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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA SE, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6278/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 01430581213 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini ME Del NT - 98078030784 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1613221 CONTR. CONSORT. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste ELle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difeso dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato il 15/11/2023, si oppone all'Avviso di Pagamento n. 2023/1613221/ ELl'1/9/2023, notificato il 31/8/2023 dalla SOGERT spa, (concessionario) per conto EL Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini ME EL NT (consorzio), con richiesta di versamento di tot. € 10.576,00, relativo al mancato pagamento EL “Contributo Consortile per l'anno 2022, su dei terreni di proprietà siti nel Comune di Casali EL Manco.
Il ricorrente, preliminarmente precisa che con precedenti comunicazioni EL 15/5/2023 e ELl'8/6/2023, aveva contestato la stessa pretesa tributaria per l'anno precedente (2021) all'ente impositore, che, con risposta EL 30/6/2023, nel prendere atto ELle suddette note, aveva preannunciato “un sopralluogo” sui terreni gravati da contributo, mai effettuato. In ogni caso il ricorrente contesta l'Avviso opposto che, fra l'altro, risulta notificato il giorno prima ELla sua emissione. Eccepisce, poi, la nullità ELlo stesso, in quanto, sempre a suo parere, l'atto è carente di motivazione, dal momento che nessuna prova viene fornita dei fatti costitutivi la pretesa tributaria e ELla sussistenza dei presupposti che, per legge, devono sussistere: beneficio fondiario ed opere/servizi consortili, con ripartizione proporzionale sugli stessi consorziati. Aggiunge che la relativa prova dei suddetti elementi, a carico ELl'ente impositore (attore processuale), è, invece, EL tutto assente nel provvedimento in esame. Richiama giurisprudenza (di merito e Corte Cost. n. 188/2018) e precedenti sentenze a favore ELla tesi sostenuta. Allega, inoltre, Perizia Tecnica EL 25/9/2023.
Il l.r.p.t. ELla SO.Ge:R.T. spa, concessionaria, difeso dall'Avv. Difensore_2, nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni EL 5/3/2024, precisa, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva EL concessionario per tutte quelle eccezioni e/o circostanze che riguardano il “merito” ELla controversia e che afferiscono all'esclusiva competenza e responsabilità EL Consorzio. Aggiunge che, in buona sostanza, in assenza di altri finanziamenti da parte degli Enti Territoriali, il contributo richiesto ai consorziati è dovuto sia per le necessarie spese istituzionali EL Consorzio sia per il ruolo (di vigilanza) e per le opere ed i servizi resi e ciò anche per la sola inclusione dei terreni nel perimetro consortile, e, quindi, anche in assenza EL Piano di Classica e ELla prova sulle opere e/o sui servizi resi, dovendosi, sempre a parere ELla parte resistente, ritenere, comunque presunto il beneficio arrecato, e che potrebbe anche essere
“potenziale o futuro”. Rigetta, quindi, tutte le altre eccezioni (nel merito) di cui al ricorso ed, in particolare, la carenza di motivazione ELl'atto opposto, che, a suo parere, è, invece, legittimo e motivato e, nel merito, ribadisce la fondatezza ELl'Avviso emesso, stante anche l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ed, in particolare, EL Piano di Classifica.
Con Memorie illustrative EL 22/7/2024, il difensore ELla parte ricorrente, in via preliminare, eccepisce la nullità ELla costituzione ELla parte resistente, sostenendo testualmente “la mancanza di una idonea procura ad litem, essendo quella prodotta (priva persino di data) EL tutto generica, in mancanza di riferimento all'odierno ricorso, come anche all'atto impugnato… perfettamente identica” al moELlo utilizzato dalla medesima società in numerosi altri giudizi di analogo oggetto”. Insiste, comunque, nelle ragioni già esposte nel ricorso (nessun beneficio/vantaggio a favore dei terreni ed assenza di opere e servizi consortili sugli stessi) e contesta tutto quanto ex adversus esposto nelle Controdeduzioni EL Concessionario, perché infondate.
Il Consorzio, ente impositore, non risulta costituito in giudizio, anche se in atti c'è la prova che il ricorso è stato proposto e notificato anche nei confronti ELlo stesso, con pec EL 18/10/2023.
Alla (precedente) udienza EL 10/9/2025, la Corte, “Preso atto ELl'eccezione sollevata dal ricorrente circa la regolarità formale ELla procura ad litem ELla SOGERT spa”, ne ordinava la regolarizzazione e rinviava la trattazione EL ricorso all'udienza EL 12/11/2025.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte resistente, il difensore EL ricorrente insiste nei motivi di nullità esposti. La causa, quindi, viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, questo giudicante rileva che la parte resistente, non ha, di fatto, ottemperato alla regolarizzazione ELla procura ad litem (richiesta con ordinanza EL 10/9/2025) conferita all'avv. Difensore_2 e che, anche a parere di questo giudicante, risulta affetta dai vizi eccepiti dalla parte ricorrente nelle proprie memorie EL 22/7/2024. Ciò posto, nessun esame e/o riscontro può essere accordato, in questa sede, agli atti prodotti dal concessionario, parte resistente (controdeduzioni ed allegati), da estromettere.
In ogni caso, dall'esame EL ricorso e dalla copiosa e congruente produzione documentale allegata (istanza preventiva di annullamento;
perizia tecnica;
favorevole giurisprudenza su casi identici, ecc.), le ragioni ELla parte ricorrente sono fondate e legittime, perciò vanno accolte. In verità, questo giudicante, analizzati gli atti di causa, ritiene che la fattispecie in esame vada, di fatto ed in via sostanziale, esaminata e decisa sulla base ELla eccezione sollevata nel ricorso -avente natura prevalente sulle altre- e relativa all'eccepita assenza EL presupposto impositivo, che, in base alle norme in materia, legittima il pagamento EL Contributo Consortile richiesto. Presupposto che, come noto, consiste in un vantaggio/beneficio, diretto e specifico, che le opere e/o i servizi EL Consorzio esattore, hanno, o avrebbero dovuto, apportare sui terreni gravati dal tributo stesso, nonché sul successivo iter seguito per il calcolo EL contributo;
calcolo da effettuarsi, come per legge, in “termini proporzionali” al beneficio-vantaggio ricevuto dai singoli consorziati.
In verità, anche la giurisprudenza, prevalente e più autorevole, ha ormai consolidato il principio, dal quale questo giudicante non intende discostarsi, in base al quale è proprio il
“beneficio/vantaggio fondiario ricevuto dagli immobili” che, di fatto, legittima (consente), appunto, il Consorzio a riscuotere il relativo tributo, ai sensi ELl'art. 860 c.c. ELl'art. 10 EL R.D. n. 215 EL 1933, nonché ELla legge Regione Calabria n. 11 EL 23/7/2003, così come interpretate dalla giurisprudenza più autorevole. Infatti, a proposito di quest'ultimo aspetto (sussistenza EL beneficio vantaggio anche per la riscossione ELle c.d. “spese istituzionali” EL Consorzio) la questione ha, dopo anni di problematiche interpretative, trovato compiuta composizione nei “principi” stabiliti, in particolare, dalla decisione ELla (depositata il 19/10/2018), che Corte Costituzionale EL 25/9/2018 n. 188/2018 finalmente ha posto fine (si spera) alle incertezze ed alle varie diatribe, discusse negli anni precedenti, trovando, poi, autorevole sostegno anche nella giurisprudenza ELla Suprema Corte. In buona sostanza, nella suddetta dirimente decisione, la Corte Costituzionale, come noto, dopo avere anche affrontato le altre diverse tematiche riguardanti la materia dei Consorzi di Bonifica e EL contributo consortile (ex art. 860 c.c.) e riaffermata la natura tributaria ELlo stesso (nonché la potestà dei consorzi a richiedere i
“contributi” previsti), ha sancito, proprio ad impulso di questa CTP di Cosenza, che, anche per la riscossione ELla quota di cui alla lettera a) EL contributo consortile, ex art. 23 ELla l.r. n. 11/2003, afferente le c.d. spese istituzionali EL Consorzio, non è sufficiente (per come impropriamente si vorrebbe accreditare nelle difese ELla parte ricorrente) la sola inclusione EL terreno nel perimetro consortile, ma necessita che lo stesso abbia ricevuto un beneficio/vantaggio immediato (o potenziale) dall'attività (ELle opere) di bonifica EL consorzio, da provare e non, quindi, da affermare semplicemente.
In buona sostanza, il Giudice ELla legge, ha stabilito che anche la riscossione ELla più volte richiamata quota per le spese istituzionali EL Consorzio (lett. a), non può essere
“indipendente dal beneficio fondiario”, per cui, sul punto, è stata dichiarata la incostituzionalità ELla norma (art. 23, c. 1 lett. a, L.R. n. 11/2003). D'altro canto, lo stesso legislatore ELla Regione Calabria con le modifiche alla l.r. n. 13/2017 aveva, comunque, rimediato alla anomalia censurata con la richiamata decisione ELla C.C., prevedendo, in pratica, che il contribuente-consorziato fosse tenuto al pagamento EL contributo consortile (non più diviso in quote), ma solo se, anche attraverso il piano di classifica, veniva provata la effettiva sussistenza di un beneficio/vantaggio a favore EL terreno, derivante dalle opere di bonifica (anche di mantenimento) poste in essere dal Consorzio, ente impositore.
Di fatto, per il caso in esame, stante anche la mancata costituzione in giudizio EL soggetto impositore (Consorzio), nell'Avviso di Pagamento de qua manca qualsiasi riferimento e una qualsiasi prova –oggettiva e certa- sulle opere/sui servizi realizzate/i dal Consorzio e sul “vantaggio/beneficio”, diretto e specifico che i terreni tassati avrebbero ricevuto dall'operato di bonifica EL Consorzio (negato, invece, dalla parte ricorrente). La sola imprescindibile prova su queste circostanze (opere realizzate e correlato beneficio), infatti, legittima, per come detto, la riscossione EL relativo
“contributo consortile”. In realtà, quindi, l'eccezione sollevata nel ricorso sulla “carenza di motivazione” ELl'atto opposto è fondata. A ciò va aggiunto che il “contributo consortile”, in ogni caso, deve essere, come accennato, richiesto e riscosso “in ragione ed in proporzione al beneficio ricevuto” e ciò da valere sia per le spese c.d. “istituzionali” sia per le altre, quali, quelle per “opere irrigue”, ecc. sulla base di un “Piano annuale di Riparto” ELle spese per ogni consorziato, pena la sua illegittimità. Anche questo elemento risulta, invece, EL tutto assente e disatteso nel provvedimento impugnato.
A proposito, poi, su chi debba gravare l'onere ELla prova sule suddette circostanze (sussistenza EL beneficio/vantaggio e sulla proporzionalità EL contributo da definire attraverso il Piano di Riparto), va precisato che, anche per prevalente orientamento giurisprudenziale, è stato coniato ed accettato un altro principio: in presenza ELla provata adozione degli “atti amministrativi” previsti per la riscossione dei “contributi consortili”, quali la ELimitazione EL Perimetro Consortile, la adozione di un Piano di Classifica approvato dalla Regione, la determinazione (annuale) ELl'Indice di Contribuenza, ecc., spetta al contribuente l'onere ELla prova sull'assenza di un qualsivoglia “beneficio/vantaggio” sul proprio terreno in conseguenza ELle opere o dei servizi realizzati (o da realizzare) dal Consorzio. Invece in assenza ELla prova sulla effettiva e regolare adozione, da parte EL Consorzio, dei suddetti atti-adempimenti, da portare a conoscenza EL consorziato, l'onere di provare il “beneficio/vantaggio”, spetta al Consorzio stesso se costituito (o al Concessionario, costituito), pena la declaratoria di illegittimità ELla pretesa tributaria richiesta (cfr: Cass Sez Tribut. Sent n. 11431/2022 ed idem n. 20359/2021). Sul punto (adozione Piano di Classifica e Piano annuale di contribuenza), a parere di questo giudicante, è necessario, poi, aggiungere che, parte ELla stessa giurisprudenza, anche a volere ritenere esaustivo il richiamo alla adozione EL “Piano di Classifica” (quando dovesse esserci ed essere pertinente all'anno di riscossione), ritiene che la sola “adozione EL Piano di Classifica” non sempre legittimerebbe “l'inversione ELl'onere ELla prova sul beneficio” a carico EL contribuente, fino a quando lo stesso Piano di Classifica non faccia riferimento anche al Piano di Riparto ELla spesa, che il Consorzio deve, annualmente, adottare, affinché il contributo richiesto tenga conto ELla effettiva incidenza ELle opere consortili per il perseguimento EL previsto “beneficio/vantaggio, diretto, concreto e specifico”, ricevuto dai terreni stessi. In altri termini è stato ritenuto non EL tutto legittimo e corretto che il calcolo (quantizzazione) EL “contributo consortile” avvenga –genericamente- sulla sola base di un'operazione aritmetica, escludendo, appunto, qualsiasi riferimento alla specifica, diversa usufruibilità EL servizio consortile per ogni singolo terreno (per come, d'altro canto, avviene nella determinazione ELle “quote condominiali”, differenti per ogni singolo appartamento). Inoltre, anche di recente, parte ELla stessa giurisprudenza, ritiene che se il Piano di Classifica, adottato e vigente, viene, comunque, contestato dal contribuente con argomentazioni e/o prove, viene meno “la presunzione ex lege ELla sussistenza EL beneficio” e le ragioni (contrapposte) ELle parti in giudizio, debbono essere valutate dal giudicante sulla base degli ordinari mezzi di prova. In tale senso è l'orientamento che si va ELineando anche alla luce ELla intervenuta “Riforma” di cui alla l. n. 130/2022 ed, in particolare, all'aggiunta EL comma 5-bis all'art. 7 EL D. Lgs n. 546/92 (sull'onere probatorio). L'assunto appena esposto (presunzione ex lege ELla “sussistenza EL beneficio”, in presenza ELla sola prova ELla avvenuta adozione EL Piano di Classifica, con “inversione ELl'onere ELla prova” sul consorziato-contribuente), viene ormai contestato e dovrà ancora trovare una ulteriore sistematicità ed interpretazione giurisprudenziale. A questo proposito va anche evidenziato che la parte ricorrente, anche attraverso il deposito in atti di una poderosa e chiara prova documentale (Relazione Tecnica;
rilievi fotografici ed ortografia dei luoghi), ha eccepito ed ha dato prova (e, perciò, ha anche convinto questo giudicante) sull'assoluto “stato (di abbandono) dei luoghi”, e sull'assenza di qualsiasi “efficiente” opera e/o servizio di bonifica da parte EL Consorzio sui terreni in questione, tant'è che sul punto, anche per contrastare le prove ELla parte ricorrente (perizie, foto, ecc.), manca, invece, qualsiasi “prova EL contrario”, che le parti convenute (consorzio) avrebbero dovuto fornire.
Inoltre, si osserva ulteriormente che nell'Avviso di Pagamento, oggi opposto, vengono richiamati un Piano di Classifica ed altri provvedimenti relativi, però, ad anni precedenti
-2014- (cioè sette anni prima EL contributo richiesto EL 2021!), anche se il PdC risulta pubblicato sul BUR Calabria nel 2017, mentre la normativa in materia di contributi consortili richiede, invece, alcuni adempimenti (atti) a scadenza annuale. Inoltre, nel caso in esame, il concessionario, solo con le successive “memorie” e, quindi, tardivamente, fa riferimento e deposita la copia EL Piano di Classifica, ma relativa sempre a quella redatta nel 2014 ed approvata nel 2017.
In conclusione, alla luce dei principi appena opposti, quindi, il contributo consortile richiesto con l'Avviso de qua, non supportato da prove certe sia sulla puntuale adozione di tutti gli atti amministrativi presupposti (non basta il loro semplice, generico e parziale richiamo) sia e soprattutto, sulla mancanza ELla prova sul presupposto impositivo (esistenza beneficio/vantaggio; presenza ELle opere di bonifica e riparto proporzionale EL contributo richiesto, così come sopra illustrati), è, di fatto, illegittimo e lo stesso Avviso va annullato. Gli altri motivi esposti restano assorbiti dall'accoglimento di questa eccezione prevalente sulle altre. Si ritiene, infine, che le spese EL presente giudizio, -in virtù EL principio sulla
“soccombenza virtuale”- debbano essere sostenute, in solido, da entrambe le
“controparti” (Consorzio e Concessionario), Le stesse, considerata anche l'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore EL ricorrente in € 500,00 per onorario, oltre a spese forfettizzate ed oneri, come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna, in solido, le controparti convenute al pagamento ELle spese di giudizio, così come liquidate nella parte motiva.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA SE, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6278/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 01430581213 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini ME Del NT - 98078030784 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1613221 CONTR. CONSORT. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste ELle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difeso dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato il 15/11/2023, si oppone all'Avviso di Pagamento n. 2023/1613221/ ELl'1/9/2023, notificato il 31/8/2023 dalla SOGERT spa, (concessionario) per conto EL Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini ME EL NT (consorzio), con richiesta di versamento di tot. € 10.576,00, relativo al mancato pagamento EL “Contributo Consortile per l'anno 2022, su dei terreni di proprietà siti nel Comune di Casali EL Manco.
Il ricorrente, preliminarmente precisa che con precedenti comunicazioni EL 15/5/2023 e ELl'8/6/2023, aveva contestato la stessa pretesa tributaria per l'anno precedente (2021) all'ente impositore, che, con risposta EL 30/6/2023, nel prendere atto ELle suddette note, aveva preannunciato “un sopralluogo” sui terreni gravati da contributo, mai effettuato. In ogni caso il ricorrente contesta l'Avviso opposto che, fra l'altro, risulta notificato il giorno prima ELla sua emissione. Eccepisce, poi, la nullità ELlo stesso, in quanto, sempre a suo parere, l'atto è carente di motivazione, dal momento che nessuna prova viene fornita dei fatti costitutivi la pretesa tributaria e ELla sussistenza dei presupposti che, per legge, devono sussistere: beneficio fondiario ed opere/servizi consortili, con ripartizione proporzionale sugli stessi consorziati. Aggiunge che la relativa prova dei suddetti elementi, a carico ELl'ente impositore (attore processuale), è, invece, EL tutto assente nel provvedimento in esame. Richiama giurisprudenza (di merito e Corte Cost. n. 188/2018) e precedenti sentenze a favore ELla tesi sostenuta. Allega, inoltre, Perizia Tecnica EL 25/9/2023.
Il l.r.p.t. ELla SO.Ge:R.T. spa, concessionaria, difeso dall'Avv. Difensore_2, nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni EL 5/3/2024, precisa, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva EL concessionario per tutte quelle eccezioni e/o circostanze che riguardano il “merito” ELla controversia e che afferiscono all'esclusiva competenza e responsabilità EL Consorzio. Aggiunge che, in buona sostanza, in assenza di altri finanziamenti da parte degli Enti Territoriali, il contributo richiesto ai consorziati è dovuto sia per le necessarie spese istituzionali EL Consorzio sia per il ruolo (di vigilanza) e per le opere ed i servizi resi e ciò anche per la sola inclusione dei terreni nel perimetro consortile, e, quindi, anche in assenza EL Piano di Classica e ELla prova sulle opere e/o sui servizi resi, dovendosi, sempre a parere ELla parte resistente, ritenere, comunque presunto il beneficio arrecato, e che potrebbe anche essere
“potenziale o futuro”. Rigetta, quindi, tutte le altre eccezioni (nel merito) di cui al ricorso ed, in particolare, la carenza di motivazione ELl'atto opposto, che, a suo parere, è, invece, legittimo e motivato e, nel merito, ribadisce la fondatezza ELl'Avviso emesso, stante anche l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ed, in particolare, EL Piano di Classifica.
Con Memorie illustrative EL 22/7/2024, il difensore ELla parte ricorrente, in via preliminare, eccepisce la nullità ELla costituzione ELla parte resistente, sostenendo testualmente “la mancanza di una idonea procura ad litem, essendo quella prodotta (priva persino di data) EL tutto generica, in mancanza di riferimento all'odierno ricorso, come anche all'atto impugnato… perfettamente identica” al moELlo utilizzato dalla medesima società in numerosi altri giudizi di analogo oggetto”. Insiste, comunque, nelle ragioni già esposte nel ricorso (nessun beneficio/vantaggio a favore dei terreni ed assenza di opere e servizi consortili sugli stessi) e contesta tutto quanto ex adversus esposto nelle Controdeduzioni EL Concessionario, perché infondate.
Il Consorzio, ente impositore, non risulta costituito in giudizio, anche se in atti c'è la prova che il ricorso è stato proposto e notificato anche nei confronti ELlo stesso, con pec EL 18/10/2023.
Alla (precedente) udienza EL 10/9/2025, la Corte, “Preso atto ELl'eccezione sollevata dal ricorrente circa la regolarità formale ELla procura ad litem ELla SOGERT spa”, ne ordinava la regolarizzazione e rinviava la trattazione EL ricorso all'udienza EL 12/11/2025.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte resistente, il difensore EL ricorrente insiste nei motivi di nullità esposti. La causa, quindi, viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, questo giudicante rileva che la parte resistente, non ha, di fatto, ottemperato alla regolarizzazione ELla procura ad litem (richiesta con ordinanza EL 10/9/2025) conferita all'avv. Difensore_2 e che, anche a parere di questo giudicante, risulta affetta dai vizi eccepiti dalla parte ricorrente nelle proprie memorie EL 22/7/2024. Ciò posto, nessun esame e/o riscontro può essere accordato, in questa sede, agli atti prodotti dal concessionario, parte resistente (controdeduzioni ed allegati), da estromettere.
In ogni caso, dall'esame EL ricorso e dalla copiosa e congruente produzione documentale allegata (istanza preventiva di annullamento;
perizia tecnica;
favorevole giurisprudenza su casi identici, ecc.), le ragioni ELla parte ricorrente sono fondate e legittime, perciò vanno accolte. In verità, questo giudicante, analizzati gli atti di causa, ritiene che la fattispecie in esame vada, di fatto ed in via sostanziale, esaminata e decisa sulla base ELla eccezione sollevata nel ricorso -avente natura prevalente sulle altre- e relativa all'eccepita assenza EL presupposto impositivo, che, in base alle norme in materia, legittima il pagamento EL Contributo Consortile richiesto. Presupposto che, come noto, consiste in un vantaggio/beneficio, diretto e specifico, che le opere e/o i servizi EL Consorzio esattore, hanno, o avrebbero dovuto, apportare sui terreni gravati dal tributo stesso, nonché sul successivo iter seguito per il calcolo EL contributo;
calcolo da effettuarsi, come per legge, in “termini proporzionali” al beneficio-vantaggio ricevuto dai singoli consorziati.
In verità, anche la giurisprudenza, prevalente e più autorevole, ha ormai consolidato il principio, dal quale questo giudicante non intende discostarsi, in base al quale è proprio il
“beneficio/vantaggio fondiario ricevuto dagli immobili” che, di fatto, legittima (consente), appunto, il Consorzio a riscuotere il relativo tributo, ai sensi ELl'art. 860 c.c. ELl'art. 10 EL R.D. n. 215 EL 1933, nonché ELla legge Regione Calabria n. 11 EL 23/7/2003, così come interpretate dalla giurisprudenza più autorevole. Infatti, a proposito di quest'ultimo aspetto (sussistenza EL beneficio vantaggio anche per la riscossione ELle c.d. “spese istituzionali” EL Consorzio) la questione ha, dopo anni di problematiche interpretative, trovato compiuta composizione nei “principi” stabiliti, in particolare, dalla decisione ELla (depositata il 19/10/2018), che Corte Costituzionale EL 25/9/2018 n. 188/2018 finalmente ha posto fine (si spera) alle incertezze ed alle varie diatribe, discusse negli anni precedenti, trovando, poi, autorevole sostegno anche nella giurisprudenza ELla Suprema Corte. In buona sostanza, nella suddetta dirimente decisione, la Corte Costituzionale, come noto, dopo avere anche affrontato le altre diverse tematiche riguardanti la materia dei Consorzi di Bonifica e EL contributo consortile (ex art. 860 c.c.) e riaffermata la natura tributaria ELlo stesso (nonché la potestà dei consorzi a richiedere i
“contributi” previsti), ha sancito, proprio ad impulso di questa CTP di Cosenza, che, anche per la riscossione ELla quota di cui alla lettera a) EL contributo consortile, ex art. 23 ELla l.r. n. 11/2003, afferente le c.d. spese istituzionali EL Consorzio, non è sufficiente (per come impropriamente si vorrebbe accreditare nelle difese ELla parte ricorrente) la sola inclusione EL terreno nel perimetro consortile, ma necessita che lo stesso abbia ricevuto un beneficio/vantaggio immediato (o potenziale) dall'attività (ELle opere) di bonifica EL consorzio, da provare e non, quindi, da affermare semplicemente.
In buona sostanza, il Giudice ELla legge, ha stabilito che anche la riscossione ELla più volte richiamata quota per le spese istituzionali EL Consorzio (lett. a), non può essere
“indipendente dal beneficio fondiario”, per cui, sul punto, è stata dichiarata la incostituzionalità ELla norma (art. 23, c. 1 lett. a, L.R. n. 11/2003). D'altro canto, lo stesso legislatore ELla Regione Calabria con le modifiche alla l.r. n. 13/2017 aveva, comunque, rimediato alla anomalia censurata con la richiamata decisione ELla C.C., prevedendo, in pratica, che il contribuente-consorziato fosse tenuto al pagamento EL contributo consortile (non più diviso in quote), ma solo se, anche attraverso il piano di classifica, veniva provata la effettiva sussistenza di un beneficio/vantaggio a favore EL terreno, derivante dalle opere di bonifica (anche di mantenimento) poste in essere dal Consorzio, ente impositore.
Di fatto, per il caso in esame, stante anche la mancata costituzione in giudizio EL soggetto impositore (Consorzio), nell'Avviso di Pagamento de qua manca qualsiasi riferimento e una qualsiasi prova –oggettiva e certa- sulle opere/sui servizi realizzate/i dal Consorzio e sul “vantaggio/beneficio”, diretto e specifico che i terreni tassati avrebbero ricevuto dall'operato di bonifica EL Consorzio (negato, invece, dalla parte ricorrente). La sola imprescindibile prova su queste circostanze (opere realizzate e correlato beneficio), infatti, legittima, per come detto, la riscossione EL relativo
“contributo consortile”. In realtà, quindi, l'eccezione sollevata nel ricorso sulla “carenza di motivazione” ELl'atto opposto è fondata. A ciò va aggiunto che il “contributo consortile”, in ogni caso, deve essere, come accennato, richiesto e riscosso “in ragione ed in proporzione al beneficio ricevuto” e ciò da valere sia per le spese c.d. “istituzionali” sia per le altre, quali, quelle per “opere irrigue”, ecc. sulla base di un “Piano annuale di Riparto” ELle spese per ogni consorziato, pena la sua illegittimità. Anche questo elemento risulta, invece, EL tutto assente e disatteso nel provvedimento impugnato.
A proposito, poi, su chi debba gravare l'onere ELla prova sule suddette circostanze (sussistenza EL beneficio/vantaggio e sulla proporzionalità EL contributo da definire attraverso il Piano di Riparto), va precisato che, anche per prevalente orientamento giurisprudenziale, è stato coniato ed accettato un altro principio: in presenza ELla provata adozione degli “atti amministrativi” previsti per la riscossione dei “contributi consortili”, quali la ELimitazione EL Perimetro Consortile, la adozione di un Piano di Classifica approvato dalla Regione, la determinazione (annuale) ELl'Indice di Contribuenza, ecc., spetta al contribuente l'onere ELla prova sull'assenza di un qualsivoglia “beneficio/vantaggio” sul proprio terreno in conseguenza ELle opere o dei servizi realizzati (o da realizzare) dal Consorzio. Invece in assenza ELla prova sulla effettiva e regolare adozione, da parte EL Consorzio, dei suddetti atti-adempimenti, da portare a conoscenza EL consorziato, l'onere di provare il “beneficio/vantaggio”, spetta al Consorzio stesso se costituito (o al Concessionario, costituito), pena la declaratoria di illegittimità ELla pretesa tributaria richiesta (cfr: Cass Sez Tribut. Sent n. 11431/2022 ed idem n. 20359/2021). Sul punto (adozione Piano di Classifica e Piano annuale di contribuenza), a parere di questo giudicante, è necessario, poi, aggiungere che, parte ELla stessa giurisprudenza, anche a volere ritenere esaustivo il richiamo alla adozione EL “Piano di Classifica” (quando dovesse esserci ed essere pertinente all'anno di riscossione), ritiene che la sola “adozione EL Piano di Classifica” non sempre legittimerebbe “l'inversione ELl'onere ELla prova sul beneficio” a carico EL contribuente, fino a quando lo stesso Piano di Classifica non faccia riferimento anche al Piano di Riparto ELla spesa, che il Consorzio deve, annualmente, adottare, affinché il contributo richiesto tenga conto ELla effettiva incidenza ELle opere consortili per il perseguimento EL previsto “beneficio/vantaggio, diretto, concreto e specifico”, ricevuto dai terreni stessi. In altri termini è stato ritenuto non EL tutto legittimo e corretto che il calcolo (quantizzazione) EL “contributo consortile” avvenga –genericamente- sulla sola base di un'operazione aritmetica, escludendo, appunto, qualsiasi riferimento alla specifica, diversa usufruibilità EL servizio consortile per ogni singolo terreno (per come, d'altro canto, avviene nella determinazione ELle “quote condominiali”, differenti per ogni singolo appartamento). Inoltre, anche di recente, parte ELla stessa giurisprudenza, ritiene che se il Piano di Classifica, adottato e vigente, viene, comunque, contestato dal contribuente con argomentazioni e/o prove, viene meno “la presunzione ex lege ELla sussistenza EL beneficio” e le ragioni (contrapposte) ELle parti in giudizio, debbono essere valutate dal giudicante sulla base degli ordinari mezzi di prova. In tale senso è l'orientamento che si va ELineando anche alla luce ELla intervenuta “Riforma” di cui alla l. n. 130/2022 ed, in particolare, all'aggiunta EL comma 5-bis all'art. 7 EL D. Lgs n. 546/92 (sull'onere probatorio). L'assunto appena esposto (presunzione ex lege ELla “sussistenza EL beneficio”, in presenza ELla sola prova ELla avvenuta adozione EL Piano di Classifica, con “inversione ELl'onere ELla prova” sul consorziato-contribuente), viene ormai contestato e dovrà ancora trovare una ulteriore sistematicità ed interpretazione giurisprudenziale. A questo proposito va anche evidenziato che la parte ricorrente, anche attraverso il deposito in atti di una poderosa e chiara prova documentale (Relazione Tecnica;
rilievi fotografici ed ortografia dei luoghi), ha eccepito ed ha dato prova (e, perciò, ha anche convinto questo giudicante) sull'assoluto “stato (di abbandono) dei luoghi”, e sull'assenza di qualsiasi “efficiente” opera e/o servizio di bonifica da parte EL Consorzio sui terreni in questione, tant'è che sul punto, anche per contrastare le prove ELla parte ricorrente (perizie, foto, ecc.), manca, invece, qualsiasi “prova EL contrario”, che le parti convenute (consorzio) avrebbero dovuto fornire.
Inoltre, si osserva ulteriormente che nell'Avviso di Pagamento, oggi opposto, vengono richiamati un Piano di Classifica ed altri provvedimenti relativi, però, ad anni precedenti
-2014- (cioè sette anni prima EL contributo richiesto EL 2021!), anche se il PdC risulta pubblicato sul BUR Calabria nel 2017, mentre la normativa in materia di contributi consortili richiede, invece, alcuni adempimenti (atti) a scadenza annuale. Inoltre, nel caso in esame, il concessionario, solo con le successive “memorie” e, quindi, tardivamente, fa riferimento e deposita la copia EL Piano di Classifica, ma relativa sempre a quella redatta nel 2014 ed approvata nel 2017.
In conclusione, alla luce dei principi appena opposti, quindi, il contributo consortile richiesto con l'Avviso de qua, non supportato da prove certe sia sulla puntuale adozione di tutti gli atti amministrativi presupposti (non basta il loro semplice, generico e parziale richiamo) sia e soprattutto, sulla mancanza ELla prova sul presupposto impositivo (esistenza beneficio/vantaggio; presenza ELle opere di bonifica e riparto proporzionale EL contributo richiesto, così come sopra illustrati), è, di fatto, illegittimo e lo stesso Avviso va annullato. Gli altri motivi esposti restano assorbiti dall'accoglimento di questa eccezione prevalente sulle altre. Si ritiene, infine, che le spese EL presente giudizio, -in virtù EL principio sulla
“soccombenza virtuale”- debbano essere sostenute, in solido, da entrambe le
“controparti” (Consorzio e Concessionario), Le stesse, considerata anche l'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore EL ricorrente in € 500,00 per onorario, oltre a spese forfettizzate ed oneri, come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna, in solido, le controparti convenute al pagamento ELle spese di giudizio, così come liquidate nella parte motiva.