Sentenza 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05586/2025REG.PROV.COLL.
N. 01095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2025, proposto da Società Agricola RA S.r.l., Ditta Individuale IU RA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Meo, Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Meo in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
IA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Varvaglione Vigne & Vini S.r.l., De Luca S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19420/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di IA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Massimo Ranieri e l’avv. Maria Lucia Civello per delega dell’avv. Domenico Gentile e dell’avv. Carlo Malinconico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 29 gennaio 2024 IA ha respinto la domanda presentata dall’Azienda Agricola RA S.r.l. diretta a ottenere il contributo a sostegno degli investimenti materiale ed immateriali nella logistica alimentare, di cui all’avviso pubblico del 21 settembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
In particolare, la domanda è stata respinta per tre principali ragioni: in primo luogo, non è stato rispettato quanto disposto dall’art. 11, comma 1, dell’Avviso del 21 settembre 2022, in quanto in data 6 luglio 2023 la società istante ha ceduto l’azienda, comprensiva di mobili e immobili, alla ditta individuale IU RA, senza che tale operazione fosse previamente comunicata all’amministrazione; in secondo luogo, non è possibile verificare la presenza, in capo alla ditta individuale subentrata, dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 13 del D.M., non essendo più possibile svolgere nuovamente le verifiche preliminari; in terzo luogo, non è comunque possibile esprimere un giudizio positivo in merito a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett. b, d.m. 13 giugno 2022, circa “la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico”, in quanto la Proponente non ha trasmesso adeguata documentazione a supporto delle fonti finanziarie da utilizzare a copertura degli investimenti programmati e non risulta applicabile la maggiorazione del 20 per cento, originariamente prevista per gli investimenti che ricadono in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in considerazione del disposto dei nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01.
IU RA, quale titolare della omonima ditta individuale e quale legale rappresentante della Società Agricola RA S.r.l. ha impugnato davanti al Tar Lazio il predetto provvedimento deducendo: 1) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, in quanto il preavviso di rigetto è stato comunicato alla società Agricola RA S.r.l. e non alla ditta individuale subentrante benché l’intera fase istruttoria avviata con la richiesta di integrazioni e chiarimenti si fosse svolta nei confronti della ditta individuale; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale del 18 agosto 2022 e degli artt. 8 e 11 dell’avviso pubblico del 21 settembre 2022, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, grave ingiustizia, difetto di correttezza, buona fede e collaborazione, sviamento, in quanto le citate disposizioni si applicano solo ai soggetti che hanno già ottenuto l’agevolazione e configurano una mera irregolarità sanabile , mentre l’effettiva verifica dei requisiti soggettivi in capo alla subentrante era pienamente compatibile con l’ iter istruttorio imposto dal PNRR; 3) violazione dell’art. 7, comma 4, del decreto ministeriale del 18 agosto 2022 e dell’art. 8, comma 4, dell’avviso pubblico del 21 settembre 2022, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, irragionevolezza, in quanto la società istante ha allegato un contratto di finanziamento per l’importo totale di cinque milioni di euro, ottenuto in parte per la rinegoziazione di un precedente finanziamento agrario e in parte per esigenze di liquidità, tra cui rientra anche l’attuazione del programma oggetto di causa, e la ditta individuare IU RA, in sede di integrazione, ha dimostrato di avere una disponibilità sul conto di poco più di due milioni di euro; inoltre, l’amministrazione, nel calcolare la quota di investimento a carico del privato, avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 20% del contributo pubblico prevista dall’art. 9 dell’avviso per gli investimenti ricadenti in zone soggette a vincoli naturali, atteso che gli orientamenti della Commissione europea richiamati nel provvedimento impugnato non hanno efficacia vincolante.
Si sono costituiti in giudizio IA ed il Ministero dell’Agricoltura, chiedendo che il ricorso venisse respinto.
Con sentenza n. 19420 del 4 novembre 2024 il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che: non fosse stato violato l’art. 10 bis l. n. 241/1990 in quanto la comunicazione è stata correttamente trasmessa all’indirizzo pec indicato dalla società istante sia in sede di domanda che nel corso dell’istruttoria e l’amministrazione ha comunque consentito alla ricorrente di contraddire nel corso del procedimento consentendole di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti; l’art. 11, comma 1, dell’avviso, che impone la previa comunicazione delle variazioni soggettive, si applica anche ai soggetti proponenti e non solamente ai soggetti che abbiano già ottenuto l’agevolazione; il giudizio negativo in ordine alla sostenibilità finanziaria del programma non è affetto da illogicità o irragionevolezza e l’amministrazione ha correttamente applicato gli orientamenti della Commissione di cui alla comunicazione 2022/C 484/01.
Avverso la predetta sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990; vizio di motivazione e difetto di istruttoria (art. 64 c.p.a.); violazione dei principi di fiducia, di buona fede e di tutela dell’affidamento, anche ex artt. 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023. Al riguardo parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la comunicazione di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 avrebbe dovuto essere inviata alla ditta individuale, che costituiva il nuovo soggetto proponente, subentrato alla Società Agricola RA S.r.l. come rappresentato all’amministrazione nel corso dell’istruttoria svolta nei confronti della ditta individuale dalla cui pec sono stati inviati i chiarimenti e le integrazioni richieste. Inoltre secondo l’appellante la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 avrebbe dovuto comunque essere inviata anche a IU RA quale soggetto intervenuto nel procedimento.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto nonché degli artt. 8 e 11 dell’avviso; omessa o insufficiente motivazione; violazione dei principi di fiducia, di buona fede e di tutela dell’affidamento, nonché di tassatività delle clausole di esclusione, anche ex artt. 3, 5 e 10 d.lgs. n. 36/2023. Al riguardo parte appellante censura la sentenza di primo grado per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 11 dell’avviso, dal momento che: la violazione dell’art. 11 non è espressamente sanzionata con l’esclusione, l’istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla subentrante sarebbe stata pienamente compatibile con il raggiungimento degli obiettivi PNRR, l’art. 11 dell’avviso è applicabile esclusivamente ai soggetti beneficiari e non anche ai proponenti che non abbiano ancora ottenuto l’agevolazione.
3) Omessa o insufficiente motivazione; violazione dell’art. 88 c.p.a. e dell’art. 111 Cost.; violazione degli artt. 7, comma 4 del decreto ministeriale e 8, comma 4, dell’avviso; violazione dell’art. 9, comma 1, dell’avviso; difetto di istruttoria. Al riguardo l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto insussistente il difetto di istruttoria in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, comprovata, oltre che dal contratto di finanziamento stipulato con la Blu Banca S.p.a., anche dai ricavi annuali della Società Agricola RA S.r.l. nonché dalla liquidità depositata sul conto della ditta individuale IU RA, e nella parte in cui ha ritenuto applicabili gli orientamenti della Commissione europea di cui alla comunicazione 2022/C 484/01.
Si è costituita in giudizio IA, contestando nel merito i motivi di impugnazione e chiedendone l’integrale reiezione.
Si è costituito anche il Ministero dell’Agricoltura con comparsa di mera forma.
A seguito del deposito delle memorie di cui all’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, par. 2, dell’avviso “laddove dovessero emergere criticità rispetto a quanto precede, l’Agenzia provvede a comunicare all’impresa proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, valutando le relative controdeduzioni e dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti”.
Da tali disposizioni emerge che il soggetto al quale l’ordinamento riconosce la pretesa di ricevere la comunicazione del preavviso di rigetto è il soggetto istante/proponente che nel caso in esame è la Società Agricola RA S.r.l. che ha presentato la domanda di ammissione all’agevolazione e al cui indirizzo pec dichiarato all’amministrazione è stato correttamente trasmesso il preavviso.
Inoltre, non si può sostenere, come ritiene parte appellante, che il preavviso avrebbe dovuto essere trasmesso anche alla pec della ditta individuale IU RA, in quanto subentrata alla società istante e soggetto nei cui confronti si era svolta l’istruttoria.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che, come si specificherà in sede di esame del secondo motivo di appello, il subentro della ditta individuale alla società istante nel procedimento amministrativo oggetto di causa era subordinato a una procedura autorizzatoria che nel caso in esame non è stata rispettata, con la conseguenza che l’unico soggetto con cui l’amministrazione avrebbe dovuto interloquire era l’originario istante.
Inoltre, va rilevato che, ancorché le integrazioni documentali siano state trasmesse dalla ditta individuale, l’amministrazione non ha mai effettuato alcuna comunicazione alla ditta medesima, escludendo quindi che in quest’ultima si ingenerasse un affidamento nella sua partecipazione al procedimento quale subentrante della Società Agricola RA S.r.l.
Da ultimo, come in parte evidenziato anche dal Tribunale, va comunque rilevato che con riguardo ai profili relativi alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, gli unici effettivamente coinvolgenti valutazioni dell’amministrazione quanto meno in termini di discrezionalità tecnica, l’invio da parte della ditta individuale di osservazioni e documenti a seguito della richiesta di integrazione trasmessa dall’amministrazione alla società istante ha comunque sostanzialmente consentito alla ditta individuale di rappresentare il proprio punto di vista e di produrre documentazione diretta a provare la sostenibilità finanziaria dell’investimento.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’art. 11, paragrafi 1 e 2, dell’avviso, non impugnato, prevede che “Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Programma devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all’ Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, l’ Agenzia , con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. In ogni caso le variazioni non dovranno avere alcun impatto sul rispetto della tempistica di attuazione e sul raggiungimento dei milestone e target associati alla presente misura PNRR”.
È oggetto di contestazione l’interpretazione di questa disposizione dell’avviso e, in particolare, se la stessa debba applicarsi esclusivamente a coloro che abbiano già ottenuto l’agevolazione oppure anche ai soggetti proponenti in caso di modifiche verificatesi nel corso del procedimento di concessione dell’agevolazione.
Il collegio, condividendo sul punto quanto ritenuto dall’amministrazione e dal giudice di primo grado, ritiene di aderire a questa seconda soluzione, per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo testuale va rilevato che il predetto art. 11, par. 1, pone l’obbligo di comunicazione preventiva sia in capo ai beneficiari sia in capo ai proponenti (come soggetti diversi dai beneficiari) e quindi, pur nella sua non cristallina formulazione, impone anche al soggetto che non abbia ancora ottenuto l’agevolazione l’obbligo di comunicare preventivamente la variazione soggettiva che lo riguardi. D’altronde la circostanza che la prima parte dell’art. 11 dell’avviso faccia riferimento ai soli beneficiari (diversamente da quanto fa nella seconda parte, in cui la nozione di proponente è aggiunta e contrapposta a quella di beneficiari), non significa che tenuti alla comunicazione sono solo coloro che abbiano già ottenuto l’agevolazione, in quanto ben può considerarsi richiamata la diversa nozione di beneficiari individuata dall’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 12 giugno 2023, secondo cui i beneficiari sono l’impresa, che promuove il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti».
Tale interpretazione risponde peraltro alla ratio della disposizione che è di consentire all’amministrazione di effettuare una verifica preventiva dei requisiti in capo al soggetto subentrante, soprattutto quando, come nel caso in esame, essa abbia già effettuato positivamente un controllo sui requisiti soggettivi dell’originario istante, già ammesso con decreto del 21 dicembre 2022 ad una fase avanzata del procedimento di concessione dell’agevolazione.
A ciò si aggiunga che la necessità di conseguire un’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione per le variazioni in corso di procedura si giustifica anche a fronte del principio generale secondo cui i termini per la presentazione delle domande sono perentori ed i requisiti per ottenere l’agevolazione devono sussistere alla data di scadenza dei predetti termini, principio che potrebbe addirittura indurre a ritenere inammissibile qualsiasi modifica in corso di procedura.
Quanto alle conseguenze della violazione di tale obbligo di previa comunicazione va inoltre rilevato che:
- erroneamente parte appellante richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione: la conseguenza della violazione della procedura descritta all’art. 11 è infatti l’impossibilità per il nuovo soggetto (diverso ed autonomo rispetto a quello che ha presentato la domanda) di subentrare nella procedura già avviata dall’originario soggetto istante;
- la circostanza che l’avviso preveda, quale conseguenza espressa della mancata comunicazione preventiva, la revoca del finanziamento deriva dalla circostanza che in tal caso era necessaria una previsione ad hoc , essendo già intervenuto un provvedimento di concessione dell’agevolazione.
Infine, mancando la comunicazione preventiva della variazione, è parimenti irrilevante la circostanza che l’istruttoria per l’adozione dell’autorizzazione fosse o meno compatibile con le scadenze del PNRR.
Per tutte le ragioni sopra esposte il motivo deve ritenersi infondato.
4. Fermo restando il carattere assorbente della reiezione dei primi due motivi di appello, il collegio ritiene che anche il terzo motivo di appello è infondato.
4.1. Ai sensi dell’art. 8, par. 4, lett. b), dell’avviso, ai fini della concessione dell’agevolazione l’amministrazione deve valutare “la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico”. Si tratta di una valutazione particolarmente importante e da svolgere rigorosamente, al fine di assicurare il buon uso delle risorse pubbliche: l’impossibilità per l’impresa di sostenere la quota non coperta da aiuto rischierebbe infatti di pregiudicare l’attuazione dell’intero investimento, con conseguente infruttuoso impiego delle somme finanziate.
Ciò premesso nel caso in esame, nella domanda di agevolazione la società istante aveva comprovato la sostenibilità della propria quota parte di investimento (calcolata applicando la maggiorazione del 20% della somma concedibile, prevista dell’art. 9 dell’avviso) in ragione di un mutuo di cinque milioni di euro ottenuto dalla Blu Banca S.p.a.
L’amministrazione ha ritenuto che tale allegazione non fosse sufficiente, in quanto l’importo era stato ottenuto in parte per ripianare un precedente finanziamento e in parte per non meglio specificate esigenze di liquidità, con la conseguente impossibilità di considerare tale contratto di mutuo una valida forma di copertura.
Secondo il collegio tale valutazione non risulta manifestamente illogica o irragionevole, anche in considerazione del fatto che, come evidenziato da IA nella memoria di costituzione, le esigenze di liquidità per le quali il mutuo era stato richiesto risalivano al giugno 2022 (mese di stipula del contratto di mutuo), ben prima della presentazione della domanda di agevolazione e della pubblicazione del relativo avviso.
Né è possibile valorizzare in questa sede gli ulteriori elementi addotti dalla parte appellante a fondamento della sostenibilità finanziaria della quota parte privata di investimento. Al riguardo l’appellante richiama, per un verso, circa un milione e mezzo di utili conseguiti dalla società negli anni 2020 e 2021, comprovanti la capacità di spesa anche per l’investimento in esame, e, per altro verso, l’attestazione della Banca dalla quale risultavano depositati sul conto corrente della ditta individuale subentrante poco più di due milioni di euro.
La capacità di produrre utili della società istante, comunque non sufficiente da sola a coprire il 60% investimento, è divenuta priva di rilievo avendo la stessa dismesso il ramo di azienda per il quale era stata chiesta l’agevolazione, mentre i due milioni di euro depositati sul conto della ditta individuale, oltre ad essere risorse proprie di un soggetto diverso dall’originario istante, non erano comunque sufficienti a coprire il 60% della quota parte privata dell’investimento indicato nella domanda di partecipazione (il programma di investimento è stato infatti modificato irritualmente in riduzione dalla ditta individuale cessionaria con una dichiarazione unilaterale della ditta individuale cessionaria, solo dopo che l’amministrazione ha rappresentato i dubbi sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento).
4.2. Per quanto riguarda infine le contestazioni relative alla mancata applicazione della maggiorazione del 20% prevista dall’art. 9 dell’avvivo, il collegio ritiene di poter richiamare le considerazioni recentemente svolte in relazione ad una fattispecie concernente la medesima procedura di cui è causa.
La sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2025, n. 3402 ha sul punto affermato:
«Come chiarito dalla stessa Commissione europea, l’art. 107 del TFUE le attribuisce un ruolo fondamentale per ciò che attiene alla individuazione di quelli che costituiscono gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno dell’UE [ cfr. Parte I, Disposizioni comuni, Capitolo 1, Introduzione (3) della Comunicazione 2022/C 485/01, dove specifica che “ A norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ].
Anche gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui alla precedente Comunicazione 2014/C 204/01, espressamente richiamati nel D.M. 13.06.2022, lo dimostrano con chiarezza poiché già negli stessi fra l’altro si ribadiva che “ La Commissione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato… .”.
Pertanto, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, per le ragioni tutte sopra esposte, la Comunicazione della Commissione 2022/C 485/01 richiamata nella relazione istruttoria di IA a fondamento del primo motivo di diniego non ha né violato né abrogato l’art. 32 del Regolamento UE. Trattandosi di finanziamento con risorse provenienti dall’Unione Europea, l’Agenzia era senz’altro tenuta anche all’osservanza dei nuovi Orientamenti della Commissione comunitaria ai fini della valutazione della sostenibilità del programma di sviluppo per il fatto che tali norme risultavano in vigore al momento della decisione sulla erogazione dell’aiuto.
Peraltro, negli Orientamenti si dà atto che: “(655) La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1 gennaio 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data. Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso”.
Anche le norme della lex specialis fanno salva la concessione di aiuti compatibili con il mercato interno “ nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ” (art. 14 D.M.)».
5. Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6. In applicazione della regola della soccombenza le appellanti vanno condannate al pagamento in favore di IA della somma di euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Tra le altre parti le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate in considerazione della costituzione solo formale del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di IA della somma complessiva di euro 4.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO