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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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- 1. nullità - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 dicembre 2025
Sulla nullità per indeterminatezza la clausola determinativa degli interessi. Nota a Trib. Brescia, 3 dicembre 2025, n. 5311. Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda. di Dario Nardone Studio Legale Nardone È nulla per indeterminatezza la pattuizione sugli interessi ove il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) e quando, dal contenuto complessivo del negozio […] Leggi tutto Nullità procura conferita a società non iscritta nell'albo 106 TUB: la pronuncia del Tribunale di Firenze. Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 9 ottobre 2025, n. 3212. Leggi tutto Non è nullo il mutuo stipulato per consolidare un'esposizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10767/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10767/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. V. Pellegrini e l'avv. A. Palmigiano;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. G. Campidoglio, l'avv. F. Onofri e l'avv. A. Conso;
CONVENUTA
Oggetto: intermediazione finanziaria
Conclusioni: come da verbale dell'1.4.2025
Per l'attore:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella conclusione delle operazioni di acquisto
[...] dei prodotti finanziari meglio descritti in narrativa stante la violazione delle norme di legge e regolamentari come sopra specificate e per le ragioni esposte in narrativa;
Ritenere e dichiarare nulle, e/o inefficaci, e/o risolte, per i motivi dedotti in narrativa, tutte le operazioni di acquisto dei prodotti finanziari compiute dal Sig. Parte_1
In ogni caso, in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statuizioni, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. della Parte_1 somma di € 198.177,23, come danni subiti in dipendenza delle operazioni suindicate, o alla restituzione del predetto importo, ovvero la somma maggiore che ci si riserva di meglio quantificare anche all'esito delle pagina 1 di 8 risultanze istruttorie (nonché le somme ulteriori che matureranno pendente la causa); il tutto oltre le spese sostenute per l'operazione, interessi e rivalutazione monetaria con applicazione dell'anatocismo ex art. 1283
c.c. condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni Controparte_1 derivanti dalla perdita dei frutti, dalla data di acquisto dei titoli e fino all'effettivo soddisfo nella misura descritta in narrativa, il tutto oltre interessi legali con applicazione del computo della regola anatocistica ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria: come da seconda memoria istruttoria.
Per la convenuta:
NEL MERITO: a) in principalità, respingere tutte le domande formulate dal sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
b) in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - delle domande formulate sig. ridurre la Pt_1 condanna della Banca alla minor somma possibile, tenuto conto della responsabilità prevalente e/o concorrente dell'attore, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e ciò in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa nella presente comparsa;
c) in ogni caso sempre in via di subordine nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - delle domande formulate dal sig. ridurre l'entità della Parte_1 somma che dovrà essere corrisposta dalla Banca a titolo di risarcimento, decurtando dalla stessa il controvalore delle cedole e/o degli utili prodotti dagli strumenti finanziari compravenduti, già maturati ed incassati (o riscossi) dal sig. tra il 2005 e il 2013, oltre agli interessi al tasso legale e rivalutazione Pt_1 monetaria sulla medesima somma.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere, ove ritenuto necessario, la prova per testi su tutte le circostanze di cui alla ricostruzione in fatto del presente atto, precedute dall'espressione “Vero che”, con espressa riserva della scrivente difesa di indicare nel prosiegio del giudizio i nominativi dei testimoni. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e 4% C.P.A.P. (…)”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha concluso in data 28.9.2005 un contratto di deposito titoli a custodia, agganciato al Parte_1 conto corrente n. 317772, e ha effettuato molteplici operazioni di trading online fino al 2013, asseritamente senza aver mai avuto alcuna informazione da parte di circa l'adeguatezza/appropriatezza degli CP_1 acquisti realizzati.
In questa sede ha lamentato: a) la violazione da parte di dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. CP_1
n. 11522/1998, che prescrivono l'obbligo, per l'intermediario finanziario, di diligenza, trasparenza, CP_2 correttezza, nonché di effettuare una valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente;
b) la pagina 2 di 8 violazione del Reg. Consob n. 16190/2007, non avendo effettuato una nuova profilatura del cliente CP_1 dopo il recepimento della direttiva Mifid e, di conseguenza, non avendo verificato l'appropriatezza delle operazioni richieste e compiute da c) la violazione dei doveri di diligenza professionale e Pt_1 correttezza ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., per avere la Banca permesso a di continuare ad Pt_1 effettuare operazioni ad alto rischio, percependo ingenti commissioni per ogni operazione compiuta.
In ragione di tali illeciti, l'investitore ha chiesto: a) la declaratoria di “nullità e/o inefficacia” delle operazioni di acquisto/vendita di prodotti finanziari;
b) l'accertamento della responsabilità di Controparte_1
(“ ”) per violazione della normativa in materia di obblighi informativi e diligenza degli intermediari CP_1 finanziari nell'acquisto di prodotti finanziari;
c) la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per
€ 198.177,23.
ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. CP_1
***
Le domande attoree non sono fondate.
Sulla domanda di nullità delle operazioni di investimento
Sul punto si rileva che l'attore ha posto a fondamento della domanda di nullità delle singole operazioni la violazione di obblighi informativi e di obblighi di diligenza professionali discendenti dalla normativa di settore applicabile.
Nessuna allegazione è stata proposta in relazione alla validità del contratto quadro.
A ben vedere, dunque, l'attore ha lamentato la violazione di norme imperative che sono ascrivibili a norme di comportamento. Come noto, la violazione di norme imperative di comportamento non dà luogo a nullità, ma, al più, a risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale, titolo di responsabilità pur invocato – infondatamente - dall'attore).
Resta dunque da verificare se, nell'andamento del rapporto di intermediazione finanziaria, l'odierna convenuta abbia rispettato o meno gli obblighi su di essa incombenti.
Sulla dedotta responsabilità dell'intermediario
Come noto, la responsabilità dell'intermediario finanziario ha natura contrattuale.
A fronte dell'avvicendarsi di varie normative nel settore di riferimento, tenuto conto dell'arco temporale in cui si svolto il rapporto negoziale con , appare opportuno distinguere i seguenti periodi. CP_1
La prima fase del rapporto contrattuale (28.09.2005 – 30.06.2008)
Il rapporto contrattuale può essere suddiviso in tre fasi, con l'applicazione, per ciascuna di esse di una specifica normativa di settore. pagina 3 di 8 La prima fase del rapporto è quella compresa tra il 28.9.2005 (data di conclusione del contratto di deposito titoli a custodia) e il 30.6.2008 (termine ultimo concesso agli intermediari finanziari per adeguarsi alla normativa introdotta con direttiva Mifid).
La normativa applicabile all'epoca (Reg. Consob n. 11522/1998) prescriveva l'obbligo per gli intermediari finanziari di effettuare una profilatura del cliente (chiedendogli notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio), di consegnargli un apposito documento sui rischi generali, nonché di astenersi dall'effettuare – per conto dell'investitore – operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
Nel periodo descritto, la banca ha adempiuto agli obblighi appena descritti.
All'atto della sottoscrizione del contratto, infatti, , mediante un apposito questionario, ha raccolto CP_1 tutte le informazioni sopra elencate. ha dichiarato di avere un'esperienza in materia di “azioni, Pt_1 fondi e GP azionari e bilanciati” e di avere come obiettivo quello di effettuare investimenti “a volatilità contenuta ma superiore rispetto ad un obiettivo conservativo” con una propensione al rischio inizialmente dichiarata come “medio bassa”. Contestualmente il cliente ha confermato di aver ricevuto e visionato il
Documento sui Rischi Generali in strumenti finanziari e si è impegnato a comunicare tempestivamente alla banca tutte le variazioni in merito alle informazioni sopra rilasciate, “mediante accesso all'area riservata del sito www.fineco.it o mediante apposito modello messo a disposizione da ”. Poche settimane CP_1 dopo (7.11.2005), accedendo alla propria area personale con le credenziali fornite dall'istituto di credito,
l'attore ha autonomamente modificato il proprio profilo, indicando una propensione al rischio “molto alta”.
Nel periodo in esame ha realizzato un'intensa attività di trading online (505 operazioni di acquisto Pt_1
e/o vendita di titoli azionari quotati su Borsa Italiana), attività che corrobora la dichiarata propensione al rischio molto elevata, la quale – come osservato dal CTU – “non è riscontrabile certamente nel primo questionario sottoscritto in data 28.9.2005, ma è coerente con quanto indicato nella scheda online del
7.11.2005”.
