Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04745/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4745 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Lavinia Zanghi Buffi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Antonio Luca Santorelli, Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS---OMISSIS--P recante “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS- a seguito rilievi di livello 1”;
- nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- -OMISSIS- e del relativo audit -OMISSIS-;
- della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS-recante “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS- a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa VA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, nella qualità di Safety Manager del vettore aereo -OMISSIS-, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile del -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione, all’esito dell’audit straordinario avviato in relazione agli eventi verificatisi in data 10 novembre 2024, ha confermato i rilievi di livello 1 già contestati alla compagnia e ha, tra l’altro, rivolto al medesimo ricorrente un formale richiamo al rispetto della normativa di settore e delle procedure operative interne.
2. La vicenda trae origine dall’episodio occorso in occasione del volo -OMISSIS- del 10 novembre 2024, allorché, durante la fase di rullaggio antecedente al decollo, uno dei componenti dell’equipaggio veniva colto da un improvviso malore, imponendo il rientro dell’aeromobile al parcheggio e la conseguente necessità di procedere alla sua sostituzione.
3. Tale evento, connotato da evidenti profili di imprevedibilità, determinava una situazione di immediata criticità operativa, rispetto alla quale la compagnia si attivava al fine di individuare soluzioni idonee a garantire la prosecuzione del volo e a contenere i disagi per i passeggeri. Non essendo stato possibile reperire in tempi rapidi un equipaggio sostitutivo presso lo scalo di partenza, veniva presa in considerazione l’ipotesi di modificare la turnazione di personale in trasferimento tra diverse basi operative del vettore.
4. La soluzione organizzativa prospettata comportava, tuttavia, un significativo mutamento delle condizioni di impiego dell’equipaggio individuato, il quale, a fronte della nuova pianificazione, dichiarava la propria indisponibilità a operare il volo (“unfit to fly”), ritenendo di non disporre delle condizioni psicofisiche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
5. Da tale situazione derivavano rilevanti ripercussioni sull’operatività della compagnia, tra cui ritardi a catena nei voli programmati nei giorni successivi e il ricorso a soluzioni alternative, anche mediante il noleggio di aeromobili di terzi vettori.
6. A seguito di segnalazioni provenienti da organizzazioni sindacali, ENAC avviava un audit straordinario volto a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle operazioni di volo, all’esito del quale venivano contestate alla società, tra l’altro, violazioni concernenti la disciplina dei tempi di servizio e di riposo del personale navigante, nonché i principi di “safety culture” e “no blame policy”.
7. Con la successiva nota del -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione, nel confermare tali rilievi, adottava una serie di determinazioni nei confronti della compagnia e delle figure apicali coinvolte, tra cui il ricorrente, al quale veniva rivolto un richiamo per non aver adeguatamente esercitato le funzioni proprie del ruolo di Safety Manager, con particolare riferimento alla gestione dell’evento e alla mancata attivazione di specifiche iniziative di analisi e segnalazione.
8. Il ricorrente, deducendo la natura immediatamente lesiva del provvedimento nella parte in cui incide sulla sua posizione professionale e reputazionale, ne ha chiesto l’annullamento, lamentando, tra gli altri profili, la violazione delle garanzie partecipative e l’erroneità delle valutazioni poste a fondamento del richiamo, nonché formulando domanda di risarcimento del danno.
9. ENAC si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e sostenendone comunque l’infondatezza nel merito.
10. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente sul rilievo che l’atto impugnato si configurerebbe quale atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva.
12. L’eccezione non può essere accolta.
13. Sebbene il provvedimento impugnato si inserisca nell’ambito di un procedimento di vigilanza più ampio, esso presenta una propria autonomia contenutistica, nella misura in cui contiene una valutazione specificamente riferita alla condotta del ricorrente e un formale richiamo che individua in capo allo stesso profili di responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni di Safety Manager.
14. Nel peculiare contesto dell’aviazione civile, caratterizzato da un elevato grado di regolazione e dalla necessità di garantire elevati standard di affidabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di volo, un siffatto rilievo è idoneo a incidere sulla posizione professionale del destinatario, non solo sotto il profilo reputazionale, ma anche in relazione alle prospettive di permanenza e sviluppo nel ruolo ricoperto.
15. Sussiste, pertanto, un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.
16. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che si illustrano di seguito.
17. Non può essere condivisa la censura con cui il ricorrente deduce il difetto assoluto di attribuzione del potere esercitato da ENAC.
18. I poteri di vigilanza e sorveglianza attribuiti alle autorità nazionali competenti dalla normativa unionale di settore comprendono, infatti, non solo l’adozione di provvedimenti sanzionatori o limitativi nei confronti degli operatori, ma anche l’emanazione di atti di richiamo e raccomandazione nei confronti dei soggetti che, all’interno delle organizzazioni, sono chiamati a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
19. In tale prospettiva, il richiamo impugnato si configura quale espressione di tali poteri, con funzione essenzialmente preventiva e cautelativa, e non può essere qualificato come misura sanzionatoria in senso proprio.
20. Diversamente, deve ritenersi fondata la censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio.
21. Dagli atti di causa non risulta che il ricorrente sia stato previamente coinvolto nel procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
22. Non emerge, in particolare, che allo stesso sia stata comunicata l’apertura del procedimento, né che egli sia stato posto in condizione di partecipare all’istruttoria o di rappresentare le proprie ragioni prima che l’Amministrazione pervenisse alla formulazione del giudizio negativo sulla sua condotta.
23. La circostanza che il procedimento abbia visto un’interlocuzione con la società -OMISSIS- non è idonea a colmare tale carenza, atteso che il provvedimento impugnato individua autonomi profili di responsabilità personale del ricorrente, il quale, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto essere posto nelle condizioni di interloquire direttamente con l’Amministrazione.
24. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La valutazione operata da ENAC si connota, infatti, per un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, implicando un giudizio sull’adeguatezza delle scelte organizzative adottate in una situazione emergenziale e sul corretto adempimento dei compiti connessi al ruolo di Safety Manager.
25. In tale contesto, è sufficiente rilevare che la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe potuto, in astratto, incidere sul contenuto del provvedimento, non potendosi escludere che le deduzioni dello stesso avrebbero condotto a una diversa valutazione della sua condotta.
26. L’omessa attivazione del contraddittorio determina, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il richiamo nei confronti del ricorrente.
27. L’annullamento deve essere conseguentemente circoscritto a tale specifico segmento dell’atto, trattandosi di vizio che attiene esclusivamente alla posizione soggettiva del ricorrente e non investe le ulteriori determinazioni adottate dall’Amministrazione.
28. Le ulteriori censure restano assorbite.
29. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non può essere accolta.
30. Il ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna specifica allegazione in ordine al danno asseritamente subito, limitandosi a prospettare in termini generici un pregiudizio di natura reputazionale, senza indicarne la concreta consistenza né gli elementi idonei a consentirne una valutazione.
31. Inoltre, se è vero che, ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento, è sufficiente rilevare che la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto, escludendo l’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, sul diverso piano risarcitorio non è sufficiente una mera prospettazione in termini di possibilità.
32. Sarebbe stato, infatti, necessario dimostrare che l’apporto partecipativo del ricorrente avrebbe avuto una concreta incidenza sull’esito del procedimento, determinando un risultato a lui più favorevole.
33. Tale dimostrazione non è stata fornita.
34. Ne consegue che difetta la prova del nesso causale tra il vizio procedimentale accertato e il danno lamentato, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) annulla l’atto impugnato nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna EN alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
VA IO, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IO | LE IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.