TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI CA Presidente dott.ssa IL HÈ Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4574 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. , nata IT EL (Marocco), il 29.04.1974 e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Assisi (PG), Fraz. Santa Maria degli Angeli, via Jacopo de' Sette Soli n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rapicetta (pec: , Email_1 con studio in Assisi (PG), via A. Moro n. 33/3, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...], il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...];
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, accertato che ricorrono i presupposti di cui agli artt.38 Disp. Att. C.C., 473 bis 15, 317 C.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia disporre: in via preliminare
d'urgenza al fine di salvaguardare la minore dall' evidente situazione di grave e urgente pregiudizio -dovuto dall'irreperibilità del di lei padre- che potrebbe subire nell'attesa della comparizione delle parti, ex art.473bis-15, adottare, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili necessari nell'interesse della minore, ovvero, disporre l'affido esclusivo alla madre al fine di espletare tutte le pratiche relative all'istruzione, alla salute e Parte_1
1 quant'altro possa occorrere alla minore, in attesa dell'udienza di comparizione delle parti;
nel merito: • che la figlia minore sia affidata esclusivamente alla madre Persona_1 con collocazione della minore presso la madre, , residente in [...], Fraz. S. Parte_1
Maria degli Angeli, Via Jacopo De Sette Soli n.10, o nella diversa residenza che la madre determinerà previa comunicazione al padre;
• che allo stato non essendo il sig. CP_1
reperibile non è possibile disciplinare il diritto di visita del padre della minore;
•
[...] che il signor venga in ogni caso condannato a versare mensilmente Controparte_1 alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1 [...]
la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque Per_2 di ogni mese, tale somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere alla signora il 50% delle spese straordinarie previa esibizione, Parte_1 entro trenta giorni, di idonea documentazione giustificativa”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inviati in data 17.12.2024, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha depositato in data 21.11.2024 ricorso nel quale ha chiesto regolamentarsi le Parte_1 questioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con ed Per_2 Controparte_1 ha al fine esposto: che le parti hanno convissuto per circa otto anni (dal 2008 al 2016); Persona_3 che la relazione con il resistente è terminata a causa del progressivo e costante disinteresse da lui manifestato verso la famiglia, e delle sue scelte di vita, che lo hanno portato a non avere un lavoro, non prendersi cura della figlia, fare uso smodato di bevande alcoliche e tenere condotte penalmente rilevanti;
che dopo la rottura del rapporto, era accaduto in alcune occasioni che il resistente si presentasse in orario notturno, alterato dall'alcol, in casa della ex compagna chiedendo di vedere la bambina, spaventando sia lei sia la madre;
che da gennaio 2024 il padre si è reso irreperibile, anche telefonicamente, e solo sporadicamente ha contribuito al mantenimento della figlia. La ricorrente ha aggiunto di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, di avere acquistato un appartamento e di provvedere da sola ad ogni esigenza della figlia. Ha concluso come sopra riportato.
All'udienza dell'8.4.2025, fissata per l'instaurazione del contradditorio, è comparsa la sola ricorrente, che è stata sentita. Al termine dell'udienza, verificata la regolare notifica del ricorso e dichiarata la contumacia del resistente, è stata riservata l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Il Giudice relatore, con successiva ordinanza del 14.04.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. del seguente tenore: “1. Dispone, ex art.
337-quater, terzo comma, c.c., l'affidamento della figlia minore in via esclusiva Persona_4 alla madre, presso l'abitazione della quale rimarrà collocata;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2. Pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche da sostenere nel suo interesse”.
La causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 30.9.25, sostituita dal deposito di note scritte, per essere rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In diritto, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità nell'assumere le decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Inoltre, sempre secondo i principi consolidati in materia, alla regola del tutto preferenziale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve considerarsi che emerge dagli atti che la ricorrente è genitore che si fa carico in via esclusiva di ogni esigenza di cura, Per_ educazione e mantenimento della figlia (di anni 9) sin dalla sua nascita, essendo la relazione
3 sentimentale con il resistente entrata in crisi già al tempo della gravidanza e terminata poco dopo la nascita della bambina. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla all'udienza di Pt_1 comparizione dell'8.4.25, non vi sono con il resistente rapporti di alcun tipo da molto tempo, essendosi il predetto reso irreperibile anche telefonicamente. In una situazione così connotata, le difficoltà nella gestione delle ordinarie esigenze di vita della figlia, dovute al mancato consenso paterno (come quelle rappresentate dalla ricorrente nel procedere al rinnovo del documento di identità o alle autorizzazioni scolastiche, ecc.), si traducono in un effettivo pregiudizio per la minore, che per altro da tempo non ha alcun rapporto con il padre.
Appare pertanto necessario confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis nr. 22 c.p.c. del 14.4.25, secondo modalità rafforzate. La pressochè totale e risalente assenza del padre dalla vita della bambina, la sostanziale impossibilità per la madre di contattarlo per concordare qualunque decisione che riguardi la figlia, inducono, infatti, a ritenere che vi sia, quanto meno in fatto, una inidoneità educativa del resistente che rende Per_ necessaria l'adozione dell'indicato regime di affidamento a tutela dell'interesse della piccola .
