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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 9 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G. 1366/2025 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Alle ore 9:58 è presente, per parte appellante, l'Avv. RI Capodacqua.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv. RI Capodacqua si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4122/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 6 febbraio 2025, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'Avv. RI Capodacqua presso il cui studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32 elettivamente domicilia appellante
E
( ), e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), in proprio e in qualità di eredi della Controparte_3 C.F._4 de cuius (nata il [...] e deceduta il 29.3.2023), rappresentati e difesi nel Persona_1 primo grado del giudizio dall'Avv. Francesco Mangazzo, e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta al Corso Trieste n. 291 appellati contumaci
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa nel primo grado del Controparte_4 C.F._5 giudizio dall'Avv. Fulvio Ricca, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33 elettivamente domicilia appellata contumace E
( ), residente in [...] C.F._6
Burlamacchi n. 11 appellata contumace
E
(già ), in persona del Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio dall'Avv.
RI OL presso il cui studio in Napoli alla Via Dei Mille n. 16 elettivamente domicilia appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere Rosa CP_1
, e , comproprietari in ragione della Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 quota di 2/12 (due dodicesimi) di un immobile sito in Santa Maria Capua Vetere, via Aldo Moro angolo via Marotta, distinto in catasto al foglio 14, particella 5666 (ex 152), sub. 3, categoria C/1.
Gli attori, titolari della quota di 10/12 in comunione legale dei beni, chiedevano dichiararsi la non comoda divisibilità del bene e l'attribuzione per intero in loro favore, con corresponsione ai convenuti — titolari dei restanti 2/12 — del conguaglio corrispondente, ai sensi dell'art. 720 c.c.
Radicato il contraddittorio si costituivano i convenuti, i quali non si opponevano allo scioglimento della comunione ma chiedevano, a loro volta, l'attribuzione del bene in proprio favore, previa stima del suo valore.
Interveniva in giudizio anche (oggi , Controparte_7 Controparte_8 chiamata ad intervenire dagli attori, rappresentando che aveva iscritto ipoteca sulla quota del bene de quo di proprietà di in ragione del mancato pagamento di una cartella Controparte_2 esattoriale per un importo totale di € 3.564,96 e chiedeva, quindi, in caso di divisione, la soddisfazione delle sue ragioni di credito sul bene o sulle somme eventualmente assegnate al debitore compartecipante, secondo le modalità previste dall'art. 2825 c.c..
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio nella persona dell'Ing. , all'esito della Persona_2 quale veniva accertata la non comoda divisibilità del bene e determinato il valore dell'immobile in
€ 50.400,00 (poi aggiornato nel 2022 a € 48.904,00 a seguito di nuova consulenza tecnica).
Nel corso del giudizio interveniva il decesso dell'attore (18 luglio 2012), con Parte_2 conseguente interruzione del processo. Il giudizio veniva riassunto da , anche Parte_1 quale erede, nei confronti delle coeredi e figlie e , e successivamente CP_4 Controparte_5 proseguito nei confronti delle altre parti. Nelle more, in data 29 marzo 2023, decedeva la convenuta , per cui dichiaratane Persona_1
l'interruzione, il giudizio veniva riassunto in data 31 maggio 2023 da e Parte_1 CP_4
nei confronti degli eredi di e delle altre parti già costituite.
[...] Persona_1
A seguito di verifica dell'integrità del contraddittorio, dopo ulteriori rinvii e un nuovo supplemento tecnico, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava, in data 6 febbraio
2025, la sentenza n. 4122/2024 con cui dichiarava lo scioglimento della comunione;
assegnava il bene ai convenuti per l'intero valore di € 48.904,00; poneva a carico dei Controparte_9 convenuti il pagamento del conguaglio complessivo di € 40.473,33 a favore di , Parte_1
e , in parti uguali;
compensava integralmente le spese di lite e Controparte_4 Controparte_5 poneva quelle degli accertamenti tecnici a carico solidale di tutte le parti, così statuendo: “dichiara lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Santa Maria Capua Vetere via Aldo Moro angolo via
Marotta riportato al nceu di SMCV al foglio di mappa 14 particella 5666 ex 152 sub 3 cat. C1, classe 5 consistenza 24mq, rc 639,58 tra la sig.ra , e (eredi di Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e i sigg.ri anche in Parte_2 Controparte_2 CP_1 Controparte_3 qualità di eredi di;
assegna il predetto cespite per l'intero il cui VALORE determinato dal CTU Persona_1 in € 48.904,00 ai convenuti;
pone a carico dei convenuti, assegnatari del bene, il conguaglio di € 40.473,33 da versare nei confronti di nella misura di € 13.584,44, di nella misura Parte_1 Controparte_4 di € 13.584,44 e nella misura di € 13.584,44. Compensa le spese del presente giudizio e Controparte_5 pone le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2025 a tutti gli appellati fatta eccezione per a cui è stato notificato in data 10 marzo 2025, proponeva Controparte_5 appello , chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte del dispositivo Parte_1 in cui il Tribunale aveva determinato l'importo delle somme da versare a titolo di conguaglio in favore di , di e di in parti uguali tutte nella Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 misura di € 13.544,44, lamentando l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure nella determinazione della quota di parte attrice e, di conseguenza, di assegnazione delle somme dovute a titolo di conguaglio.
In particolare, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure avrebbe considerato eguali le quote da attribuire alle sigg.re senza considerare che era Parte_3 Parte_1 già titolare della quota di 5/12 dell'immobile e che a seguito del decesso ab intestato del coniuge,
, la devoluzione dell'eredità del predetto de cuius, regolata dall'art. 581 c.c., si Parte_2 sarebbe devoluta - per la residua quota di 5/12 - in favore di per 1/3 e delle Parte_1 figlie e per 2/3 in parti uguali. Concludendo che, pertanto, alla stessa CP_4 Controparte_5 appellante dovesse essere attribuita una “quota complessiva pari al 6,66/12 dell'intero bene, e cioè
l'importo di € 27.168,89 (ventisettemilacentosettantotto/89), mentre in favore di ciascuna delle figlie ( e , sempre per la stessa causale, va attribuito il minor importo di € Controparte_4 Controparte_5
6.792,22 (seimilasettecento-novantadue/22)”.
Inoltre, l'appellante proponeva istanza di rimessione in termini, deducendo che la tardiva iscrizione a ruolo (avvenuta solo in data 26 marzo 2025) era dovuta a causa a lui non imputabile avendovi provveduto già il 20 marzo 2025 e che per un errore fatale l'iscrizione a ruolo non veniva effettuata in quanto il sistema non riconosceva il formato .xml della ricevuta telematica di pagamento.
Tutti gli appellati non si costituivano rimanendo contumaci.
La Corte, dopo aver chiesto precisazioni in ordine alle date di notificazione dell'atto di citazione e in ordine alla data dell'avvenuta notifica della sentenza di primo grado, sciolta la riserva assunta all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, concedeva termine per la precisazione delle conclusioni fino al 3 ottobre 2025 e rinviava ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 ottobre 2025.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, con istanza depositata unitamente all'atto di citazione, ha chiesto di essere rimessa in termini, deducendo che la costituzione in giudizio — avvenuta con iscrizione a ruolo in data 26 marzo 2025 — sarebbe stata ritardata per un errore del sistema di deposito telematico, che avrebbe impedito il perfezionamento dell'invio effettuato in data 20 marzo 2025, “in quanto il sistema non riconosce il formato .xml della ricevuta telematica di pagamento”, sostenendo che “si verificava, quindi, la decadenza dal termine per iscrivere a ruolo per causa non imputabile alla parte”.
In via preliminare, va ricordato che, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., l'appellante deve costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello, mediante deposito del fascicolo e dell'atto di appello. In particolare, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite “Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011).
Va ulteriormente considerato che ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6654 del 15/03/2013) e che nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6963 del
11/03/2019).
Di poi, deve ulteriormente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 155, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell'intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per
l'espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udienza. Di tale regola costituiscono eccezione
i successivi quarto e quinto comma del medesimo art. 155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall'esigenza di “consentire al titolare del diritto o facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l'ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (così, testualmente, Cass.
29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell'ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all'inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale: e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del termine per
l'impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. civ: dies a quo non computatur in termino” (Cass. Sez. 3 25/07/2022 n. 23123 e, nello stesso senso, Cass. Sez. 3
18/01/2023 n. 1468).
Nella fattispecie in esame non rileva che il dies a quo di cui all'art.347 c.p.c. fosse un giorno festivo.
Quindi, la prima notifica dell'atto di appello risulta validamente effettuata in data 9 marzo 2025 alle ore 10:35 ai sensi del novellato art. 147 c.p.c. (cfr. ricevute di avvenuta consegna nei confronti degli Avv.ti Mangazzo, OL e Ricca costituiti in primo grado per i convenuti) e in data 10 marzo 2025 nei confronti di . Ne consegue che rispetto alla prima notifica eseguita Controparte_5 in data 9 marzo 2025 il termine perentorio per la costituzione dell'appellante e per la correlata iscrizione a ruolo scadeva il 19 marzo 2025 (computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale) laddove, invece, l'appellante assume che sia avvenuta in data 20 marzo 2025 (seppure per errore del sistema non accettata onde la richiesta di rimessione in termini rispetto al tentativo effettuato in detta data).
Orbene, anche a voler ammettere che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile alla parte, tale circostanza non potrebbe comunque rilevare ai fini della tempestività della costituzione, in quanto l'errore si sarebbe verificato dopo la scadenza del termine perentorio (19 marzo 2025). In altri termini, l'appellante avrebbe dovuto perfezionare il deposito entro e non oltre il 19 marzo, indipendentemente da quanto accaduto nei giorni successivi. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. è istituto di carattere eccezionale, applicabile solo ove la decadenza sia determinata da una causa esterna, imprevedibile e non imputabile alla parte. Essa, tuttavia, non può sanare un deposito comunque avvenuto dopo la scadenza del termine, né consentire di eludere la perentorietà dei termini processuali fissati dalla legge.
Ne consegue che il presente gravame non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato ai sensi dell'art.348 c.p.c. improcedibile.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4122/2024 del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere pubblicata in data 6 febbraio 2025, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello per tardiva iscrizione a ruolo;
b) nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado, atteso che gli appellati sono rimasti contumaci;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore