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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1193/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RAGUSA ELISA CELESTE e FURLANETTO
ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti il 08/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato, in data 14.10.2014, il figlio Per_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 15.05.2019 (R.G. 934/2019).
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Asti il 08/09/2013, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2013, parte II serie A n. 53 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre possa trascorrere con il figlio fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera Per_1
e sino alla domenica sera, ed inoltre, nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio, potrà vederlo nelle giornate di martedì e giovedì, con possibilità di pernottamento da concordarsi previamente tra i genitori.
Le festività seguiranno la regola dell'alternanza, e le vacanze estive potranno essere trascorse per tre settimane con ciascun genitore, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio a carico del signor un assegno di mantenimento in favore del figlio pari Parte_2 Per_1 ad Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute nella misura del 50% per ciascun Per_1 genitore, e siano individuate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
2 il contributo rappresentato dall'assegno unico, resta in capo al signor . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1193/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Asti (AT), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RAGUSA ELISA CELESTE e FURLANETTO
ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti il 08/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato, in data 14.10.2014, il figlio Per_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 15.05.2019 (R.G. 934/2019).
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Asti il 08/09/2013, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2013, parte II serie A n. 53 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre possa trascorrere con il figlio fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera Per_1
e sino alla domenica sera, ed inoltre, nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio, potrà vederlo nelle giornate di martedì e giovedì, con possibilità di pernottamento da concordarsi previamente tra i genitori.
Le festività seguiranno la regola dell'alternanza, e le vacanze estive potranno essere trascorse per tre settimane con ciascun genitore, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio a carico del signor un assegno di mantenimento in favore del figlio pari Parte_2 Per_1 ad Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute nella misura del 50% per ciascun Per_1 genitore, e siano individuate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
2 il contributo rappresentato dall'assegno unico, resta in capo al signor . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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