In particolare, la forma dell'affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore nella forma dell'affido cd. super-esclusivo, o rafforzato, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., comporta l'attribuzione al genitore affidatario del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, o la fissazione della residenza abituale, normalmente spettanti ad entrambi i genitori anche in regime di affidamento esclusivo) senza necessità di preventiva consultazione dell'altro genitore.
La necessità di provvedere in tal senso serve, dunque, ad evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa dell'assenza e del disinteresse di uno dei genitori.
Si aggiunga che la condotta del resistente, di evitamento di qualunque contatto con la ricorrente e di mancata partecipazione al presente procedimento, induce a ritenere che vi sia un sostanziale disinteresse del resistente rispetto alle sorti delle questioni oggetto del ricorso. Per_ Il collocamento abitativo di non può che rimanere presso la madre, con la quale ha sempre vissuto. Allo stato non può essere data, nemmeno in astratto, una regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre, potendosi solo prevedere che eventuali incontri, nel caso di richiesta del resistente, dovranno essere preventivamente concordati con la madre, sia nei tempi che nelle modalità, tenendo conto anche della volontà della minore.
Va infine confermato, a carico del resistente, un assegno di mantenimento in favore della figlia. Pur non disponendo il collegio di nessuna informazione sulla situazione reddituale ed economica del
4 si ritiene congrua la quantificazione in euro 300,00 mensili dell'importo dell'assegno, CP_1
Per_ tenuto conto dell'età di (9 anni) e del fatto che la madre – che percepisce stipendio di circa euro 1.200,00/1.300,00, gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa dove vive con la figlia – si fa carico di ogni sua necessità di accudimento e, conseguentemente, di spesa. A tale somma periodica, deve aggiungersi la metà delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche da sostenere nell'interesse della figlia.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dispone, ex art. 337-quater, terzo comma, c.c., l'affidamento esclusivo della minore
[...] alla madre che potrà adottare in autonomia anche le decisioni di Per_2 Parte_1 maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_ 2) Dispone la collocazione abitativa della figlia minore presso l'abitazione della madre e dispone che le eventuali occasioni di visita ed incontro tra padre e figlia debbano avvenire previo accordo con la madre, tenuto conto della volontà della minore e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici.
3) Pone a carico l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche documentate da sostenere nel suo interesse, come previsto dal Protocollo in uso presso l'Ufficio.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IL HÈ AI CA
5
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI CA Presidente dott.ssa IL HÈ Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4574 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. , nata IT EL (Marocco), il 29.04.1974 e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Assisi (PG), Fraz. Santa Maria degli Angeli, via Jacopo de' Sette Soli n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rapicetta (pec: , Email_1 con studio in Assisi (PG), via A. Moro n. 33/3, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...], il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...];
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, accertato che ricorrono i presupposti di cui agli artt.38 Disp. Att. C.C., 473 bis 15, 317 C.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia disporre: in via preliminare
d'urgenza al fine di salvaguardare la minore dall' evidente situazione di grave e urgente pregiudizio -dovuto dall'irreperibilità del di lei padre- che potrebbe subire nell'attesa della comparizione delle parti, ex art.473bis-15, adottare, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili necessari nell'interesse della minore, ovvero, disporre l'affido esclusivo alla madre al fine di espletare tutte le pratiche relative all'istruzione, alla salute e Parte_1
1 quant'altro possa occorrere alla minore, in attesa dell'udienza di comparizione delle parti;
nel merito: • che la figlia minore sia affidata esclusivamente alla madre Persona_1 con collocazione della minore presso la madre, , residente in [...], Fraz. S. Parte_1
Maria degli Angeli, Via Jacopo De Sette Soli n.10, o nella diversa residenza che la madre determinerà previa comunicazione al padre;
• che allo stato non essendo il sig. CP_1
reperibile non è possibile disciplinare il diritto di visita del padre della minore;
•
[...] che il signor venga in ogni caso condannato a versare mensilmente Controparte_1 alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1 [...]
la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque Per_2 di ogni mese, tale somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere alla signora il 50% delle spese straordinarie previa esibizione, Parte_1 entro trenta giorni, di idonea documentazione giustificativa”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inviati in data 17.12.2024, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha depositato in data 21.11.2024 ricorso nel quale ha chiesto regolamentarsi le Parte_1 questioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con ed Per_2 Controparte_1 ha al fine esposto: che le parti hanno convissuto per circa otto anni (dal 2008 al 2016); Persona_3 che la relazione con il resistente è terminata a causa del progressivo e costante disinteresse da lui manifestato verso la famiglia, e delle sue scelte di vita, che lo hanno portato a non avere un lavoro, non prendersi cura della figlia, fare uso smodato di bevande alcoliche e tenere condotte penalmente rilevanti;
che dopo la rottura del rapporto, era accaduto in alcune occasioni che il resistente si presentasse in orario notturno, alterato dall'alcol, in casa della ex compagna chiedendo di vedere la bambina, spaventando sia lei sia la madre;
che da gennaio 2024 il padre si è reso irreperibile, anche telefonicamente, e solo sporadicamente ha contribuito al mantenimento della figlia. La ricorrente ha aggiunto di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, di avere acquistato un appartamento e di provvedere da sola ad ogni esigenza della figlia. Ha concluso come sopra riportato.
All'udienza dell'8.4.2025, fissata per l'instaurazione del contradditorio, è comparsa la sola ricorrente, che è stata sentita. Al termine dell'udienza, verificata la regolare notifica del ricorso e dichiarata la contumacia del resistente, è stata riservata l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Il Giudice relatore, con successiva ordinanza del 14.04.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. del seguente tenore: “1. Dispone, ex art.
337-quater, terzo comma, c.c., l'affidamento della figlia minore in via esclusiva Persona_4 alla madre, presso l'abitazione della quale rimarrà collocata;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2. Pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche da sostenere nel suo interesse”.
La causa, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 30.9.25, sostituita dal deposito di note scritte, per essere rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In diritto, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità nell'assumere le decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Inoltre, sempre secondo i principi consolidati in materia, alla regola del tutto preferenziale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve considerarsi che emerge dagli atti che la ricorrente è genitore che si fa carico in via esclusiva di ogni esigenza di cura, Per_ educazione e mantenimento della figlia (di anni 9) sin dalla sua nascita, essendo la relazione
3 sentimentale con il resistente entrata in crisi già al tempo della gravidanza e terminata poco dopo la nascita della bambina. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla all'udienza di Pt_1 comparizione dell'8.4.25, non vi sono con il resistente rapporti di alcun tipo da molto tempo, essendosi il predetto reso irreperibile anche telefonicamente. In una situazione così connotata, le difficoltà nella gestione delle ordinarie esigenze di vita della figlia, dovute al mancato consenso paterno (come quelle rappresentate dalla ricorrente nel procedere al rinnovo del documento di identità o alle autorizzazioni scolastiche, ecc.), si traducono in un effettivo pregiudizio per la minore, che per altro da tempo non ha alcun rapporto con il padre.
Appare pertanto necessario confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis nr. 22 c.p.c. del 14.4.25, secondo modalità rafforzate. La pressochè totale e risalente assenza del padre dalla vita della bambina, la sostanziale impossibilità per la madre di contattarlo per concordare qualunque decisione che riguardi la figlia, inducono, infatti, a ritenere che vi sia, quanto meno in fatto, una inidoneità educativa del resistente che rende Per_ necessaria l'adozione dell'indicato regime di affidamento a tutela dell'interesse della piccola .
In particolare, la forma dell'affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore nella forma dell'affido cd. super-esclusivo, o rafforzato, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., comporta l'attribuzione al genitore affidatario del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, o la fissazione della residenza abituale, normalmente spettanti ad entrambi i genitori anche in regime di affidamento esclusivo) senza necessità di preventiva consultazione dell'altro genitore.
La necessità di provvedere in tal senso serve, dunque, ad evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa dell'assenza e del disinteresse di uno dei genitori.
Si aggiunga che la condotta del resistente, di evitamento di qualunque contatto con la ricorrente e di mancata partecipazione al presente procedimento, induce a ritenere che vi sia un sostanziale disinteresse del resistente rispetto alle sorti delle questioni oggetto del ricorso. Per_ Il collocamento abitativo di non può che rimanere presso la madre, con la quale ha sempre vissuto. Allo stato non può essere data, nemmeno in astratto, una regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre, potendosi solo prevedere che eventuali incontri, nel caso di richiesta del resistente, dovranno essere preventivamente concordati con la madre, sia nei tempi che nelle modalità, tenendo conto anche della volontà della minore.
Va infine confermato, a carico del resistente, un assegno di mantenimento in favore della figlia. Pur non disponendo il collegio di nessuna informazione sulla situazione reddituale ed economica del
4 si ritiene congrua la quantificazione in euro 300,00 mensili dell'importo dell'assegno, CP_1
Per_ tenuto conto dell'età di (9 anni) e del fatto che la madre – che percepisce stipendio di circa euro 1.200,00/1.300,00, gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa dove vive con la figlia – si fa carico di ogni sua necessità di accudimento e, conseguentemente, di spesa. A tale somma periodica, deve aggiungersi la metà delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche da sostenere nell'interesse della figlia.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dispone, ex art. 337-quater, terzo comma, c.c., l'affidamento esclusivo della minore
[...] alla madre che potrà adottare in autonomia anche le decisioni di Per_2 Parte_1 maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_ 2) Dispone la collocazione abitativa della figlia minore presso l'abitazione della madre e dispone che le eventuali occasioni di visita ed incontro tra padre e figlia debbano avvenire previo accordo con la madre, tenuto conto della volontà della minore e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici.
3) Pone a carico l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche documentate da sostenere nel suo interesse, come previsto dal Protocollo in uso presso l'Ufficio.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IL HÈ AI CA
5