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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IR nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3006 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di VL AN, avverso la sentenza pronunciata il 06/10/2023 dal Tribunale di Bologna e con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due mesi di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 1 e 2, lett.b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse inammissibile ai sensi del combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.581 cod.proc.pen., difettando il requisito della specificità dei motivi di appello. In particolare, ha rilevato che - con il primo motivo, attinente alla richiesta di conversione della pena detentiva - l'appellante non aveva formulato alcuna considerazione né astratta né concreta né alcun effettivo profilo di contestazione rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado;
mentre - in ordine al secondo motivo, attinente alla congruità della pena irrogata - l'appellante si era limitato a lamentare l'eccessività della sanzione senza indicare qualsivoglia elemento concreto sulla base del quale addivenire a un diverso trattamento punitivo, così come del tutto generiche erano da ritenersi le contestazioni in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione VL AN, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 127, 581, 591, 610, comma 5bis cod.proc.pen., per essere l'ordinanza stata pronunciata illegittimamente de plano con conseguente violazione e lesione del diritto al contraddittorio. Il ricorrente ha operato un previo riferimento al disposto dell'art.127, comma 9, cod.proc.pen., che consente la declaratoria di inammissibilità de plano dell'atto introduttivo nei procedimenti in camera di consiglio;
esponendo come le Sezioni Unite avessero ritenuto applicabile tale disposizione solo qualora la decisione sull'inammissibilità fosse di pronta soluzione ovvero attinente a profili esclusivamente formali, elemento non ravvisabile nel caso di specie;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale non avrebbe rispettato il disposto dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen., nel quale il legislatore avrebbe consacrato la distinzione tra causa di inammissibilità formale e causa di inammissibilità 2 sostanziale, casi (questi ultimi) nei quali la relativa declaratoria non potrebbe essere pronunciata de plano. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell'art.581 cod.proc.pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». A propria volta, sulla base del disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., l'appello può essere dichiarato inammissibile - con ordinanza, ai sensi del successivo comma 2 - in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art.581 cod.proc.pen., tra cui quindi rientra il richiamato comma lbis. 3. Va quindi rilevato che - in ordine alla specifica tematica processuale posta alla base dell'unitario motivo dì impugnazione - questa Corte ha affermato in varie occasioni, con orientamento che in questa sede si ritiene di condividere, che la declaratoria di inammissibilità dell'appello può essere pronunciata dal giudice di secondo grado de plano e senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio;
tanto sulla base del tenore testuale dell'art.591, comma 2, cod.proc.pen., ai sensi del quale - in presenza dei presupposti dettati dal comma 1 - il giudice di appello dichiara l'inammissibilità medesima "anche d'ufficio" (in tal 3 senso, Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, Amendola, Rv. 250280; Sez. 6, Sentenza n. 48752 del 22/11/2011, Garribba, Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031; Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811; Sez.5, n.46831 del 22/09/2023, Iacuzio, n.m.); pronunce nelle quali, a propria volta, è stato dato atto di come la predetta disposizione speciale escluda l'applicazione delle formalità di contraddittorio dettate dall'art.127 cod.proc.pen., il quale comunque - in ogni caso - al comma 9 prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento anche senza formalità di procedura "salvo che sia altrimenti stabilito". Dovendosi ritenere come largamente minoritario l'orientamento, fatto proprio da Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570, il quale ha ravvisato proprio nell'applicabilità di tale ultima disposizione la fonte legittimante della possibilità di procedere alla dichiarazione di inammissibilità de plano;
mentre non appare pertinente al caso di specie il precedente, comunque isolato, espresso da Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov, Rv. 262982, peraltro specificamente riferito alla materia cautelare. 4. In questa sede, va altresì dato atto - in relazione al punto di diritto complessivamente illustrato nel motivo di impugnazione e facente riferimento alla distinzione tra cause di inammissibilità "formale" e cause di inammissibilità "sostanziale" - che sussiste una lettura giurisprudenziale, pure non espressamente riferita al disposto dell'art.591, comma 2, cod.proc.pen., in base alla quale il ricorso alla declaratoria di inammissibilità de plano, in relazione all'art.127, comma 9, cod.proc.pen., può ritenersi consentito solo qualora non occorra procedere a valutazioni di merito e alla conseguente e necessaria interlocuzione con la parte che abbia proposto l'istanza; si tratta di un orientamento di cui danno atto in parte motiva, in particolare, Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553; nonché Sez.6, n.17836 del 27/05/2020, Kamis, n.m., specificamente relativa all'impugnazione di un'ordinanza di inammissibilità di istanza di rescissione del giudicato. Anche in eventuale adesione a tale orientamento, difatti, non sarebbe comunque sussistente la lamentata lesione del diritto al contraddittorio. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha comunque dato atto che i motivi di appello non contenevano alcuna richiesta, né di tipo astratto e nemmeno di tipo concreto, astrattamente idonea a operare una contrapposizione con il contenuto della sentenza impugnata;
vertendosi, quindi - di fatto - nella ipotesi di un appello proposto in totale inosservanza delle disposizioni dettate dall'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in relazione al quale non si poneva alcuna necessità di previa interlocuzione nel merito con la difesa dell'imputato. 4 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres pte
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3006 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di VL AN, avverso la sentenza pronunciata il 06/10/2023 dal Tribunale di Bologna e con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due mesi di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 1 e 2, lett.b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse inammissibile ai sensi del combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.581 cod.proc.pen., difettando il requisito della specificità dei motivi di appello. In particolare, ha rilevato che - con il primo motivo, attinente alla richiesta di conversione della pena detentiva - l'appellante non aveva formulato alcuna considerazione né astratta né concreta né alcun effettivo profilo di contestazione rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado;
mentre - in ordine al secondo motivo, attinente alla congruità della pena irrogata - l'appellante si era limitato a lamentare l'eccessività della sanzione senza indicare qualsivoglia elemento concreto sulla base del quale addivenire a un diverso trattamento punitivo, così come del tutto generiche erano da ritenersi le contestazioni in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione VL AN, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 127, 581, 591, 610, comma 5bis cod.proc.pen., per essere l'ordinanza stata pronunciata illegittimamente de plano con conseguente violazione e lesione del diritto al contraddittorio. Il ricorrente ha operato un previo riferimento al disposto dell'art.127, comma 9, cod.proc.pen., che consente la declaratoria di inammissibilità de plano dell'atto introduttivo nei procedimenti in camera di consiglio;
esponendo come le Sezioni Unite avessero ritenuto applicabile tale disposizione solo qualora la decisione sull'inammissibilità fosse di pronta soluzione ovvero attinente a profili esclusivamente formali, elemento non ravvisabile nel caso di specie;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale non avrebbe rispettato il disposto dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen., nel quale il legislatore avrebbe consacrato la distinzione tra causa di inammissibilità formale e causa di inammissibilità 2 sostanziale, casi (questi ultimi) nei quali la relativa declaratoria non potrebbe essere pronunciata de plano. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell'art.581 cod.proc.pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». A propria volta, sulla base del disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., l'appello può essere dichiarato inammissibile - con ordinanza, ai sensi del successivo comma 2 - in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art.581 cod.proc.pen., tra cui quindi rientra il richiamato comma lbis. 3. Va quindi rilevato che - in ordine alla specifica tematica processuale posta alla base dell'unitario motivo dì impugnazione - questa Corte ha affermato in varie occasioni, con orientamento che in questa sede si ritiene di condividere, che la declaratoria di inammissibilità dell'appello può essere pronunciata dal giudice di secondo grado de plano e senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio;
tanto sulla base del tenore testuale dell'art.591, comma 2, cod.proc.pen., ai sensi del quale - in presenza dei presupposti dettati dal comma 1 - il giudice di appello dichiara l'inammissibilità medesima "anche d'ufficio" (in tal 3 senso, Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, Amendola, Rv. 250280; Sez. 6, Sentenza n. 48752 del 22/11/2011, Garribba, Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031; Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811; Sez.5, n.46831 del 22/09/2023, Iacuzio, n.m.); pronunce nelle quali, a propria volta, è stato dato atto di come la predetta disposizione speciale escluda l'applicazione delle formalità di contraddittorio dettate dall'art.127 cod.proc.pen., il quale comunque - in ogni caso - al comma 9 prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento anche senza formalità di procedura "salvo che sia altrimenti stabilito". Dovendosi ritenere come largamente minoritario l'orientamento, fatto proprio da Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570, il quale ha ravvisato proprio nell'applicabilità di tale ultima disposizione la fonte legittimante della possibilità di procedere alla dichiarazione di inammissibilità de plano;
mentre non appare pertinente al caso di specie il precedente, comunque isolato, espresso da Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov, Rv. 262982, peraltro specificamente riferito alla materia cautelare. 4. In questa sede, va altresì dato atto - in relazione al punto di diritto complessivamente illustrato nel motivo di impugnazione e facente riferimento alla distinzione tra cause di inammissibilità "formale" e cause di inammissibilità "sostanziale" - che sussiste una lettura giurisprudenziale, pure non espressamente riferita al disposto dell'art.591, comma 2, cod.proc.pen., in base alla quale il ricorso alla declaratoria di inammissibilità de plano, in relazione all'art.127, comma 9, cod.proc.pen., può ritenersi consentito solo qualora non occorra procedere a valutazioni di merito e alla conseguente e necessaria interlocuzione con la parte che abbia proposto l'istanza; si tratta di un orientamento di cui danno atto in parte motiva, in particolare, Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553; nonché Sez.6, n.17836 del 27/05/2020, Kamis, n.m., specificamente relativa all'impugnazione di un'ordinanza di inammissibilità di istanza di rescissione del giudicato. Anche in eventuale adesione a tale orientamento, difatti, non sarebbe comunque sussistente la lamentata lesione del diritto al contraddittorio. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha comunque dato atto che i motivi di appello non contenevano alcuna richiesta, né di tipo astratto e nemmeno di tipo concreto, astrattamente idonea a operare una contrapposizione con il contenuto della sentenza impugnata;
vertendosi, quindi - di fatto - nella ipotesi di un appello proposto in totale inosservanza delle disposizioni dettate dall'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in relazione al quale non si poneva alcuna necessità di previa interlocuzione nel merito con la difesa dell'imputato. 4 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres pte