Accoglimento
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6686 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06686/2025REG.PROV.COLL.
N. 09612/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9612 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola LD ET e CO S.s., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 416/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dell’Avvocatura dello Stato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini; nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo l’azienda agricola, odierna appellata, ha impugnato l’intimazione ai sensi della L. 33/2009 prot. n. AGEA.AGA.2021.0004876 di data 4 marzo 2021, notificata l’11 marzo 2021, con la quale le è stato intimato il versamento del prelievo supplementare esigibile relativo alla campagna lattiera 1996-1997, per un importo pari a € 21.801,14 a titolo di capitale, e € 11.482,99 a titolo di interessi; la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa.
2. Il ricorso era affidato a plurime censure riferite in parte a vizi propri della intimazione e in parte a vizi derivati dagli atti presupposti che riassuntivamente riguardavano:
(i) la prescrizione della pretesa GE per decorso anche il termine lungo decennale;
(ii) illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari;
(iii) illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis, Legge 241/1990, per assenza di previa notifica degli atti di accertamenti presupposti alla ricorrente;
(iv) i dati della produzione nazionale posti alla base dei prelievi sono inattendibili;
(v) gli interessi per tale annata sono illegittimi (v. ex plurimis , Sentenza n. 511/2018), gli interessi sono anche illegittimi in quanto è errato il dies a quo e il calcolo stesso;
(vi) l’intimazione risulta altresì illegittima per altre violazione sia delle norme partecipative in materia di provvedimenti amministrativi (L. n. 214/90) che di quelle di settore, sia interne che comunitarie.
3. Ad esito del giudizio, il T.a.r. per la Lombardia, ha accolto il ricorso « ai fini della ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia » ritenendo praticabile nel caso di specie la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi. In particolare, il Giudice di prime cure, respinte tutte le restanti censure anche quelle volte a far dichiarare prescritto o estinto l’obbligo di versamento, ha stabilito che in relazione al credito riportato nella intimazione non potesse ritenersi inibita la possibilità di disapplicare la disciplina nazionale in contrasto con quella europea posto che il giudizio dinanzi al Tar per il Lazio n. 14021/1999 avverso l’atto del prelievo supplementare era stato definito solo in rito con decreto di perenzione n. 24741/2013 e quindi non vi ostavano giudicati di merito.
4. La sentenza è appellata da GE con ricorso iscritto al n. 9612/2023 R.R. depositato il 6 dicembre 2023 la quale deduce con due capi d’impugnazione la “ mancata declaratoria di inammissibilità del quinto ( rectius secondo ) motivo di ricorso posto che con esso era stata esclusivamente adotta la nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento oggetto d’impugnativa per vizio riguardante gli atti a monte violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile nonché degli art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. ” e la “ violazione e falsa applicazione degli art. 29, 81 e 83 c.p.a., dell’art. 2909 del codice civile e del principio della certezza del diritto ”.
5. L’azienda appellata non si è costituita nel giudizio di appello.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Passando al merito del ricorso in appello si dà atto che la sentenza del T.a.r. viene censurata per il fatto che è stato considerato ammissibile e accolto il secondo (e indirettamente il quarto) motivo di ricorso, afferente l’illegittimità comunitaria degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare, che a suo tempo hanno costituito oggetto del ricorso proposto dall’azienda produttrice nel 1999 dinnanzi al T.a.r. Lazio per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento c.d. “compensazione “ con cui l’allora AIMA aveva determinato l’importo del prelievo supplementare dovuto per tale campagna. Il suddetto giudizio è stato in seguito definito con decreto di perenzione n. 24741/2013, con conseguente assunzione di definitività dell’atto di prelievo su cui si fonda l’impugnata comunicazione di pagamento del 2021. La parte appellante insiste nella inammissibilità già eccepita in prime cure per il fatto che il provvedimento a monte era ormai diventato definitivo e non è più in alcun modo giustiziabile nel giudizio promosso avverso l’atto a valle. Evidenzia che l’intimazione di pagamento è sindacabile solo per vizi propri e l’illegittimità comunitaria attiene alla categoria dei vizi di annullabilità e non di nullità che deve essere fatta valere nel rispetto dei termini perentori e non può essere azionata dopo che l’atto amministrativo cui inerisce si sia definitivamente consolidato.
1.2. L’appello è fondato.
Nel caso che occupa non è impugnato l’atto di accertamento del prelievo supplementare - provvedimento tipicamente amministrativo - ma una intimazione di pagamento volta a sollecitare la parte debitrice all’adempimento del debito e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito mediante l’iscrizione a ruolo e la emissione di una cartella di pagamento. Atti come quello oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”.
L’intimazione è relativa alla pregressa debenza accertata dall’amministrazione nel 1999 e divenuta definitiva nel 2013 in seguito alla perenzione dichiarata nel ricorso promosso avanti al T.a.r. Lazio. Tale atto non costituisce, quindi, autonomo atto impositivo ma un semplice invito al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabile – come giustamente rilevato dalla parte appellante - unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
La questione posta nell’appello, relativa al contrasto comunitario di atti definitivi in presenza di atti conseguenziali, è stata ripetutamente affrontata dalla Sezione che, con posizione ormai consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025, n. 2254, Id., Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, ha già avuto modo di affermare che:
- l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiusole ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea. La nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame;
- la violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela;
- la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St.,sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari;
- la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza NE & IT del 13 gennaio 2004 )”;
- nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-LaRoche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo e il quarto motivo del ricorso devono essere dichiarati inammissibili trattandosi di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già irregolarità proprie della fase esecutiva che non possono più essere esaminati in questa sede.
2. Per quanto precede l’appello proposto da GE deve essere accolto, determinando per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado. Resta, tuttavia, salva la possibilità dell’Amministrazione di valutare se ricorrano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in sede amministrativa.
3. Sussistono, nel peculiare caso di specie, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO