Art. 55.
Il Ministro per l'economia nazionale, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, puo' consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove questi non siano stati forniti dall'Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accordera' per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.
Il Ministro per l'economia nazionale, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, puo' consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove questi non siano stati forniti dall'Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accordera' per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.