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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
Bertino e Erica Cristina Matilde Flora Barini presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in
Torino, c.so Inghilterra, 41, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Marchesin presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castelletto Sopra Ticino, via Aronco, 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e la signora ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di
[...] Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza
NEL MERITO
Fermo restando l'affido condiviso della minore : Persona_1
- Disporre che il padre contribuisca, dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi specifici indicati in atti e tenendo conto della disponibilità conciliativa manifestata dal ricorrente il quale inizialmente indicava l'importo in € 275,00 e rilevato che è la figlia come emerso in sede di audizione
a non voler trascorrere del tempo con il padre, al mantenimento della minore versando mensilmente alla signora la somma di € 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione CP_1
annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Verbania del 25.5.2023, prevedendo che dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il totale, o almeno la metà, del contributo venga versato dal padre direttamente alla ragazza.
- Accertare e dichiarare che il figlio , senza nessuna comunicazione sul punto al Persona_2
padre né da parte del figlio né da parte della madre, è economicamente indipendente avendo da tempo reperito attività lavorativa, non frequentando infatti da anni nessun corso di studi universitari e/o professionali, confermando sul punto il contenuto dell'ordinanza Presidenziale, e per l'effetto -
Revocare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento nei confronti del figlio dalla data di assunzione dell'aprile 2021 e per l'effetto
- Dichiarare tenuta e condannare la signora a restituire tutte le somme versate, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento, inclusa la rivalutazione ISTAT, in favore del figlio al Per_2
ricorrente dalla data di assunzione del figlio, oltre interessi legali da ogni versamento passato al saldo effettivo.
IN VIA DI MERO SUBORDINE QUALORA NECESSARIO
Fermo restando l'affido condiviso della figlia minore : Persona_1
- Disporre che il padre contribuisca, dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi specifici indicati in atti e tenendo conto della disponibilità conciliativa manifestata dal ricorrente il quale inizialmente indicava l'importo in € 275,00 e rilevato che è la figlia come emerso in sede di audizione
a non voler trascorrere del tempo con il padre, al mantenimento della minore versando mensilmente alla signora la somma di € 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione CP_1
pagina 2 di 14 annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Verbania del 25.5.2023, prevedendo che dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il totale, o almeno la metà, del contributo venga versato dal padre direttamente alla ragazza.
- Accertare e dichiarare, confermando sul punto il contenuto dell'ordinanza Presidenziale, che il figlio
per sua volontaria inerzia si è determinato nel non voler proseguire alcun percorso Persona_2
di studi e/o aggiornamento professionale mirato al reperimento di qualsivoglia attività lavorativa ovvero per sua volontaria inerzia non si è prodigato nella ricerca di alcun genere di attività lavorativa al fine e con l'obiettivo di un raggiungimento di una personale autosufficienza economica e per
l'effetto
- Revocare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento nei confronti del figlio dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte della signora delle somme versate CP_1
dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento da aprile 2021, inclusa la rivalutazione ISTAT, oltre interessi legali da ogni versamento passato al saldo effettivo.
OPPURE IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE IN PUNTO Persona_2
QUALORA NECESSARIO
- Disporre, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle suesposte domande, nonostante tutto quanto in atti evidenziato e recepito nell'ordinanza Presidenziale, in favore del figlio maggiorenne
un obbligo di contribuzione al mantenimento da parte dell'esponente di € 50,00 Persona_2
mensili, al solo fine di mero monito per il figlio ad attivarsi fattivamente per il conseguimento di una indipendenza economica personale, contributo da versarsi direttamente al medesimo.
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio, oltre al 15% per , C.p.a, I.v.a. o Controparte_2
marca da bollo come per legge e spese di C,t,p, e C.t.u. qualora disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate comprese quelle relative all'ordine di esibizione dei documenti ex artt. 210 e 213 cpc oltre ai capi di prova per interpello e testi già formulate e capitolate nel ricorso introduttivo, e nelle memorie ex art 473 bis co.1 n.17 cpc e nella memoria ex art 473 bis co.3 n.17 cpc (capi anche su prova contraria da 1 a 28) richiamando tutta la documentazione già depositata in atti (docc. da 1 a 27).
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respinta, nel merito, in via principale:
- I -
pagina 3 di 14 -) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,contratto dalla IG.ra
e dal IG. in data 15 gennaio 2000, in Messina, di cui all'Atto 8, Controparte_1 Parte_1
Parte 2, serie A, Mandamento unico, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina per
l'anno 2000 (doc. b),giusta la previsione di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 (doc. a), con ordineall'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed ad ogni eventuale e consequenziale Provvedimento,
-) con immediata Pronuncia sullo status, se del caso parziale, salvo la prosecuzione del Giudizio per la decisione sulle altre domande, ex art. 473 bis.22, c.4, c.p.c., alle seguenti CONDIZIONI
1) disporre l'affidamento condiviso per la figlia nata in data [...], a [...]
Borgomanero, c.f. , cittadinanza italiana, con esercizio di responsabilità C.F._3
genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre il collocamento della minore, presso la madre, con conferma Persona_1
dell'assegnazione della casa famigliare, in NA, via General Cadorna, n. 19, per l'intero di proprietà della IG.ra , alla stessa, madre collocataria (doc. n. 2; doc. c); Controparte_1
3) disporre che il IG. concorra al mantenimento della figlia fino Parte_1 Persona_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica, 3a) versando entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra , una somma non Parte_2
inferiore ad Euro 480,00 (Euro quattrocentoottanta/00) (in considerazione dell'età della minore;
dell'importanza e della valenza economica dei compiti domestici e di cura prestati dalla madre;
del tempo di permanenza integrale presso la madre;
della dotazione in via esclusiva da parte della IG.ra
della casa di abitazione per i figli;
dei redditi e delle sostanze di ciascun genitore e Controparte_1
di ogni altra circostanza rilevante in fatto ed in diritto, come meglio esposto in Atti) (cfr. da ultimo,
Cass. Civ.,Sez. I, n. 34382/2023), determinandone la decorrenza, almeno dal tempo del deposito di
Ricorso introduttivo da parte del IG. in data 12 ottobre 2023 e con rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT ai sensi di legge;
3b) oltre alla sopportazione del 50% delle spese come elencate nel Verbale di separazione 29 luglio
2015 (doc. a, pag. 5, sub punto 10), ovvero, in via alternativa, definite come straordinarie, giusta
Protocollo 2023 Tribunale di Verbania;
3c) - con riconoscimento per l'intero in favore della madre collocataria, IG.ra , Controparte_1
preso atto, altresì, della concordia sul punto, dell'Assegno Unico, e di ogni altra provvidenza e beneficio fiscale, per figli a carico, comunque denominati, compreso il diritto alla detrazione e/o deduzione delle connesse spese tutte, la quale, pertanto, per intero potrà chiederne il riconoscimento.
pagina 4 di 14 - Nella denegata ipotesi di ripartizione al 50% tra i genitori di A.U., e dei benefici in genere per figli a carico, si domanda la liquidazione dell'importo da versarsi mensilmente da parte del IG. Parte_1
alla IG.ra per il concorso al mantenimento ordinario della figlia
[...] Controparte_1 [...]
in ragione di non meno di Euro 580 (Euro cinquecentoottanta/00) mensili, determinandone la Per_1
decorrenza, e con rivalutazione annuale ISTAT ai sensi di legge.
- II -
-) Condannare il IG. ex art. 473 bis.39 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore Parte_1
della figlia minore ora di anni 16, per quanto meglio esposto in Atti ed emerso in Persona_1
causa (cfr. Verbale di ascolto da parte del Giudice della minore, in data 13 marzo 2024), con liquidazione in via equitativa, giusta prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito, e che si quantifica, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 20.160 (Euro ventimilacentosessanta/00), in ragione di Euro 60,00 (Euro sessanta/00), per ogni sabato di mancata frequentazione della minore
da parte del padre, che non si è presentato ad NA, dall'anno 2015 compreso, fino al Per_1
compimento di anni 14 della figlia, il 01 novembre 2021, per quanto meglio dedotto in Atti (cfr.
Comparsa cost., pag. 26 ss.).
- III -
-) Accertare che il IG. è tenuto al pagamento, e per l'effetto condannare il Parte_1
Ricorrente al pagamento in favore della IG.ra , di Euro 678,72 (Euro Controparte_1
seicentosettantotto/72) per le causali di cui in Atti (in ragione di Euro 53,80 per residuo arretrati da rivalutazione ISTAT non versata 2023, ed in ragione di Euro 624,92 in rifusione delle spese, come da
Verbale di separazione omologato 29 luglio 2015 sub punto 10) (doc. a) (cfr. doc. nn. 76 – 83a),ovvero della diversa, maggiore o minore somma, accertata in corso di causa.
- IV -
-) Rigettare ogni avversa domanda, che, eccepitane in via pregiudiziale l'assoluta indeterminatezza e genericità, in ogni caso, senza accettazione di contraddittorio e senza inversione di onere probatorio, si dimostra nel merito, in fatto non fondata e priva di pregio in diritto.
- V -
-) Con vittoria di spese e competenze della Procedura, con l'aumento massimo previsto ex lege per l'inserimento di collegamenti ipertestuali e di indici interattivi, giusta D.M. n. 147/2022; D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 1bis, poiché gli Atti di Parte
Resistente, IG.ra , “sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la Controparte_1
consultazione o la fruizione”;
pagina 5 di 14 nonché, preso atto ed eccepita la violazione da parte del IG. delle prescrizioni di Parte_1
cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., in spregio degli obblighi di produzione documentale e di allegazione, come esposto e dimostrato in Atti (cfr.Comparsa cost., pag. 3), letto il disposto di cui all'art. 473 bis.18
c.p.c., condannare il IG. anche ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c. e dell'art. 96, Parte_1
comma 1 e comma 3 c.p.c.
In via istruttoria:
-) rigettare le avverse istanze, in astratto inammissibili, ed in concreto attinenti a circostanze documentali, ovvero smentite per tabulas, nonché generiche e non conferenti, per quanto meglio esposto in Atti (cfr. Comparsa Cost. 22.01.2024, pag. 28 ss.; cfr. Memoria 12.02.2024, pag. 14 ss.) ed
a (cfr. Verbale udienza 13 marzo 2024), dimostrandosi vieppiù tardive, come, del pari, la Per_3
produzione documentale, peraltro, non pertinente.
-) Nella denegata ipotesi di ammissione di prova per testimoni, come articolata da Parte ricorrente, si indica, come testimone in prova contraria: la IG.ra , residente a [...]. Testimone_1
-) Ammettere, se del caso, prova orale, come articolata da Parte convenuta (cfr. Memoria 12.02.2024, ex art. 473 bis.17, comma 2, pag. 15):
“cap. n. 1): “Vero che a gennaio 2016 i genitori del IG. da NA sono rientrati Parte_1
in Sicilia, anticipando di alcuni mesi la data concordata con la IG.ra per la loro partenza, CP_1
riprendendo contestualmente la frequentazione con il figlio ed interrompendo dal Parte_1 mese di settembre 2016, la relazione con la IG.ra ed i nipoti, e . CP_1 Per_1 Per_2
Si indica come testimone in prova diretta: la IG.ra , residente a [...]. Testimone_1
-) Se del caso, Voglia vagliare l'Ill.mo Tribunale adito, di chiedere, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai rapporti bancari e/o finanziari del IG. Parte_1
o di terzi soggetti, ovvero ove non (tardivamente) assolti, ordinare al Ricorrente
[...]
l'integrazione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
-) Con ogni e più ampia riserva, ai sensi di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorrente il 15.1.2000, ha contratto matrimonio concordatario, in Messina, Parte_1
con (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Messina Controparte_1
al n. 8, parte II, serie A, anno 2000) -doc. 1 ric.-.
pagina 6 di 14 Il 29.7.2025 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale (doc. 2 ric.).
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla data della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale del 29.7.2015, avendo, peraltro, entrambi, chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Il mantenimento del figlio maggiorenne
Dall'unione coniugale sono nati due figli, in data 8.7.2000, e in data 1.11.2007. Per_2 Per_1
2.1. Il figlio che alla data della separazione aveva 15 anni, è divenuto maggiorenne ed è Per_2
economicamente autosufficiente: è un giovane adulto di 24 anni, che si è diplomato nel giugno 2020
(doc. 48 resit.) ed è inserito nel mondo del lavoro (docc. da 53 a 68 resist.).
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 9.4.2024 è stato revocato il contributo posto a carico del padre per il relativo mantenimento;
nè la resistente, madre con lui convivente, ha svolto alcuna domanda ad esso inerente.
Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, invero, è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6509 del 14/03/2017). Lo svolgimento di un'attività retribuita, infatti, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
2.2. Quanto alla decorrenza del venir meno dell'obbligo a carico dell'obbligato, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla pagina 7 di 14 sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga una modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., Sez. 1,
17.2.2021, n. 4224).
Conseguentemente, alla luce dei principi riferiti, la cessazione dell'obbligo per il padre di versare all'altro coniuge il contributo al mantenimento del figlio va ancorata alla domanda giudiziale.
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore
Quanto alla figlia minore dell'età di 17 anni, indiscusso l'affido condiviso della stessa e la sua Per_1
stabile collocazione presso la madre in NA (nella cui titolarità è la casa di abitazione, già casa coniugale, avendo, questa, acquistato, in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione, la quota parte in capo al marito), la controversia ha, piuttosto, riguardato la quantificazione del contributo al relativo mantenimento.
3.1. Va premesso che la giovanissima ascoltata all'udienza del 13.3.2024, ha escluso di volere Per_1
incontrare il padre.
L'assenza di un sano rapporto padre-figlia è una circostanza pacifica (lo stesso ricorrente, nel ricorso, pur dando atto dell'assenza di rapporti coi figli, non ha svolto alcuna domanda tesa alla disciplina della frequentazione con la minore).
Tale stato di fatto, che oramai si protrae da qualche anno, ha consentito di rimettere alla valutazione della ragazza, prossima alla maggiore età, la scelta di incontrare il padre -cfr. ordinanza del 9.4.2024 cit-.
3.2. D'altro canto, come opportunamente messo in luce dalla Suprema Corte, al diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche un suo dovere di frequentazione e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest'ultimo alla bigenitorialità di cui all'art. 337 ter c.c. ad una crescita sana ed equilibrata.
Il diritto-dovere di visita, infatti, consiste, contestualmente, nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita. Esso non costituisce un obbligo coercibile, in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età (cfr. Cass. 13.8.2019, n.
21341).
pagina 8 di 14 3.3. Ciò è tanto più vero per una adolescente di 17 anni che, in sede di audizione, ha ben saputo esprimere le proprie determinazioni, ha manifestato il suo disagio e l'esigenza di mantenere l'equilibrio raggiunto, grazie alle cure della madre e all'affetto del fratello (“… tramite lei (riferendosi alla psicologa) ho deciso di dare una chance a mio padre, ma soprattutto a me stessa, perchè ho capito che mi portavo tanta rabbia dentro;
ci siamo incontrati due volte, ma non mi sono trovata bene;
penso che quando non consoci tua figlia, mi avrebbe dovuto chiedere di me, delle mie passioni, delle cose che mi piace fare;
invece mi ha chiesto del lavoro della mamma, del lavoro del suo compagno, del lavoro di mio fratello;
è stata una grande delusione;
poi, in tutte e due le occasioni, mi ha parlato sempre male della mamma e questa cosa mi ha fatto ancora di più arrabbiare, perché io, la mamma e mio fratello, li amo;
… Quelle due volte in cui l'ho visto sono state come un interrogatorio;
non ha avuto voglia di conoscere sua figlia dopo tutti questi anni;
… Oggi non mi manca;
mi ha dimostrato ancora una vota che di sua figlia non gli interessa così tanto … Non me la sento di vederlo;
sto bene;
è stato troppo una delusione. …”).
3.4. Con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il contributo al suo mantenimento è stato fissato in €
450,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
Premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza pagina 9 di 14 economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del
19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati di seguito indicati.
3.5. La situazione economico- patrimoniale delle parti, all'esito del giudizio, è così riassumibile:
a) ricorrente: lavoratore dipendente, nel 2022, ha prodotto un reddito lordo di € 23.062,77, al netto delle imposte, di € 19.958,92, pari a € 1.663,00 mensili su 12 mensilità (doc. 10 ric.: CU/2023), superiore a quello dei precedenti periodi d'imposta 2021 di € 18.034,00, € 15.192,00 al netto delle imposte (doc. 10 ric.: 730/2022) e 2020 di € 17.953,00, al netto € 15.137,00 (doc. 10 ric:
730/2021), con un aumento registrabile anche per l'anno 2023, di € 22.192,00, pari a € 1.849,33 mensili su 12 mensilità (doc. 14: buste paga anno 2023); ha esborsi fissi per € 254,50, avendo contratto un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (doc. 11 ric.), oltre i costi di vitto e alloggio che condivide con l'attuale compagna;
b) resistente: è titolare della casa di abitazione e di beni mobili registrati (docc. 37-19 resist.); lavoratrice dipendente, nel 2022, ha percepito un reddito lordo di € 28.365,00, al netto delle imposte, di € 23.771,00, pari a € 1.980,00 mensili su 12 mensilità (doc. 23 resist: 730/2023), in linea con quello dei precedenti periodi d'imposta 2021 di € 26.926,00, pari a € 22.309,00 al netto delle imposte (doc. 24 resist.: 730/2022) e 2020 di € 24.302,00, al netto delle imposte €
21.103,00 (doc. 25 resist: 730/2021); ha esborsi fissi di € 595,00 per mutuo casa di abitazione
(docc. 3, 4, 5 resist.) e € 325,00 per finanziamento (doc. 6 resist.), oltre i costi per vitto, utenze della casa familiare, dove abita con il figlio maggiorenne e la minore.
Premesso, alla luce dei dati indicati, che il ricorrente gode di un'entrata mensile di € 1.600,00 circa e la resistente di € 1.900,00 circa, con una leggera differenza in aumento per quest'ultima, che, tuttavia, ha costi fissi di entità superiore, primo tra tutti il mutuo della casa di abitazione, nella determinazione del contributo perequativo per il mantenimento della figlia, da porre a carico del padre, va, altresì, considerato che è una giovane adolescente di 17 anni (con tutte le esigenze -personali, Per_1
scolastiche, ricreative, sociali- di una ragazza di quell'età) e che è a integrale carico della madre, cui competono in via esclusiva cura ed assistenza.
Reputa equo, pertanto, il tribunale, quantificare il contributo perequativo per il suo mantenimento a carico del padre in € 450,00 mensili (la previsione concordata di € 250,00 mensili con decorrenza dal
2016, allorchè aveva 8 anni, è pari, all'attualità, a € 299,50), oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
Va, altresì, confermato, come da accordi assunti in sede di separazione, che la resistente percepisca per intero l'assegno unico.
4. Le ulteriori domande di ripetizione e di condanna pagina 10 di 14 4.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le domande soggette a riti diversi non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31,32,34,35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio
2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
Ritiene il collegio che la giurisprudenza elaborata nella vigenza delle norme, ora superate dalla introduzione delle nuove disposizioni sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e s.s. c.p.c., sia applicabile anche all'esito della novella legislativa.
La ratio ad essa sottesa, infatti, è applicabile anche all'attualità, considerando la diversità di rito tra il giudizio ordinario e il procedimento specializzato.
4.2. Per l'effetto, è inammissibile la domanda svolta dal ricorrente di ripetizione di quanto versato alla moglie a far data dalla indicata raggiunta indipendenza economica del figlio.
In ogni caso, il principio sopra esposto con riferimento alla decorrenza della revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne esclude il diritto alla ripetizione delle somme versate sino alla data della domanda, stante l'efficacia delle condizioni economiche concordate nel 2015, in sede di separazione, sino all'accertamento, operato nel presente giudizio, delle condizioni per la soppressione dell'assegno, con decorrenza dalla domanda e non dall'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla stessa.
La decisione a Sezioni Unite n. 32914/2022 (i cui principi sono stati ribaditi anche successivamente:
Cass., 10974/2023) inerisce la diversa ipotesi di modifica, nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o d'appello, delle condizioni economiche riguardanti i coniugi separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, di fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (la questione esaminata dalle
Sezioni Unite atteneva alla ripetibilità delle somme percepite dal coniuge separato, e poi divorziato, a tiolo di assegno di mantenimento, poi revocato).
4.3. Allo stesso modo, è inammissibile la domanda, svolta dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 678,82, a titolo di residuo arretrati rivalutazione ISTAT (€ 53,80) e di refusione delle spese (€ 624,92), da coltivare nell'ambito di un giudizio ordinario.
pagina 11 di 14 5. La domanda di risarcimento del danno
La resistente, infine, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno patito dalla figlia per non essersi adoperato, il padre, per attuare i tempi di frequentazione concordati nel 2015, non avendo reperito un'abitazione idonea ad accogliere i minori ad NA, né avendo coltivato la relazione con la figlia.
I coniugi avevano, infatti, concordato che il genitore avrebbe tenuto con sé i figli tutti i sabati e un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera, non appena avrebbe individuato un domicilio idoneo ad accogliere i figli, oltre che nei periodi di vacanza (punti 13, 14 e 15 del ricorso congiunto).
Le condizioni indicate, invece, erano state del tutto disattese, assente, il padre, dalla vita dei figli.
5.1. La Suprema Corte, chiamata alla verifica della legittimità della condanna ex art. 614 bis c.p.c. nei confronti di un genitore inadempiente agli obblighi di visita fissati (nella specie il tribunale aveva stabilito che il padre versasse alla madre la somma di € 100,00 per ogni futuro inadempimento all'obbligo di incontrare il figlio), nella cornice di cui all'art. 709 ter c.p.c. (oggi art. 473bis.39 c.p.c.) ha operato un'ampia disamina del diritto-dovere del genitore non collocatario della prole (in quanto diritto, nella sua declinazione attiva;
in quanto dovere, nella sua declinazione passiva) cui corrisponde, in via speculare, il diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.
In tale ambito, ha osservato il Supremo Collegio, i poteri del giudice sono inquadrati nel contesto di una rivalutazione delle condizioni di affidamento (“il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore”), nonchè per risarcire il danno, già integrato dalla condotta di uno dei genitori, o, per il futuro, ammonire l'inadempiente; escluso, invece, un obbligo coercibile nelle forme dell'astreintes di cui all'art. 614bis c.p.c.. Il carattere non obbligato e incoercibile del dovere di frequentazione del genitore sta al diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una scelta, libera e autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età
e, che, in quanto tali, possono spingersi sino al rifiuto (Cass., 6471/2020 cit.; Cass., 21341/2019).
Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, il (diritto-)dovere che spetta al genitore non collocatario è riconducibile nell'ambito di un potere-funzione non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza, sanzionabile.
5.2. Nella vicenda per cui è causa, indiscusso l'attuale rifiuto della giovanissima ad incontrare il Per_1 padre, che l'asserito inadempimento del genitore (tra il 2015 -epoca della separazione- e il compimento, da parte della ragazza, di 14 anni) nel coltivare una relazione con la figlia, complice anche la distanza tra di due (il padre vive in provincia di Torino;
la ragazza ad NA), abbia arrecato pagina 12 di 14 un danno e di che natura non è stato neanche allegato (la quantificazione è stata operata calcolando
60,00 € “per ogni sabato di mancata frequentazione” per 7 anni).
L'estrema conflittualità che ha contrassegnato la separazione dei genitori, l'assenza di qualsivoglia iniziativa da parte dell'uno e dell'altra (il mancato esercizio del diritto di visita è sanzionabile con l'ammonimento), le stesse conclusioni di entrambi di affido condiviso della figlia (il comportamento inadempiente può portare alla modifica con limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale) militano, considerati nel loro complesso, per il rigetto della domanda, non integrando, di per sé, la violazione contestata, una grave inadempienza risarcibile.
6. Le spese di lite
La condivisione della domanda di risoluzione del vincolo coniugale e la reciproca soccombenza sulle domande di contenuto patrimoniale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 15.1.2000 in Messina, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo comune n. 8, P. II, serie A, anno 2000;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre;
- dispone che il padre tenga con sé la figlia minore secondo la sua volontà;
- pone a carico del padre, quale contributo perequativo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico;
- dichiara inammissibili la domanda di ripetizione del ricorrente e di condanna della resistente;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Verbania il 16.1.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
Bertino e Erica Cristina Matilde Flora Barini presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in
Torino, c.so Inghilterra, 41, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Marchesin presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castelletto Sopra Ticino, via Aronco, 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e la signora ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di
[...] Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza
NEL MERITO
Fermo restando l'affido condiviso della minore : Persona_1
- Disporre che il padre contribuisca, dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi specifici indicati in atti e tenendo conto della disponibilità conciliativa manifestata dal ricorrente il quale inizialmente indicava l'importo in € 275,00 e rilevato che è la figlia come emerso in sede di audizione
a non voler trascorrere del tempo con il padre, al mantenimento della minore versando mensilmente alla signora la somma di € 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione CP_1
annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Verbania del 25.5.2023, prevedendo che dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il totale, o almeno la metà, del contributo venga versato dal padre direttamente alla ragazza.
- Accertare e dichiarare che il figlio , senza nessuna comunicazione sul punto al Persona_2
padre né da parte del figlio né da parte della madre, è economicamente indipendente avendo da tempo reperito attività lavorativa, non frequentando infatti da anni nessun corso di studi universitari e/o professionali, confermando sul punto il contenuto dell'ordinanza Presidenziale, e per l'effetto -
Revocare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento nei confronti del figlio dalla data di assunzione dell'aprile 2021 e per l'effetto
- Dichiarare tenuta e condannare la signora a restituire tutte le somme versate, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento, inclusa la rivalutazione ISTAT, in favore del figlio al Per_2
ricorrente dalla data di assunzione del figlio, oltre interessi legali da ogni versamento passato al saldo effettivo.
IN VIA DI MERO SUBORDINE QUALORA NECESSARIO
Fermo restando l'affido condiviso della figlia minore : Persona_1
- Disporre che il padre contribuisca, dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi specifici indicati in atti e tenendo conto della disponibilità conciliativa manifestata dal ricorrente il quale inizialmente indicava l'importo in € 275,00 e rilevato che è la figlia come emerso in sede di audizione
a non voler trascorrere del tempo con il padre, al mantenimento della minore versando mensilmente alla signora la somma di € 350,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione CP_1
pagina 2 di 14 annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Verbania del 25.5.2023, prevedendo che dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il totale, o almeno la metà, del contributo venga versato dal padre direttamente alla ragazza.
- Accertare e dichiarare, confermando sul punto il contenuto dell'ordinanza Presidenziale, che il figlio
per sua volontaria inerzia si è determinato nel non voler proseguire alcun percorso Persona_2
di studi e/o aggiornamento professionale mirato al reperimento di qualsivoglia attività lavorativa ovvero per sua volontaria inerzia non si è prodigato nella ricerca di alcun genere di attività lavorativa al fine e con l'obiettivo di un raggiungimento di una personale autosufficienza economica e per
l'effetto
- Revocare l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento nei confronti del figlio dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte della signora delle somme versate CP_1
dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento da aprile 2021, inclusa la rivalutazione ISTAT, oltre interessi legali da ogni versamento passato al saldo effettivo.
OPPURE IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE IN PUNTO Persona_2
QUALORA NECESSARIO
- Disporre, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle suesposte domande, nonostante tutto quanto in atti evidenziato e recepito nell'ordinanza Presidenziale, in favore del figlio maggiorenne
un obbligo di contribuzione al mantenimento da parte dell'esponente di € 50,00 Persona_2
mensili, al solo fine di mero monito per il figlio ad attivarsi fattivamente per il conseguimento di una indipendenza economica personale, contributo da versarsi direttamente al medesimo.
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio, oltre al 15% per , C.p.a, I.v.a. o Controparte_2
marca da bollo come per legge e spese di C,t,p, e C.t.u. qualora disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate comprese quelle relative all'ordine di esibizione dei documenti ex artt. 210 e 213 cpc oltre ai capi di prova per interpello e testi già formulate e capitolate nel ricorso introduttivo, e nelle memorie ex art 473 bis co.1 n.17 cpc e nella memoria ex art 473 bis co.3 n.17 cpc (capi anche su prova contraria da 1 a 28) richiamando tutta la documentazione già depositata in atti (docc. da 1 a 27).
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respinta, nel merito, in via principale:
- I -
pagina 3 di 14 -) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,contratto dalla IG.ra
e dal IG. in data 15 gennaio 2000, in Messina, di cui all'Atto 8, Controparte_1 Parte_1
Parte 2, serie A, Mandamento unico, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina per
l'anno 2000 (doc. b),giusta la previsione di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 (doc. a), con ordineall'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed ad ogni eventuale e consequenziale Provvedimento,
-) con immediata Pronuncia sullo status, se del caso parziale, salvo la prosecuzione del Giudizio per la decisione sulle altre domande, ex art. 473 bis.22, c.4, c.p.c., alle seguenti CONDIZIONI
1) disporre l'affidamento condiviso per la figlia nata in data [...], a [...]
Borgomanero, c.f. , cittadinanza italiana, con esercizio di responsabilità C.F._3
genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre il collocamento della minore, presso la madre, con conferma Persona_1
dell'assegnazione della casa famigliare, in NA, via General Cadorna, n. 19, per l'intero di proprietà della IG.ra , alla stessa, madre collocataria (doc. n. 2; doc. c); Controparte_1
3) disporre che il IG. concorra al mantenimento della figlia fino Parte_1 Persona_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica, 3a) versando entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra , una somma non Parte_2
inferiore ad Euro 480,00 (Euro quattrocentoottanta/00) (in considerazione dell'età della minore;
dell'importanza e della valenza economica dei compiti domestici e di cura prestati dalla madre;
del tempo di permanenza integrale presso la madre;
della dotazione in via esclusiva da parte della IG.ra
della casa di abitazione per i figli;
dei redditi e delle sostanze di ciascun genitore e Controparte_1
di ogni altra circostanza rilevante in fatto ed in diritto, come meglio esposto in Atti) (cfr. da ultimo,
Cass. Civ.,Sez. I, n. 34382/2023), determinandone la decorrenza, almeno dal tempo del deposito di
Ricorso introduttivo da parte del IG. in data 12 ottobre 2023 e con rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT ai sensi di legge;
3b) oltre alla sopportazione del 50% delle spese come elencate nel Verbale di separazione 29 luglio
2015 (doc. a, pag. 5, sub punto 10), ovvero, in via alternativa, definite come straordinarie, giusta
Protocollo 2023 Tribunale di Verbania;
3c) - con riconoscimento per l'intero in favore della madre collocataria, IG.ra , Controparte_1
preso atto, altresì, della concordia sul punto, dell'Assegno Unico, e di ogni altra provvidenza e beneficio fiscale, per figli a carico, comunque denominati, compreso il diritto alla detrazione e/o deduzione delle connesse spese tutte, la quale, pertanto, per intero potrà chiederne il riconoscimento.
pagina 4 di 14 - Nella denegata ipotesi di ripartizione al 50% tra i genitori di A.U., e dei benefici in genere per figli a carico, si domanda la liquidazione dell'importo da versarsi mensilmente da parte del IG. Parte_1
alla IG.ra per il concorso al mantenimento ordinario della figlia
[...] Controparte_1 [...]
in ragione di non meno di Euro 580 (Euro cinquecentoottanta/00) mensili, determinandone la Per_1
decorrenza, e con rivalutazione annuale ISTAT ai sensi di legge.
- II -
-) Condannare il IG. ex art. 473 bis.39 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore Parte_1
della figlia minore ora di anni 16, per quanto meglio esposto in Atti ed emerso in Persona_1
causa (cfr. Verbale di ascolto da parte del Giudice della minore, in data 13 marzo 2024), con liquidazione in via equitativa, giusta prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito, e che si quantifica, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 20.160 (Euro ventimilacentosessanta/00), in ragione di Euro 60,00 (Euro sessanta/00), per ogni sabato di mancata frequentazione della minore
da parte del padre, che non si è presentato ad NA, dall'anno 2015 compreso, fino al Per_1
compimento di anni 14 della figlia, il 01 novembre 2021, per quanto meglio dedotto in Atti (cfr.
Comparsa cost., pag. 26 ss.).
- III -
-) Accertare che il IG. è tenuto al pagamento, e per l'effetto condannare il Parte_1
Ricorrente al pagamento in favore della IG.ra , di Euro 678,72 (Euro Controparte_1
seicentosettantotto/72) per le causali di cui in Atti (in ragione di Euro 53,80 per residuo arretrati da rivalutazione ISTAT non versata 2023, ed in ragione di Euro 624,92 in rifusione delle spese, come da
Verbale di separazione omologato 29 luglio 2015 sub punto 10) (doc. a) (cfr. doc. nn. 76 – 83a),ovvero della diversa, maggiore o minore somma, accertata in corso di causa.
- IV -
-) Rigettare ogni avversa domanda, che, eccepitane in via pregiudiziale l'assoluta indeterminatezza e genericità, in ogni caso, senza accettazione di contraddittorio e senza inversione di onere probatorio, si dimostra nel merito, in fatto non fondata e priva di pregio in diritto.
- V -
-) Con vittoria di spese e competenze della Procedura, con l'aumento massimo previsto ex lege per l'inserimento di collegamenti ipertestuali e di indici interattivi, giusta D.M. n. 147/2022; D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 1bis, poiché gli Atti di Parte
Resistente, IG.ra , “sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la Controparte_1
consultazione o la fruizione”;
pagina 5 di 14 nonché, preso atto ed eccepita la violazione da parte del IG. delle prescrizioni di Parte_1
cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., in spregio degli obblighi di produzione documentale e di allegazione, come esposto e dimostrato in Atti (cfr.Comparsa cost., pag. 3), letto il disposto di cui all'art. 473 bis.18
c.p.c., condannare il IG. anche ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c. e dell'art. 96, Parte_1
comma 1 e comma 3 c.p.c.
In via istruttoria:
-) rigettare le avverse istanze, in astratto inammissibili, ed in concreto attinenti a circostanze documentali, ovvero smentite per tabulas, nonché generiche e non conferenti, per quanto meglio esposto in Atti (cfr. Comparsa Cost. 22.01.2024, pag. 28 ss.; cfr. Memoria 12.02.2024, pag. 14 ss.) ed
a (cfr. Verbale udienza 13 marzo 2024), dimostrandosi vieppiù tardive, come, del pari, la Per_3
produzione documentale, peraltro, non pertinente.
-) Nella denegata ipotesi di ammissione di prova per testimoni, come articolata da Parte ricorrente, si indica, come testimone in prova contraria: la IG.ra , residente a [...]. Testimone_1
-) Ammettere, se del caso, prova orale, come articolata da Parte convenuta (cfr. Memoria 12.02.2024, ex art. 473 bis.17, comma 2, pag. 15):
“cap. n. 1): “Vero che a gennaio 2016 i genitori del IG. da NA sono rientrati Parte_1
in Sicilia, anticipando di alcuni mesi la data concordata con la IG.ra per la loro partenza, CP_1
riprendendo contestualmente la frequentazione con il figlio ed interrompendo dal Parte_1 mese di settembre 2016, la relazione con la IG.ra ed i nipoti, e . CP_1 Per_1 Per_2
Si indica come testimone in prova diretta: la IG.ra , residente a [...]. Testimone_1
-) Se del caso, Voglia vagliare l'Ill.mo Tribunale adito, di chiedere, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai rapporti bancari e/o finanziari del IG. Parte_1
o di terzi soggetti, ovvero ove non (tardivamente) assolti, ordinare al Ricorrente
[...]
l'integrazione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
-) Con ogni e più ampia riserva, ai sensi di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorrente il 15.1.2000, ha contratto matrimonio concordatario, in Messina, Parte_1
con (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Messina Controparte_1
al n. 8, parte II, serie A, anno 2000) -doc. 1 ric.-.
pagina 6 di 14 Il 29.7.2025 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale (doc. 2 ric.).
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla data della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale del 29.7.2015, avendo, peraltro, entrambi, chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Il mantenimento del figlio maggiorenne
Dall'unione coniugale sono nati due figli, in data 8.7.2000, e in data 1.11.2007. Per_2 Per_1
2.1. Il figlio che alla data della separazione aveva 15 anni, è divenuto maggiorenne ed è Per_2
economicamente autosufficiente: è un giovane adulto di 24 anni, che si è diplomato nel giugno 2020
(doc. 48 resit.) ed è inserito nel mondo del lavoro (docc. da 53 a 68 resist.).
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 9.4.2024 è stato revocato il contributo posto a carico del padre per il relativo mantenimento;
nè la resistente, madre con lui convivente, ha svolto alcuna domanda ad esso inerente.
Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, invero, è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6509 del 14/03/2017). Lo svolgimento di un'attività retribuita, infatti, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
2.2. Quanto alla decorrenza del venir meno dell'obbligo a carico dell'obbligato, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla pagina 7 di 14 sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga una modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., Sez. 1,
17.2.2021, n. 4224).
Conseguentemente, alla luce dei principi riferiti, la cessazione dell'obbligo per il padre di versare all'altro coniuge il contributo al mantenimento del figlio va ancorata alla domanda giudiziale.
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore
Quanto alla figlia minore dell'età di 17 anni, indiscusso l'affido condiviso della stessa e la sua Per_1
stabile collocazione presso la madre in NA (nella cui titolarità è la casa di abitazione, già casa coniugale, avendo, questa, acquistato, in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione, la quota parte in capo al marito), la controversia ha, piuttosto, riguardato la quantificazione del contributo al relativo mantenimento.
3.1. Va premesso che la giovanissima ascoltata all'udienza del 13.3.2024, ha escluso di volere Per_1
incontrare il padre.
L'assenza di un sano rapporto padre-figlia è una circostanza pacifica (lo stesso ricorrente, nel ricorso, pur dando atto dell'assenza di rapporti coi figli, non ha svolto alcuna domanda tesa alla disciplina della frequentazione con la minore).
Tale stato di fatto, che oramai si protrae da qualche anno, ha consentito di rimettere alla valutazione della ragazza, prossima alla maggiore età, la scelta di incontrare il padre -cfr. ordinanza del 9.4.2024 cit-.
3.2. D'altro canto, come opportunamente messo in luce dalla Suprema Corte, al diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche un suo dovere di frequentazione e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest'ultimo alla bigenitorialità di cui all'art. 337 ter c.c. ad una crescita sana ed equilibrata.
Il diritto-dovere di visita, infatti, consiste, contestualmente, nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita. Esso non costituisce un obbligo coercibile, in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età (cfr. Cass. 13.8.2019, n.
21341).
pagina 8 di 14 3.3. Ciò è tanto più vero per una adolescente di 17 anni che, in sede di audizione, ha ben saputo esprimere le proprie determinazioni, ha manifestato il suo disagio e l'esigenza di mantenere l'equilibrio raggiunto, grazie alle cure della madre e all'affetto del fratello (“… tramite lei (riferendosi alla psicologa) ho deciso di dare una chance a mio padre, ma soprattutto a me stessa, perchè ho capito che mi portavo tanta rabbia dentro;
ci siamo incontrati due volte, ma non mi sono trovata bene;
penso che quando non consoci tua figlia, mi avrebbe dovuto chiedere di me, delle mie passioni, delle cose che mi piace fare;
invece mi ha chiesto del lavoro della mamma, del lavoro del suo compagno, del lavoro di mio fratello;
è stata una grande delusione;
poi, in tutte e due le occasioni, mi ha parlato sempre male della mamma e questa cosa mi ha fatto ancora di più arrabbiare, perché io, la mamma e mio fratello, li amo;
… Quelle due volte in cui l'ho visto sono state come un interrogatorio;
non ha avuto voglia di conoscere sua figlia dopo tutti questi anni;
… Oggi non mi manca;
mi ha dimostrato ancora una vota che di sua figlia non gli interessa così tanto … Non me la sento di vederlo;
sto bene;
è stato troppo una delusione. …”).
3.4. Con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il contributo al suo mantenimento è stato fissato in €
450,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
Premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza pagina 9 di 14 economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del
19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati di seguito indicati.
3.5. La situazione economico- patrimoniale delle parti, all'esito del giudizio, è così riassumibile:
a) ricorrente: lavoratore dipendente, nel 2022, ha prodotto un reddito lordo di € 23.062,77, al netto delle imposte, di € 19.958,92, pari a € 1.663,00 mensili su 12 mensilità (doc. 10 ric.: CU/2023), superiore a quello dei precedenti periodi d'imposta 2021 di € 18.034,00, € 15.192,00 al netto delle imposte (doc. 10 ric.: 730/2022) e 2020 di € 17.953,00, al netto € 15.137,00 (doc. 10 ric:
730/2021), con un aumento registrabile anche per l'anno 2023, di € 22.192,00, pari a € 1.849,33 mensili su 12 mensilità (doc. 14: buste paga anno 2023); ha esborsi fissi per € 254,50, avendo contratto un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (doc. 11 ric.), oltre i costi di vitto e alloggio che condivide con l'attuale compagna;
b) resistente: è titolare della casa di abitazione e di beni mobili registrati (docc. 37-19 resist.); lavoratrice dipendente, nel 2022, ha percepito un reddito lordo di € 28.365,00, al netto delle imposte, di € 23.771,00, pari a € 1.980,00 mensili su 12 mensilità (doc. 23 resist: 730/2023), in linea con quello dei precedenti periodi d'imposta 2021 di € 26.926,00, pari a € 22.309,00 al netto delle imposte (doc. 24 resist.: 730/2022) e 2020 di € 24.302,00, al netto delle imposte €
21.103,00 (doc. 25 resist: 730/2021); ha esborsi fissi di € 595,00 per mutuo casa di abitazione
(docc. 3, 4, 5 resist.) e € 325,00 per finanziamento (doc. 6 resist.), oltre i costi per vitto, utenze della casa familiare, dove abita con il figlio maggiorenne e la minore.
Premesso, alla luce dei dati indicati, che il ricorrente gode di un'entrata mensile di € 1.600,00 circa e la resistente di € 1.900,00 circa, con una leggera differenza in aumento per quest'ultima, che, tuttavia, ha costi fissi di entità superiore, primo tra tutti il mutuo della casa di abitazione, nella determinazione del contributo perequativo per il mantenimento della figlia, da porre a carico del padre, va, altresì, considerato che è una giovane adolescente di 17 anni (con tutte le esigenze -personali, Per_1
scolastiche, ricreative, sociali- di una ragazza di quell'età) e che è a integrale carico della madre, cui competono in via esclusiva cura ed assistenza.
Reputa equo, pertanto, il tribunale, quantificare il contributo perequativo per il suo mantenimento a carico del padre in € 450,00 mensili (la previsione concordata di € 250,00 mensili con decorrenza dal
2016, allorchè aveva 8 anni, è pari, all'attualità, a € 299,50), oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
Va, altresì, confermato, come da accordi assunti in sede di separazione, che la resistente percepisca per intero l'assegno unico.
4. Le ulteriori domande di ripetizione e di condanna pagina 10 di 14 4.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le domande soggette a riti diversi non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31,32,34,35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio
2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
Ritiene il collegio che la giurisprudenza elaborata nella vigenza delle norme, ora superate dalla introduzione delle nuove disposizioni sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e s.s. c.p.c., sia applicabile anche all'esito della novella legislativa.
La ratio ad essa sottesa, infatti, è applicabile anche all'attualità, considerando la diversità di rito tra il giudizio ordinario e il procedimento specializzato.
4.2. Per l'effetto, è inammissibile la domanda svolta dal ricorrente di ripetizione di quanto versato alla moglie a far data dalla indicata raggiunta indipendenza economica del figlio.
In ogni caso, il principio sopra esposto con riferimento alla decorrenza della revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne esclude il diritto alla ripetizione delle somme versate sino alla data della domanda, stante l'efficacia delle condizioni economiche concordate nel 2015, in sede di separazione, sino all'accertamento, operato nel presente giudizio, delle condizioni per la soppressione dell'assegno, con decorrenza dalla domanda e non dall'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla stessa.
La decisione a Sezioni Unite n. 32914/2022 (i cui principi sono stati ribaditi anche successivamente:
Cass., 10974/2023) inerisce la diversa ipotesi di modifica, nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o d'appello, delle condizioni economiche riguardanti i coniugi separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, di fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (la questione esaminata dalle
Sezioni Unite atteneva alla ripetibilità delle somme percepite dal coniuge separato, e poi divorziato, a tiolo di assegno di mantenimento, poi revocato).
4.3. Allo stesso modo, è inammissibile la domanda, svolta dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 678,82, a titolo di residuo arretrati rivalutazione ISTAT (€ 53,80) e di refusione delle spese (€ 624,92), da coltivare nell'ambito di un giudizio ordinario.
pagina 11 di 14 5. La domanda di risarcimento del danno
La resistente, infine, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno patito dalla figlia per non essersi adoperato, il padre, per attuare i tempi di frequentazione concordati nel 2015, non avendo reperito un'abitazione idonea ad accogliere i minori ad NA, né avendo coltivato la relazione con la figlia.
I coniugi avevano, infatti, concordato che il genitore avrebbe tenuto con sé i figli tutti i sabati e un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera, non appena avrebbe individuato un domicilio idoneo ad accogliere i figli, oltre che nei periodi di vacanza (punti 13, 14 e 15 del ricorso congiunto).
Le condizioni indicate, invece, erano state del tutto disattese, assente, il padre, dalla vita dei figli.
5.1. La Suprema Corte, chiamata alla verifica della legittimità della condanna ex art. 614 bis c.p.c. nei confronti di un genitore inadempiente agli obblighi di visita fissati (nella specie il tribunale aveva stabilito che il padre versasse alla madre la somma di € 100,00 per ogni futuro inadempimento all'obbligo di incontrare il figlio), nella cornice di cui all'art. 709 ter c.p.c. (oggi art. 473bis.39 c.p.c.) ha operato un'ampia disamina del diritto-dovere del genitore non collocatario della prole (in quanto diritto, nella sua declinazione attiva;
in quanto dovere, nella sua declinazione passiva) cui corrisponde, in via speculare, il diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.
In tale ambito, ha osservato il Supremo Collegio, i poteri del giudice sono inquadrati nel contesto di una rivalutazione delle condizioni di affidamento (“il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore”), nonchè per risarcire il danno, già integrato dalla condotta di uno dei genitori, o, per il futuro, ammonire l'inadempiente; escluso, invece, un obbligo coercibile nelle forme dell'astreintes di cui all'art. 614bis c.p.c.. Il carattere non obbligato e incoercibile del dovere di frequentazione del genitore sta al diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una scelta, libera e autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età
e, che, in quanto tali, possono spingersi sino al rifiuto (Cass., 6471/2020 cit.; Cass., 21341/2019).
Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, il (diritto-)dovere che spetta al genitore non collocatario è riconducibile nell'ambito di un potere-funzione non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza, sanzionabile.
5.2. Nella vicenda per cui è causa, indiscusso l'attuale rifiuto della giovanissima ad incontrare il Per_1 padre, che l'asserito inadempimento del genitore (tra il 2015 -epoca della separazione- e il compimento, da parte della ragazza, di 14 anni) nel coltivare una relazione con la figlia, complice anche la distanza tra di due (il padre vive in provincia di Torino;
la ragazza ad NA), abbia arrecato pagina 12 di 14 un danno e di che natura non è stato neanche allegato (la quantificazione è stata operata calcolando
60,00 € “per ogni sabato di mancata frequentazione” per 7 anni).
L'estrema conflittualità che ha contrassegnato la separazione dei genitori, l'assenza di qualsivoglia iniziativa da parte dell'uno e dell'altra (il mancato esercizio del diritto di visita è sanzionabile con l'ammonimento), le stesse conclusioni di entrambi di affido condiviso della figlia (il comportamento inadempiente può portare alla modifica con limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale) militano, considerati nel loro complesso, per il rigetto della domanda, non integrando, di per sé, la violazione contestata, una grave inadempienza risarcibile.
6. Le spese di lite
La condivisione della domanda di risoluzione del vincolo coniugale e la reciproca soccombenza sulle domande di contenuto patrimoniale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 15.1.2000 in Messina, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo comune n. 8, P. II, serie A, anno 2000;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre;
- dispone che il padre tenga con sé la figlia minore secondo la sua volontà;
- pone a carico del padre, quale contributo perequativo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico;
- dichiara inammissibili la domanda di ripetizione del ricorrente e di condanna della resistente;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Verbania il 16.1.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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