Sentenza breve 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 11/04/2023, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Franchi e Stefania Massarenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat.-OMISSIS- emesso in data 14.12.2022 e notificato data 4.1.2023, di diniego del rinnovo della licenza porto di fucile a uso caccia;
della nota prot. -OMISSIS-, emessa dalla Questura di -OMISSIS- il 24.08.2022 e notificata il 29.08.2022, con la quale è stato comunicato il diniego del rinnovo licenza porto di fucile per uso caccia ed i motivi ostativi a sostegno del diniego, e di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale riferito alla pratica.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Questore di -OMISSIS- ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 5.4.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto, potendo essere definito in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti.
I) In via preliminare, il Collegio dà atto che il diniego impugnato è in particolare incentrato su un provvedimento di revoca della patente disposta dal Prefetto di -OMISSIS-, a sua volta, motivato con riferimento alla violazione del divieto di circolazione da parte del ricorrente, che ha inoltre riportato numerose condanne in materia di circolazione stradale.
II) In linea generale, il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27.12.2017, n. 813, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18.7.2017, n. 826, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17.7.2017 n. 265, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10.7.2017, n. 8148).
Nella materia di che trattasi, la funzione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, non è di reprimere gli illeciti consumati, bensì quella di prevenire possibili sinistri, non necessariamente dolosi, che possano verificarsi per un uso incauto e sconsiderato delle armi, dovendosi tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo, trattandosi di poteri attribuiti per finalità di prevenzione, non richiedendosi un accertato ed oggettivo abuso nell'uso delle armi, essendo invece sufficiente, secondo una valutazione non inattendibile, che il soggetto non dia adeguato affidamento (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5.6.2017, n. 724).
III.1) Secondo il ricorrente, premesso che “i provvedimenti di natura penale ed amministrativa” posti a fondamento del diniego oggetto del presente giudizio, riguardavano “il proprio ambito lavorativo, ovvero la conduzione di mezzi di trasporto, il rigetto dell'istanza avrebbe dovuto essere motivata in relazione al pericolo di abuso delle armi”.
Il Collegio non condivide detti argomenti, considerato che, per giurisprudenza pacifica, “la licenza di porto d’armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l'autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse”, essendo il giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi più stringente rispetto a quello di pericolosità sociale, giustificando il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.11.2015, n. 12802).
Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, i comportamenti serbati dal ricorrente, hanno dato luogo ad “un atteggiamento pervicacemente irrispettoso”, avendo lo stesso violato le “comuni regole poste a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale (…) nonostante più scrupoloso ne dovesse essere il rispetto, specie in ragione dell’attività lavorativa svolta”, ciò che denota “una personalità che certamente non offre sicuro affidamento, anche in ordine al godimento del titolo di polizia, che richiede viceversa che il soggetto sia esente da mende od indizi negativi, e che serbi una buona condotta”.
III.2) Alla luce di quanto precede, non risultano determinanti gli ulteriori argomenti con cui il ricorrente contesta il rilievo attribuito dal diniego impugnato ai provvedimenti penali ivi citati, dovendo lo stesso essere confermato, a prescindere dagli stessi.
IV) Anche il motivo con cui l’istante deduce la mancata valutazione dei suoi apporti partecipativi non merita accoglimento, non avendo lo stesso, neppure nel corso del presente giudizio, evidenziato elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.