TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 66-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 66-1/ /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale vertente tra:
EN TA AN (c.f. [...]), con l'avv.to
Fabrizio Tarulli;
RICORRENTE
e
G.P.S. S.R.L. (p.ta iva e codice fiscale 01723410443), con sede in
Montegiorgio (FM), via Soccorso scn;
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
MOTIVAZIONE Richiamato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di G.P.S. S.R.L.S., con sede in Montegiorgio (FM), via Soccorso scn, proposto da EN TA AN;
evidenziato che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si
è costituita nel giudizio;
premesso che:
- risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 37 CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. decreto ingiuntivo e decreto di esecutorietà allegati al ricorso introduttivo);
- sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo
Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Montegiorgio
(FM); rilevato che:
- risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, come desumibile dal suo oggetto sociale (attività di lavorazione di metalli e plastiche per conto terzi), per come ricavabile dalle informazioni acquisite presso il registro delle imprese (cfr. visura in atti);
- la società debitrice non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. come verificabile dalla lettura dei bilanci del 2022 e del 2021, relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso;
- risulta lo stato di insolvenza della debitrice, inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato infatti da:
pag. 2/5 1) inadempimento delle obbligazioni, con particolare riferimento al credito vantato dal ricorrente e portato da titolo esecutivo giudiziale;
2) la società risulta essere stata sfrattata per morosità dalla sede sociale come ricavabile dal verbale negativo di pignoramento, in atti;
3) mancato deposito del bilancio del 2023;
4) consistente presenza di debiti contributivi nonché di debiti risultanti dall'anagrafe tributaria (confronta certificati in atti acquisiti d'ufficio); dato atto che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I. come riscontrabile dai bilanci nonché dalle certificazioni acquisite dall'INPS e dall'anagrafe tributaria;
ritenuto, pertanto, visti gli artt. 49 e 121 CCII, che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di G.P.S.
S.R.L. (p.ta iva e codice fiscale 01723410443), con sede in
Montegiorgio (FM), via Soccorso scn;
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e curatore il dott. Mirco Giulietti;
3) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre pag. 3/5 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
4) STABILISCE che all'esame dello stato passivo si procederà all'udienza del 06.05.2025 ore 09:00 dinanzi al Giudice Delegato;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 4/5 pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 66-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 66-1/ /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale vertente tra:
EN TA AN (c.f. [...]), con l'avv.to
Fabrizio Tarulli;
RICORRENTE
e
G.P.S. S.R.L. (p.ta iva e codice fiscale 01723410443), con sede in
Montegiorgio (FM), via Soccorso scn;
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
MOTIVAZIONE Richiamato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di G.P.S. S.R.L.S., con sede in Montegiorgio (FM), via Soccorso scn, proposto da EN TA AN;
evidenziato che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si
è costituita nel giudizio;
premesso che:
- risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 37 CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. decreto ingiuntivo e decreto di esecutorietà allegati al ricorso introduttivo);
- sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo
Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Montegiorgio
(FM); rilevato che:
- risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, come desumibile dal suo oggetto sociale (attività di lavorazione di metalli e plastiche per conto terzi), per come ricavabile dalle informazioni acquisite presso il registro delle imprese (cfr. visura in atti);
- la società debitrice non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. come verificabile dalla lettura dei bilanci del 2022 e del 2021, relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso;
- risulta lo stato di insolvenza della debitrice, inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato infatti da:
pag. 2/5 1) inadempimento delle obbligazioni, con particolare riferimento al credito vantato dal ricorrente e portato da titolo esecutivo giudiziale;
2) la società risulta essere stata sfrattata per morosità dalla sede sociale come ricavabile dal verbale negativo di pignoramento, in atti;
3) mancato deposito del bilancio del 2023;
4) consistente presenza di debiti contributivi nonché di debiti risultanti dall'anagrafe tributaria (confronta certificati in atti acquisiti d'ufficio); dato atto che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I. come riscontrabile dai bilanci nonché dalle certificazioni acquisite dall'INPS e dall'anagrafe tributaria;
ritenuto, pertanto, visti gli artt. 49 e 121 CCII, che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di G.P.S.
S.R.L. (p.ta iva e codice fiscale 01723410443), con sede in
Montegiorgio (FM), via Soccorso scn;
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e curatore il dott. Mirco Giulietti;
3) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre pag. 3/5 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
4) STABILISCE che all'esame dello stato passivo si procederà all'udienza del 06.05.2025 ore 09:00 dinanzi al Giudice Delegato;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 4/5 pag. 5/5