TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 54/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2018 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio n. 53, presso lo studio dell'avv. Marco
PESENTI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 374/2016 emesso in data 16.8.2016 dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 374/2016, emesso il 16.8.2016 dal Tribunale di Lamezia Terme e notificato in data 27.11.2017, veniva ingiunto a in qualità di debitore principale, Parte_1
e in qualità di garante, di pagare in favore della la Parte_2 Controparte_1 complessiva somma di € 56.382,16, oltre interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio. 2
1.1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto Parte_1 di citazione notificato il 5.1.2018, eccependo, in particolare, il difetto della capacità processuale di
, l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto e la violazione dei principi di CP_1 correttezza, buona fede e trasparenza.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione, con rigetto in toto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata,
l'accertamento e la dichiarazione che era debitore nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 56.382,16 o altra somma accertata in corso di causa, con condanna dello stesso
[...] al pagamento di detta somma;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
1.3 Accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. ed esperito - con esito negativo - il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti e all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, il giudice istruttore – diversamente personificato - la tratteneva in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
senonché, il G.I., in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio.
La controversia, assegnata al Presidente dott. GAROFALO, veniva, poi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in quanto già precedentemente concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore;
n.d.r.) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
In altre parole, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione 3
sostanziale di convenuto: l'onere della prova della esistenza dall'esistenza - o persistenza - del credito azionato in sede monitoria grava quindi sulla parte opposta.
Da ciò consegue che, quanto alle pretese scaturenti da rapporti bancari in relazione alle quali l'opponente mette in discussione, con l'opposizione, più che la sussistenza del credito oggetto della pretesa monitoria, la titolarità del credito azionato dalla parte opposta - contestando la cessione del credito con particolare riferimento alla prova dell'esistenza della cessione (come avviene nel caso di specie: “…viene altresì specificato che “la Agos Ducato Spa, la hanno ceduto pro Controparte_2 soluto il proprio credito a con diversi atti che si sono succeduti tra diverse società di CP_1 finanziamento senza però che siano indicati nello specifico e provati documentalmente i vari passaggi di conferimento di procura, di direzione, di fusione e di incorporazione da una società all'altra …”),
l'affermata cessionaria ha l'onere di documentare, oltre al contratto che giustifica il rapporto fondamentale (tra parte debitrice e creditrice originaria), la successione a titolo particolare alla creditrice originaria.
Invero, la Cassazione, a Sezioni Unite (Sent. n. 2915/2016), ha chiarito che la titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) “i) è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
2.1 Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre, a tal proposito, rammentare che l'onere di dimostrare la legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva) - onere che grava, come appena premesso e come ribadito e validato da copiosa e condivisibile giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito - non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c. (ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la 4
cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come del resto ribadito dalla Suprema Corte (sent. n. 3405/2024), “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Va peraltro tenuto presente che, quanto alla verifica della titolarità dell'azione: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (cfr. Cass. n. 5478/2024).
Sul punto, la pronuncia da ultimo citata ha – invero - precisato che, nel caso in cui oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma - piuttosto - la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, per accertare la legittimazione sostanziale della cessionaria devono valutarsi le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U.; in tale ipotesi, la titolarità del credito può essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (anche Cass. ord. n. 17944/2023); diversamente, se tali indicazioni non risultano sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione deve essere fornita in altro modo dal cessionario.
In altre parole, la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente a dimostrare il contenuto dell'atto di cessione laddove detto avviso rechi un'indicazione non puntuale dei rapporti compresi ed esclusi dalla cessione, inidonea a consentirne l'agevole individuazione (vds. anche Cass., ord. n.
21821/2023). In questi casi, la società che agisce in monitorio per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto deve comunque dare prova del contenuto dell'atto di cessione del credito tramite il deposito della relativa scheda negoziale, dalla quale poter ricavare – con certezza - che lo specifico credito azionato è stato inequivocabilmente cartolarizzato.
Giova – infine - sottolineare che, laddove il contratto richiami allegati - quali la lista dei crediti ceduti
- gli stessi devono essere prodotti, quantomeno tramite estratto, da cui risulti che la specifica posizione creditoria sia senza dubbio inclusa tra quelle effettivamente cedute a chi si dichiari cessionario. 5
Per sintetizzare, sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può affermare, in primo luogo, che, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. ord. n. 17944/2023, cit.). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cosicché, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è – però - il caso in cui sia “oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, e neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (così, Cass. ord. n. 17944/2023, cit.).
D'altra parte, prosegue la Suprema Corte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: che è quanto avviene, ad esempio, nel caso in cui esso risulti pubblicato in G.U. su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, o quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
2.2 Ebbene, nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, Agos Ducato S.p.a., avrebbe ceduto il 6
credito alla e questa lo avrebbe, successivamente, ceduto a , di Controparte_2 Controparte_1 talché l'opposta avrebbe dovuto dare prova anche della cessione intermedia.
Ora, tra la documentazione prodotta dalla società opposta si rinviene, quanto alla prima cessione dei crediti tra Agos Ducato S.p.a. e il solo avviso pubblicato in G.U. dalla cessionaria Controparte_2
(per sua iniziativa esclusiva), e non anche il relativo all'atto di cessione;
in merito invece CP_2 alla cessione dei crediti tra e è agli atti il contratto di cessione e, tuttavia, CP_2 Controparte_1 non risulta depositata la lista dei debitori ceduti, né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierno opponente nella predetta lista.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possano in alcun modo dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti Agos Ducato S.p.a. (tra cui quello di cui oggi si discute) alla Rubidio
SPV, né l'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti da questa a la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non Controparte_1 ha dunque dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato.
La pretesa creditoria per come nella specie avanzata non merita – pertanto - accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
2.3 La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione per come già sollevata in atti.
3. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo alla parte opposta ed in favore degli opponenti.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 58.382,16, compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dagli opponenti vengono liquidate nei valori minimi in € 7.052,00 per compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Pt_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2016 emesso in data 16.8.2016
[...] dal Tribunale di Lamezia Terme;
- DICHIARA assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
7
- CONDANNA la parte opposta, in persona del l.r.p.t., a rifondere la parte Controparte_1 opponente, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 17.11.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico
dott. Giovanni GAROFALO
n. 54/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2018 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) alla via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio n. 53, presso lo studio dell'avv. Marco
PESENTI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 374/2016 emesso in data 16.8.2016 dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 374/2016, emesso il 16.8.2016 dal Tribunale di Lamezia Terme e notificato in data 27.11.2017, veniva ingiunto a in qualità di debitore principale, Parte_1
e in qualità di garante, di pagare in favore della la Parte_2 Controparte_1 complessiva somma di € 56.382,16, oltre interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio. 2
1.1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto Parte_1 di citazione notificato il 5.1.2018, eccependo, in particolare, il difetto della capacità processuale di
, l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto e la violazione dei principi di CP_1 correttezza, buona fede e trasparenza.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione, con rigetto in toto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata,
l'accertamento e la dichiarazione che era debitore nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 56.382,16 o altra somma accertata in corso di causa, con condanna dello stesso
[...] al pagamento di detta somma;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
1.3 Accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. ed esperito - con esito negativo - il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti e all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, il giudice istruttore – diversamente personificato - la tratteneva in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
senonché, il G.I., in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio.
La controversia, assegnata al Presidente dott. GAROFALO, veniva, poi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in quanto già precedentemente concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore;
n.d.r.) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
In altre parole, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione 3
sostanziale di convenuto: l'onere della prova della esistenza dall'esistenza - o persistenza - del credito azionato in sede monitoria grava quindi sulla parte opposta.
Da ciò consegue che, quanto alle pretese scaturenti da rapporti bancari in relazione alle quali l'opponente mette in discussione, con l'opposizione, più che la sussistenza del credito oggetto della pretesa monitoria, la titolarità del credito azionato dalla parte opposta - contestando la cessione del credito con particolare riferimento alla prova dell'esistenza della cessione (come avviene nel caso di specie: “…viene altresì specificato che “la Agos Ducato Spa, la hanno ceduto pro Controparte_2 soluto il proprio credito a con diversi atti che si sono succeduti tra diverse società di CP_1 finanziamento senza però che siano indicati nello specifico e provati documentalmente i vari passaggi di conferimento di procura, di direzione, di fusione e di incorporazione da una società all'altra …”),
l'affermata cessionaria ha l'onere di documentare, oltre al contratto che giustifica il rapporto fondamentale (tra parte debitrice e creditrice originaria), la successione a titolo particolare alla creditrice originaria.
Invero, la Cassazione, a Sezioni Unite (Sent. n. 2915/2016), ha chiarito che la titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) “i) è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
2.1 Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre, a tal proposito, rammentare che l'onere di dimostrare la legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva) - onere che grava, come appena premesso e come ribadito e validato da copiosa e condivisibile giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito - non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c. (ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la 4
cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come del resto ribadito dalla Suprema Corte (sent. n. 3405/2024), “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Va peraltro tenuto presente che, quanto alla verifica della titolarità dell'azione: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (cfr. Cass. n. 5478/2024).
Sul punto, la pronuncia da ultimo citata ha – invero - precisato che, nel caso in cui oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma - piuttosto - la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, per accertare la legittimazione sostanziale della cessionaria devono valutarsi le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U.; in tale ipotesi, la titolarità del credito può essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (anche Cass. ord. n. 17944/2023); diversamente, se tali indicazioni non risultano sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione deve essere fornita in altro modo dal cessionario.
In altre parole, la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente a dimostrare il contenuto dell'atto di cessione laddove detto avviso rechi un'indicazione non puntuale dei rapporti compresi ed esclusi dalla cessione, inidonea a consentirne l'agevole individuazione (vds. anche Cass., ord. n.
21821/2023). In questi casi, la società che agisce in monitorio per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto deve comunque dare prova del contenuto dell'atto di cessione del credito tramite il deposito della relativa scheda negoziale, dalla quale poter ricavare – con certezza - che lo specifico credito azionato è stato inequivocabilmente cartolarizzato.
Giova – infine - sottolineare che, laddove il contratto richiami allegati - quali la lista dei crediti ceduti
- gli stessi devono essere prodotti, quantomeno tramite estratto, da cui risulti che la specifica posizione creditoria sia senza dubbio inclusa tra quelle effettivamente cedute a chi si dichiari cessionario. 5
Per sintetizzare, sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può affermare, in primo luogo, che, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. ord. n. 17944/2023, cit.). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cosicché, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è – però - il caso in cui sia “oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, e neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (così, Cass. ord. n. 17944/2023, cit.).
D'altra parte, prosegue la Suprema Corte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: che è quanto avviene, ad esempio, nel caso in cui esso risulti pubblicato in G.U. su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, o quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
2.2 Ebbene, nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, Agos Ducato S.p.a., avrebbe ceduto il 6
credito alla e questa lo avrebbe, successivamente, ceduto a , di Controparte_2 Controparte_1 talché l'opposta avrebbe dovuto dare prova anche della cessione intermedia.
Ora, tra la documentazione prodotta dalla società opposta si rinviene, quanto alla prima cessione dei crediti tra Agos Ducato S.p.a. e il solo avviso pubblicato in G.U. dalla cessionaria Controparte_2
(per sua iniziativa esclusiva), e non anche il relativo all'atto di cessione;
in merito invece CP_2 alla cessione dei crediti tra e è agli atti il contratto di cessione e, tuttavia, CP_2 Controparte_1 non risulta depositata la lista dei debitori ceduti, né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierno opponente nella predetta lista.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possano in alcun modo dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti Agos Ducato S.p.a. (tra cui quello di cui oggi si discute) alla Rubidio
SPV, né l'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti da questa a la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non Controparte_1 ha dunque dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato.
La pretesa creditoria per come nella specie avanzata non merita – pertanto - accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
2.3 La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione per come già sollevata in atti.
3. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo alla parte opposta ed in favore degli opponenti.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 58.382,16, compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dagli opponenti vengono liquidate nei valori minimi in € 7.052,00 per compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Pt_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2016 emesso in data 16.8.2016
[...] dal Tribunale di Lamezia Terme;
- DICHIARA assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
7
- CONDANNA la parte opposta, in persona del l.r.p.t., a rifondere la parte Controparte_1 opponente, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 17.11.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico
dott. Giovanni GAROFALO