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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 736 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALA SARA, elettivamente domiciliata in VIA ACQUEDOTTO N. 37,
OLBIA, presso lo studio del difensore e (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio degli avv.ti PUDDORI GRAZIETTA e C.F._2
LC IA VA, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR COGONI
N. 14, NUORO, presso lo studio dei difensori
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
Pag. 1 di 4 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, riconoscendosi espressamente piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale o all'estero;
- I coniugi si esonerano reciprocamente da ogni forma di mantenimento, trovandosi entrambi nella condizione di potersi sostenere autonomamente poiché in possesso di redditi sufficienti e di un tenore di vita identico a quello goduto in costanza di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi concordemente stabiliscono l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Parte_1
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra i signori: Sig.ri
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in data 26.03.1983 (Doc. 1); contratto in Arezzo e trascritto nei C.F._2
Registri dello Stato Civile del Comune di Arezzo al n. 10, parte 2 serie B, anno 1983
(Doc. 2);
2) Mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Arezzo;
3) Confermare integralmente le condizioni della separazione relativamente alle condizioni economiche dei coniugi e all'assegnazione della casa coniugale.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 01.07.2025.
Pag. 2 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.8.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio in Arezzo il 26.3.1983, trascritto nei registri dello stato civile al n. 52, Parte II, Serie A, dell'anno 1983; che dall'unione sono nate le figlie il 31.12.1984 e il 13.3.1987, entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Nuoro, Loc. Su Pinu, Via F. De André n. 54, costruita con l'apporto economico di entrambi i coniugi;
che nel tempo è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi intendono proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso e di non volersi riconciliare.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda avanzata dalle parti di omologa della separazione consensuale è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l 'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi alle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
2) Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
3) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante il carattere non definitivo della sentenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 7.10.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 736 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALA SARA, elettivamente domiciliata in VIA ACQUEDOTTO N. 37,
OLBIA, presso lo studio del difensore e (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio degli avv.ti PUDDORI GRAZIETTA e C.F._2
LC IA VA, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR COGONI
N. 14, NUORO, presso lo studio dei difensori
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
Pag. 1 di 4 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, riconoscendosi espressamente piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale o all'estero;
- I coniugi si esonerano reciprocamente da ogni forma di mantenimento, trovandosi entrambi nella condizione di potersi sostenere autonomamente poiché in possesso di redditi sufficienti e di un tenore di vita identico a quello goduto in costanza di matrimonio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi concordemente stabiliscono l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Parte_1
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra i signori: Sig.ri
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in data 26.03.1983 (Doc. 1); contratto in Arezzo e trascritto nei C.F._2
Registri dello Stato Civile del Comune di Arezzo al n. 10, parte 2 serie B, anno 1983
(Doc. 2);
2) Mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Arezzo;
3) Confermare integralmente le condizioni della separazione relativamente alle condizioni economiche dei coniugi e all'assegnazione della casa coniugale.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 01.07.2025.
Pag. 2 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.8.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio in Arezzo il 26.3.1983, trascritto nei registri dello stato civile al n. 52, Parte II, Serie A, dell'anno 1983; che dall'unione sono nate le figlie il 31.12.1984 e il 13.3.1987, entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Nuoro, Loc. Su Pinu, Via F. De André n. 54, costruita con l'apporto economico di entrambi i coniugi;
che nel tempo è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi intendono proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso e di non volersi riconciliare.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda avanzata dalle parti di omologa della separazione consensuale è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l 'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi alle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
2) Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
3) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante il carattere non definitivo della sentenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 7.10.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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