CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, EL
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10310/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: “- Dichiarare procedibile ed ammissibile il presente ricorso;
- Dichiarare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007614000 notificata a mezzo pec il 06/5/2025 viziata per mancata indicazione dell'immobile su cui si intende iscrivere ipoteca, nonché per la mancata e/o carente indicazione del credito portato dalla cartella presupposta n. 07120240117195064000 per le ragioni spiegate e, in quanto fondati i detti vizi, riconoscere la lesione del principio di trasparenza e di obbligo di motivazione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente;
- In considerazione del provato accoglimento del piano di rateizzo presentato per la cartella n. 07120240117195064000 e, quindi, della riduzione del debito presupposto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per insufficienza del credito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Resistente AdER: “1) Rigettare l'istanza cautelare assolutamente priva dei requisiti di legge;
2) rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1; 3) condannare il ricorrente alle spese di lite, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate OS (AdER) in data 6 maggio 2025 di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007614000, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo all'AdER in data 3 giugno
2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità del preavviso perché non è indicato l'immobile sul quale ricadrebbe il peso.
Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la mancata indicazione del debito residuo per il quale si agisce poiché per la medesima cartella di pagamento presupposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il ricorrente aveva già avviato un piano di rateizzo del debito provvedendo al pagamento di alcune rate per poi decadere dal medesimo.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come sopra riportato.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 10 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato “memoria integrativa” insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si contesta l'omessa indicazione dell'immobile sul quale verrà iscritta ipoteca, non può essere condiviso.
Invero, proprio di recente la Cassazione (sent. n. 25456/2025) ha affermato che, «in tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
Anche il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente assume di avere provveduto alla rateizzazione del proprio debito con l'erario e che, a seguito di decadenza dalla rateizzazione, veniva raggiunto dalla notifica della cartella 07120240117195064000 in data 23/9/2024. Si osserva che il ricorrente non prova questo primo rateizzo né il pagamento di rate (la documentazione prodotta riguarda solo il secondo rateizzo richiesto ed ottenuto dopo la notifica del preavviso qui impugnato) e, comunque, la questione è inammissibile perché il ricorrente, se intendeva contestare l'importo del credito perché non si era tenuto conto della rate versate, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella notificatagli il 23/9/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge con distrazione in favore del procuratore della resistente per dichiarato fattone anticipo.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, EL
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10310/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: “- Dichiarare procedibile ed ammissibile il presente ricorso;
- Dichiarare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007614000 notificata a mezzo pec il 06/5/2025 viziata per mancata indicazione dell'immobile su cui si intende iscrivere ipoteca, nonché per la mancata e/o carente indicazione del credito portato dalla cartella presupposta n. 07120240117195064000 per le ragioni spiegate e, in quanto fondati i detti vizi, riconoscere la lesione del principio di trasparenza e di obbligo di motivazione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente;
- In considerazione del provato accoglimento del piano di rateizzo presentato per la cartella n. 07120240117195064000 e, quindi, della riduzione del debito presupposto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per insufficienza del credito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Resistente AdER: “1) Rigettare l'istanza cautelare assolutamente priva dei requisiti di legge;
2) rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1; 3) condannare il ricorrente alle spese di lite, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate OS (AdER) in data 6 maggio 2025 di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007614000, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo all'AdER in data 3 giugno
2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità del preavviso perché non è indicato l'immobile sul quale ricadrebbe il peso.
Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la mancata indicazione del debito residuo per il quale si agisce poiché per la medesima cartella di pagamento presupposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il ricorrente aveva già avviato un piano di rateizzo del debito provvedendo al pagamento di alcune rate per poi decadere dal medesimo.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come sopra riportato.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 10 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato “memoria integrativa” insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si contesta l'omessa indicazione dell'immobile sul quale verrà iscritta ipoteca, non può essere condiviso.
Invero, proprio di recente la Cassazione (sent. n. 25456/2025) ha affermato che, «in tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
Anche il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente assume di avere provveduto alla rateizzazione del proprio debito con l'erario e che, a seguito di decadenza dalla rateizzazione, veniva raggiunto dalla notifica della cartella 07120240117195064000 in data 23/9/2024. Si osserva che il ricorrente non prova questo primo rateizzo né il pagamento di rate (la documentazione prodotta riguarda solo il secondo rateizzo richiesto ed ottenuto dopo la notifica del preavviso qui impugnato) e, comunque, la questione è inammissibile perché il ricorrente, se intendeva contestare l'importo del credito perché non si era tenuto conto della rate versate, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella notificatagli il 23/9/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge con distrazione in favore del procuratore della resistente per dichiarato fattone anticipo.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)