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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10574 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14750/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Russo Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Giuseppe Vitagliano n 15, è C.F._2 elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale procuratrice di CP_1 P.IVA_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frezza Controparte_2 P.IVA_2
( ), presso lo studio della quale, in Lecce, via Zanardelli n. 72, è C.F._3 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2675/2022 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 10.488,90 (oltre Controparte_2 interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 14257038
(avente ad oggetto la somma di euro 20.303,44) concluso il 30.10.2014 con Compass Banca s.p.a.
(la quale avrebbe ceduto il credito derivante da tale contratto ad che, a Controparte_3 propria volta, tale credito avrebbe ceduto a . L'opponente ha: 1) dedotto la Controparte_2
pagina 1 di 5 mancata prova della cessione da Compass Banca s.p.a. ad e da Controparte_3 quest'ultima a 2) dedotto, in ogni caso, l'inopponibilità al debitore ceduto delle Controparte_2 cessioni, stante l'omessa comunicazione della cessione da a Controparte_3 [...]
(in particolare, secondo quanto si legge alle pagine 3 e 4 dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio, “la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla ET UF
(o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia) e tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Nel nostro caso, il trasferimento del credito non è stato oggetto della pubblicità né nel registro delle imprese né nella ET UF se non limitatamente al passaggio da a CP_3
quindi, esso è inopponibile alla controparte”; 3) osservato che non è possibile ritenere CP_2 certo il credito sulla base della documentazione depositata in sede monitoria (non risultando tra l'altro prodotti gli estratti conto relativi al rapporto), essendo il saldaconto, benché certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., documento non idoneo a provare il credito nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 4) lamentato la mancata notificazione di atto contenente la manifestazione di volontà del creditore di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine;
5) allegato la violazione della legge n. 108/96 e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
per il tramite della procuratrice dato atto del mancato esperimento Controparte_2 CP_1 del tentativo di mediazione obbligatoria, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) di essere divenuta titolare del credito oggetto di causa per effetto di due operazioni di cartolarizzazione risultanti dagli avvisi pubblicati nella ET UF. In particolare, Compass Banca s.p.a. ha - nella prospettazione di parte- ceduto il credito derivante dal contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo ad (docc. 3 e 4) che lo ha poi ceduto Controparte_3 all'odierna opposta (doc. 5). Ferma la idoneità di tale documentazione a comprovare l'avvenuto trasferimento del credito, la cessione, secondo la parte, è altresì confermata dal documento 6 e dalla visura storica di dalla quale risulta l'iscrizione nel registro delle imprese Controparte_2 dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto (doc. 7); ii) che le comunicazioni delle cessioni al debitore ceduto (peraltro, in concreto avvenute, secondo quanto risulta dal documento 8, relativo alla cessione da Compass Banca s.p.a. ad e dal documento 9, relativo alla Controparte_3 cessione da a non rilevano quanto al perfezionamento Controparte_3 Controparte_2 delle cessioni e che la non ha allegato (prima ancora che provato) di aver pagato quanto Pt_1 dovuto alle cedenti;
iii) che inconferente risulta la doglianza relativa alla mancata produzione di tutti pagina 2 di 5 gli estratti conto, i quali sono documenti che rappresentano l'andamento del rapporto di conto corrente (e, pertanto, non devono essere prodotti a supporto di una domanda di pagamento formulata con riferimento ad un contratto di finanziamento a consumatore -riconducibile al tipo del mutuo); iv) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece l'opponente (la quale si è limitata a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
iv) che, ferma la possibilità di manifestare la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine anche mediante la domanda giudiziale, secondo quanto risulta dal documento 12, Compass Banca s.p.a. ha comunicato la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
v) che generica risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non essendosi la Pt_1 neppure premurata di indicare la soglia superata “limitandosi a delle valutazioni personali e ad una dissertazione meramente codicistica e giurisprudenziale in materia di tassi di interesse senza di fatto fornire riscontri contabili alle proprie affermazioni” (p. 11 comparsa di costituzione); vi) che
“il decreto ingiuntivo opposto verte su finanziamento al consumo a cui non è applicabile la capitalizzazione degli interessi” (p. 14 comparsa di costituzione).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (“mancando la prova certa del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco” -cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2022), assegnati il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (in data 13.6.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione), nonché, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Assorbente risulta l'esame del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) mediante il quale la parte ha inteso -nella sostanza- escludere non la legittimazione attiva dell'opposta, ma la titolarità, in capo alla stessa, del credito oggetto di lite (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814); tanto in ragione della contestazione sia della conclusione dei plurimi contratti di cessione di crediti in blocco
(“controparte non ha dimostrato, in altre parole, i plurimi trasferimenti del diritto di credito in capo ai vari e numerosi operatori finanziari” -p. 3 dell'atto di citazione), sia della inclusione del credito vantato nei propri confronti nei pretesi, plurimi contratti di cessione in blocco (“né si evince la precisa individuazione e natura dei crediti oggetto di trasferimento rendendo impossibile
pagina 3 di 5 individuare quelli che abbiano effettivamente costituito oggetto di cessione” -p. 3 dell'atto di citazione).
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (di recente, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n.
17944), in caso di contestazione della conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco, spetta alla parte che assuma esser titolare del credito ceduto la prova (che può esser resa pure mediante presunzioni) della effettiva conclusione del contratto. Occorre inoltre precisare che, essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato, il cessionario è tenuto a provare di aver conseguito la titolarità del credito proprio secondo quella specifica modalità traslativa oggetto di allegazione (nel caso di specie, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.).
Ritiene questo Giudice che una simile prova non sia stata resa.
In proposito, nonostante le difese svolte dalla odierna opponente (e pur a fronte del richiamato provvedimento reso dal precedente istruttore alla prima udienza), l'opposta -dopo aver rappresentato di non poter allegare “i contratti di cessione crediti nel loro formato integrale in quanto contengono dati sensibili dei debitori in relazione a tutte posizioni di credito cedute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999”- si è limitata a produrre documentazione attestante la sola pubblicazione di estratti della cessione in ET UF (estratti che, secondo quanto osservato dal precedente di legittimità da ultimo citato, non valgono, in quanto tali, a provare l'avvenuta cessione -a maggior ragione considerato che la pubblicazione provata dall'opposta mediante i propri documenti 3 e 5 risulta curata dalle pretese cessionarie e non dalle cedenti), le comunicazioni di cessione e la visura camerale (doc. 7) nella quale, secondo la prospettazione di parte, sarebbe stata pubblicata la cessione del 28 dicembre 2020 da a Controparte_3
Il documento da ultimo citato, tuttavia (oltre ad essere conseguenza di una Controparte_2 unilaterale iniziativa di parte) non solo non consente di apprezzare l'effettiva conclusione del contratto di cessione (ed il relativo contenuto), ma, neppure, consente di verificare l'iscrizione della cessione in blocco di crediti da parte di (rilevante, peraltro, ai soli fini della Controparte_2 opponibilità della cessione -e non della prova del relativo perfezionamento). A tale ultimo riguardo
(premesso che l'opposta non si è premurata di indicare in quale delle 13 pagine del documento 7 risulterebbe l'iscrizione della cessione in blocco che viene qui in rilievo), non può non darsi atto che, dalla consultazione del richiamato documento 7 e delle plurime cessioni in essa indicate, non risulta la cessione dei crediti pubblicata nella ET UF del 12 gennaio 2021 (doc. 6 di parte opposta).
La mancata prova della cessione da a e, prima ancora Controparte_3 Controparte_2
(profilo, questo, di ulteriore rilevanza assorbente), da Compass Banca s.p.a. ad Controparte_3
pagina 4 di 5 CP_
non consente, quindi, di ravvisare in capo a la titolarità del credito nei Controparte_2 confronti della . Pt_1
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione (con assorbimento degli ulteriori motivi) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi (ridotti della metà, stante la limitatissima attività svolta dall'opponente) previsti dal d. m.
147/22 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2675/2022 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'avv. Alberto Russo, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
145,50 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14750/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Russo Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Giuseppe Vitagliano n 15, è C.F._2 elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale procuratrice di CP_1 P.IVA_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frezza Controparte_2 P.IVA_2
( ), presso lo studio della quale, in Lecce, via Zanardelli n. 72, è C.F._3 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2675/2022 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 10.488,90 (oltre Controparte_2 interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 14257038
(avente ad oggetto la somma di euro 20.303,44) concluso il 30.10.2014 con Compass Banca s.p.a.
(la quale avrebbe ceduto il credito derivante da tale contratto ad che, a Controparte_3 propria volta, tale credito avrebbe ceduto a . L'opponente ha: 1) dedotto la Controparte_2
pagina 1 di 5 mancata prova della cessione da Compass Banca s.p.a. ad e da Controparte_3 quest'ultima a 2) dedotto, in ogni caso, l'inopponibilità al debitore ceduto delle Controparte_2 cessioni, stante l'omessa comunicazione della cessione da a Controparte_3 [...]
(in particolare, secondo quanto si legge alle pagine 3 e 4 dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio, “la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla ET UF
(o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia) e tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Nel nostro caso, il trasferimento del credito non è stato oggetto della pubblicità né nel registro delle imprese né nella ET UF se non limitatamente al passaggio da a CP_3
quindi, esso è inopponibile alla controparte”; 3) osservato che non è possibile ritenere CP_2 certo il credito sulla base della documentazione depositata in sede monitoria (non risultando tra l'altro prodotti gli estratti conto relativi al rapporto), essendo il saldaconto, benché certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., documento non idoneo a provare il credito nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 4) lamentato la mancata notificazione di atto contenente la manifestazione di volontà del creditore di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine;
5) allegato la violazione della legge n. 108/96 e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
per il tramite della procuratrice dato atto del mancato esperimento Controparte_2 CP_1 del tentativo di mediazione obbligatoria, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) di essere divenuta titolare del credito oggetto di causa per effetto di due operazioni di cartolarizzazione risultanti dagli avvisi pubblicati nella ET UF. In particolare, Compass Banca s.p.a. ha - nella prospettazione di parte- ceduto il credito derivante dal contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo ad (docc. 3 e 4) che lo ha poi ceduto Controparte_3 all'odierna opposta (doc. 5). Ferma la idoneità di tale documentazione a comprovare l'avvenuto trasferimento del credito, la cessione, secondo la parte, è altresì confermata dal documento 6 e dalla visura storica di dalla quale risulta l'iscrizione nel registro delle imprese Controparte_2 dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto (doc. 7); ii) che le comunicazioni delle cessioni al debitore ceduto (peraltro, in concreto avvenute, secondo quanto risulta dal documento 8, relativo alla cessione da Compass Banca s.p.a. ad e dal documento 9, relativo alla Controparte_3 cessione da a non rilevano quanto al perfezionamento Controparte_3 Controparte_2 delle cessioni e che la non ha allegato (prima ancora che provato) di aver pagato quanto Pt_1 dovuto alle cedenti;
iii) che inconferente risulta la doglianza relativa alla mancata produzione di tutti pagina 2 di 5 gli estratti conto, i quali sono documenti che rappresentano l'andamento del rapporto di conto corrente (e, pertanto, non devono essere prodotti a supporto di una domanda di pagamento formulata con riferimento ad un contratto di finanziamento a consumatore -riconducibile al tipo del mutuo); iv) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece l'opponente (la quale si è limitata a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
iv) che, ferma la possibilità di manifestare la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine anche mediante la domanda giudiziale, secondo quanto risulta dal documento 12, Compass Banca s.p.a. ha comunicato la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
v) che generica risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non essendosi la Pt_1 neppure premurata di indicare la soglia superata “limitandosi a delle valutazioni personali e ad una dissertazione meramente codicistica e giurisprudenziale in materia di tassi di interesse senza di fatto fornire riscontri contabili alle proprie affermazioni” (p. 11 comparsa di costituzione); vi) che
“il decreto ingiuntivo opposto verte su finanziamento al consumo a cui non è applicabile la capitalizzazione degli interessi” (p. 14 comparsa di costituzione).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (“mancando la prova certa del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco” -cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2022), assegnati il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (in data 13.6.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione), nonché, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Assorbente risulta l'esame del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) mediante il quale la parte ha inteso -nella sostanza- escludere non la legittimazione attiva dell'opposta, ma la titolarità, in capo alla stessa, del credito oggetto di lite (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814); tanto in ragione della contestazione sia della conclusione dei plurimi contratti di cessione di crediti in blocco
(“controparte non ha dimostrato, in altre parole, i plurimi trasferimenti del diritto di credito in capo ai vari e numerosi operatori finanziari” -p. 3 dell'atto di citazione), sia della inclusione del credito vantato nei propri confronti nei pretesi, plurimi contratti di cessione in blocco (“né si evince la precisa individuazione e natura dei crediti oggetto di trasferimento rendendo impossibile
pagina 3 di 5 individuare quelli che abbiano effettivamente costituito oggetto di cessione” -p. 3 dell'atto di citazione).
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (di recente, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n.
17944), in caso di contestazione della conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco, spetta alla parte che assuma esser titolare del credito ceduto la prova (che può esser resa pure mediante presunzioni) della effettiva conclusione del contratto. Occorre inoltre precisare che, essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato, il cessionario è tenuto a provare di aver conseguito la titolarità del credito proprio secondo quella specifica modalità traslativa oggetto di allegazione (nel caso di specie, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.).
Ritiene questo Giudice che una simile prova non sia stata resa.
In proposito, nonostante le difese svolte dalla odierna opponente (e pur a fronte del richiamato provvedimento reso dal precedente istruttore alla prima udienza), l'opposta -dopo aver rappresentato di non poter allegare “i contratti di cessione crediti nel loro formato integrale in quanto contengono dati sensibili dei debitori in relazione a tutte posizioni di credito cedute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999”- si è limitata a produrre documentazione attestante la sola pubblicazione di estratti della cessione in ET UF (estratti che, secondo quanto osservato dal precedente di legittimità da ultimo citato, non valgono, in quanto tali, a provare l'avvenuta cessione -a maggior ragione considerato che la pubblicazione provata dall'opposta mediante i propri documenti 3 e 5 risulta curata dalle pretese cessionarie e non dalle cedenti), le comunicazioni di cessione e la visura camerale (doc. 7) nella quale, secondo la prospettazione di parte, sarebbe stata pubblicata la cessione del 28 dicembre 2020 da a Controparte_3
Il documento da ultimo citato, tuttavia (oltre ad essere conseguenza di una Controparte_2 unilaterale iniziativa di parte) non solo non consente di apprezzare l'effettiva conclusione del contratto di cessione (ed il relativo contenuto), ma, neppure, consente di verificare l'iscrizione della cessione in blocco di crediti da parte di (rilevante, peraltro, ai soli fini della Controparte_2 opponibilità della cessione -e non della prova del relativo perfezionamento). A tale ultimo riguardo
(premesso che l'opposta non si è premurata di indicare in quale delle 13 pagine del documento 7 risulterebbe l'iscrizione della cessione in blocco che viene qui in rilievo), non può non darsi atto che, dalla consultazione del richiamato documento 7 e delle plurime cessioni in essa indicate, non risulta la cessione dei crediti pubblicata nella ET UF del 12 gennaio 2021 (doc. 6 di parte opposta).
La mancata prova della cessione da a e, prima ancora Controparte_3 Controparte_2
(profilo, questo, di ulteriore rilevanza assorbente), da Compass Banca s.p.a. ad Controparte_3
pagina 4 di 5 CP_
non consente, quindi, di ravvisare in capo a la titolarità del credito nei Controparte_2 confronti della . Pt_1
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione (con assorbimento degli ulteriori motivi) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi (ridotti della metà, stante la limitatissima attività svolta dall'opponente) previsti dal d. m.
147/22 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2675/2022 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'avv. Alberto Russo, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
145,50 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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