. 7009/2019), conclusosi con il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 653 c.p.c.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo in questione non poteva essere portato per la registrazione, in quanto non esecutivo, nel 2019 e i termini triennali di decadenza decorrono, quindi, dalla data di registrazione.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'errata tassazione dell'atto giudiziario, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere soggetto solo ad imposta fissa, pari ad euro 200,00, per la condanna contenuta nell'atto, in virtù dell'applicazione del principio dell'alternanza IVA/Registro.
Secondo tale ragionamento, l'Agenzia non avrebbe dovuto tassare gli atti enunciati ovvero il contratto di finanziamento e di conto corrente, in quanto “il caso d'uso si verifica solo se si tratta di una cancelleria che opera nell'ambito della volontaria giurisdizione, ma non si tratta di una cancelleria che opera nell'ambito della giurisdizione contenziosa…la fideiussione non rientra tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 del T.U.R” e a sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha richiamato la sentenza Cass.
SU n. 7682 del 2023.
Rileva pertanto questo giudice, che come anche rappresentato dall'Amministrazione, la sentenza citata intanto non presuppone affatto che debba trattarsi di atti di giurisdizione volontaria ed altresì, non è conferente in quanto fondata su presupposti di fatto completamente diversi.
Infatti, nella sentenza, si fa riferimento ad una scrittura privata ricognitiva di un debito, non attinente ad operazioni soggette ad IVA la decisione impugnata, in quella sede, riguardava una enunciazione ai sensi dell'articolo 22.
Inoltre, in quel caso mancava il “presupposto teleologico” per fondare la registrazione in caso d'uso, ovvero la volontà di conseguire un effetto sostanziale nel deposito e non solo a fini probatori.
Nel caso di specie, invece, l'oggetto non è una scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, portata in giudizio per finalità probatori, ma contratti enunciati nell'atto principale e per cui si applica l'imposta fissa, trattandosi di atti riferiti ad operazioni soggette ad IV, per è indubbia l'applicazione dell'articolo 22 del TUR.
Pertanto, dalla sentenza richiamata dalla ricorrente si evince il principio per cui “Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione al D.P.
R. n. 131/1986 art. 6 e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa”. Da tale sentenza, comunque, non si evince l'esenzione, ma la sola applicazione dell'imposta in misura fissa, quale quella appunto applicata nella specie dall'Agenzia.
Ne deriva che, ai fini dell'applicazione del citato articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986
devono ricorrere i seguenti presupposti:
- l'atto presentato alla registrazione deve contenere l'enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati (presupposto oggettivo);
- le disposizioni enunciate devono essere intervenute tra le stesse parti dell'atto portato alla registrazione
(presupposto soggettivo).
La finalità della disciplina relativa all'enunciazione degli atti non registrati, come precisato dalla Suprema
Corte di cassazione, con la sentenza n. 13 del 1991 mira a garantire “pienezza di copertura alle obbligazioni tributarie che siano sfuggite al fisco quando nell'atto sottoposto alla registrazione emerge la esistenza di altro atto che avrebbe dovuto scontare la imposta e non l'ha scontata. La peculiarità del fenomeno della enunciazione sta in ciò che si intende recuperare a tassazione quanto non venne corrisposto per il comportamento delle parti...”.
Con riferimento invece alla fideiussione, e alla doglianza con cui la Banca sostiene erronea la quantificazione dell'imposta sulla fideiussione, applicando l'imposta proporzionale (0,5%) in luogo di quella fissa (€ 200,00) in virtù del principio di alternanza IV/registro, si rileva che la fidejussione è una garanzia prestata da un soggetto privato terzo a latere del contratto di conto corrente e successive aperture di credito posto in essere dalla Banca finalizzata a rafforzare la garanzia patrimoniale della creditrice stessa ed è, pertanto, soggetta all'imposta proporzionale di registro secondo le regole ordinarie così come determinato dall'Amministrazione Finanziaria.
La fidejussione allegata a un ricorso per decreto ingiuntivo costituisce un negozio autonomo rispetto a quello principale da cui scaturisce l'obbligazione tributaria.
La natura accessoria del contratto di fidejussione, nell'accezione civilistica, non ha la stessa valenza nell'ambito tributario, segnatamente in quello della disciplina dell'imposta di registro, per la quale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986 vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi enunciati in una scrittura privata.
La relativa tassazione non è, dunque, attratta nella disciplina tributaria dell'IV per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IV.
Nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore e del suo fideiussore si applica, quindi, in aggiunta all'imposta fissa sul decreto ingiuntivo, l'imposta in misura proporzionale sulla fidejussione, a nulla rilevando la natura accessoria del contratto di fidejussione né l'essere l'Ente creditore un soggetto
IV (nella specie una banca) - cfr. conforme Ctp di Ravenna n. 131/02/2019-.
