Art. 1.
Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 , convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.
Il contributo di cui al comma precedente sara' utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.
La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.
Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 , convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.
Il contributo di cui al comma precedente sara' utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.
La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.