TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RO RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 04.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2635 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
RA (ME) 09/05/1961, rappresentato e difeso, dall'avv.
PA AC IA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore, rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
LA CA giusta procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 15/05/2022 il ricorrente chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro dal 1999 al 31.12.2016 con la società “ senza CP_1 soluzione di continuità e con inquadramento al III livello contrattuale e in regime di full time. Instava quindi per la condanna al pagamento della somma di euro
199.419,49 ovvero di quella maggiore o minore che sarebbe stata determinata, con vittoria di spese e compensi.
Deduceva che la faceva capo ai MA nei confronti dei CP_1 CP_1 quali aveva intrattenuto il rapporto di lavoro, indifferentemente ai cambi societari e senza soluzione di continuità, sebbene formalmente assunto dall' CP_1 solo dal 2005 e fino al 2011 e dal 2011 fino al 19.03.2015.
Deduceva poi che l'11.08.2017 era stato assunto dalla Parte_2 facente sempre capo ai MA . CP_1
Con comparsa di costituzione del 19.12.2022 parte resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto essendosi il rapporto avvicendato da tre contratti distinti ovvero dal 13.07.2005 al 29.07.2011, dal 19.03.2015 al
30.09.2015 e dal 08.04.2016 al 05.11.2016.
Eccepiva nel merito l'indeterminatezza della domanda considerato che il ricorrente non aveva specificato il luogo della prestazione lavorativa, né in quali orari lo stesso avrebbe espletato la propria attività e alle dipendenze di chi avesse espletato le mansioni asseritamente svolte.
Rigettate le richieste istruttorie, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2
2. Indeterminatezza della domanda e infondatezza nel merito della pretesa.
L'eccezione è infondata, sebbene la genericità di alcune deduzioni difensive della parte ricorrente impone il rigetto della domanda per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Va osservato come la valutazione di nullità del ricorso introduttivo, per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
La nullità dell'atto introduttivo è infatti rapportata alla lesione del diritto di difesa e diverge pertanto dagli indici di infondatezza o genericità delle pretese azionate.
Nel caso che ci occupa, non si ricade nella prima ipotesi ma si ravvisano plurimi deficit nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda considerato che, rispetto alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria per le quali è principio consolidato in giurisprudenza che esse godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda), nel caso opposto, un diverso regime di svolgimento del rapporto di lavoro, rispetto al dato contrattuale, deve essere oggetto di rigorosa allegazione e prova.
Allo stesso modo, nel caso di rivendica delle mansioni superiori rispetto a quelle disciplinate dalla scheda contrattuale stipulata tra le parti, sul lavoratore incombe la prova di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate
3 con autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
ha, altresì,
l'onere di provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali. (Cass. Civ. 5536/21 -
Tribunale Novara 75/22).
Sul punto, le deduzioni difensive di parte ricorrente sono totalmente assenti.
Con riferimento alla prova dello svolgimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con la società il lavoratore articola la CP_1
domanda nei confronti della compagine societaria identificandola, come fosse una ditta individuale o una società di persone, nei MA quando, CP_1 invece, l'onere della prova richiede il rigoroso accertamento che la prestazione lavorativa si sia svolta sotto le direttive di un preciso datore di lavoro afferente all'azienda.
Si precisa infatti che la domanda è formalmente indirizzata, per tutto il periodo, solo nei confronti della società a responsabilità limitata salvo poi, nel corpo del ricorso, individuare due fasi precise, ossia la prima, non imputabile all'azienda, in cui la prestazione sarebbe stata resa nei confronti dei MA e una CP_1 seconda, dal 2005 in poi, in favore della società.
E anche il capitolato di prova riflette tale errore giuridico in quanto al fine dell'accoglimento delle richieste di parte ricorrente, che, si badi, indirizza la domanda solo nei confronti della società e non nei confronti dei CP_1 fratelli per il periodo antecedente al 2005, sarebbe stato necessario chiedere di dimostrare, aspetti fondamentali del rapporto di subordinazione quali l'orario di lavoro e l'esercizio del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, circostanze omesse nel capitolato di prova.
In esso infatti non si fa alcun riferimento all'espletamento della prestazione in regime di full time con determinazione precisa dell'orario di inizio e fine del
4 lavoro o alle modalità concrete di svolgimento della prestazione tali da afferire al
III livello piuttosto che quello di inquadramento contrattuale ((c) la retribuzione ricevuta dal ricorrente non è stata corrispondente ai giorni ed alle ore lavorative effettivamente prestati;
d) nel corso del periodo di cui sopra (1999- 2005) in cui il sig. è stato alle dipendenze dei MA , prima Parte_1 CP_1
della costituzione della società ha prestato la propria attività CP_1 lavorativa con carattere di continuità dal Lunedì al Sabato).
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 5.358,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RO RA
5 6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RO RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 04.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2635 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
RA (ME) 09/05/1961, rappresentato e difeso, dall'avv.
PA AC IA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore, rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
LA CA giusta procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 15/05/2022 il ricorrente chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro dal 1999 al 31.12.2016 con la società “ senza CP_1 soluzione di continuità e con inquadramento al III livello contrattuale e in regime di full time. Instava quindi per la condanna al pagamento della somma di euro
199.419,49 ovvero di quella maggiore o minore che sarebbe stata determinata, con vittoria di spese e compensi.
Deduceva che la faceva capo ai MA nei confronti dei CP_1 CP_1 quali aveva intrattenuto il rapporto di lavoro, indifferentemente ai cambi societari e senza soluzione di continuità, sebbene formalmente assunto dall' CP_1 solo dal 2005 e fino al 2011 e dal 2011 fino al 19.03.2015.
Deduceva poi che l'11.08.2017 era stato assunto dalla Parte_2 facente sempre capo ai MA . CP_1
Con comparsa di costituzione del 19.12.2022 parte resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto essendosi il rapporto avvicendato da tre contratti distinti ovvero dal 13.07.2005 al 29.07.2011, dal 19.03.2015 al
30.09.2015 e dal 08.04.2016 al 05.11.2016.
Eccepiva nel merito l'indeterminatezza della domanda considerato che il ricorrente non aveva specificato il luogo della prestazione lavorativa, né in quali orari lo stesso avrebbe espletato la propria attività e alle dipendenze di chi avesse espletato le mansioni asseritamente svolte.
Rigettate le richieste istruttorie, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2
2. Indeterminatezza della domanda e infondatezza nel merito della pretesa.
L'eccezione è infondata, sebbene la genericità di alcune deduzioni difensive della parte ricorrente impone il rigetto della domanda per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Va osservato come la valutazione di nullità del ricorso introduttivo, per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
La nullità dell'atto introduttivo è infatti rapportata alla lesione del diritto di difesa e diverge pertanto dagli indici di infondatezza o genericità delle pretese azionate.
Nel caso che ci occupa, non si ricade nella prima ipotesi ma si ravvisano plurimi deficit nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda considerato che, rispetto alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria per le quali è principio consolidato in giurisprudenza che esse godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda), nel caso opposto, un diverso regime di svolgimento del rapporto di lavoro, rispetto al dato contrattuale, deve essere oggetto di rigorosa allegazione e prova.
Allo stesso modo, nel caso di rivendica delle mansioni superiori rispetto a quelle disciplinate dalla scheda contrattuale stipulata tra le parti, sul lavoratore incombe la prova di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate
3 con autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
ha, altresì,
l'onere di provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali. (Cass. Civ. 5536/21 -
Tribunale Novara 75/22).
Sul punto, le deduzioni difensive di parte ricorrente sono totalmente assenti.
Con riferimento alla prova dello svolgimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con la società il lavoratore articola la CP_1
domanda nei confronti della compagine societaria identificandola, come fosse una ditta individuale o una società di persone, nei MA quando, CP_1 invece, l'onere della prova richiede il rigoroso accertamento che la prestazione lavorativa si sia svolta sotto le direttive di un preciso datore di lavoro afferente all'azienda.
Si precisa infatti che la domanda è formalmente indirizzata, per tutto il periodo, solo nei confronti della società a responsabilità limitata salvo poi, nel corpo del ricorso, individuare due fasi precise, ossia la prima, non imputabile all'azienda, in cui la prestazione sarebbe stata resa nei confronti dei MA e una CP_1 seconda, dal 2005 in poi, in favore della società.
E anche il capitolato di prova riflette tale errore giuridico in quanto al fine dell'accoglimento delle richieste di parte ricorrente, che, si badi, indirizza la domanda solo nei confronti della società e non nei confronti dei CP_1 fratelli per il periodo antecedente al 2005, sarebbe stato necessario chiedere di dimostrare, aspetti fondamentali del rapporto di subordinazione quali l'orario di lavoro e l'esercizio del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, circostanze omesse nel capitolato di prova.
In esso infatti non si fa alcun riferimento all'espletamento della prestazione in regime di full time con determinazione precisa dell'orario di inizio e fine del
4 lavoro o alle modalità concrete di svolgimento della prestazione tali da afferire al
III livello piuttosto che quello di inquadramento contrattuale ((c) la retribuzione ricevuta dal ricorrente non è stata corrispondente ai giorni ed alle ore lavorative effettivamente prestati;
d) nel corso del periodo di cui sopra (1999- 2005) in cui il sig. è stato alle dipendenze dei MA , prima Parte_1 CP_1
della costituzione della società ha prestato la propria attività CP_1 lavorativa con carattere di continuità dal Lunedì al Sabato).
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 5.358,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RO RA
5 6