Decreto cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/02/2023, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 01305/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3077 del 2022, proposto da
Agape S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Scotto, Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. in uscita n. 0188978 del 15.6.2022, con il quale la Prefettura di Napoli, in persona del “RUP di gara” ha disposto l'esclusione della ricorrente della “Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate in Napoli e provincia- capienza da 51 a 100 posti - CIG 8996786EA9 - ESCLUSIONE”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato) ove a interpretare in senso sfavorevole alla posizione giuridica della ricorrente;
b.2) i verbali di gara tutti;
b.3) le note prefettizie prot. 149216 dell'11.5.2022 prot. 170652 del 30.5.2022, richiamata nell'atto espulsivo;
b.4) la nota prot. 0192503 del 17.6.2022, a firma del Dirigente Rutoli;
b.5) l'atto di aggiudicazione definitiva della gara a terzi, ove esistente.
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad esser individuata quale aggiudicataria della procedura de qua e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva della gara, con espressa
richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudica della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all'immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell'aggiudicataria – e all'immediato avvio delle prestazioni messe a gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0188978, del 15.6.2022, con il quale la Prefettura di Napoli, ha disposto la sua esclusione dalla Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate in Napoli e provincia, unitamente a tutti gli atti di gara in epigrafe indicati, chiedendo accertarsi il suo diritto alla aggiudicazione definitiva della gara;
Preso atto che, con memoria depositata il 10 gennaio 2023, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso atteso che, con determina prot. n.351045 del 3.11.2022, si è provveduto ad affidarle il servizio di accoglienza di cittadini stranieri alla Agape srl Impresa Sociale;
Preso atto che nulla ha opposto la Prefettura di Napoli e ritenuto, quindi, doversi dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che tale circostanza giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO