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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5653/2022 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO IN RA e dall'Avv. FUIN ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BRANCATO Controparte_1 P.IVA_1
AO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 02.11.2022 al n. R.G. 5653/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 10.01.2021, intorno alle ore 15,00, mentre stava passeggiando in compagnia della figlia
“presso il Parco degli Alpini sito in prossimità del Piazzale della Vittoria in Persona_1 località Monte Berico a ”, l'attore, che nel frangente stava percorrendo “uno dei vialetti interni CP_1 del Parco stesso”, era “improvvisamente” inciampato, cadendo a terra (atto di citazione, pag. 2);
- che la caduta dell'attore si era verificata “a causa di un ramo morto di uno degli alberi presenti nel
Parco degli Alpini” – ramo che, “dopo essere caduto a terra”, era stato “totalmente ricoperto da foglie bagnate” (atto di citazione, pag. 2);
pagina 1 di 8 - che “lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro” erano stati “confermati” da due testimoni oculari: la figlia dell'attore e un “passante che nel frangente si trovava presso il Parco degli Parte_2
Alpini” (atto di citazione, pag. 2, con rinvio alle dichiarazioni sub doc. 1);
- che in ragione della caduta l'attore, immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di aveva riportato lesioni gravi che, dopo un lungo periodo di malattia, erano CP_1 esitate in una compromissione permanente della sua integrità psico-fisica quantificata nella misura del
25% dal medico legale di fiducia dr. (doc. 6); Per_2
- che l'attore aveva richiesto in via stragiudiziale il risarcimento del danno subito, senza esito.
1.2. Tanto premesso, l'attore addebitava al la responsabilità della Controparte_1 verificazione del sinistro, all'uopo invocando l'art. 2051 c.c., e concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti discesi dal sinistro, quantificati nel complessivo importo di €
109.388,12 – di cui € 69.702,00 per compromissione permanente dell'integrità psico-fisica; € 9.652,00, per invalidità temporanea;
€ 28.579,00 per “danno morale”; € 1.454,62 per spese mediche (atto di citazione, pag. 8).
2. Il si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., lamentando che nell'atto introduttivo del giudizio, nemmeno corredato da documentazione fotografica, l'attore non aveva assolto all'onere di allegare in quale punto del Parco si fosse verificato il sinistro, dove a suo dire si trovava il ramo che aveva cagionato la caduta, quali fossero le dimensioni e le caratteristiche del ramo – così impendendo in radice l'esplicazione di una qualsivoglia difesa.
2.1. Tanto eccepito, il contestava in ogni caso nell'an e nel quantum la pretesa attorea CP_1
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
3. All'udienza di comparizione del 07.03.2023, dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., il Giudice assegnava termine all'attore sino al 31.03.2023 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, co. 5 c.p.c.
3.1. In data 31.03.2023 l'attore depositava pertanto atto di integrazione della domanda nel quale, offerta in giudizio la descrizione del Parco degli Alpini, precisava (atto di integrazione, pagg.
2/4):
- di aver fatto accesso al Parco per il tramite della scala raffigurata nella fotografia depositata sub doc.
21;
- di aver così raggiunto il centro del Parco, ove era posta la statua raffigurante le , visibile Parte_3 nelle fotografie depositate sub docc. 23 e 26;
pagina 2 di 8 - di essersi quindi lasciato alle spalle la statua, essendo intenzionato a dirigersi verso la scalinata raffigurata nella fotografia depositata sub doc. 22;
- di aver per questo percorso, in discesa, i “i pochi gradini” raffigurati nella fotografia depositata sub doc. 25 che, dal centro del Parco, davano accesso alla predetta scalinata;
- di essere quindi caduto proprio mentre stava percorrendo tali gradini (raffigurati anche nella fotografia depositata sub doc. 27);
- di essere in particolare “inciampato” e “scivolato” sul “ramo caduto e ricoperto di foglie che si trovava sugli stessi gradini e ne occupava la maggior parte della superficie”;
- che il ramo in questione “apparteneva” ad un “albero ancora presente nel Parco” e che, allo stato, si presentava mancante dalla “parte sinistra”, essendo “rimasta solo la base del tronco che si era spezzato ed era caduto sugli scalini”, secondo quanto in tesi visibile nella fotografia di cui al doc. 29;
- che il ramo “si trovava sui gradini”, occupava “gran parte della superficie dei gradini” ed era
“coperto totalmente dalle foglie cadute e bagnate”.
3.2. All'udienza del 09.05.2023 il contestava il contenuto dell'atto di integrazione e la CP_1 documentazione fotografica allo stesso allegata, rilevando che nessuna delle fotografie depositate dall'attore era riferibile al momento del sinistro.
3.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 21.11.2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, che veniva assunta nel corso della successiva udienza del 01.03.2024.
Terminata l'assunzione della prova, con ordinanza del 01.03.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.4. All'udienza del 04.02.2025, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 29.04.2025, avendo i difensori dell'attore depositato in data 31.01.2025 dichiarazione di rinuncia al mandato – rinuncia determinata dalla decisione dello stesso attore che, secondo quanto prospettato, aveva deciso di affidare la propria difesa ad un nuovo Legale.
3.5. All'udienza del 29.04.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per l'attore.
Compariva per contro il che precisava le conclusioni come segue: “Nel merito: CP_1 respingere la domanda attorea perché non provata e infondata. Con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazioni di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* pagina 3 di 8 4. La domanda attorea va rigettata.
5. L'attore ha convenuto in giudizio il invocando l'art. 2051 c.c. e, dunque, Controparte_1 addebitando la verificazione del sinistro per cui è causa e la responsabilità per i danni che ne sono discesi al convenuto, nella sua veste di custode del Parco degli Alpini.
Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il sinistro si sarebbe verificato presso il Parco degli Alpini sito in come descritto in premesse, e ivi, in particolare, mentre l'attore stava CP_1 percorrendo in discesa i gradini della scala raffigurata nella fotografia di cui al doc. 27: gradini sui quali, nel frangente, sarebbe stato presente un ramo ricoperto di foglie bagnate.
5.1. Va allora rammentato che secondo un approdo interpretativo ormai consolidato la responsabilità del custode per il danno cagionato dalla cosa che egli ha in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ. Sez. Un. n. 20943/2022).
Il danneggiato che invochi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve pertanto provare il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito.
A fronte dell'assolvimento di tale onere probatorio, spetta al custode la prova dell'esimente del caso fortuito.
5.2. Nel caso di specie, dunque, gravava sull'attore l'onere di allegare e provare il nesso di derivazione causale tra la res in custodia e il danno.
E poiché l'attore ha individuato quale specifico agente causale (quale res in custodia) un ramo presente sui predetti gradini, va concluso che l'attore avrebbe dovuto provare, qui, di essere caduto a causa del ramo e nel frangente della propria interazione con il ramo.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'onere gravante sull'attore non sia stato assolto.
5.3. Va detto che in atto di citazione l'attore ha genericamente allegato di essere “scivolato” mentre percorreva “uno dei vialetti interni” del Parco (atto di citazione, pag. 2).
Tale generica descrizione della dinamica del sinistro è stata precisata dall'attore nell'atto di integrazione della domanda depositato in data 31.03.2023, ove egli ha dedotto di essere scivolato mentre percorreva i gradini della scala che, dal Piazzale della Vittoria posto al centro del Parco e ove trova collocazione la statua delle , conducono ad una delle scale che consentono di accedere Parte_3
e recedere dal Piazzale medesimo. pagina 4 di 8 Integrando la domanda, dunque, l'attore ha invero offerto in giudizio la descrizione di un sinistro differente da quello tratteggiato in atto di citazione – dal momento che in atto di citazione è stato dato conto di una caduta avvenuta lungo un vialetto, mentre nell'atto di integrazione è stata descritta una caduta avvenuta lungo una scala.
5.4. Posta, dunque, la predetta incertezza, emergente delle stesse allegazioni attoree, in ordine al luogo di verificazione del sinistro, simile incertezza esiste anche quanto alla descrizione del “ramo” che avrebbe causato la caduta.
In atto di citazione si legge infatti che la caduta sarebbe stata cagionata da “un ramo morto di uno degli alberi presenti nel Parco degli Alpini” (atto di citazione, pag. 2).
Nell'atto di integrazione, per contro, si legge di un ramo che sarebbe specificamente appartenuto all'albero di cui alla fotografia sub doc. 29 (atto di integrazione, pag. 3). E' agevole rilevare, tuttavia, che l'albero in questione è assai distante dai gradini sui quali sarebbe avvenuta la caduta e che agli atti del giudizio non v'è alcun oggettivo riscontro, in ordine al fatto che il ramo menzionato dall'attore si sia distaccato da tale albero.
D'altro canto, sempre nell'atto di integrazione, alla pag. 3, si legge che l'albero di cui alla fotografia sub doc. 29 manca interamente della sua porzione sinistra essendo ormai “rimasta solo la base del tronco che si era spezzato ed era caduto sugli scalini”: dal che dovrebbe inferirsi che al momento del passaggio dell'attore sui gradini più volte menzionati vi sarebbe stato non un ramo, ma una “porzione” del tronco di un albero.
Posto, allora, che sulla scorta della prospettazione attorea non è dato comprendere se si faccia questione, qui, di un ramo o di un tronco, né quale possa essere stata la provenienza dell'uno o dell'altro, l'attore non ha assolto all'onere di descrivere il ramo (o il tronco) – del quale non ha indicato né la dimensione, né la lunghezza.
Nel caso di specie è dunque radicalmente mancata l'allegazione dell'agente causale del sinistro.
Tale carenza assertiva non può del resto essere colmata facendo leva sulla documentazione offerta in giudizio dall'attore, il quale non ha depositato alcuna fotografia ritraente lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro, né alcuna fotografia ritraente il ramo (o il tronco) che avrebbe causato la caduta. Le fotografie depositate in uno all'atto di integrazione della domanda, in effetti, pacificamente sono state scattate giorni dopo la verificazione del sinistro - e, va detto, non raffigurano alcun ramo o tronco posto lungo i gradini individuati dall'attore quale luogo della caduta.
5.5. Quanto ora rilevato è di per sé sufficiente per condurre al rigetto della domanda attorea.
Nel giudizio in scrutinio si fa in effetti questione di una caduta in tesi cagionata da un ramo (o da un tronco), che ai fini che ci occupano compendia la res in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. pagina 5 di 8 La descrizione (l'allegazione) della res medesima è tuttavia mancata e tanto conduce a concludere che si fa questione, qui, di un sinistro in tesi cagionato da un agente causale non identificato e del quale non può allora essere chiamato a rispondere il - che, a ben vedere, lungo tutto il CP_1 corso del giudizio ha dovuto difendersi da un addebito mosso ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza poter apprezzare (materialmente) e valutare (giuridicamente) l'esistenza, la natura e le caratteristiche della res dalla quale, in tesi attorea, discenderebbe la sua responsabilità di custode.
6. Ciò detto, va in aggiunta segnalato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa non è valsa a provare nemmeno il fatto che l'attore sia effettivamente caduto per essere scivolato su un ramo.
6.1. La teste figlia dell'attore ed indicata in atto di citazione quale Persona_1 testimone oculare del sinistro:
i) non è stata in grado di indicare la propria posizione, rispetto al PA, al momento della verificazione della caduta, dichiarando sul punto quanto segue: “Non mi ricordo dov'ero, rispetto a mio PA, al momento della sua caduta: se dietro a lui o davanti o a fianco, non saprei”;
ii) non è stata in grado di individuare il luogo di verificazione del sinistro, dichiarando sul punto quanto segue: “ Per quel che ricordo, mio AP si trovava su una stradina stretta a lato del Parco della
Vittoria. Non ricordo esattamente la posizione precisa. Non mi ricordo se in quel momento fossimo vicini alla statua che, per quello che io so frequentando abitualmente il parco, si trova per l'appunto nel parco. Non mi ricordo nemmeno se, al momento della caduta, noi stessimo scendendo delle scalette”;
iii) non è stata in grado di descrivere il ramo menzionato dall'attore, né la dinamica della caduta del PA, dichiarando sul punto quanto segue: “Mi ricordo che mio AP è caduto e mi ricordo che l'ho soccorso e che lamentava molto male. Non ricordo la dinamica esatta della caduta. Ricordo che c'era questo ramo, che c'era un ramo per terra perché aveva piovuto. In quel momento credo che non stesse piovendo, ma non mi ricordo bene. Non mi ricordo com'era fatto il ramo, faccio davvero molto fatica a ricordare. Ricordo di aver visto il ramo per terra, ma non posso dire altro”; “non ricordo la dinamica della caduta. Ho visto mio PA cadere e sono andata verso di lui (…) non mi ricordo le dimensioni del ramo, la sua forma. Non mi ricordo se fosse un ramo o un albero, non mi ricordo. Non mi ricordo se fosse ricoperto da foglie bagnate”; iv) non ha confermato che la caduta del PA si sia compendiata in uno scivolamento su un ramo, dichiarando sul punto quanto segue: “Ribadisco che non sono in grado di descrivere il ramo.
Chiaramente, quando mio PA è caduto l'ho soccorso, ero molto preoccupata del fatto che non riuscisse ad alzarsi. Ho cercato di capire cosa fosse successo, in quel momento ho visto il ramo, ma ero concentrata su mio PA e non mi sono soffermata sul ramo (…) Io affermo che mio PA è pagina 6 di 8 caduto sul ramo, perché c'era un ramo per terra. Io ricordo che mio PA, camminando, aveva cercato di aggirare questo ramo, di scavalcarlo, di passargli intorno, non saprei dire meglio. Non saprei descrivere meglio cosa ha fatto mio PA”.
6.2. Il teste , da par sua: Parte_2
i) non è stato in grado di identificare il luogo di verificazione del sinistro, a tal proposito dichiarando quanto segue: “Non mi ricordo se la caduta sia avvenuta nei pressi della statua (…) potrei dire di sì, come di no, non mi ricordo. Non mi ricordo nemmeno se il signor sia caduto mentre scendeva Per_1 dalle scalette che vedo raffigurate nelle fotografie che mi vengono mostrate”;
ii) non è stato in grado di riferire la dinamica della caduta dell'attore, a tal proposito dichiarando quanto segue: “Io ricordo di aver proprio visto una figura cadere e di essermi avvicinato. In questo momento non mi ricordo la dinamica della caduta, cioè come la persona è scivolata. Ricordo comunque che mi trovavo alle spalle della persona che ho visto cadere”;
iii) non ha confermato che la caduta dell'attore sia avvenuta per scivolamento su un ramo, dichiarando quanto al ramo quanto segue: “ricordo che vicino al signor , che era a terra, c'era un tronco, un Per_1 albero caduto. Era di grosse dimensioni, direi che aveva un diametro di circa 30 centimetri, più o meno. Praticamente, per quel che ho visto io, c'era una stradina, un piccolo vialetto, un sentierino sul quale stava camminando il signor e c'era questo ramo o tronco che era posizionato Per_1 perpendicolarmente al vialetto. Il ramo (e di questo sono sicuro) ostruiva il passaggio sul vialetto.
Sono abbastanza sicuro nel dire che per via della presenza del ramo o tronco non si riusciva a transitare lungo il vialetto”; iv) ha aggiunto che il ramo così descritto era chiaramente visibile, dichiarando quanto segue: “L'ho visto io quando sono arrivato verso il signor e penso che qualsiasi altra persona avrebbe Per_1 potuto vederlo”.
6.3. La lettura delle dichiarazioni di testimoni porta dunque a concludere che nel caso di specie quel che è stato provato è il fatto che l'attore è caduto in un punto non identificato del Parco degli
Alpini; che vicino al suo corpo, steso a terra dopo la caduta, sua figlia e il passante Persona_1 hanno rinvenuto un ramo o un tronco (di forma e dimensioni non note, come già Parte_2 accertato, e in ogni caso ben visibile per i pedoni in transito nel Parco); che per tale ragione essi hanno concluso che l'attore fosse caduto scivolando sul ramo, pur non avendo visivamente percepito e colto la dinamica della caduta.
All'evidenza, si tratta di esiti probatori che non descrivono il sinistro per cui è causa, che non provano il nesso di derivazione causale del sinistro da una res posta nella custodia del e che CP_1 non supportano dunque la domanda attorea. pagina 7 di 8 *
7. In conclusione, la domanda attorea va rigettata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere al le spese di lite che, Parte_1 Controparte_1 in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, nei valori minimi, che si reputano congrui avendo riguardo al grado di complessità della lite e al valore della causa, di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento), vanno liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5653/2022:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 18/11/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5653/2022 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO IN RA e dall'Avv. FUIN ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BRANCATO Controparte_1 P.IVA_1
AO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 02.11.2022 al n. R.G. 5653/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 10.01.2021, intorno alle ore 15,00, mentre stava passeggiando in compagnia della figlia
“presso il Parco degli Alpini sito in prossimità del Piazzale della Vittoria in Persona_1 località Monte Berico a ”, l'attore, che nel frangente stava percorrendo “uno dei vialetti interni CP_1 del Parco stesso”, era “improvvisamente” inciampato, cadendo a terra (atto di citazione, pag. 2);
- che la caduta dell'attore si era verificata “a causa di un ramo morto di uno degli alberi presenti nel
Parco degli Alpini” – ramo che, “dopo essere caduto a terra”, era stato “totalmente ricoperto da foglie bagnate” (atto di citazione, pag. 2);
pagina 1 di 8 - che “lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro” erano stati “confermati” da due testimoni oculari: la figlia dell'attore e un “passante che nel frangente si trovava presso il Parco degli Parte_2
Alpini” (atto di citazione, pag. 2, con rinvio alle dichiarazioni sub doc. 1);
- che in ragione della caduta l'attore, immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di aveva riportato lesioni gravi che, dopo un lungo periodo di malattia, erano CP_1 esitate in una compromissione permanente della sua integrità psico-fisica quantificata nella misura del
25% dal medico legale di fiducia dr. (doc. 6); Per_2
- che l'attore aveva richiesto in via stragiudiziale il risarcimento del danno subito, senza esito.
1.2. Tanto premesso, l'attore addebitava al la responsabilità della Controparte_1 verificazione del sinistro, all'uopo invocando l'art. 2051 c.c., e concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti discesi dal sinistro, quantificati nel complessivo importo di €
109.388,12 – di cui € 69.702,00 per compromissione permanente dell'integrità psico-fisica; € 9.652,00, per invalidità temporanea;
€ 28.579,00 per “danno morale”; € 1.454,62 per spese mediche (atto di citazione, pag. 8).
2. Il si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., lamentando che nell'atto introduttivo del giudizio, nemmeno corredato da documentazione fotografica, l'attore non aveva assolto all'onere di allegare in quale punto del Parco si fosse verificato il sinistro, dove a suo dire si trovava il ramo che aveva cagionato la caduta, quali fossero le dimensioni e le caratteristiche del ramo – così impendendo in radice l'esplicazione di una qualsivoglia difesa.
2.1. Tanto eccepito, il contestava in ogni caso nell'an e nel quantum la pretesa attorea CP_1
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
3. All'udienza di comparizione del 07.03.2023, dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., il Giudice assegnava termine all'attore sino al 31.03.2023 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, co. 5 c.p.c.
3.1. In data 31.03.2023 l'attore depositava pertanto atto di integrazione della domanda nel quale, offerta in giudizio la descrizione del Parco degli Alpini, precisava (atto di integrazione, pagg.
2/4):
- di aver fatto accesso al Parco per il tramite della scala raffigurata nella fotografia depositata sub doc.
21;
- di aver così raggiunto il centro del Parco, ove era posta la statua raffigurante le , visibile Parte_3 nelle fotografie depositate sub docc. 23 e 26;
pagina 2 di 8 - di essersi quindi lasciato alle spalle la statua, essendo intenzionato a dirigersi verso la scalinata raffigurata nella fotografia depositata sub doc. 22;
- di aver per questo percorso, in discesa, i “i pochi gradini” raffigurati nella fotografia depositata sub doc. 25 che, dal centro del Parco, davano accesso alla predetta scalinata;
- di essere quindi caduto proprio mentre stava percorrendo tali gradini (raffigurati anche nella fotografia depositata sub doc. 27);
- di essere in particolare “inciampato” e “scivolato” sul “ramo caduto e ricoperto di foglie che si trovava sugli stessi gradini e ne occupava la maggior parte della superficie”;
- che il ramo in questione “apparteneva” ad un “albero ancora presente nel Parco” e che, allo stato, si presentava mancante dalla “parte sinistra”, essendo “rimasta solo la base del tronco che si era spezzato ed era caduto sugli scalini”, secondo quanto in tesi visibile nella fotografia di cui al doc. 29;
- che il ramo “si trovava sui gradini”, occupava “gran parte della superficie dei gradini” ed era
“coperto totalmente dalle foglie cadute e bagnate”.
3.2. All'udienza del 09.05.2023 il contestava il contenuto dell'atto di integrazione e la CP_1 documentazione fotografica allo stesso allegata, rilevando che nessuna delle fotografie depositate dall'attore era riferibile al momento del sinistro.
3.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 21.11.2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, che veniva assunta nel corso della successiva udienza del 01.03.2024.
Terminata l'assunzione della prova, con ordinanza del 01.03.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.4. All'udienza del 04.02.2025, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 29.04.2025, avendo i difensori dell'attore depositato in data 31.01.2025 dichiarazione di rinuncia al mandato – rinuncia determinata dalla decisione dello stesso attore che, secondo quanto prospettato, aveva deciso di affidare la propria difesa ad un nuovo Legale.
3.5. All'udienza del 29.04.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per l'attore.
Compariva per contro il che precisava le conclusioni come segue: “Nel merito: CP_1 respingere la domanda attorea perché non provata e infondata. Con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazioni di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* pagina 3 di 8 4. La domanda attorea va rigettata.
5. L'attore ha convenuto in giudizio il invocando l'art. 2051 c.c. e, dunque, Controparte_1 addebitando la verificazione del sinistro per cui è causa e la responsabilità per i danni che ne sono discesi al convenuto, nella sua veste di custode del Parco degli Alpini.
Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il sinistro si sarebbe verificato presso il Parco degli Alpini sito in come descritto in premesse, e ivi, in particolare, mentre l'attore stava CP_1 percorrendo in discesa i gradini della scala raffigurata nella fotografia di cui al doc. 27: gradini sui quali, nel frangente, sarebbe stato presente un ramo ricoperto di foglie bagnate.
5.1. Va allora rammentato che secondo un approdo interpretativo ormai consolidato la responsabilità del custode per il danno cagionato dalla cosa che egli ha in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ. Sez. Un. n. 20943/2022).
Il danneggiato che invochi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve pertanto provare il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito.
A fronte dell'assolvimento di tale onere probatorio, spetta al custode la prova dell'esimente del caso fortuito.
5.2. Nel caso di specie, dunque, gravava sull'attore l'onere di allegare e provare il nesso di derivazione causale tra la res in custodia e il danno.
E poiché l'attore ha individuato quale specifico agente causale (quale res in custodia) un ramo presente sui predetti gradini, va concluso che l'attore avrebbe dovuto provare, qui, di essere caduto a causa del ramo e nel frangente della propria interazione con il ramo.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'onere gravante sull'attore non sia stato assolto.
5.3. Va detto che in atto di citazione l'attore ha genericamente allegato di essere “scivolato” mentre percorreva “uno dei vialetti interni” del Parco (atto di citazione, pag. 2).
Tale generica descrizione della dinamica del sinistro è stata precisata dall'attore nell'atto di integrazione della domanda depositato in data 31.03.2023, ove egli ha dedotto di essere scivolato mentre percorreva i gradini della scala che, dal Piazzale della Vittoria posto al centro del Parco e ove trova collocazione la statua delle , conducono ad una delle scale che consentono di accedere Parte_3
e recedere dal Piazzale medesimo. pagina 4 di 8 Integrando la domanda, dunque, l'attore ha invero offerto in giudizio la descrizione di un sinistro differente da quello tratteggiato in atto di citazione – dal momento che in atto di citazione è stato dato conto di una caduta avvenuta lungo un vialetto, mentre nell'atto di integrazione è stata descritta una caduta avvenuta lungo una scala.
5.4. Posta, dunque, la predetta incertezza, emergente delle stesse allegazioni attoree, in ordine al luogo di verificazione del sinistro, simile incertezza esiste anche quanto alla descrizione del “ramo” che avrebbe causato la caduta.
In atto di citazione si legge infatti che la caduta sarebbe stata cagionata da “un ramo morto di uno degli alberi presenti nel Parco degli Alpini” (atto di citazione, pag. 2).
Nell'atto di integrazione, per contro, si legge di un ramo che sarebbe specificamente appartenuto all'albero di cui alla fotografia sub doc. 29 (atto di integrazione, pag. 3). E' agevole rilevare, tuttavia, che l'albero in questione è assai distante dai gradini sui quali sarebbe avvenuta la caduta e che agli atti del giudizio non v'è alcun oggettivo riscontro, in ordine al fatto che il ramo menzionato dall'attore si sia distaccato da tale albero.
D'altro canto, sempre nell'atto di integrazione, alla pag. 3, si legge che l'albero di cui alla fotografia sub doc. 29 manca interamente della sua porzione sinistra essendo ormai “rimasta solo la base del tronco che si era spezzato ed era caduto sugli scalini”: dal che dovrebbe inferirsi che al momento del passaggio dell'attore sui gradini più volte menzionati vi sarebbe stato non un ramo, ma una “porzione” del tronco di un albero.
Posto, allora, che sulla scorta della prospettazione attorea non è dato comprendere se si faccia questione, qui, di un ramo o di un tronco, né quale possa essere stata la provenienza dell'uno o dell'altro, l'attore non ha assolto all'onere di descrivere il ramo (o il tronco) – del quale non ha indicato né la dimensione, né la lunghezza.
Nel caso di specie è dunque radicalmente mancata l'allegazione dell'agente causale del sinistro.
Tale carenza assertiva non può del resto essere colmata facendo leva sulla documentazione offerta in giudizio dall'attore, il quale non ha depositato alcuna fotografia ritraente lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro, né alcuna fotografia ritraente il ramo (o il tronco) che avrebbe causato la caduta. Le fotografie depositate in uno all'atto di integrazione della domanda, in effetti, pacificamente sono state scattate giorni dopo la verificazione del sinistro - e, va detto, non raffigurano alcun ramo o tronco posto lungo i gradini individuati dall'attore quale luogo della caduta.
5.5. Quanto ora rilevato è di per sé sufficiente per condurre al rigetto della domanda attorea.
Nel giudizio in scrutinio si fa in effetti questione di una caduta in tesi cagionata da un ramo (o da un tronco), che ai fini che ci occupano compendia la res in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. pagina 5 di 8 La descrizione (l'allegazione) della res medesima è tuttavia mancata e tanto conduce a concludere che si fa questione, qui, di un sinistro in tesi cagionato da un agente causale non identificato e del quale non può allora essere chiamato a rispondere il - che, a ben vedere, lungo tutto il CP_1 corso del giudizio ha dovuto difendersi da un addebito mosso ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza poter apprezzare (materialmente) e valutare (giuridicamente) l'esistenza, la natura e le caratteristiche della res dalla quale, in tesi attorea, discenderebbe la sua responsabilità di custode.
6. Ciò detto, va in aggiunta segnalato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa non è valsa a provare nemmeno il fatto che l'attore sia effettivamente caduto per essere scivolato su un ramo.
6.1. La teste figlia dell'attore ed indicata in atto di citazione quale Persona_1 testimone oculare del sinistro:
i) non è stata in grado di indicare la propria posizione, rispetto al PA, al momento della verificazione della caduta, dichiarando sul punto quanto segue: “Non mi ricordo dov'ero, rispetto a mio PA, al momento della sua caduta: se dietro a lui o davanti o a fianco, non saprei”;
ii) non è stata in grado di individuare il luogo di verificazione del sinistro, dichiarando sul punto quanto segue: “ Per quel che ricordo, mio AP si trovava su una stradina stretta a lato del Parco della
Vittoria. Non ricordo esattamente la posizione precisa. Non mi ricordo se in quel momento fossimo vicini alla statua che, per quello che io so frequentando abitualmente il parco, si trova per l'appunto nel parco. Non mi ricordo nemmeno se, al momento della caduta, noi stessimo scendendo delle scalette”;
iii) non è stata in grado di descrivere il ramo menzionato dall'attore, né la dinamica della caduta del PA, dichiarando sul punto quanto segue: “Mi ricordo che mio AP è caduto e mi ricordo che l'ho soccorso e che lamentava molto male. Non ricordo la dinamica esatta della caduta. Ricordo che c'era questo ramo, che c'era un ramo per terra perché aveva piovuto. In quel momento credo che non stesse piovendo, ma non mi ricordo bene. Non mi ricordo com'era fatto il ramo, faccio davvero molto fatica a ricordare. Ricordo di aver visto il ramo per terra, ma non posso dire altro”; “non ricordo la dinamica della caduta. Ho visto mio PA cadere e sono andata verso di lui (…) non mi ricordo le dimensioni del ramo, la sua forma. Non mi ricordo se fosse un ramo o un albero, non mi ricordo. Non mi ricordo se fosse ricoperto da foglie bagnate”; iv) non ha confermato che la caduta del PA si sia compendiata in uno scivolamento su un ramo, dichiarando sul punto quanto segue: “Ribadisco che non sono in grado di descrivere il ramo.
Chiaramente, quando mio PA è caduto l'ho soccorso, ero molto preoccupata del fatto che non riuscisse ad alzarsi. Ho cercato di capire cosa fosse successo, in quel momento ho visto il ramo, ma ero concentrata su mio PA e non mi sono soffermata sul ramo (…) Io affermo che mio PA è pagina 6 di 8 caduto sul ramo, perché c'era un ramo per terra. Io ricordo che mio PA, camminando, aveva cercato di aggirare questo ramo, di scavalcarlo, di passargli intorno, non saprei dire meglio. Non saprei descrivere meglio cosa ha fatto mio PA”.
6.2. Il teste , da par sua: Parte_2
i) non è stato in grado di identificare il luogo di verificazione del sinistro, a tal proposito dichiarando quanto segue: “Non mi ricordo se la caduta sia avvenuta nei pressi della statua (…) potrei dire di sì, come di no, non mi ricordo. Non mi ricordo nemmeno se il signor sia caduto mentre scendeva Per_1 dalle scalette che vedo raffigurate nelle fotografie che mi vengono mostrate”;
ii) non è stato in grado di riferire la dinamica della caduta dell'attore, a tal proposito dichiarando quanto segue: “Io ricordo di aver proprio visto una figura cadere e di essermi avvicinato. In questo momento non mi ricordo la dinamica della caduta, cioè come la persona è scivolata. Ricordo comunque che mi trovavo alle spalle della persona che ho visto cadere”;
iii) non ha confermato che la caduta dell'attore sia avvenuta per scivolamento su un ramo, dichiarando quanto al ramo quanto segue: “ricordo che vicino al signor , che era a terra, c'era un tronco, un Per_1 albero caduto. Era di grosse dimensioni, direi che aveva un diametro di circa 30 centimetri, più o meno. Praticamente, per quel che ho visto io, c'era una stradina, un piccolo vialetto, un sentierino sul quale stava camminando il signor e c'era questo ramo o tronco che era posizionato Per_1 perpendicolarmente al vialetto. Il ramo (e di questo sono sicuro) ostruiva il passaggio sul vialetto.
Sono abbastanza sicuro nel dire che per via della presenza del ramo o tronco non si riusciva a transitare lungo il vialetto”; iv) ha aggiunto che il ramo così descritto era chiaramente visibile, dichiarando quanto segue: “L'ho visto io quando sono arrivato verso il signor e penso che qualsiasi altra persona avrebbe Per_1 potuto vederlo”.
6.3. La lettura delle dichiarazioni di testimoni porta dunque a concludere che nel caso di specie quel che è stato provato è il fatto che l'attore è caduto in un punto non identificato del Parco degli
Alpini; che vicino al suo corpo, steso a terra dopo la caduta, sua figlia e il passante Persona_1 hanno rinvenuto un ramo o un tronco (di forma e dimensioni non note, come già Parte_2 accertato, e in ogni caso ben visibile per i pedoni in transito nel Parco); che per tale ragione essi hanno concluso che l'attore fosse caduto scivolando sul ramo, pur non avendo visivamente percepito e colto la dinamica della caduta.
All'evidenza, si tratta di esiti probatori che non descrivono il sinistro per cui è causa, che non provano il nesso di derivazione causale del sinistro da una res posta nella custodia del e che CP_1 non supportano dunque la domanda attorea. pagina 7 di 8 *
7. In conclusione, la domanda attorea va rigettata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere al le spese di lite che, Parte_1 Controparte_1 in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, nei valori minimi, che si reputano congrui avendo riguardo al grado di complessità della lite e al valore della causa, di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento), vanno liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5653/2022:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 18/11/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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