Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/02/2026, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4996 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d’Italia A Casablanca, Ministero dell'Interno, Prefettura –, Ufficio Territoriale del Governo Padova, Sportello Unico per L’Immigrazione ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento diniego di visto a seguito revoca nulla osta al lavoro emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca emesso il 4/2/25 e notificato in data 10.02.2025,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\9\2025 :
annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 04.02.2025, Prot. 1029, notificato in data 10.02.2025 dal Consolato Generale d’Italia in Casablanca – Ufficio Visti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca e di Ufficio Territoriale del Governo Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, beneficiario di Nulla Osta al Lavoro emesso dal competente SUI, ha presentato istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato al competente Consolato Generale d’Italia a Casablanca. L’amministrazione ha emesso provvedimento di diniego, notificato in data 12.02.2025, con il quale l’istanza veniva rigettata in base al rilievo che “ il Nulla Osta P-PD/L/Q/2023/104764 è stato revocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, destinatario del diniego di visto, ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento negativo emesso dall’amministrazione degli affari esteri ed il presupposto atto di revoca del nulla osta di competenza dell’amministrazione dell’interno .
2. Si sono costituiti in resistenza il MAECI ed il Ministero dell’Interno, a mezzo della difesa erariale, prospettando, nel merito, il rigetto del gravame.
3.All’esito dell’udienza camerale del 17 giugno 2025 il collegio ha disposto il deposito di relazione istruttoria a carico dell’amministrazione.
4. Con atto depositato l’8 settembre 2025 il ricorrente presenta motivi aggiunti impugnando altresì la relazione istruttoria depositata dall’amministrazione il 30/6/2025.
5. All’esito dell’udienza camerale del 21 ottobre 2025 la causa è stata cancellata dal ruolo camerale ed è stata fissata la discussione del merito il 27 gennaio 2026.
6. All’udienza di merito del 27/01/2026, in vista della quale le parti hanno depositato le rispettive memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono.
8. Il primo motivo di doglianza inerisce alla omessa notifica del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990.
8.1. Il motivo è fondato.
8.2. Non risulta dagli atti la notifica del c.d. preavviso di rigetto, applicabile ratione temporis al procedimento in esame secondo la giurisprudenza di questa sezione (cfr ex multis sent. 13 gennaio 2026 n 607/26). Infatti, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7-bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi il 4 febbraio 2025.
9. Parimenti fondate sono la seconda e terza doglianza che devono essere esaminate assieme per contiguità logica, nonché i motivi aggiunti.
Con esse il ricorrente si duole della violazione di legge relativa al sub-procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 22, co. 5-quinquies, D. Lgs. 286/98, come introdotto dal D.L. 11 ottobre 2024 n° 145, convertito con modifiche dalla L. 9 dicembre 2024 n° 187.
9.1. La disposizione in esame disciplina il sub-procedimento di conferma del nulla osta al alvoro subordinato, basato sulla dichiarazione di conferma dell’interesse del datore di lavoro da rendersi entro un ristretto orizzonte temporale su sollecito del SUI competente. In particolare prevede la disposizione in esame che: "Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia".
Il ricorrente si duole segnatamente del fatto che il datore di lavoro non avrebbe ricevuto la PEC contenente l’invito a confermare l’interesse all’assunzione, e che pertanto il procedimento di conferma si sarebbe concluso in palese difetto di istruttoria ed in eccesso di potere, oltre che in violazione di legge. Tali vizi del sub-procedimento si rifletterebbero sul provvedimento a valle di diniego del visto, basato unicamente su tale circostanza.
9.2. La doglianza è fondata.
Invero, dagli atti del giudizio, in base alla istruttoria effettuata, ed alla luce delle relazioni istruttorie e dei relativi allegati, come anche argomentato dal ricorrente in sede di motivi aggiunti, non risulta prova certa della comunicazione al datore di lavoro dell’invito a confermare l’interesse all’assunzione. In particolare, sebbene nel sistema informatico sia rimasta traccia delle varie fasi del procedimento, come si evince dalle schermate depositate, tuttavia in concreto non è stata esibita dall’amministrazione alcuna ricevuta di invio e/o di consegna dell’invito alla conferma.
L’onere della prova circa tale adempimento grava, in virtù del consolidato principio di vicinanza della prova, sull’amministrazione che effettua la comunicazione. D’altro canto la diversa allocazione di tale onere della prova comporterebbe a carico del ricorrente una probatio diabolica, impossibile, avente ad oggetto la circostanza negativa della mancata ricezione di qualsivoglia atto.
Ne consegue che il sub-procedimento di conferma/revoca del nulla osta al lavoro è viziato da violazione di legge, relativamente alla disciplina esaminata nonché da eccesso di potere per l’insufficiente istruttoria.
10. Consegue ulteriormente che il diniego del visto di ingresso, basato unicamente sulla chiusura con esito negativo del procedimento di conferma del nulla-osta, è illegittimo in quanto emesso in difetto del suo presupposto fattuale e giuridico. Esso, pertanto, è viziato sotto il profilo della violazione di legge nonché per il difetto di istruttoria e di motivazione.
Resta fermo, in sede di ri-esercizio del potere, il potere dell’amministrazione di valutare la sussistenza degli altri requisiti di rilascio del visto richiesto.
11. Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e - per l’effetto - annulla i provvedimenti impugnati.
12. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivi e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 2.000,00 (duemilacinquecento/00 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZO | ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.