Sul punto già la Corte di cassazione, con sentenza n. 17237/2013, aveva evidenziato che “…nell'ambito della imposta di registro, in cui viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (…) come d'altronde in modo inequivoco si desume proprio dalla previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22”.
L'enunciazione di una fidejussione in seno a un procedimento monitorio, dunque, deve essere autonomamente valutata ai fini dell'imposta di registro e assoggettata a tassazione secondo i principi dell'articolo 22, Dpr n. 131/1986. Il medesimo principio è stato successivamente ribadito, in relazione a fattispecie analoghe da diverse pronunce di legittimità (vedi ex multis Cass. 18 aprile 2018, n. 9502; Cass. 4 luglio 2019, n. 17938; Cass.
22 gennaio 2021, n. 1300; 24 marzo 2021,n. 8341; da ultimo, Cass. 31 marzo 2022, n. 10490 e Cass.
n.6884 del 14 marzo 2024)
In relazione al calcolo degli interessi va precisato che la decorrenza nel calcolo degli interessi e la loro quantificazione, deriva dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ricorrente e dal successivo decreto.
Gli interessi sono dovuti a seguito della condanna e calcolati al tasso legale secondo le modalità descritte in premessa a nulla rilevando la qualificazione data della Banca agli stessi quali interessi corrispettivi.
La Corte di Cassazione sul punto ha con pronuncia recente affermato che “In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del
1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile
IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA”. (Cass. Sez. 6, 15/11/2022, n. 33535,
Rv. 666310 - 01) -.
E' stata, quindi ritenuta legittima la pretesa dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3% sugli interessi chiesti dal creditore nel decreto ingiuntivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 300 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico AR TO
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
IT AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6/8 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019/008/DI/000001743/1/001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria l'11.04.2025, la Ricorrente_1 S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Luogo_1 al n. 00884060526, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2019/008/DI/000001743/1/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Barletta-Andria-Trani il 05.02.2025, deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di Giustizia di:
- in via preliminare di dichiarare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/86, la decadenza dell'Agenzia delle
Entrate dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n.
1743/2019 emesso dal Tribunale di Trani, essendo decorsi 3 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione;
- in via principale di annullare l'avviso di liquidazione n. 2019/008/DI/000001743/1/001 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Barletta-Andria-Trani il 05.02.2025 e per l'effetto ridurlo da € 1.643,00 ad € 200,00;
- in via subordinata di ridurlo ad € 800,00
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 546/1992”.
La banca ricorrente ha preliminarmente eccepito, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/86 la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 1743/2019, emesso dal Tribunale di Trani, essendo decorsi 3 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione.
Nel merito ha dedotto che l'imposta di registro, per la contribuente, sarebbe dovuta ammontare in
€ 200,00 dovendo essere applicato il tributo fisso per la condanna, in applicazione del principio di alternatività IVA / registro.
Il richiamo alla fideiussione e ai due rapporti bancari (conto corrente e contratto di finanziamento chirografo) non avrebbe dovuto essere soggetto ad alcuna imposizione, in quanto, a suo giudizio e richiamando la Cassazione, SU sentenza n. 7682 del 16.03.2023 “la scrittura privata … prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare “caso d'uso” presupponendo l'art. 6 TUR che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie, nell'esplicazione di attività amministrative”
E, comunque, anche se si trattasse di atto enunciato ricompreso nell'art. 6 TUR per la fideiussione si dovrebbe applicare l'imposta fissa di € 200,00.
La garanzia è soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e quindi dovrebbe trovare applicazione il principio di alternatività IVA/registro. Pertanto, la fideiussione legata ad un credito, come nel caso di specie, sarebbe soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 , quale operazione imponibile a fini IVA sebbene nel concreto esente, con applicazione il principio di alternatività IVA/registro
L'esenzione riguarderebbe anche gli interessi.
In data 26.01.2026 la banca MPS ha depositato una memoria esplicativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo al ricorso di cui ha opposto l'infondatezza e chiesto il rigetto, col favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è infondato.
Va premesso, in fatto, che l'Agenzia delle Entrate, ufficio Territoriale di Trani ha emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta, irrogazione delle sanzioni n. 2019/008/DI/000001743/0/001 a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. in relazione al decreto ingiuntivo n. 1743 del 29 ottobre 2019 emesso dal Tribunale di Trani in favore della stessa, con cui quest'ultima ingiungeva alla società Società_1 S.r.l. e in solido al fideiussore, Nominativo_2, il pagamento della somma di euro 1.651,75, relativa alla registrazione del suddetto atto giudiziario.
