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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2177/2022 R.G. tra
AR_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Gianpiero Zingari, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_2
Marco Bertazzoli Grabinski Broglio, Tiziano Ugoccioni e Joseph F. Brigandì ed elettivamente domiciliata presso i difensori, appellato
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare: IN VIA PRINCIPALE In riforma della sentenza n. 3607/2022 emessa in data 21/04/2022 dal Giudice del Tribunale di Milano, Sez. I^ Civ., Dott. Angelo Claudio Ricciardi, all'esito del giudizio avente R.G. n. 40753/2019, pubblicata in pari data e notificata in data 15/06/2022 all'odierna appellante ed in accoglimento dello spiegato appello per tutti i motivi meglio precisati in narrativa che qui si intendono richiamati integralmente e per tutti quelli che emergeranno in corso di causa, Accertare e dichiarare l'obbligo di al versamento, in _1 favore di delle somme relative agli Accantonamenti CIPE per il AR_2 periodo intercorrente tra il 13 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 e, per l'effetto, condannare al versamento all' della somma _1 AR_1 di euro 213.530,00 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
nonché Accertare e dichiarare l'obbligo di al versamento, in favore _1 di delle quote tariffarie relative alla gestione “non conforme” per AR_2 il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 e, per l'effetto, condannare al versamento all' della somma di euro 1.100.303,00 _1 AR_1 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere i seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., con i testi ivi indicati:
1. Vero che in data 27 aprile 2010, provvedeva a proporre un piano _1 di rientro per gli accantonamenti degli incrementi tariffari dovuti in forza della Delibera CIPE n. 52/2001 (i c.d. “Accantonamenti ”) incassati al Pt_3
31 dicembre 2008, nonché per l'anno 2009, per un debito complessivo, autonomamente quantificato, di importo pari ad euro 1.221.222,00, come da documento 2 di parte attrice che si rammostra;
2. Vero che tale piano non veniva ottemperato come si evince dalla nota trasmessa in data 10 ottobre 2011, depositata come doc. 3 da parte attrice che si rammostra;
AR
3. Vero che ha chiesto ad di procedere al versamento di Pt_2 _1 quanto indicato nel piano di rientro, segnalando altresì che, oltre alle somme indicate per Accantonamenti CIPE per gli anni 2008 e 2009, avrebbe dovuto essere versata la somma relativa agli accantonamenti per l'anno 2010, nonché gli incrementi tariffari deliberati per il triennio 2009-2011, così come previsto dalla Delibera della Conferenza d'Ambito n. 13/2007 del 12 dicembre 2007, come da documento 3 di parte attrice che si rammostra;
4. Vero che con nota trasmessa in data 21 ottobre 2011, proponeva _1 la rateizzazione afferente a una quota parte del debito complessivo, di importo pari ad euro 1.833.508,00 come da documento 5 di parte attrice che si rammostra;
pag. 2/16 5. Vero che, nel corso del 2010 ha regolarizzato esclusivamente la _1 gestione (realizzazione investimenti) trasferendola a CAP, permanendo invece la non conformità relativamente all'erogazione del Servizio (manutenzioni ordinarie/straordinarie non programmate + rapporti con l'utenza) non avendo trasferito il ramo d'azienda (avvenuto solo nel 2013);
6. Vero che richiedeva ad l'invio dei dati per la AR_2 _1 quantificazione della somma degli Accantonamenti , così da poter Pt_3 verificare gli importi proposti, come da documento 6 di parte attrice che si rammostra;
7. Vero che, con nota del 31 agosto 2012, l' richiedeva ad AR_1
per la definizione della quota di spettanza della “gestione non _1 conforme”, di inviare i dati relativi al fatturato connesso agli incrementi tariffari in applicazione del Piano d'Ambito, decorsi dal 1° gennaio 2009, relativamente al servizio/segmento non conforme e del conseguente credito di per detti incrementi, come da documento 7 di parte attrice AR_2 che si rammostra;
8. Vero che con nota del 15 ottobre 2012, prot. _1
n. 188316, provvedeva a fornire i dati di fatturazione e, dunque, le somme dovute ad per la quota di gestione non conforme, relativamente AR_2 agli anni 2009, 2010, 2011 e primo semestre del 2012, indicando la somma di euro 927.271,49, come da documento 8 di parte attrice che si rammostra;
Si indicano quali testi:
- Avv. Italia PEPE, domiciliata per l'esercizio delle sue funzioni presso l' ; AR_1
- Ing. Giuseppe PASQUALI, domiciliato per l'esercizio delle sue funzioni presso l' ; AR_1
- Signora residente in [...]
130, che ha ricoperto per anni l'incarico di responsabile amministrativa in AR
. Pt_2 disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico-contabile atta a confermare o quantificare esattamente gli importi del debito maturato da nei _1 confronti dell' per la quota inerente alla gestione non AR_1 conforme, il cui importo è stato già confermato anche da (cfr. doc. _1
8). Laddove venisse ammessa la prova testimoniale richiesta da controparte nel corso del giudizio di primo grado e però ivi rigettata e in questa sede dalla stessa riproposta, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 3 depositata da
[...]
nel corso del giudizio di I grado. Pt_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio e anche del giudizio di primo grado. Con ogni più ampia riserva.
pag. 3/16 per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
AR_4 confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3607/2022 pubblicata in data 21 aprile 2022 e, per l'effetto, respingere nel AR migliore dei modi le domande tutte avanzate da nei confronti di _1 in quanto del tutto infondate e, comunque, non provate, per tutti i
[...] motivi esposti nel presente atto e per quanto provato nel corso di giudizio. In via istruttoria: In merito alla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di appello si ritiene necessario che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1 sia sentito a chiarimenti sulla c.t.u. depositata e che, a tal fine, venga fissata specifica udienza. Nel caso di ammissione dei mezzi di prova si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che è la società multiservizi e di gestione ambientale - _1 integralmente posseduta dal Comune di Abbiategrasso - che si occupa, nel territorio di Abbiategrasso, dei servizi energetici, dell'igiene urbana, della manutenzione del verde, dei servizi cimiteriali e delle farmacie.
2) Vero che su incarico del Comune di Abbiategrasso, ha _1 anche svolto il servizio idrico integrato. AR
3) Vero che nell'anno 2001 ed concludevano una convenzione _1 in base alla quale si obbligava ad accreditare ogni anno presso la _1
Tesoreria Provinciale un importo a titolo di acconto relativo agli aumenti AR tariffari di competenza di con previsione del pagamento del saldo delle somme incassate da entro la data del 31 dicembre di ciascun anno. _1
4) Vero che gli obblighi di dovevano essere poi trasferiti al soggetto _1 erogatore del servizio idrico. AR
5) Vero che alla data del 19 aprile 2010 era debitrice di _1 dell'importo complessivo di euro 1.221.222 a titolo di “ACCANTONAMENTO CIPE” risulta dal documento 2 ATO che viene rammostrato al teste.
6) Vero che in data 21 ottobre 2011 era debitrice nei confronti di _1 AR
dell'importo complessivo di euro 1.833.508,00. 7) Vero che nella medesima data del 21 ottobre 2011 proponeva un _1 piano di rientro che prevedeva il pagamento dell'importo di euro 100.000 all'accettazione della proposta ed il successivo pagamento rate mensili di euro 72.229,50, con decorrenza dal 31 dicembre 2011 sino al 30 novembre 2013.
pag. 4/16 AR
8) Vero che da tale data iniziava a versare ad gli importi ancora _1 dovuti pagando dal mese di novembre 2011 sino al mese di giugno 2013 l'importo complessivo di euro 605.606,50 come da documenti 3 e 4 che vengono rammostrati al teste.
9) Vero che nel mese di giugno 2013 – e così la società dalla stessa _1 controllata – cedeva a e AR_5 CP_2
, il ramo d'azienda relativo alla proprietà e la gestione integrata CP_3 delle reti idriche e di fognatura e delle infrastrutture di depurazione rappresentate dagli investimenti netti riconoscibili ad esse afferenti al netto del residuo dei risconti riferiti a contributi pubblici per euro 7.407.484,79, la proprietà del fabbricato relativo ai cespiti servizi comuni del Servizio Idrico Integrato per il valore netto riconoscibile al 31 dicembre 2012 complessivo di euro 2.175.272,10, e la proprietà del terreno per il valore netto euro 1.807,60 comprensivo di tutti “i debiti correnti verso ATO Provincia di Milano per euro 1.117.182,70” - lettera m) atto di cessione – e “verso per CP_2 euro 443.081,71”. 10) Vero che con l'intervenuta cessione del ramo d'azienda, regolarmente AR notificata ad ed accettata da quest'ultima, ha trasferito ad _1 AR
e tutti i propri debiti nei confronti di . CP_2 CP_3
11) Vero che e non hanno mai contestato i debiti CP_2 CP_3 nei confronti di ATO trasferiti da e con la _1 AR_5 cessione dei rami d'azienda. AR
12) Vero che in data 31 agosto 2012 ha richiesto a tutte le Società che gestivano il servizio idrico integrato nella Provincia di di fornire i Pt_2 propri dati del fatturato realizzato dal 1° gennaio 2009 in avanti. AR
13) Vero che in data 15 ottobre 2012, trasmetteva ad un _1 consuntivo degli introiti tariffari effettuati.
14) Vero che in data 18 febbraio 2015 si teneva una riunione tra le parti AR all'esito della quale inviava una comunicazione ad nella quale _1 dichiarava che il debito di a titolo di ACCANTONAMENTO CIPE _1 ammontava all'importo di euro 1.295.130,50. Si indicano quali testimoni i signori e c/o Tes_2 Testimone_3 _1
[...]
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui sopra. Ci si oppone alla domanda di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto richiesta avanzata per la prima volta nel giudizio di appello e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pag. 5/16 Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
– Azienda speciale ( AR_1 [...]
) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l' Pt_2 [...]
(d'ora in avanti - Controparte_4 _1 gestore del servizio idrico integrato dei Comuni di Abbiategrasso, , CP_5
e - per ottenere la condanna della CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 convenuta al pagamento in suo favore di due voci di credito, ossia:
o della somma di € 213.530,00, a titolo di accantonamenti per il Pt_3 periodo compreso tra il 13 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012,
o nonché dell'ulteriore somma di € 1.100.303,00, a titolo di quote tariffarie dovute alla gestione non conforme per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012.
Quanto al primo credito, l'attrice deduceva che in violazione della _1 convenzione stipulata tra le parti in data 23.01.2006, aveva omesso di versare ad le somme riscosse in qualità di gestore del servizio di AR_2 depurazione, relativamente al secondo semestre del 2012, a titolo di incrementi tariffari con riferimento alla quantità delle acque scaricate in fognatura da parte delle utenze industriali e civili.
Quanto al secondo credito per complessivi euro 1.100.303,00 (di cui euro 927.271,49 per il periodo 1° gennaio 2009 -13 giugno 2012 ed euro 173.032,00 per il periodo 13 giugno 2012- 31 dicembre 2012), l'attrice, premesso che come risultante dal verbale della Conferenza dei _1 AR Sindaci di del 14 maggio 2013 mai contestata da controparte, Pt_2 aveva posto in essere una gestione del SII (servizio idrico integrato) non conforme al modello organizzativo e gestionale del Piano d'Ambito, specificava:
✓ che il credito di euro 927.271,49 inerente alle quote tariffarie relative alla gestione non conforme per il periodo compreso tra 1° gennaio 2009 e il 13 giugno 2012 doveva ritenersi pacifico perché espressamente riconosciuto da con comunicazione del 15 _1 ottobre 2012;
✓ che relativamente al periodo 13 giugno 2012 – 31 dicembre 2012, il credito era stato quantificato dall' sulla scorta dei AR_1 dati relativi al primo semestre 2012, atteso che non aveva _1 provveduto alla trasmissione dei dati relativi al secondo semestre del 2012. pag. 6/16 Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e _1 concludendo per il rigetto delle domande attoree. In particolare, la convenuta contestava la nota del 15 ottobre 2012 –contenente i dati relativi al fatturato di per il periodo compreso tra il1 gennaio 2009 e il 13 giugno 2012, _1 nonché le quote tariffarie dovute alla gestione non conforme e prodotta da controparte quale doc. 8)- eccependone la non riconducibilità all'indirizzo pec di nonché il carattere apocrifo della sottoscrizione apposta in _1 calce.
Il Tribunale di Milano - con sentenza n. 3607/2022, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- disattese le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine alla provenienza ed autenticità dell'email del 15.10.2012, nondimeno rigettava le domande attoree considerato, da un lato, che la documentazione prodotta in atti non era idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo, poiché si risolveva in mere stime dell'ammontare del credito, e, dall'altro, che l'accertamento del preciso ammontare dei crediti AR vantati da sarebbe stato possibile solo attraverso un esame della documentazione contabile e dei bilanci di relativi al periodo _1 AR d'interesse di cui, tuttavia, non ha domandato l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., pur essendone onerato ex art. 2697 c.c.
Il giudizio di appello Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'
[...]
articolando due motivi di appello. AR_1 AR Con il primo motivo, ha censurato l'impugnata sentenza laddove il Tribunale ha escluso che la comunicazione del 15/10/2012 - inviata da AR a e contenente i dati relativi al fatturato della società di _1 gestione per gli anni dal 2009 al primo semestre del 212 (doc. 8 primo grado AR
)- fosse idonea a costituire prova del credito di euro 927.271,49 per gli incrementi tariffari dovuti alla gestione non conforme relativamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 13 giugno 2012, in quanto frutto
“di una mera stima della stessa parte creditrice” (sentenza pag. 7). Nella prospettazione di parte appellante, tale comunicazione integrerebbe una ricognizione di debito da parte di con la conseguenza che _1 sarebbe stato onere di quest'ultima dimostrare l'inesistenza del credito AR vantato da , il quale, al contrario, era esonerato dall'obbligo di provare il rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c. La natura di ricognizione di debito della citata email emergerebbe dalla circostanza per cui la medesima pag. 7/16 contiene al suo interno un espresso riferimento alla precedente AR comunicazione di del 31/08/2012 (prodotta quale sub doc. 7) con la quale quest'ultima invitava “a fornirle i dati relativi al fatturato _1 connesso agli incrementi tariffari in applicazione del Piano d'Ambito a far data dall' 01/01/2009 relativamente al servizio/segmento non conforme e, così, in definitiva, al credito di per detti incrementi” (testuale appello pag. AR_2
11). La circostanza stessa del riscontro a tale comunicazione da parte di con i dati contabili necessari all'esatta quantificazione del credito di _1
ATO, anziché contestarne l'esistenza, varrebbe, nella prospettazione di parte appellante, a costituire la prova inconfutabile della natura di ricognizione di AR debito della e-mail del 15/10/2012. Ne consegue, in tesi, che , contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, “non aveva alcun ulteriore incombente probatorio, tantomeno quello di formulare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente alle scritture contabili e/o ai bilanci relativi al periodo in considerazione.” (testuale appello pag. 25).
Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia AR ritenuto non provato il credito di euro 213.500,00 vantato da a titolo di accontamenti CIPE per il secondo semestre del 2012. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, il credito risulterebbe provato per tabulas dai documenti nn. 2,5,18 e 23 regolarmente prodotti nel corso del primo grado di giudizio, costituenti missive provenienti da in cui erano contenuti _1 prospetti di fatturato relativi ai Comuni in cui aveva svolto il servizio idrico, e una relazione previsionale da revisore di ATO (segnatamente il doc. 18). Nella prospettazione di parte appellante la prova del credito emergerebbe dalla copiosa documentazione versata in atti attestante, in tesi, l'evoluzione del rapporto di debito tra le parti. In sede di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha, dunque, reiterato, in via principale, le medesime domande di condanna formulate in primo grado, nonché, in via istruttoria, previo ordine di esibizione della documentazione contabile di relativa al periodo 2009-2012, “di _1 disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico-contabile atta a confermare o quantificare esattamente gli importi del debito maturato da nei _1 confronti dell' sia per la quota di Accantonamenti AR_1 Pt_3 relativamente al primo semestre sia per la quota inerente alla gestione non conforme.”
pag. 8/16 Si è costituita Controparte_10 eccependo l'inammissibilità dell'ordine
[...] di esibizione formulato da controparte per violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito delle censure avversarie. Ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
^*^*^ Il primo Collegio che ha trattenuto la causa in decisione ha ordinato ad l'esibizione delle scritture contabili con riferimento alla prima voce di _1 credito inerente agli incrementi tariffari, e ha disposto consulenza tecnica AR contabile per appurare l'eventuale quantum dovuto a , con la seguente motivazione relativa alla parte che qui interessa:
“considerato AR
- che il diritto di ad ottenere da il versamento delle somme _1 riscosse, in qualità di gestore del servizio di depurazione - a titolo di incrementi tariffari con riferimento alla quantità delle acque scaricate in fognatura da parte delle utenze industriali e civili (cd. “accontamenti CIPE”) - risulta per tabulas dalla convenzione sottoscritta dalle parti in data 23.01.2006 (cfr. doc. AR 1 fascicolo primo grado );
- che non contesta che siano intervenuti gli incrementi tariffari _1 che avrebbero comportato, ai sensi dell'art. 1 della predetta convenzione, l'obbligo di accontamento e successivo versamento ad ATO;
- che, infatti, in relazione alle somme dovute da a titolo di _1
“accontamenti ”, vi è in atti un riconoscimento di debito, sia pure riferito Pt_3 ad un periodo temporale antecedente a quello oggetto della domanda di ATO (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado ATO);
- che dalla relazione del revisore unico di dott.ssa AR_2 [...]
, emerge come non abbia adempiuto all'obbligo di Per_2 _1 versamento degli “accantonamenti CIPE” con riferimento al secondo semestre AR del 2012 (cfr. doc. 18 fascicolo primo grado ); ritenuto
- che la quantificazione degli importi dovuti da all'odierna appellante a _1 titolo di “accontamenti ” per il secondo semestre del 2012 non possa Pt_3 ancorarsi alla sola prospettazione del revisore unico di ATO il quale, oltretutto, non aveva la disponibilità delle scritture contabili di _1 AR
- che l'ordine di esibizione richiesto da ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sia ammissibile, ancorché formulato per la prima volta in sede di gravame, in quanto avente ad oggetto documenti (id est: le scritture contabili e i bilanci di pag. 9/16 che non costituiscono altro che una mera integrazione, ovvero _1 completamento, dei dati di fatturato ritualmente prodotti dall'odierna appellate nel corso del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. n. Cass. n. 4080 del 19 febbraio 2009; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5668);
- che sia opportuno nondimeno avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico onde determinare l'esatto importo dovuto da a titolo di _1
“accantonamenti CIPE” per il secondo semestre del 2012, previa verifica delle esibende scritture contabili;
riservata in sede decisoria ogni valutazione in relazione alla domanda afferente agli incrementi tariffari per la gestione non conforme, trattandosi di questione involgente, in via preliminare, profili di diritto riservati all'organo giudicante, come tali non demandabili al consulente;
P.Q.M.
- ordina alla parte appellata l'esibizione delle scritture contabili e dei bilanci di relativi agli anni 2011 e 2012, da versare in atti entro il _1
15.02.2024;
- dispone farsi luogo a CTU sul seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, considerate le scritture contabili e i bilanci oggetto dell'ordine di esibizione, sentite le parti e i loro eventuali CTP, quale sia AR l'esatto ammontare della somma dovuta da ad a titolo di _1
“accontamenti CIPE” per il secondo semestre del 2012”;
- nomina consulente dell'ufficio il dott. con studio in , Persona_1 Pt_2 via Andrea Maffei n. 1”;
^*^*^ A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, del deposito della relazione peritale e dell'integrazione volta a dare conto delle eccezioni di parte, sulla precisazione delle conclusioni rese all'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è passata in decisione all'esito del deposito degli scritti finali.
^*^*^ Si discute in causa di due voci di credito, e i due motivi d'appello ripropongono quanto detto in primo grado. Sul primo motivo d'appello: le quote tariffarie relative alla gestione non conforme. Risulta pacifico tra le parti che la gestione del servizio idrico integrato compiuta da debba essere ricondotta ad una “gestione non conforme”. _11
pag. 10/16 Sul punto nessuna censura è stata mossa all'affermazione in tal senso contenuta nella sentenza impugnata. Deve ancora osservarsi che non ha riproposto in sede di gravame il _1 disconoscimento del doc. 8 (comunicazione di posta elettronica proveniente dai propri ufficio e contenente tabella dei fatturati) prestando così acquiescenza alla sentenza di prime cure laddove ha accertato la riferibilità alla stessa di tale missiva: sul punto si è dunque formato il giudicato _12 interno. AR
ha fondato la domanda sulla comunicazione proveniente da di _1 cui al doc. 8), contenente una tabella in cui si rinviene -in tesi- il dato di fatturato da cui desumere la quota tariffaria per la gestione non conforme, sul presupposto che detta comunicazione contenga una ricognizione di debito. Ritiene la Corte che la decisione di rigetto della domanda emessa dal primo giudice al riguardo sia corretta e debba essere confermata. AR La tabella contenuta nella comunicazione da a sub doc. 8) _1 AR rappresenta la risposta alla richiesta di di fornire i dati di fatturato per il calcolo della tariffa in esame (doc. 6). Alla missiva contenente la richiesta di dati, ATO aveva allegato una tabella contenente dati meramente previsionali (tra cui la base di computo di 927.271,49) per il periodo 1° gennaio 2009 e il 13 giugno 2012. Con la risposta di cui al doc. 8) si _1
è limitata a reinviare la stessa tabella con la propria sottoscrizione. Ebbene, reputa la Corte che il primo Giudice non sia incorso in errore laddove a concluso che una simile comunicazione non può essere qualificata come ricognizione di debito. Ed infatti, il dato numerico di € 927.271,49 era contenuto nella parte della AR tabella precompilata da nella email sub doc. 6) relativa ai dati previsionali -ipotizzati dall'asserita creditrice- del fatturato tra il _1 AR 2009 e il primo semestre del 2012. ha rispedito ad la medesima _1 tabella contente i dati previsionali con propria sottoscrizione, senza indicare i dati effettivi e definitivi. Non può desumersi, tuttavia, da tale dato un riconoscimento di debito in relazione alla voce di debito in parola. Si concorda infatti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con cui si osserva che “il riconoscimento del debito, pur non avendo natura negoziale né carattere recettizio, deve non soltanto provenire dal soggetto che abbia i poteri dispositivi del diritto ma richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva nel senso di un consapevole riconoscimento desunto da pag. 11/16 una dichiarazione univoca e tale da escludere che abbia finalità diverse o che esso resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. (Cass. 32679/2024). La spedizione della medesima tabella contenente i dati previsionali di fatturato prospettati dall'asserita creditrice, senza alcun'altra dichiarazione non è idonea a rappresentare un riconoscimento del debito. Quanto detto è inoltre supportato dal fatto che le tabelle comunicate non riguardano eventuali importi dovuti da a titolo di gestione non _1 conforme, ma attengono esclusivamente al fatturato (previsionale, dato che quello a consuntivo non è stato compilato da per gli anni 2009 – _1
2012, sicché esse non possono assurgere al rango di riconoscimento di debito. Dalla tabella risulta infatti – si ribadisce - che la somma di € 927.271,49 rappresenta il solo dato del fatturato previsionale operato da AR
, e non già la sola quota parte riguardante le tariffe per la gestione non conforme. AR
ha fondato la domanda relativa a detta voce di credito solo con riferimento alla ricordata comunicazione -che afferma avere valore di ricognizione di debito- e quindi, in mancanza di ogni altro elemento, la prova non può dirsi raggiunta riguardo al periodo 1°gennaio 2009/30 giugno 2012. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la domanda dell'appellate volta ad ottenere la condanna di al pagamento in suo _1 favore della somma di € 173.032,00 per la gestione non conforme relativa al secondo semestre del 2012, atteso che tale importo, per stessa amissione di ATO è stato dal medesimo stimato sulla scorta dei dati relativi al primo semestre 2012; manca dunque, come correttamente rilevato da Tribunale il requisito della certezza e liquidità del credito.
^*^ Sul secondo motivo d'appello: accantonamenti per il periodo Pt_3 compreso tra il 13 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012. La domanda circa la voce di credito in parola si fonda sulla Convenzione perfezionata con il 23 gennaio 2006, relativa alla disciplina del _1 versamento degli incrementi tariffari dovuti in forza della delibera CIPE n.52 del 2001 (doc.1). La domanda in primo grado è stata rigettata poiché non sono stati prodotti i dati di fatturato di (neppure ne è stata chiesta _1
l'esibizione) sicché anche detto punto di domanda è stato ritenuto infondato. AR In appello ha ribadito, nella sua prospettazione, che i dati di fatturato erano stati versati in causa con il deposito delle comunicazioni di _1
pag. 12/16 circa i ricavi riguardanti ogni singolo servizio e l'area di riferimento, sicché ha formulato istanza di esibizione ex art. 210 cpc, accolta -come detto- dal primo collegio che aveva trattenuto la causa in decisione. AR Al riguardo, aveva prodotto sub doc. 23) i dati di fatturato provenienti da per i periodi in considerazione. È stata disposta consulenza _1 tecnica contabile sul seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, considerate le scritture contabili e i bilanci oggetto dell'ordine di esibizione, sentite le parti e i loro eventuali CTP, quale sia l'esatto ammontare AR della somma dovuta da ad a titolo di “accontamenti ” _1 Pt_3 per il secondo semestre del 2012”. Le operazioni peritali sono state espletate sulla documentazione esibita da parte di su ordine del giudice, ad esplicazione dei dati aggregati _1 contenuti nel ricordato doc. 23) – senza contestazioni successive all'ordine di esibizione – oltre che sugli ulteriori dati contabili che il CTU ha acquisito a più riprese previo consenso di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 198 cpc, e ciò conformemente ai condivisibili principi dettati da Cass. 3086/2022. Le conclusioni dell'ausiliario del giudice sono pienamente condivisibili in quanto espressione di un ragionamento logico privo di errori e rispondente al quesito della Corte, oltre che coerenti con le osservazioni formulate dai consulenti di parte ai quali ha fornito risposte congrue che, in parte, hanno condotto a un aggiustamento rispettoso delle emergenze in atti. In primo luogo, si osservi non vi è alcuna contestazione tra le parti in ordine AR alla somma di € 90.717,83 a credito di . A seguito di eccezione del consulente di parte ATO, il ctu ha ritenuto di dover aggiungere un altro importo pari a € 19.467,76, contestato invece da _1
(totale € 110.194,62). Quest'ultima somma corrisponde al dovuto in base al fatturato dei servizi non gestiti direttamente da ma dalla sua controllata, per i quali _1 incassava dagli utenti il corrispettivo che poi 'girava' al gestore dei _1 servizi , cessionario del ramo d'azienda stipulato con nel CP_2 _1
2013. contesta il debito per detto importo di € 19.467,76 osservando _1 che il relativo fatturato andava 'girato' ad in forza del contratto CP_2 di cessione di ramo d'azienda del 2013 e che l'accantonamento riferito a tale fatturato da riversare ad ATO doveva intendersi a carico di . Così CP_2 illustra nuovamente la sua contestazione nella comparsa _1 conclusionale a pag. 25: “…si eccepisce l'erroneità dell'indicazione dell'importo di euro 110.194,62, anziché dell'importo di euro 90.717,83 pag. 13/16 contenuto nella bozza di CTU, in quanto su indicazione del consulente di parte AR
si è erroneamente ritenuto che trasferisse ad gli _1 CP_2 importi incassati dai contribuenti al netto dell'accantonamento CIPE, trattenendo così presso di sé il relativo 5%. Nella realtà ha sempre trasferito ad il 100% delle somme _1 CP_2 incassate dai contribuenti e, dunque, il relativo 5% è stato trasferito a suo tempo a tale società come risulta pacificamente dalle fatture emesse da e consegnate da al c.t.u.” CP_2 _1
In proposito si rileva tuttavia che nel corso delle operazioni peritali non sono state esaminate fatture ma scritture contabili, e che il CTU ha rilevato che da nessuno dei documenti esaminati nel corso delle operazioni peritali è emerso un simile accordo;
un simile accordo neppure appare ricavabile dai documenti versati in causa. AR Ebbene, sul punto la Corte rileva che il soggetto obbligato verso è colui che fattura agli utenti il servizio idrico. Si tratta di somme dovute a titolo di aumento tariffario per la parte calcolata sulla quota di tariffa di Pt_3 depurazione, con riferimento alla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze industriali e civili da pozzo autonomo. Tali somme vengono dapprima riscosse dal gestore del servizio di depurazione, per poi essere accantonate, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, e successivamente messe a disposizione degli enti attuatori dei programmi stralcio del Piano d'Ambito, con seguente versamento all . AR_1
L'unico obbligato al versamento del contributo era il percettore delle tariffe per i servizi idrici nel secondo semestre 2012, che risulta essere stata, incontestatamente, In forza della convenzione (doc.1 _1 AR_6 AR di ) deve concludersi che è solo onerata dell'accantonamento e _1 del versamento della quota di incremento tariffario, non essedo opponibili ad AR
gli accordi inerenti alla cessione del ramo d'azienda da ad altri _1 AR nuovi gestori, posto che non ha emesso alcuna liberatoria a favore della cedente in ordine alle obbligazioni maturate prima della cessione. Alla luce dei predetti rilievi non può dunque essere esperita l'ulteriore AR indagine peritale richiesta da che si rivela meramente esplorativa;
la prova orale domandata dalle parti appare superflua perché concerne circostanze pacifiche, non pertinenti o che hanno già formato oggetto di prova documentale.
^*^*^
pag. 14/16 AR Tutto ciò premesso, è pertanto tenuta a corrispondere a la _1 somma complessiva di € 110.194,62. Deve concludersi che l'appello è parzialmente fondato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento, in favore di _1 AR
della complessiva somma di € 110.194,62. Le spese vanno compensate per due terzi in ragione della parziale soccombenza;
il residuo terzo, liquidato come da dispositivo, va posto a carico di tenuto conto del pregio delle difese, della complessità della _1 controversia, e alla luce dei valori medi di tariffa comprensiva la fase istruttoria. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di _1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AR_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di
[...]
Controparte_13 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3607/2022, ogni altra
[...] istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_13 al pagamento, in favore di
[...] [...]
AR_1
della complessiva somma di € 110.194,62;
[...]
2. compensa le spese per due terzi e condanna al rimborso del _1 AR residuo terzo in favore di , liquidato:
-in € 7.000,00 per onorario d'avvocato e € 562,00 per spese, per il giudizio primo grado;
-in € 11.300,00 per onorario d'avvocato e € 843,00 per spese, per il giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA se dovuta sugli importi imponibili e CP;
3. pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica. _1
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto - pag. 15/16 pag. 16/16