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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1494 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 28.11.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CRESCENZO MICHELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CARDIA MASSIMO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente si è opposta al decreto ingiuntivo n 71/2024 ricevuto in data 7.2.24 al fine del pagamento dell'importo di euro 3.479,61 (oltre euro 250,00 per spese ed onorari della procedura) per il TFR maturato da nel corso del rapporto di lavoro intercorso CP_1 con la ditta dal 07.04.2021 al 14.04.2023 ed ha sostenuto l'inidoneità della documentazione Parte_1 posta a fondamento dell'istanza (modello CU 2022 e buste paga gennaio aprile 2023) che impugnava e disconosceva perché depositata in copia fotostatica, ha inoltre dedotto di aver versato al lavoratore tutto quanto dovuto per il rapporto di lavoro ivi compreso il TFR e contestato in ogni caso la quantificazione del credito -assumendo che dall'esame della busta paga del mese di aprile 2023 poteva evincersi che il TFR accantonato in azienda era pari a € 2.992,49 lordi e non all'importo richiesto- concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta e contestava di aver ricevuto tutto quanto dovuto nel corso del rapporto di lavoro (assumendo Part che la aveva tra l'altro trattenuto, durante tutto il corso del rapporto, l'importo complessivo netto di euro 2991,00 sotto la voce "Trattenuta netta" riservandosi di agire con una causa ordinaria per ottenere la restituzione delle indebite trattenute) assumeva di aver correttamente calcolato l'importo del TFR tenendo conto dei documenti che gli erano stati consegnati dallo stesso datore di lavoro evidenziando inoltre che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e al deposito in cancelleria dell'opposizione (ovvero in data 20.3.24) la stessa ex datrice di lavoro gli aveva inviato una mail con la certificazione unica 2024 dalla quale risultava TFR maturato e rimasto in azienda per euro 3.489,38 (docc. 7 e 8) concludeva per il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procurati delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta;
Parte opponete non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro assume di aver versato al lavoratore tutto quanto dovuto ma non ha articolato prova né allegato documenti al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del TFR spettante al lavoratore;
Part La neanche ha precisato l'importo del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore ed ha contestato la quantificazione del credito operata dal Sig assumendo la non conformità CP_1 all'originale dei documenti esibiti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
Tanto premesso, si osserva innanzitutto che le buste paga esibite dal lavoratore sono utilizzabili ai fini della decisione per la genericità del disconoscimento operato dalla parte opponente che non ha evidenziato alcuno specifico elemento dal quale poter presumere la non conformità agli originali delle copie esibite in giudizio;
d'altro canto la stessa parte opponente si è avvalsa dei documenti (genericamente) disconosciuti per sostenere che l'importo del TFR accantonato in azienda sarebbe pari a € 2.992,49 lordi come da busta paga del mese di aprile 2023;
Considerato che nella suddetta busta paga oltre al TFR accantonato è indicato anche TFR “anno corrente” per euro 487,57 e “TFR periodo” per euro 69,26 e che l'importo complessivo corrisponde a quello che risulta dalla CU 2024 esibita dall'opposto con la costituzione in giudizio l'opposizione va respinta con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese della presente lite che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1494 /2024
Rigetta l'opposizione
Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo 71/2024
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese della presente lite che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione
Nocera Inferiore 3/12/2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 28.11.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CRESCENZO MICHELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CARDIA MASSIMO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente si è opposta al decreto ingiuntivo n 71/2024 ricevuto in data 7.2.24 al fine del pagamento dell'importo di euro 3.479,61 (oltre euro 250,00 per spese ed onorari della procedura) per il TFR maturato da nel corso del rapporto di lavoro intercorso CP_1 con la ditta dal 07.04.2021 al 14.04.2023 ed ha sostenuto l'inidoneità della documentazione Parte_1 posta a fondamento dell'istanza (modello CU 2022 e buste paga gennaio aprile 2023) che impugnava e disconosceva perché depositata in copia fotostatica, ha inoltre dedotto di aver versato al lavoratore tutto quanto dovuto per il rapporto di lavoro ivi compreso il TFR e contestato in ogni caso la quantificazione del credito -assumendo che dall'esame della busta paga del mese di aprile 2023 poteva evincersi che il TFR accantonato in azienda era pari a € 2.992,49 lordi e non all'importo richiesto- concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta e contestava di aver ricevuto tutto quanto dovuto nel corso del rapporto di lavoro (assumendo Part che la aveva tra l'altro trattenuto, durante tutto il corso del rapporto, l'importo complessivo netto di euro 2991,00 sotto la voce "Trattenuta netta" riservandosi di agire con una causa ordinaria per ottenere la restituzione delle indebite trattenute) assumeva di aver correttamente calcolato l'importo del TFR tenendo conto dei documenti che gli erano stati consegnati dallo stesso datore di lavoro evidenziando inoltre che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e al deposito in cancelleria dell'opposizione (ovvero in data 20.3.24) la stessa ex datrice di lavoro gli aveva inviato una mail con la certificazione unica 2024 dalla quale risultava TFR maturato e rimasto in azienda per euro 3.489,38 (docc. 7 e 8) concludeva per il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procurati delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta;
Parte opponete non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro assume di aver versato al lavoratore tutto quanto dovuto ma non ha articolato prova né allegato documenti al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del TFR spettante al lavoratore;
Part La neanche ha precisato l'importo del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore ed ha contestato la quantificazione del credito operata dal Sig assumendo la non conformità CP_1 all'originale dei documenti esibiti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
Tanto premesso, si osserva innanzitutto che le buste paga esibite dal lavoratore sono utilizzabili ai fini della decisione per la genericità del disconoscimento operato dalla parte opponente che non ha evidenziato alcuno specifico elemento dal quale poter presumere la non conformità agli originali delle copie esibite in giudizio;
d'altro canto la stessa parte opponente si è avvalsa dei documenti (genericamente) disconosciuti per sostenere che l'importo del TFR accantonato in azienda sarebbe pari a € 2.992,49 lordi come da busta paga del mese di aprile 2023;
Considerato che nella suddetta busta paga oltre al TFR accantonato è indicato anche TFR “anno corrente” per euro 487,57 e “TFR periodo” per euro 69,26 e che l'importo complessivo corrisponde a quello che risulta dalla CU 2024 esibita dall'opposto con la costituzione in giudizio l'opposizione va respinta con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese della presente lite che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1494 /2024
Rigetta l'opposizione
Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo 71/2024
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese della presente lite che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione
Nocera Inferiore 3/12/2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale