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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 185-1/ 2025 P.U. ad istanza di
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Agostino Ciervo e dall'Avvocato Francesco Mazzella;
letti gli atti e i documenti del procedimento e preso atto che il Gestore della Crisi ha provveduto all'integrazione documentale richiesta da questo Giudice con provvedimento dell'1 Dicembre 2025 letta la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 18 Marzo 2025 e modificata in data 31 Ottobre 2025 e la relazione degli Organismi di Composizione della Crisi, Avvocato Elena Violano;
rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che sono pervenute osservazioni da parte del creditore Prestitalia, che successivamente ha rinunciato ai rilievi mossi nei confronti del piano;
verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
letto l'art. 70 C.C.I.I.;
[...]
ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli Parte_2 artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso.
L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata:
• da euro 164.278,33 nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. credito derivante da:
- Euro 159.568,17 scaturenti due mutui ipotecari, concessi rispettivamente in data 20.01.2016 per un residuo dovuto di Euro 116.373,66 e in data 27.06.2016 per un residuo di Euro 43.194,51 (entrambi concessi da detto Istituto, con surroga del medesimo nella garanzia ipotecaria, per l'estinzione di precedenti contratti di mutuo sottoscritti dal debitore in data 12.10.2010 con e in data Parte_3
20.03.2014 con Banca Popolare di Ancona). Tali mutui erano finalizzati, il primo all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Ischia (NA), alla Via Vecchia Campagnano n. 24, adibita ad abitazione familiare del debitore, della moglie e del loro figlio, ed il secondo alla ristrutturazione edilizia di tale immobile;
- Euro 3.890,72 derivante da prestito personale n. 8X07058913657;
- Euro 337,00 per prestito personale 10804071 c.d. “spensierata”; - Euro 1.282,38 a fronte di finanziamento chirografario n. 0X02046667585.
• da € 6.029,46 nei confronti di KRUK INVESTIMENTI S.R.L quale cessionaria, a far data dal 16.04.2024, del credito vantato da;
Parte_3
• da € 18.416,81 nei confronti di risultante da atto di precetto Parte_4 notificato al debitore in virtù di decreto ingiuntivo n. 84/2024, reso in data 25.07.2024 dal Giudice di Pace di Ischia e dichiarato esecutivo il 24.10.2024, per il mancato pagamento dei contratti di finanziamento 20360199 e 25846985;
• da € 28.161,62 nei confronti di PRESTITALIA S.P.A. derivante da contratto di finanziamento n. 4900233707;
Il nucleo familiare del ricorrente , dipendente della Polizia di Stato, è rappresentato Parte_1 dallo stesso, unico percettore di reddito, dalla moglie , disoccupata e affetta da Persona_1 patologie, e dal figlio minore. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento ha origini risalenti nel tempo, quando, nel 2009, si convinse a stipulare un contratto di mutuo con la per Parte_3
l'acquisto della nuda proprietà, di un rudere nel Comune di Ischia, confidando nell'aiuto economico promesso dalla famiglia della moglie per le spese di ristrutturazione e successivamente rifiutato. A causa del rifiuto dei suoceri, il ricorrente fece riscorso ad un primo finanziamento per sostenere le spese necessarie ad avviare le pratiche di sanatoria urbanistica e le spese di ristrutturazione;
l'importo del primo finanziamento non fu sufficiente a coprire suddette spese, che si rivelarono maggiori del previsto, inducendolo ad indebitarsi ulteriormente. Il progressivo aggravarsi dell'indebitamento è da imputarsi anche al peggioramento delle condizioni di salute della moglie, affetta da epilessia, che la rendono inabile al lavoro e bisognosa di cure mediche, comportanti ulteriori spese.
Giova precisare che entrambi i mutui garantiti da ipoteca sono in corso di regolare ammortamento. Mentre, con riferimento ai piani di pagamento derivanti dai finanziamenti, il debitore non è riuscito ad ottemperare alle rate alle scadenze previste.
Orbene, la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale dei creditori, sia privilegiati, che chirografari, oltre al pagamento delle spese di procedura secondo un programma così articolato:
- pagamento integrale (100%) dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, tra i quali rientra l' , che verrà soddisfatto mediante l'adempimento delle rate dei piani di Controparte_1 ammortamento in corso;
- pagamento integrale dei creditori chirografari. Essendo previsto l'impiego del TFR, le cui somme sono attualmente accantonate dal datore di lavoro, secondo un programma che si articola in due fasi: 1) una prima fase - dal mese di dicembre 2025 al mese di luglio 2031, per 67 mensilità -, prevede il versamento di un rateo mensile di Euro 400,22, per un controvalore complessivo di Euro 26.814,74, di cui Euro 4.500,00 per le spese di procedura ed Euro 22.314,74 per i creditori chirografari, da distribuirsi in una misura proporzionale del 41,80%, con la tempistica specificata nella tabella di seguito riportata;
2) seconda fase, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (luglio 2031) condizionata dall'esigibilità delle somme accantonate a titolo di Trattamento di Fine Rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, per un controvalore complessivo di Euro 31.060,68, da distribuirsi ai creditori chirografari, sino al soddisfo della creditoria attualizzata, come indicata nella tabella di seguito riportata. Tanto premesso in ordine al contenuto della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di “consumatore” ovvero di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.
Il ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte è derivata dalla perdita del lavoro dipendente, laddove il principale debito -legato al mutuo ipotecario- è stato assunto con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere in virtù della stabilità economica derivante dal proprio lavoro e dalla promessa di aiuto proveniente dalla famiglia della moglie;
in definitiva, va ritenuto sussistente il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., rappresenta presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non avendo il debitore “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, la proposta offre il pagamento integrale delle spese della procedura e dei creditori privilegiati e chirografari e nei confronti della stessa può dirsi – in virtù della rinuncia ai rilievi di Prestitalia, in seguito alla modifica migliorativa del piano – che non vi sono osservazioni dei creditori, sicché, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sussistono le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del Part piano presentato da . Parte_1
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da Parte_1
con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avvocato Elena Violano.
[...]
DISPONE che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.
Si comunichi.
Napoli, 3 Dicembre 2025
IL GIUDICE DELEGATO
Dottor Francesco Paolo Feo
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 185-1/ 2025 P.U. ad istanza di
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Agostino Ciervo e dall'Avvocato Francesco Mazzella;
letti gli atti e i documenti del procedimento e preso atto che il Gestore della Crisi ha provveduto all'integrazione documentale richiesta da questo Giudice con provvedimento dell'1 Dicembre 2025 letta la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 18 Marzo 2025 e modificata in data 31 Ottobre 2025 e la relazione degli Organismi di Composizione della Crisi, Avvocato Elena Violano;
rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che sono pervenute osservazioni da parte del creditore Prestitalia, che successivamente ha rinunciato ai rilievi mossi nei confronti del piano;
verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
letto l'art. 70 C.C.I.I.;
[...]
ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli Parte_2 artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso.
L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata:
• da euro 164.278,33 nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. credito derivante da:
- Euro 159.568,17 scaturenti due mutui ipotecari, concessi rispettivamente in data 20.01.2016 per un residuo dovuto di Euro 116.373,66 e in data 27.06.2016 per un residuo di Euro 43.194,51 (entrambi concessi da detto Istituto, con surroga del medesimo nella garanzia ipotecaria, per l'estinzione di precedenti contratti di mutuo sottoscritti dal debitore in data 12.10.2010 con e in data Parte_3
20.03.2014 con Banca Popolare di Ancona). Tali mutui erano finalizzati, il primo all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Ischia (NA), alla Via Vecchia Campagnano n. 24, adibita ad abitazione familiare del debitore, della moglie e del loro figlio, ed il secondo alla ristrutturazione edilizia di tale immobile;
- Euro 3.890,72 derivante da prestito personale n. 8X07058913657;
- Euro 337,00 per prestito personale 10804071 c.d. “spensierata”; - Euro 1.282,38 a fronte di finanziamento chirografario n. 0X02046667585.
• da € 6.029,46 nei confronti di KRUK INVESTIMENTI S.R.L quale cessionaria, a far data dal 16.04.2024, del credito vantato da;
Parte_3
• da € 18.416,81 nei confronti di risultante da atto di precetto Parte_4 notificato al debitore in virtù di decreto ingiuntivo n. 84/2024, reso in data 25.07.2024 dal Giudice di Pace di Ischia e dichiarato esecutivo il 24.10.2024, per il mancato pagamento dei contratti di finanziamento 20360199 e 25846985;
• da € 28.161,62 nei confronti di PRESTITALIA S.P.A. derivante da contratto di finanziamento n. 4900233707;
Il nucleo familiare del ricorrente , dipendente della Polizia di Stato, è rappresentato Parte_1 dallo stesso, unico percettore di reddito, dalla moglie , disoccupata e affetta da Persona_1 patologie, e dal figlio minore. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento ha origini risalenti nel tempo, quando, nel 2009, si convinse a stipulare un contratto di mutuo con la per Parte_3
l'acquisto della nuda proprietà, di un rudere nel Comune di Ischia, confidando nell'aiuto economico promesso dalla famiglia della moglie per le spese di ristrutturazione e successivamente rifiutato. A causa del rifiuto dei suoceri, il ricorrente fece riscorso ad un primo finanziamento per sostenere le spese necessarie ad avviare le pratiche di sanatoria urbanistica e le spese di ristrutturazione;
l'importo del primo finanziamento non fu sufficiente a coprire suddette spese, che si rivelarono maggiori del previsto, inducendolo ad indebitarsi ulteriormente. Il progressivo aggravarsi dell'indebitamento è da imputarsi anche al peggioramento delle condizioni di salute della moglie, affetta da epilessia, che la rendono inabile al lavoro e bisognosa di cure mediche, comportanti ulteriori spese.
Giova precisare che entrambi i mutui garantiti da ipoteca sono in corso di regolare ammortamento. Mentre, con riferimento ai piani di pagamento derivanti dai finanziamenti, il debitore non è riuscito ad ottemperare alle rate alle scadenze previste.
Orbene, la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale dei creditori, sia privilegiati, che chirografari, oltre al pagamento delle spese di procedura secondo un programma così articolato:
- pagamento integrale (100%) dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, tra i quali rientra l' , che verrà soddisfatto mediante l'adempimento delle rate dei piani di Controparte_1 ammortamento in corso;
- pagamento integrale dei creditori chirografari. Essendo previsto l'impiego del TFR, le cui somme sono attualmente accantonate dal datore di lavoro, secondo un programma che si articola in due fasi: 1) una prima fase - dal mese di dicembre 2025 al mese di luglio 2031, per 67 mensilità -, prevede il versamento di un rateo mensile di Euro 400,22, per un controvalore complessivo di Euro 26.814,74, di cui Euro 4.500,00 per le spese di procedura ed Euro 22.314,74 per i creditori chirografari, da distribuirsi in una misura proporzionale del 41,80%, con la tempistica specificata nella tabella di seguito riportata;
2) seconda fase, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (luglio 2031) condizionata dall'esigibilità delle somme accantonate a titolo di Trattamento di Fine Rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, per un controvalore complessivo di Euro 31.060,68, da distribuirsi ai creditori chirografari, sino al soddisfo della creditoria attualizzata, come indicata nella tabella di seguito riportata. Tanto premesso in ordine al contenuto della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di “consumatore” ovvero di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.
Il ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte è derivata dalla perdita del lavoro dipendente, laddove il principale debito -legato al mutuo ipotecario- è stato assunto con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere in virtù della stabilità economica derivante dal proprio lavoro e dalla promessa di aiuto proveniente dalla famiglia della moglie;
in definitiva, va ritenuto sussistente il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., rappresenta presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non avendo il debitore “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, la proposta offre il pagamento integrale delle spese della procedura e dei creditori privilegiati e chirografari e nei confronti della stessa può dirsi – in virtù della rinuncia ai rilievi di Prestitalia, in seguito alla modifica migliorativa del piano – che non vi sono osservazioni dei creditori, sicché, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sussistono le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del Part piano presentato da . Parte_1
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da Parte_1
con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avvocato Elena Violano.
[...]
DISPONE che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.
Si comunichi.
Napoli, 3 Dicembre 2025
IL GIUDICE DELEGATO
Dottor Francesco Paolo Feo