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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37145/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 43 21040 UBOLDO presso il difensore avv.
PAGANI DESIREE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL AL, elettivamente domiciliato in VIA S.AMBROGIO 16 20015 PARABIAGO presso il difensore avv. OL AL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici depositati in data 14 e 17 novembre 2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si rileva che, fatta eccezione per il palese errore logico di cui si dirà, successivamente all'emissione dell'ordinanza del giorno 15.9.25 non sono emersi fatti di rilevanza processuale che possano determinare un differente orientamento.
Va pertanto richiamata l'ordinanza del 15.9.25 che va confermata ad eccezione della parte relativa alla determinazione del credito poiché, dalla mera lettura della parte motiva dell'ordinanza del 15.9.25, si deve ritenere che l'importo di euro 3450,00 non debba essere sottratto ma contabilizzato proprio perché la fattura 67/2020 per euro 3450,00 non risulta essere relativa all'attività giudiziale oggetto del presente giudizio.
Per esaustività si riporta dunque il contenuto dell'ordinanza: ha proposto Parte_1 opposizione al d.i. nr 11028/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore dello Controparte_1
[...]
Il credito di € € 23.907,80 è conseguenza della prestazione professionale resa dall'Avv. Alberto Girolami in relazione alla vertenza di cui al ruolo n. 7913/2021 R.G. promossa dalla signora avanti il Parte_1
Tribunale di Milano nei confronti delle società , Controparte_2 Controparte_3
e avente ad oggetto il pagamento di mensilità CP_4 Controparte_5 Controparte_6 arretrate, differenze retributive, indennità, ratei e altre voci di fine rapporto, TFR e contributi, in fattispecie di collegamento societario.
I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati: Errata determinazione del valore della causa: Il valore indicato dall'avvocato (681.539,00 €) è sovrastimato, il vero valore della controversia sarebbe in tesi di euro 49.026,05 €, come dichiarato nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. con conseguente applicazione dello scaglione (26.000,01 € -
52.000,00 €).
L'importo richiesto di euro 16.557,00 (oltre oneri) non sarebbe dovuto così come nemmeno il compenso per la fase istruttoria poiché l'Avv. Girolami avrebbe rinunciato al mandato prima dello svolgimento della fase istruttoria e ai sensi del D.M. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c, il compenso andrebbe riconosciuto solo se la fase è stata svolta, escluso pertanto l'importo di 3.623,00 €.
È stata richiesta la somma di 3.930,00 €, per la transazione o conciliazione giudiziale ma la causa è ancora pendente e si concluderà con sentenza (udienza fissata per il 17.10.2024). Non si applicherebbe quindi l'aumento previsto in caso di transazione/conciliazione (art. 4, comma 6, D.M. 55/2014). È stato già versato un acconto di euro 4.377,36 € (compresi accessori), però mai detratti dalla somma richiesta.
Il Giudice osserva
La mail del 12.10.23 permette di desumente che la sig. si ritiene debitrice ma contesta gli importi. Pt_1
Va premesso che il valore della causa delle tener conto anche della domanda riconvenzionale (cfr art. 5
DM 55/14 e art 36 cpc); in sede di domanda riconvenzionale è stato domandato il risarcimento dei danni per euro 681.539,00; la liquidazione delle competenze deve dunque tener conto di tale valore.
Dai documenti depositati emerge il ricorso ex art 414 redatto dalla parte opposto, nonché una memoria difensiva e la partecipazione all'attività istruttoria. Tenuto conto del decorso del tempo ed osservato che al di là della indicazione del nome di una delle società convenute nella causa 7913/2021 R.G (soc. EVH) non vi sono elementi per ritenere che l'attività stragiudiziale fatturata nel 2020 sia la a medesima di cui alla causa 7913/2121 non verrà contabilizzato l'importo di euro 3450,00. L'art. 4 comma 6 del DM 55/14 fa riferimento all'aumento del compenso in caso di soluzione conciliativa e sebbene relativa a non tutte le parti in causa tale risultato deve essere comunque valorizzato. Ne consegue la concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di euro 8939,5 oltre iva cpa e spese generali al 15% e interessi come da domanda. L'importo è così determinato: applicazione dello scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 e pertanto, euro 3544,00 per lo studio, euro 2338,00 per 2338,00 per la fase introduttiva, euro 5206,00 per la fase istruttoria, importo quest'ultimo che va aumentato di euro 1301,5 (25% di 5206,00) per un totale di euro 12.389,5. A tale importo si sottrae l'importo di euro 3450, da cui euro 8939,5”.
pagina 2 di 3 Pertanto, effettuata la correzione nel senso anticipato, la parte attrice opponente deve essere condannata a pagare l'importo di euro 12.389,5 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Le spese di lite di questa causa seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore di causa, dell'applicazione dei parametri medi come da DM 55/14 e succ mod. come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il d.i. opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento dieo euro 12.389,5 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese di questa causa che liquida in euro
5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37145/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 43 21040 UBOLDO presso il difensore avv.
PAGANI DESIREE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL AL, elettivamente domiciliato in VIA S.AMBROGIO 16 20015 PARABIAGO presso il difensore avv. OL AL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici depositati in data 14 e 17 novembre 2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si rileva che, fatta eccezione per il palese errore logico di cui si dirà, successivamente all'emissione dell'ordinanza del giorno 15.9.25 non sono emersi fatti di rilevanza processuale che possano determinare un differente orientamento.
Va pertanto richiamata l'ordinanza del 15.9.25 che va confermata ad eccezione della parte relativa alla determinazione del credito poiché, dalla mera lettura della parte motiva dell'ordinanza del 15.9.25, si deve ritenere che l'importo di euro 3450,00 non debba essere sottratto ma contabilizzato proprio perché la fattura 67/2020 per euro 3450,00 non risulta essere relativa all'attività giudiziale oggetto del presente giudizio.
Per esaustività si riporta dunque il contenuto dell'ordinanza: ha proposto Parte_1 opposizione al d.i. nr 11028/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore dello Controparte_1
[...]
Il credito di € € 23.907,80 è conseguenza della prestazione professionale resa dall'Avv. Alberto Girolami in relazione alla vertenza di cui al ruolo n. 7913/2021 R.G. promossa dalla signora avanti il Parte_1
Tribunale di Milano nei confronti delle società , Controparte_2 Controparte_3
e avente ad oggetto il pagamento di mensilità CP_4 Controparte_5 Controparte_6 arretrate, differenze retributive, indennità, ratei e altre voci di fine rapporto, TFR e contributi, in fattispecie di collegamento societario.
I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati: Errata determinazione del valore della causa: Il valore indicato dall'avvocato (681.539,00 €) è sovrastimato, il vero valore della controversia sarebbe in tesi di euro 49.026,05 €, come dichiarato nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. con conseguente applicazione dello scaglione (26.000,01 € -
52.000,00 €).
L'importo richiesto di euro 16.557,00 (oltre oneri) non sarebbe dovuto così come nemmeno il compenso per la fase istruttoria poiché l'Avv. Girolami avrebbe rinunciato al mandato prima dello svolgimento della fase istruttoria e ai sensi del D.M. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c, il compenso andrebbe riconosciuto solo se la fase è stata svolta, escluso pertanto l'importo di 3.623,00 €.
È stata richiesta la somma di 3.930,00 €, per la transazione o conciliazione giudiziale ma la causa è ancora pendente e si concluderà con sentenza (udienza fissata per il 17.10.2024). Non si applicherebbe quindi l'aumento previsto in caso di transazione/conciliazione (art. 4, comma 6, D.M. 55/2014). È stato già versato un acconto di euro 4.377,36 € (compresi accessori), però mai detratti dalla somma richiesta.
Il Giudice osserva
La mail del 12.10.23 permette di desumente che la sig. si ritiene debitrice ma contesta gli importi. Pt_1
Va premesso che il valore della causa delle tener conto anche della domanda riconvenzionale (cfr art. 5
DM 55/14 e art 36 cpc); in sede di domanda riconvenzionale è stato domandato il risarcimento dei danni per euro 681.539,00; la liquidazione delle competenze deve dunque tener conto di tale valore.
Dai documenti depositati emerge il ricorso ex art 414 redatto dalla parte opposto, nonché una memoria difensiva e la partecipazione all'attività istruttoria. Tenuto conto del decorso del tempo ed osservato che al di là della indicazione del nome di una delle società convenute nella causa 7913/2021 R.G (soc. EVH) non vi sono elementi per ritenere che l'attività stragiudiziale fatturata nel 2020 sia la a medesima di cui alla causa 7913/2121 non verrà contabilizzato l'importo di euro 3450,00. L'art. 4 comma 6 del DM 55/14 fa riferimento all'aumento del compenso in caso di soluzione conciliativa e sebbene relativa a non tutte le parti in causa tale risultato deve essere comunque valorizzato. Ne consegue la concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di euro 8939,5 oltre iva cpa e spese generali al 15% e interessi come da domanda. L'importo è così determinato: applicazione dello scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 e pertanto, euro 3544,00 per lo studio, euro 2338,00 per 2338,00 per la fase introduttiva, euro 5206,00 per la fase istruttoria, importo quest'ultimo che va aumentato di euro 1301,5 (25% di 5206,00) per un totale di euro 12.389,5. A tale importo si sottrae l'importo di euro 3450, da cui euro 8939,5”.
pagina 2 di 3 Pertanto, effettuata la correzione nel senso anticipato, la parte attrice opponente deve essere condannata a pagare l'importo di euro 12.389,5 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Le spese di lite di questa causa seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore di causa, dell'applicazione dei parametri medi come da DM 55/14 e succ mod. come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il d.i. opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento dieo euro 12.389,5 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese di questa causa che liquida in euro
5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
pagina 3 di 3