Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2026REG.PROV.COLL.
N. 05481/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5481 del 2023, proposto da
NS EE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Merate, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 958/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Merate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. ER HE PA e udito per il Comune di Merate l’avvocato Riccardo Anania;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società NS EE s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Lombardia l’ordinanza n. 11 del 9.12.2015, con la quale il Comune di Merate le ha ingiunto la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativi ad immobili di sua proprietà.
Successivamente, la società con nota del 5.10.2016 ha comunicato di aver dato esecuzione all’impugnata ordinanza.
L’Amministrazione ha dunque effettuato in data 31.10.2016 un ulteriore sopralluogo, all’esito del quale è stata riscontrata la permanenza di talune opere abusive.
All’esito del sopralluogo è stata per l’effetto emanata in data 8.11.2016 una nuova ordinanza di demolizione, non impugnata dalla società.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune di Merate, preso atto della mancata impugnazione, da parte della società, della seconda ordinanza di demolizione 8.11.2016, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente.
Con sentenza n. 958/23 il TAR Lombardia ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; contraddittorietà e travisamento; 2) riproposizione dei motivi di gravame articolati in primo grado: a) violazione degli artt. 22, 35 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 l. n. 241/1990. Eccesso di potere; b) violazione degli artt. 10 e 18 LR n. 12/2005, dell’art.146 d. lgs. n. 42/04, degli artt. 33.4 e 34.8 NTA delle Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole sul corridoio ecologico VP4 e sulla fascia di rispetto del reticolo idrico ZS8. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Merate ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 3-bis, c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, emessa sul falso presupposto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione della mancata impugnazione della seconda ordinanza di demolizione emanata in data 8.11.2016.
Ad avviso dell’appellante, non vi sarebbe onere di impugnativa di quest’ultima ordinanza di demolizione, avendo quest’ultima valenza meramente confermativa dell’originaria ordinanza n. 11/2015, da essa ritualmente impugnata.
L’assunto è infondato.
3. Premette il Collegio che, come ampiamente chiarito da questo Consiglio di Stato: “ La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ” (C.d.S, II, 18.7.2025, n. 6350).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituisce dato pacifico l’essere la seconda ordinanza di demolizione emanata previo ulteriore sopralluogo eseguito in data 31.10.2016, all’esito del quale si è accertata la permanenza di talune opere abusive sul compendio immobiliare di proprietà dell’appellante.
Sulla base di tale sopralluogo, il Comune di Merate ha emesso in data 8.11.2016 una seconda ordinanza di demolizione, avente ad oggetto soltanto alcuni degli immobili indicati nell’originaria ordinanza di demolizione n. 11/2015.
5. Alla luce di tali elementi documentali, è di tutta evidenza la natura di atto di conferma in senso proprio della seconda ordinanza di demolizione dell’8.11.2016, essendo quest’ultima stata emessa all’esito di una rinnovata valutazione non solo dei presupposti di fatto (ciò che è avvenuto per effetto del nuovo sopralluogo eseguito in data 31.10.2016), ma anche delle relative ragioni giuridiche, avendo essa attinto soltanto alcuni degli immobili indicati nella primigenia ordinanza di demolizione.
5. Per tali ragioni, in quanto actum novum – di conferma in senso proprio dell’originaria ordinanza n. 11/2015 – l’ordinanza dell’8.11.2016 costituiva oggetto di specifica impugnativa da parte dell’appellante.
Il non averlo fatto priva allora l’appellante di ogni interesse alla lite, “ in quanto nessuna utilità potrebbe ritrarre dall’annullamento della precedente ordinanza del 09.12.2015, ormai superata da quella del 08.11.2016, dovendo rimuovere le opere ivi indicate ” (sentenza appellata, p. 3).
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Merate, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ER HE PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER HE PA | FA AN |
IL SEGRETARIO