Sulla base delle informazioni fornite dal cliente, è stata in grado di effettuare la valutazione di CP_1 adeguatezza prescritta dall'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998: come risulta dagli estratti informatici di parte convenuta, quest'ultima ha inviato al cliente dei “pop-up” per informarlo della non adeguatezza (per livello, frequenza o controvalore) di specifiche operazioni richieste. Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 29 cit., poi, ha comunque dato seguito all'operazione di acquisto/vendita ove l'investitore le CP_1 abbia comunque ordinato di procedere.
I dubbi sollevati al riguardo dal c.t.u. in ordine alla effettiva riconducibilità a dell'ordine di Pt_1 procedere nell'operazione di investimento nonostante il pop-up di inadeguatezza (profili in vero nemmeno contestati dallo stesso sono agevolmente superabili laddove si pensi che gli ordini sono stati Pt_1 pagina 4 di 8 impartiti dall'account personale del cliente, l'accesso al quale è subordinato all'autenticazione mediante password, nonché ulteriore inserimento di p.i.n. (credenziali in uso esclusivo a . Pt_1
In definitiva, non può essere ravvisata nel periodo in esame alcuna violazione di obblighi incombenti sulla banca.
La seconda fase del rapporto contrattuale (1.07.2008 - 25.11.2012)
In questa seconda fase trova applicazione il Reg. n. 16190/2007 di attuazione della direttiva cd CP_2
Mifid I, il quale impone agli intermediari finanziari di effettuare una nuova profilatura dei propri clienti nonché di effettuare, sulla base delle informazioni raccolte, le valutazioni di appropriatezza o di adeguatezza, a seconda della tipologia di servizio prestato: vige dunque il regime di adeguatezza per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
di appropriatezza, invece, per i servizi diversi da quelli appena indicati.
Nel caso in esame, avendo ricevuto l'incarico di svolgere attività di negoziazione di strumenti CP_1 finanziari, ricevere e trasmettere ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari, trova esclusivamente applicazione il regime di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 reg. cit.
Dalla documentazione in atti emerge che dopo l'entrata in vigore della dir. Mifid I Guerini non ha compilato alcun questionario. Tuttavia, dagli estratti informatici prodotti dalla convenuta, risulta che l'investitore - più volte sollecitato dalla banca a compilare il questionario Mifid – si sia ripetutamente e deliberatamente sottratto all'invito rivoltogli: risulta infatti che ha inviato più comunicazioni via mail CP_1
a al fine di renderlo edotto della nuova normativa applicabile, nonché della circostanza che, in Pt_1 assenza delle informazioni richieste, la non sarebbe stata in grado di effettuare la valutazione di CP_1 appropriatezza: dalla documentazione in atti risulta poi che abbia fatto accesso al questionario (ciò Pt_1 che dimostra peraltro la sua effettiva contezza della comunicazione inviata) e che abbia deliberatamente compilato l'apposito campo inserendo la dicitura “non rispondo”.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 42 comma 4 reg. cit., “Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”. Dall'omesso rilascio delle informazioni richieste, dunque, per la banca discende soltanto l'obbligo di avvertire il cliente del fatto che non potrà essere reso il servizio di valutazione dell'appropriatezza, e non anche un obbligo per la banca di impedire l'attività di investimento.
Nella presente vicenda, l'attività di trading online realizzata nel periodo in esame (39.570 operazioni di acquisto e/o di vendita di titoli azionari quotati su Borsa Italiana) è compatibile con l'attività pregressa di pagina 5 di 8 e con le ultime informazioni dallo stesso fornite, dalle quali si ricavava una propensione al rischio Pt_1
“molto alta”.
In definitiva, anche in questa fase non può essere ravvisata alcuna violazione da parte della banca.
L'ultima fase del rapporto contrattuale (26.11.2012 – 9.04.2013)
Nell'arco temporale in esame il rapporto negoziale è riconducibile al tipo della mera esecuzione degli ordini
(c.d. execution only), in relazione al quale risulta espressamente escluso alcun obbligo dell'intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell'investitore viceversa previsto in relazione alle forme di investimento caratterizzate da diversa natura.
Trova applicazione l'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007, che, in presenza di determinati presupposti, solleva l'intermediario dall'adempimento dei doveri di protezione dell'investitore previsti dalla disciplina generale di sistema (e, in primo luogo, dalle forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie)
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007: "1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse".
Come affermato da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/11/2023, n. 31712, “In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto pagina 6 di 8 degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio.