Dall'avviso di liquidazione emerge che l'imposta principale di registro è stata liquidata nella misura fissa di euro 200,00 con riferimento all'atto relativo ad operazioni soggette ad IV a cui sono state aggiunte due ulteriori imposte fisse di euro 200,00 ciascuna per i contratti enunciati (contratto di conto corrente e contratto di finanziamento) ai sensi degli articoli 37, 22 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, T.U.R...
L'imposta proporzionale è stata calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% sulla fideiussione e del 3% sulle somme dovute a titolo di interessi legali sulla sentenza di condanna.
L'imposta, come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, è stata, dunque, ai sensi dell' articolo 37, e la Tariffa parte I, allegata in atti, articolo 8, del T.U.R e così determinata:
- Tassa fissa per operazioni soggetti a ad IV € 200,00;
- tassa fissa per contratti enunciati € 400,00;
oltre alle due imposte fisse sopra enunciate:
Gli interessi sono stati determinati sulla somma di euro 217.580,63, come da decreto ingiuntivo, applicando il tasso di interesse legale, come da dispositivo, dall'11 settembre 2017, (data del saldo debitorio) al 30 maggio 2023 (data di esecutività del decreto ingiuntivo), pari ad euro 9.781,00.
L'imposta è stata liquidata nella misura proporzionale del 3%, per complessivi euro 293,00.
Sulle somme dovute a titolo di fidejussione, calcolate in 150.000,00 l'imposta è stata liquidata nella misura proporzionale dello 0,5%, secondo la previsione della normativa TUR, per complessivi euro
750,00. La Banca ricorrente ha impugnato l'avviso per i seguenti motivi:
-in via preliminare, la decadenza ai sensi dell'articolo 76 del T.U.R., risalendo il decreto ingiuntivo al 2019, anno di emissione e non registrato;
-nel merito, l'infondatezza parziale della pretesa relativa ai contratti enunciati, non rientrando la fideiussione tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 del TUR;
-in subordine, l'errata applicazione dell'imposta proporzionale sulla fideiussione in luogo della fissa, attesa l'alternanza IV -Registro;
-l'esenzione dell'imposta sugli interessi in quanto corrispettivi e non moratori.
Rileva questa Corte di Giustizia che l'eccezione di decadenza è non è fondata.
L'articolo 76 del T.U.R., infatti prevede che: “L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo
19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 52.
4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.”
Nella specie, non siamo di fronte ad un atto non registrato, per cui il termine di 5 anni decorre dal momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere portato per la registrazione (termine comunque rispettato stante la sospensione di 85 giorni prevista dalla proroga Covid articolo 67 D.L. 18 del 2020), ma ad un atto giudiziario (decreto ingiuntivo) portato per la registrazione in data 27 marzo 2023, all'esito del giudizio di opposizione azionato dagli ingiunti (r.g. n. 7009/2019), conclusosi con il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 653 c.p.c.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo in questione non poteva essere portato per la registrazione, in quanto non esecutivo, nel 2019 e i termini triennali di decadenza decorrono, quindi, dalla data di registrazione.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'errata tassazione dell'atto giudiziario, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere soggetto solo ad imposta fissa, pari ad euro 200,00, per la condanna contenuta nell'atto, in virtù dell'applicazione del principio dell'alternanza IVA/Registro.
Secondo tale ragionamento, l'Agenzia non avrebbe dovuto tassare gli atti enunciati ovvero il contratto di finanziamento e di conto corrente, in quanto “il caso d'uso si verifica solo se si tratta di una cancelleria che opera nell'ambito della volontaria giurisdizione, ma non si tratta di una cancelleria che opera nell'ambito della giurisdizione contenziosa…la fideiussione non rientra tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 del T.U.R” e a sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha richiamato la sentenza Cass.
SU n. 7682 del 2023.
Rileva pertanto questo giudice, che come anche rappresentato dall'Amministrazione, la sentenza citata intanto non presuppone affatto che debba trattarsi di atti di giurisdizione volontaria ed altresì, non è conferente in quanto fondata su presupposti di fatto completamente diversi.
Infatti, nella sentenza, si fa riferimento ad una scrittura privata ricognitiva di un debito, non attinente ad operazioni soggette ad IVA la decisione impugnata, in quella sede, riguardava una enunciazione ai sensi dell'articolo 22.
Inoltre, in quel caso mancava il “presupposto teleologico” per fondare la registrazione in caso d'uso, ovvero la volontà di conseguire un effetto sostanziale nel deposito e non solo a fini probatori.
