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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. EL TR, magistrato onorario, dopo la discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies cpc alla odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IO presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti
Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. INGIULLA ANTONINO presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in data odierna che precede.
OGGETTO: Altri contratti d'opera. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1331\2021 R.G.
1 FATTO E DIRITTO
formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 537\2021, emesso da questo Parte_1
Tribunale ed iscritto al n 1331\2021 di R.G. con il quale, su conforme ricorso della odierna opposta, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 24.814,80, oltre spese di procedura, somma chiesta quale prezzo per il contratto denominato “GOLD: redazione perizia su anomalie contrattuali bancarie e finanziarie – ANNULLAMENTO FIDEIUSSIONE BANCARIA”. L'opponente chiedeva - “In via preliminare: rigettarsi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa;
In via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 21.10.2020 per cui è causa, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “A”); In via subordinata e nel merito: b) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito, per
i titoli e le ragioni così come dedotti nel ricorso monitorio, di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , per i motivi di cui in premessa Parte_1
(paragrafo B); c) per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, la non debenza della somma di €
24.814,80 oltre successivi interessi da parte di nei confronti di Parte_1 [...]
d) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 537/2021, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Cassino, nell'àmbito del procedimento n. 1331/2021 RG, in data 28.05.2021, depositato in data
31.05.2021, notificato in data 10.06.2021; 10 In via ulteriormente subordinata e nel merito: e) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 e per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 1.814,80, oltre i successivi interessi, da parte di nei confronti di per i Parte_1 CP_1 Controparte_1 motivi di cui in premessa (paragrafo “D”); f) per l'effetto, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 537/2021, emesso dal Tribunale di Cassino, nell'àmbito del procedimento n. 1331/2021
RG, in data 28.05.2021, depositato in data 31.05.2021, notificato in data 10.06.2021; In via riconvenzionale: g) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza di in ordine al contratto 21.10.2020 per le ragioni di cui in premessa e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare risolto con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. il contratto del
21.10.2020, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “B”); h) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453
c.c., condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento nei CP_1 Controparte_1
confronti di , del danno patito e pertanto condannarla al pagamento della Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, come in premessa meglio dedotto, o, subordinatamente, in via
2 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, gli interessi sulla somma liquidata dalla domanda al saldo, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “C”); i) accertare e dichiarare la grave violazione di dell'obbligo di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e Controparte_1
1375 c.c. in relazione al contratto del 21.10.2020 e, per l'effetto, dichiararlo risolto con effetto retroattivo, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “G”); j) accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e, per l'effetto Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, per i motivi di cui in premessa
(paragrafo “H.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale contestava ed impugnava le avverse deduzioni.
Con provvedimento reso alla udienza cartolare del 24 4 2022 veniva negata la provvisoria esecuzione.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, acquisita la documentazione prodotta, venivano sentite le parti a chiarimenti, ex art. 117 cpc, alla udienza del 28 settembre 2023 all'esito della quale le parti si aprivano verso un dialogo transattivo. A seguito di altre vicende processuali, come documentate in atti, si perveniva alla odierna udienza alla quale le parti – dopo aver depositato note autorizzate con allegato atto transattivo intervenuto in data 23-24 aprile 2025- discutevano la causa chiedendo che venisse definita mediante cessazione della materia del contendere, con spese compensate e revoca del decreto ingiuntivo.
La domanda di cessazione della materia del contendere può accogliersi avendo le parti dichiarato di aver conciliato la causa e trattandosi, nella fattispecie, di diritti disponibili. La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito precedentemente chiesto. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti come è nel caso della composizione bonaria della lite, ovvero del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. 8309\2015, 13217\/2013). Nel caso che ci occupa è intervenuta la composizione bonaria della lite come da produzione in atti cui si rinvia.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene condivisibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che comporta l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del dritto in contestazione al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere (verificatasi nel caso di specie per avvenuto accordo bonario) travolge anche il decreto che deve essere, pertanto, revocato. La revoca è d'altronde conforme al venir meno dei legittimi
3 presupposti a che un titolo giudiziale, quale è il decreto ingiuntivo, suscettibile di passaggio in giudicato formale e sostanziale, rimanga in vita a fronte di un difforme assetto di interessi legittimamente stabilito tra gli originari contendenti in forza della intervenuta conciliazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come pure espressamente richiesto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2534 2021 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 537\2021, n. 1331\2021 di R.G. emesso da questo Tribunale;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cassino, 20/06/2025
Il Giudice Unico
EL TR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. EL TR, magistrato onorario, dopo la discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies cpc alla odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IO presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti
Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. INGIULLA ANTONINO presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in data odierna che precede.
OGGETTO: Altri contratti d'opera. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1331\2021 R.G.
1 FATTO E DIRITTO
formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 537\2021, emesso da questo Parte_1
Tribunale ed iscritto al n 1331\2021 di R.G. con il quale, su conforme ricorso della odierna opposta, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 24.814,80, oltre spese di procedura, somma chiesta quale prezzo per il contratto denominato “GOLD: redazione perizia su anomalie contrattuali bancarie e finanziarie – ANNULLAMENTO FIDEIUSSIONE BANCARIA”. L'opponente chiedeva - “In via preliminare: rigettarsi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa;
In via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 21.10.2020 per cui è causa, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “A”); In via subordinata e nel merito: b) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito, per
i titoli e le ragioni così come dedotti nel ricorso monitorio, di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , per i motivi di cui in premessa Parte_1
(paragrafo B); c) per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, la non debenza della somma di €
24.814,80 oltre successivi interessi da parte di nei confronti di Parte_1 [...]
d) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 537/2021, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Cassino, nell'àmbito del procedimento n. 1331/2021 RG, in data 28.05.2021, depositato in data
31.05.2021, notificato in data 10.06.2021; 10 In via ulteriormente subordinata e nel merito: e) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 e per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 1.814,80, oltre i successivi interessi, da parte di nei confronti di per i Parte_1 CP_1 Controparte_1 motivi di cui in premessa (paragrafo “D”); f) per l'effetto, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 537/2021, emesso dal Tribunale di Cassino, nell'àmbito del procedimento n. 1331/2021
RG, in data 28.05.2021, depositato in data 31.05.2021, notificato in data 10.06.2021; In via riconvenzionale: g) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza di in ordine al contratto 21.10.2020 per le ragioni di cui in premessa e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare risolto con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. il contratto del
21.10.2020, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “B”); h) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453
c.c., condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento nei CP_1 Controparte_1
confronti di , del danno patito e pertanto condannarla al pagamento della Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, come in premessa meglio dedotto, o, subordinatamente, in via
2 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, gli interessi sulla somma liquidata dalla domanda al saldo, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “C”); i) accertare e dichiarare la grave violazione di dell'obbligo di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e Controparte_1
1375 c.c. in relazione al contratto del 21.10.2020 e, per l'effetto, dichiararlo risolto con effetto retroattivo, per i motivi di cui in premessa (paragrafo “G”); j) accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e, per l'effetto Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, per i motivi di cui in premessa
(paragrafo “H.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale contestava ed impugnava le avverse deduzioni.
Con provvedimento reso alla udienza cartolare del 24 4 2022 veniva negata la provvisoria esecuzione.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, acquisita la documentazione prodotta, venivano sentite le parti a chiarimenti, ex art. 117 cpc, alla udienza del 28 settembre 2023 all'esito della quale le parti si aprivano verso un dialogo transattivo. A seguito di altre vicende processuali, come documentate in atti, si perveniva alla odierna udienza alla quale le parti – dopo aver depositato note autorizzate con allegato atto transattivo intervenuto in data 23-24 aprile 2025- discutevano la causa chiedendo che venisse definita mediante cessazione della materia del contendere, con spese compensate e revoca del decreto ingiuntivo.
La domanda di cessazione della materia del contendere può accogliersi avendo le parti dichiarato di aver conciliato la causa e trattandosi, nella fattispecie, di diritti disponibili. La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito precedentemente chiesto. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti come è nel caso della composizione bonaria della lite, ovvero del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. 8309\2015, 13217\/2013). Nel caso che ci occupa è intervenuta la composizione bonaria della lite come da produzione in atti cui si rinvia.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene condivisibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che comporta l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del dritto in contestazione al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere (verificatasi nel caso di specie per avvenuto accordo bonario) travolge anche il decreto che deve essere, pertanto, revocato. La revoca è d'altronde conforme al venir meno dei legittimi
3 presupposti a che un titolo giudiziale, quale è il decreto ingiuntivo, suscettibile di passaggio in giudicato formale e sostanziale, rimanga in vita a fronte di un difforme assetto di interessi legittimamente stabilito tra gli originari contendenti in forza della intervenuta conciliazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come pure espressamente richiesto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2534 2021 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 537\2021, n. 1331\2021 di R.G. emesso da questo Tribunale;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cassino, 20/06/2025
Il Giudice Unico
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