Nel caso in esame: a) il servizio di mera esecuzione prestato in favore del cliente in occasione degli ordini di investimento effettuati nel periodo analizzato è stato effettivamente assunto su iniziativa di la Pt_1 modalità “execution only” è stata attivata dal cliente in data 26.11.2012, circostanza confermata dagli estratti informatici prodotti dalla convenuta (e in vero non contestata dall'attore); i servizi prestati da
, infatti, hanno riguardano investimenti in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato CP_1 regolamentato (art. 43, c. 1 lett. a) ovvero il mercato azionario di Borsa Italiana S.p.A.; b) il cliente è stato informato del fatto che l'intermediario non era tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento; tale informazione è stata resa con formato standardizzato, in cui, esplicitate le modifiche normative intervenute dopo l'entrata in vigore della direttiva Mifid, è stato specificato che le operazioni rese in modalità
“execution only” erano escluse da ogni tipo di valutazione di appropriatezza/adeguatezza da parte dell'intermediario finanziario (docc. 5 e 6). Se è vero che non sussiste prova dell'invio a di apposita Pt_1 comunicazione contente l'informativa attestata dai documenti citati, occorre evidenziare che l'informativa in questione, potendo essere resa in formato standardizzato, è efficacemente comunicata in modo automatizzato o laddove resa accessibile sul sito, tenuto conto peraltro del fatto che si tratta di servizi resi essenzialmente online. In ogni caso, l'attore non ha tempestivamente né specificamente individuato quale sarebbe il danno conseguente alla violazione di tale profilo da parte dell'intermediario, né quale sarebbe il nesso tra il danno subito e la violazione in tesi perpetrata;
c) l'intermediario ha agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse, come del resto evocato dallo stesso c.t.u., secondo cui: “le operazioni riguardavano azioni quotate sul mercato italiano da cui difficilmente potevano emergere profili di conflitto di interesse”; inoltre, dagli estratti informatici prodotti da , si evince CP_1
l'avvenuta compilazione automatizzata di un'apposita colonna (“Conf. Int.”) in cui viene segnalato, per ciascun ordine impartito dal cliente, l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi (peraltro non espressamente dedotta in relazione ad alcuno degli ordini avvenuti con la modalità operativa nel periodo in esame).
In definitiva, anche per la fase analizzata deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione da parte di
, tantomeno foriera dei danni lamentati, senza specifica allegazione di un nesso di causalità. CP_1
pagina 7 di 8 Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 7.4.2023, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico dell'attore.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in € 9.850,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, integralmente a carico dell'attore.
Brescia, 1.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10767/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. V. Pellegrini e l'avv. A. Palmigiano;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. G. Campidoglio, l'avv. F. Onofri e l'avv. A. Conso;
CONVENUTA
Oggetto: intermediazione finanziaria
Conclusioni: come da verbale dell'1.4.2025
Per l'attore:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella conclusione delle operazioni di acquisto
[...] dei prodotti finanziari meglio descritti in narrativa stante la violazione delle norme di legge e regolamentari come sopra specificate e per le ragioni esposte in narrativa;
Ritenere e dichiarare nulle, e/o inefficaci, e/o risolte, per i motivi dedotti in narrativa, tutte le operazioni di acquisto dei prodotti finanziari compiute dal Sig. Parte_1
In ogni caso, in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statuizioni, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. della Parte_1 somma di € 198.177,23, come danni subiti in dipendenza delle operazioni suindicate, o alla restituzione del predetto importo, ovvero la somma maggiore che ci si riserva di meglio quantificare anche all'esito delle pagina 1 di 8 risultanze istruttorie (nonché le somme ulteriori che matureranno pendente la causa); il tutto oltre le spese sostenute per l'operazione, interessi e rivalutazione monetaria con applicazione dell'anatocismo ex art. 1283
c.c. condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni Controparte_1 derivanti dalla perdita dei frutti, dalla data di acquisto dei titoli e fino all'effettivo soddisfo nella misura descritta in narrativa, il tutto oltre interessi legali con applicazione del computo della regola anatocistica ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria: come da seconda memoria istruttoria.
Per la convenuta:
NEL MERITO: a) in principalità, respingere tutte le domande formulate dal sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
b) in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - delle domande formulate sig. ridurre la Pt_1 condanna della Banca alla minor somma possibile, tenuto conto della responsabilità prevalente e/o concorrente dell'attore, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e ciò in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa nella presente comparsa;
c) in ogni caso sempre in via di subordine nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - delle domande formulate dal sig. ridurre l'entità della Parte_1 somma che dovrà essere corrisposta dalla Banca a titolo di risarcimento, decurtando dalla stessa il controvalore delle cedole e/o degli utili prodotti dagli strumenti finanziari compravenduti, già maturati ed incassati (o riscossi) dal sig. tra il 2005 e il 2013, oltre agli interessi al tasso legale e rivalutazione Pt_1 monetaria sulla medesima somma.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere, ove ritenuto necessario, la prova per testi su tutte le circostanze di cui alla ricostruzione in fatto del presente atto, precedute dall'espressione “Vero che”, con espressa riserva della scrivente difesa di indicare nel prosiegio del giudizio i nominativi dei testimoni. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e 4% C.P.A.P. (…)”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha concluso in data 28.9.2005 un contratto di deposito titoli a custodia, agganciato al Parte_1 conto corrente n. 317772, e ha effettuato molteplici operazioni di trading online fino al 2013, asseritamente senza aver mai avuto alcuna informazione da parte di circa l'adeguatezza/appropriatezza degli CP_1 acquisti realizzati.
In questa sede ha lamentato: a) la violazione da parte di dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. CP_1
n. 11522/1998, che prescrivono l'obbligo, per l'intermediario finanziario, di diligenza, trasparenza, CP_2 correttezza, nonché di effettuare una valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente;
b) la pagina 2 di 8 violazione del Reg. Consob n. 16190/2007, non avendo effettuato una nuova profilatura del cliente CP_1 dopo il recepimento della direttiva Mifid e, di conseguenza, non avendo verificato l'appropriatezza delle operazioni richieste e compiute da c) la violazione dei doveri di diligenza professionale e Pt_1 correttezza ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., per avere la Banca permesso a di continuare ad Pt_1 effettuare operazioni ad alto rischio, percependo ingenti commissioni per ogni operazione compiuta.
In ragione di tali illeciti, l'investitore ha chiesto: a) la declaratoria di “nullità e/o inefficacia” delle operazioni di acquisto/vendita di prodotti finanziari;
b) l'accertamento della responsabilità di Controparte_1
(“ ”) per violazione della normativa in materia di obblighi informativi e diligenza degli intermediari CP_1 finanziari nell'acquisto di prodotti finanziari;
c) la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per
€ 198.177,23.
ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. CP_1
***
Le domande attoree non sono fondate.
Sulla domanda di nullità delle operazioni di investimento
Sul punto si rileva che l'attore ha posto a fondamento della domanda di nullità delle singole operazioni la violazione di obblighi informativi e di obblighi di diligenza professionali discendenti dalla normativa di settore applicabile.
Nessuna allegazione è stata proposta in relazione alla validità del contratto quadro.
A ben vedere, dunque, l'attore ha lamentato la violazione di norme imperative che sono ascrivibili a norme di comportamento. Come noto, la violazione di norme imperative di comportamento non dà luogo a nullità, ma, al più, a risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale, titolo di responsabilità pur invocato – infondatamente - dall'attore).
Resta dunque da verificare se, nell'andamento del rapporto di intermediazione finanziaria, l'odierna convenuta abbia rispettato o meno gli obblighi su di essa incombenti.
Sulla dedotta responsabilità dell'intermediario
Come noto, la responsabilità dell'intermediario finanziario ha natura contrattuale.
A fronte dell'avvicendarsi di varie normative nel settore di riferimento, tenuto conto dell'arco temporale in cui si svolto il rapporto negoziale con , appare opportuno distinguere i seguenti periodi. CP_1
La prima fase del rapporto contrattuale (28.09.2005 – 30.06.2008)
Il rapporto contrattuale può essere suddiviso in tre fasi, con l'applicazione, per ciascuna di esse di una specifica normativa di settore. pagina 3 di 8 La prima fase del rapporto è quella compresa tra il 28.9.2005 (data di conclusione del contratto di deposito titoli a custodia) e il 30.6.2008 (termine ultimo concesso agli intermediari finanziari per adeguarsi alla normativa introdotta con direttiva Mifid).
La normativa applicabile all'epoca (Reg. Consob n. 11522/1998) prescriveva l'obbligo per gli intermediari finanziari di effettuare una profilatura del cliente (chiedendogli notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio), di consegnargli un apposito documento sui rischi generali, nonché di astenersi dall'effettuare – per conto dell'investitore – operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
Nel periodo descritto, la banca ha adempiuto agli obblighi appena descritti.
All'atto della sottoscrizione del contratto, infatti, , mediante un apposito questionario, ha raccolto CP_1 tutte le informazioni sopra elencate. ha dichiarato di avere un'esperienza in materia di “azioni, Pt_1 fondi e GP azionari e bilanciati” e di avere come obiettivo quello di effettuare investimenti “a volatilità contenuta ma superiore rispetto ad un obiettivo conservativo” con una propensione al rischio inizialmente dichiarata come “medio bassa”. Contestualmente il cliente ha confermato di aver ricevuto e visionato il
Documento sui Rischi Generali in strumenti finanziari e si è impegnato a comunicare tempestivamente alla banca tutte le variazioni in merito alle informazioni sopra rilasciate, “mediante accesso all'area riservata del sito www.fineco.it o mediante apposito modello messo a disposizione da ”. Poche settimane CP_1 dopo (7.11.2005), accedendo alla propria area personale con le credenziali fornite dall'istituto di credito,
l'attore ha autonomamente modificato il proprio profilo, indicando una propensione al rischio “molto alta”.
Nel periodo in esame ha realizzato un'intensa attività di trading online (505 operazioni di acquisto Pt_1
e/o vendita di titoli azionari quotati su Borsa Italiana), attività che corrobora la dichiarata propensione al rischio molto elevata, la quale – come osservato dal CTU – “non è riscontrabile certamente nel primo questionario sottoscritto in data 28.9.2005, ma è coerente con quanto indicato nella scheda online del
7.11.2005”.
Sulla base delle informazioni fornite dal cliente, è stata in grado di effettuare la valutazione di CP_1 adeguatezza prescritta dall'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998: come risulta dagli estratti informatici di parte convenuta, quest'ultima ha inviato al cliente dei “pop-up” per informarlo della non adeguatezza (per livello, frequenza o controvalore) di specifiche operazioni richieste. Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 29 cit., poi, ha comunque dato seguito all'operazione di acquisto/vendita ove l'investitore le CP_1 abbia comunque ordinato di procedere.
I dubbi sollevati al riguardo dal c.t.u. in ordine alla effettiva riconducibilità a dell'ordine di Pt_1 procedere nell'operazione di investimento nonostante il pop-up di inadeguatezza (profili in vero nemmeno contestati dallo stesso sono agevolmente superabili laddove si pensi che gli ordini sono stati Pt_1 pagina 4 di 8 impartiti dall'account personale del cliente, l'accesso al quale è subordinato all'autenticazione mediante password, nonché ulteriore inserimento di p.i.n. (credenziali in uso esclusivo a . Pt_1
In definitiva, non può essere ravvisata nel periodo in esame alcuna violazione di obblighi incombenti sulla banca.
La seconda fase del rapporto contrattuale (1.07.2008 - 25.11.2012)
In questa seconda fase trova applicazione il Reg. n. 16190/2007 di attuazione della direttiva cd CP_2
Mifid I, il quale impone agli intermediari finanziari di effettuare una nuova profilatura dei propri clienti nonché di effettuare, sulla base delle informazioni raccolte, le valutazioni di appropriatezza o di adeguatezza, a seconda della tipologia di servizio prestato: vige dunque il regime di adeguatezza per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
di appropriatezza, invece, per i servizi diversi da quelli appena indicati.
Nel caso in esame, avendo ricevuto l'incarico di svolgere attività di negoziazione di strumenti CP_1 finanziari, ricevere e trasmettere ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari, trova esclusivamente applicazione il regime di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 reg. cit.
Dalla documentazione in atti emerge che dopo l'entrata in vigore della dir. Mifid I Guerini non ha compilato alcun questionario. Tuttavia, dagli estratti informatici prodotti dalla convenuta, risulta che l'investitore - più volte sollecitato dalla banca a compilare il questionario Mifid – si sia ripetutamente e deliberatamente sottratto all'invito rivoltogli: risulta infatti che ha inviato più comunicazioni via mail CP_1
a al fine di renderlo edotto della nuova normativa applicabile, nonché della circostanza che, in Pt_1 assenza delle informazioni richieste, la non sarebbe stata in grado di effettuare la valutazione di CP_1 appropriatezza: dalla documentazione in atti risulta poi che abbia fatto accesso al questionario (ciò Pt_1 che dimostra peraltro la sua effettiva contezza della comunicazione inviata) e che abbia deliberatamente compilato l'apposito campo inserendo la dicitura “non rispondo”.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 42 comma 4 reg. cit., “Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”. Dall'omesso rilascio delle informazioni richieste, dunque, per la banca discende soltanto l'obbligo di avvertire il cliente del fatto che non potrà essere reso il servizio di valutazione dell'appropriatezza, e non anche un obbligo per la banca di impedire l'attività di investimento.
Nella presente vicenda, l'attività di trading online realizzata nel periodo in esame (39.570 operazioni di acquisto e/o di vendita di titoli azionari quotati su Borsa Italiana) è compatibile con l'attività pregressa di pagina 5 di 8 e con le ultime informazioni dallo stesso fornite, dalle quali si ricavava una propensione al rischio Pt_1
“molto alta”.
In definitiva, anche in questa fase non può essere ravvisata alcuna violazione da parte della banca.
L'ultima fase del rapporto contrattuale (26.11.2012 – 9.04.2013)
Nell'arco temporale in esame il rapporto negoziale è riconducibile al tipo della mera esecuzione degli ordini
(c.d. execution only), in relazione al quale risulta espressamente escluso alcun obbligo dell'intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell'investitore viceversa previsto in relazione alle forme di investimento caratterizzate da diversa natura.
Trova applicazione l'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007, che, in presenza di determinati presupposti, solleva l'intermediario dall'adempimento dei doveri di protezione dell'investitore previsti dalla disciplina generale di sistema (e, in primo luogo, dalle forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie)
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007: "1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse".
Come affermato da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/11/2023, n. 31712, “In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto pagina 6 di 8 degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio.
Nel caso in esame: a) il servizio di mera esecuzione prestato in favore del cliente in occasione degli ordini di investimento effettuati nel periodo analizzato è stato effettivamente assunto su iniziativa di la Pt_1 modalità “execution only” è stata attivata dal cliente in data 26.11.2012, circostanza confermata dagli estratti informatici prodotti dalla convenuta (e in vero non contestata dall'attore); i servizi prestati da
, infatti, hanno riguardano investimenti in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato CP_1 regolamentato (art. 43, c. 1 lett. a) ovvero il mercato azionario di Borsa Italiana S.p.A.; b) il cliente è stato informato del fatto che l'intermediario non era tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento; tale informazione è stata resa con formato standardizzato, in cui, esplicitate le modifiche normative intervenute dopo l'entrata in vigore della direttiva Mifid, è stato specificato che le operazioni rese in modalità
“execution only” erano escluse da ogni tipo di valutazione di appropriatezza/adeguatezza da parte dell'intermediario finanziario (docc. 5 e 6). Se è vero che non sussiste prova dell'invio a di apposita Pt_1 comunicazione contente l'informativa attestata dai documenti citati, occorre evidenziare che l'informativa in questione, potendo essere resa in formato standardizzato, è efficacemente comunicata in modo automatizzato o laddove resa accessibile sul sito, tenuto conto peraltro del fatto che si tratta di servizi resi essenzialmente online. In ogni caso, l'attore non ha tempestivamente né specificamente individuato quale sarebbe il danno conseguente alla violazione di tale profilo da parte dell'intermediario, né quale sarebbe il nesso tra il danno subito e la violazione in tesi perpetrata;
c) l'intermediario ha agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse, come del resto evocato dallo stesso c.t.u., secondo cui: “le operazioni riguardavano azioni quotate sul mercato italiano da cui difficilmente potevano emergere profili di conflitto di interesse”; inoltre, dagli estratti informatici prodotti da , si evince CP_1
l'avvenuta compilazione automatizzata di un'apposita colonna (“Conf. Int.”) in cui viene segnalato, per ciascun ordine impartito dal cliente, l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi (peraltro non espressamente dedotta in relazione ad alcuno degli ordini avvenuti con la modalità operativa nel periodo in esame).
In definitiva, anche per la fase analizzata deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione da parte di
, tantomeno foriera dei danni lamentati, senza specifica allegazione di un nesso di causalità. CP_1
pagina 7 di 8 Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 7.4.2023, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico dell'attore.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in € 9.850,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, integralmente a carico dell'attore.
Brescia, 1.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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