Nel caso di specie, invece, l'oggetto non è una scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, portata in giudizio per finalità probatori, ma contratti enunciati nell'atto principale e per cui si applica l'imposta fissa, trattandosi di atti riferiti ad operazioni soggette ad IV, per è indubbia l'applicazione dell'articolo 22 del TUR.
Pertanto, dalla sentenza richiamata dalla ricorrente si evince il principio per cui “Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione al D.P.
R. n. 131/1986 art. 6 e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa”. Da tale sentenza, comunque, non si evince l'esenzione, ma la sola applicazione dell'imposta in misura fissa, quale quella appunto applicata nella specie dall'Agenzia.
Ne deriva che, ai fini dell'applicazione del citato articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986
devono ricorrere i seguenti presupposti:
- l'atto presentato alla registrazione deve contenere l'enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati (presupposto oggettivo);
- le disposizioni enunciate devono essere intervenute tra le stesse parti dell'atto portato alla registrazione
(presupposto soggettivo).
La finalità della disciplina relativa all'enunciazione degli atti non registrati, come precisato dalla Suprema
Corte di cassazione, con la sentenza n. 13 del 1991 mira a garantire “pienezza di copertura alle obbligazioni tributarie che siano sfuggite al fisco quando nell'atto sottoposto alla registrazione emerge la esistenza di altro atto che avrebbe dovuto scontare la imposta e non l'ha scontata. La peculiarità del fenomeno della enunciazione sta in ciò che si intende recuperare a tassazione quanto non venne corrisposto per il comportamento delle parti...”.
Con riferimento invece alla fideiussione, e alla doglianza con cui la Banca sostiene erronea la quantificazione dell'imposta sulla fideiussione, applicando l'imposta proporzionale (0,5%) in luogo di quella fissa (€ 200,00) in virtù del principio di alternanza IV/registro, si rileva che la fidejussione è una garanzia prestata da un soggetto privato terzo a latere del contratto di conto corrente e successive aperture di credito posto in essere dalla Banca finalizzata a rafforzare la garanzia patrimoniale della creditrice stessa ed è, pertanto, soggetta all'imposta proporzionale di registro secondo le regole ordinarie così come determinato dall'Amministrazione Finanziaria.
La fidejussione allegata a un ricorso per decreto ingiuntivo costituisce un negozio autonomo rispetto a quello principale da cui scaturisce l'obbligazione tributaria.
La natura accessoria del contratto di fidejussione, nell'accezione civilistica, non ha la stessa valenza nell'ambito tributario, segnatamente in quello della disciplina dell'imposta di registro, per la quale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986 vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi enunciati in una scrittura privata.
La relativa tassazione non è, dunque, attratta nella disciplina tributaria dell'IV per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IV.
Nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore e del suo fideiussore si applica, quindi, in aggiunta all'imposta fissa sul decreto ingiuntivo, l'imposta in misura proporzionale sulla fidejussione, a nulla rilevando la natura accessoria del contratto di fidejussione né l'essere l'Ente creditore un soggetto
IV (nella specie una banca) - cfr. conforme Ctp di Ravenna n. 131/02/2019-.
Sul punto già la Corte di cassazione, con sentenza n. 17237/2013, aveva evidenziato che “…nell'ambito della imposta di registro, in cui viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (…) come d'altronde in modo inequivoco si desume proprio dalla previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22”.
L'enunciazione di una fidejussione in seno a un procedimento monitorio, dunque, deve essere autonomamente valutata ai fini dell'imposta di registro e assoggettata a tassazione secondo i principi dell'articolo 22, Dpr n. 131/1986. Il medesimo principio è stato successivamente ribadito, in relazione a fattispecie analoghe da diverse pronunce di legittimità (vedi ex multis Cass. 18 aprile 2018, n. 9502; Cass. 4 luglio 2019, n. 17938; Cass.
22 gennaio 2021, n. 1300; 24 marzo 2021,n. 8341; da ultimo, Cass. 31 marzo 2022, n. 10490 e Cass.
n.6884 del 14 marzo 2024)
In relazione al calcolo degli interessi va precisato che la decorrenza nel calcolo degli interessi e la loro quantificazione, deriva dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ricorrente e dal successivo decreto.
Gli interessi sono dovuti a seguito della condanna e calcolati al tasso legale secondo le modalità descritte in premessa a nulla rilevando la qualificazione data della Banca agli stessi quali interessi corrispettivi.
La Corte di Cassazione sul punto ha con pronuncia recente affermato che “In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del
1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile
IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA”. (Cass. Sez. 6, 15/11/2022, n. 33535,
Rv. 666310 - 01) -.
E' stata, quindi ritenuta legittima la pretesa dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3% sugli interessi chiesti dal creditore nel decreto ingiuntivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 300 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico AR TO