Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1267
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'immobile su cui si intende iscrivere ipoteca

    La Cassazione ha affermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere l'indicazione del credito tributario, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria, la cui individuazione è necessaria solo in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia.

  • Inammissibile
    Mancata o carente indicazione del credito portato dalla cartella presupposta

    Il ricorrente non prova il primo rateizzo né il pagamento di rate. La questione è inammissibile perché il ricorrente, se intendeva contestare l'importo del credito perché non si era tenuto conto della rate versate, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella notificatagli in data precedente.

  • Inammissibile
    Insufficienza del credito a seguito di accoglimento del piano di rateizzo

    Il ricorrente non prova il primo rateizzo né il pagamento di rate. La questione è inammissibile perché il ricorrente, se intendeva contestare l'importo del credito perché non si era tenuto conto della rate versate, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella notificatagli in data precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1267
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo