TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2027/2018 tra
Parte_1 Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOLDRINI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Bertolini Alessandro Per l'avv. BERTOLINI ALESSANDRO Parte_3
Per l'avv. CONTI BARBARA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2027/2018 (a cui vi sono riunite le cause n. R.G.
2042/2018 e 2045/2018) promosse da:
(C.F. , con l'avv. BOLDRINI ANDREA, che Parte_4 P.IVA_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
(C.F. ), con l'avv. BERTOLINI ALESSANDRO, che lo/a Parte_3 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONTI BARBARA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi ritualmente depositati la in persona del legale rappresentante della Parte_4
società, trasgressore ed esecutrice dei lavori e il sig. in qualità di legale rappresentante e Parte_3 socio accomandatario dell' (proprietaria del Parte_5 Controparte_2 bosco), quale obbligato in solido, adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 32 del 27.06.2018 emessa dalla Controparte_3
avente come atto presupposto il verbale di illecito amministrativo n.
[...]
11/2018 emesso dai Carabinieri Forestali di per violazione delle seguenti norme: artt. 42/1 e CP_3
56/2 L.R. n. 39/2000, art. 79 e 83/2 Reg. n. 48/R del 2003, sanzionata dall'art. 82/1 lett. b) punto 1 L.R.
n. 39/2000 (sanzione irrogata: € 2.173,50). In particolare, si contestava alla di aver Parte_4
pagina 2 di 11 estirpato – con l'ausilio di mezzi meccanici - arbusti, cespugli e piante in un terreno in località Valle di
Pietrafessa (Castiglion della Pescaia) al fine di costituirvi un imposto per la legna che veniva tagliata in loco.
La contestava che la piccola area oggetto dell'accertamento non poteva definirsi “bosco” Parte_4
poiché la vegetazione tagliata era di neoformazione e caratterizzata da ampie zone prive di vegetazione e che il termine “trasformazione” usato dai militari era inappropriato al caso di specie poiché il luogo non era mai stato oggetto di movimentazione terra con mezzi meccanici ed estirpazione di individui arborei, anzi erano state mantenute le piante di presenti lungo il confine della particella. Pt_6
Il sig. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il terreno boschivo Parte_3 non era di proprietà del ricorrente ma dell' ; la carenza e contraddittorietà Parte_5
della motivazione, atteso che il signor per gli stessi fatti era stato ritenuto responsabile ex Parte_3 art. 6, comma 1, della L. n. 689/1981 (obbligato in solido); l'erroneità, nel merito, del provvedimento, atteso che l'area boscata in questione, per quanto di proprietà della , era Parte_5
gravata da un diritto personale di godimento a favore di essendo stata concessa in Parte_4 comodato a quest'ultima società a esclusivo uso di deposito della legna, con conseguente venir meno della responsabilità solidale a carico del proprietario.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
chiedendo in via preliminare la riunione dei fascicoli stante la connessione oggettiva e soggettiva, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e deducendo che: a) l'area oggetto dell'intervento era da considerare di natura boschiva e quindi soggetta al Vincolo Idrogeologico e Paesaggistico perché ricoperta di macchia mediterranea;
b) il lasso di tempo trascorso dall'accertamento (avvenuto nel 2018) aveva cancellato le tracce della movimentazione del terreno e dell'estirpazione; anche se la creazione dell'imposto poteva essere necessario per accatastare la legna tagliata, il terreno de quo non rientrava nel Piano dei Tagli che era stato autorizzato.
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in qualità di legale rappresentante e socio Parte_3 accomandatario dell' (proprietaria del bosco), in Parte_5 Controparte_4 quanto trasgressore a titolo di concorso ex art 5 L. 689/1981, nella commissione dell'illecito amministrativo adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 33 del 27.06.2018 (sanzione irrogata: € 2.173,50), emessa dalla Controparte_3
avente come atto presupposto il verbale suddetto.
[...]
Eccepiva il ricorrente la carenza e contraddittorietà della motivazione, atteso che il signor Parte_3
per gli stessi fatti è stato ritenuto - con la ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento - pagina 3 di 11 responsabile ex art. 6, comma 1, della L. n. 689/1981; con la ordinanza ingiunzione n. 32 del 27 giugno
2018 recante la irrogazione della stessa sanzione amministrativa di € 2.137,50, responsabile in concorso con il trasgressore ex art. 5 della L. n. 689/1981. Deduceva altresì la erroneità, nel merito, del provvedimento, atteso che l'area boscata in questione, per quanto di proprietà della Parte_5
, era gravata da un diritto personale di godimento a favore di essendo stata
[...] Parte_4 concessa in comodato a quest'ultima società a esclusivo uso di deposito della legna, con conseguente venir meno della responsabilità solidale a carico del proprietario.
Si costituiva in giudizio l' , la Controparte_3 quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione atteso che il concorso di persone e la solidarietà siano titoli di responsabilità autonomi e distinti fra loro e pertanto le ordinanze emesse erano legittime.
Le cause venivano istruite separatamente con l'escussione dei testi e produzione documentale.
Con ordinanza del 3.05.2024 il Giudice, successivamente al deposito delle note conclusive, disponeva la riunione dei fascicoli aventi n. 2042/2018 R.g. e n. 2045/2018 R.G. al fascicolo n. 2027/2018 R.G.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva discussa previo il deposito di note conclusive separate.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività posta in essere in data 23.01.2018 dai Carabinieri Forestali di i quali effettuavano un sopralluogo e CP_3
constatavano che la ditta eseguiva dei lavori di estirpazione degli arbusti e dei cespugli Parte_4
tipici della macchia mediterranea più alcune piante di Leccio, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, per la creazione di un imposto ex nuovo per la legna proveniente dall'utilizzazione dell' . Riferivano i Carabinieri che effettuarono il sopralluogo nella Parte_7
relazione redatta il 14.052018, che tramite le foto aeree e carte dei vincoli, era stato appurato che sulla parte del terreno in oggetto su cui era stato realizzato l'imposto di legna vi era prima la presenza di un bosco di macchia mediterranea che era stato completamente eliminato tramite taglio ed estirpazione delle piante e/o ceppaie arboree e degli arbusti presenti. Riferivano ancora che vi era presenza di un'area boscata in quanto la superficie oggetto di rilievo GPS era risultato essere di circa ettari 30 e di una larghezza maggiore di 20 m. lineari, richiamavano a tal fine l'articolo 3 comma 1 della L.R.T. n.
39/00 nella quale viene definito “bosco” qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri. Sempre nella relazione i carabinieri evidenziavano che l'area in oggetto era ricompresa in un complesso boscato molto ampio suddiviso tra diverse proprietà e pagina 4 di 11 sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Inoltre, dalle foto aeree in possesso dei
Carabinieri veniva presunto che i lavori oggetto di contestazione potevano essere stati realizzati tra il maggio e il giugno 2015, probabilmente tramite mezzo meccanico e relativo movimento di terreno e compattamento dello stesso per la realizzazione dell'imposta di legna. Esponevano ancora che le ceppaie tagliate erano tutte al confine dell'area con un campo agricolo in cui era ancora presente parte della vegetazione arborea. Sul fatto che non era visibile il movimento terra e la presenza di arbusti o piante arboree, aggiungevano che era impossibile visto che tutti i lavori erano stati realizzati circa tre anni prima e con il passare dei trattori e mezzi pesanti che andavano a caricare la legna, tutto il terreno si era compattato. Quanto, infine, al fatto che l'imposto era un'opera connessa al taglio, la normativa prevede che se si realizzi trasformando un'area boscata sia oggetto ad autorizzazione o inserito nel
Piano dei Tagli, essendo l'area esterna al Piano dei Tagli autorizzato all'azienda agricola Parte_7 situata su un'altra proprietà, andava richiesto lo specifico atto autorizzativo.
Riferivano invece i ricorrenti che la signora legale rappresentante della nell'anno Pt_4 Parte_4
2014 iniziava il taglio boschivo di un'area di proprietà del signor , come da Parte_8
Piano di Tagli e relativa autorizzazione.
Dovendo poi “stoccare” la legna tagliata, la ricorrente chiedeva ed otteneva dalla ditta Parte_5
il permesso di utilizzare una piccola area di forma triangolare – di sua proprietà - confinante con quella interessata dal taglio e caratterizzata dalla presenza di rovi arbusti e cespugli, con pochissimi alberi di
. Pt_6
L'intervento per creare un imposto per la legna tagliata consisteva nel taglio al colletto di alcuni alberi
(con l'ausilio di motosega) e della vegetazione arbustiva/arborea presente ex ante, poi depezzata e smaltita mediante abbruciamento;
non era operata nessuna estirpazione e nessun movimento terra, ma solamente l'appoggio al suolo del legname accatastato.
Vanno preliminarmente enunciati due principi fondamentali in ordine al valore dei verbali e all'onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Giurisprudenza ormai consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, mentre, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non pagina 5 di 11 grava (Cass. n. 5144/2021, n. 17702/2015, n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010).
Pa Grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Fatta questa necessaria premessa, all'esito dell'istruttoria come si può vedere dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti, in particolare dalla ortofoto della Regione Toscana riferita all'anno
2013 (doc. 6), l'area triangolare nel quale era avvenuto l'intervento del 2014/2015, era caratterizzata dalla presenza di vegetazione mentre d'intorno vi erano ampie zone prive di vegetazione. Dal doc. n. 8 rappresentante sempre la medesima zona, fotografata nel 2016, si evince invece che non vi era più traccia di vegetazione che era stata estirpata/tagliata. Lo stato del terreno si può ricavare anche dalle fotografie di cui al doc. n. 7, le quali presentano ampie zone di terreno privo di vegetazione, con piccoli arbusti dislocati in varie zone.
Pertanto, dirimenti appaiono senza ombra di dubbio le fotografie prodotte dalle quali si desume che l'area oggetto di intervento era la stessa ricoperta da un bosco di macchia mediterranea che poi è stato completamente eliminato tramite tagli ed estirpazione delle piante e/o ceppaie arboree e degli arbusti presenti.
Anche nella relazione di servizio del Servizio Forestale depositata dai resistenti, viene riferito che
“l'area in oggetto al momento del sopralluogo era un terreno nudo, classificabile come incolto sterile, con assenza totale di sostanza organica nello strato superficiale, non coeso ma sciolto a seguito di passaggio ripetuto di mezzi d'opera che ne hanno alterato la struttura” mentre prima della trasformazione era classificabile come “bosco di neoformazione, con età presunta di circa 35 anni”.
Tale circostanza è emersa anche dalle testimonianze rese dai testi escussi in corso di causa di entrambe le parti. In particolare, sia il Tecnico del Servizio Forestale Dott. che l'agente che ha Persona_1 redatto il verbale, hanno confermato che nell'area vi era un bosco di neoformazione, mentre il teste di parte ricorrente, dipendente della ha confermato che vennero effettuati dei tagli di piante Parte_4
seppur di piccole dimensioni, cespugli.
Irrilevante si ritiene ai fini del decidere se il taglio sia avvenuto con mezzi meccanici o meno.
Vanno infine analizzate le eccezioni opposte dal sig. il quale contesta “l'attribuzione in Parte_3 capo all'odierno ricorrente di un duplice titolo di responsabilità – ex articolo 6 con l'ordinanza n. 32 ed pagina 6 di 11 ex art. 5 con l'ordinanza n. 33 – non consentendo di comprendere in concreto quali siano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'affermata responsabilità essendo stati fatti valere nei confronti dello stesso titoli di responsabilità tra loro inconciliabili e incompatibili”. Preliminarmente si osserva che entrambe le ordinanze ed il verbale ad esso presupposto sono state emesse nei confronti di quale socio accomandatario dell in quanto proprietaria Parte_3 Parte_5 del terreno;
ciò si evince sia nel “preso atto” delle ordinanze e nella parte sanzionatoria e dispositiva in cui viene riportato “...Sig. come sopra generalizzati...” facendo così espresso riferimento Parte_3
alla qualifica di socio accomandatario di dell'Azienda sopra indicata. Parimenti nel verbale Parte_3
di contestazione di illecito amministrativo n. 11/18 elevato dai Carabinieri Forestali di , atto CP_3
presupposto alle ordinanze impugnate, il sig. è stato correttamente generalizzato ed individuato Pt_3
come trasgressore in solido.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente questo Giudice ritiene che le violazioni Parte_3
contestate ex art. 6 ed ex art. 5 della legge non siano una duplicazione delle sanzioni bensì siano due violazioni che possono essere contestate in modo autonomo e distinto.
L'art. 5 della legge disciplina il concorso di persone nell'illecito amministrativo prevedendo che qualora più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace la sanzione per questa disposta. Questa disposizione ricalca la lettera dell'articolo 110 del codice penale secondo cui “quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita”. Il concorso sussiste quindi quando più persone commettono insieme una violazione che astrattamente può essere realizzata anche da una persona.
Al riguardo va precisato che l'articolo 5 della legge 689/1981 estende i principi del sistema penale al diritto amministrativo punitivo (Cass. 19.07.2001 n. 9837). Secondo la giurisprudenza la previsione contenuta nell'articolo 5 rende “applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza la volontà di portare un contributo materiale psicologico nella realizzazione dell'illecito perseguito da tutti”. (Cass. n.1876 del
2000, Cass. 19.07.2001 n. 9837).
Dunque, essendo previsto nell'art. 5 che “ciascun concorrente soggiace alla sanzione amministrativa”, nel caso in cui sussistono una pluralità di soggetti attivi nell'illecito, la sanzione è dovuta all'amministrazione per tante volte quanti sono i concorrenti dell'illecito, di conseguenza il pagamento pagina 7 di 11 da parte di uno non estingue l'obbligazione sanzionatoria degli altri partecipi.
Va detto che spesso la figura del concorrente nell'illecito viene confusa con quella del responsabile solidale;
invece, si tratta di istituti profondamente diversi (in giurisprudenza si ribadisce la distinzione tra il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa e la fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 689/1981, si veda Cassaz. N. 2088 del 2000).
Nel sistema di diritto amministrativo punitivo infatti, alla previsione dell'articolo 5 L. 689/1981, segue il disposto dell'articolo 6; quest'ultima norma contempla una serie di figure obbligate in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, si tratta di soggetti che pur non essendone in alcun modo autori della condotta illecita o di frazioni di essa sono chiamati a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria secondo lo schema della solidarietà passiva di cui agli articoli 1292 e seguenti del codice civile, a differenza dei concorrenti nell'illecito che hanno apportato un contributo agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto.
Il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 risponde alla preminente finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. L'obbligato solidale che ricopre una posizione c.d. accessoria rispetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione, viene ad acquisire una posizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tutte le fasi del procedimento sanzionatorio rendendo la realizzazione del diritto del creditore più sicura ed agevole, ampliando la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione.
Ciò detto, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è pertanto del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo.
Come affermato dalla recente giurisprudenza, “Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della pagina 8 di 11 trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della
L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. (Cass. civ., sez. II, ord., 28 novembre 2023 n. 33027)”.
Premesso ciò, si può rilevare che se dal punto di vista statico entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa, dal punto di vista dinamico le situazioni sono profondamente diverse;
in caso di concorso nell'illecito amministrativo ciascun concorrente soggiace a una sanzione ed il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri, mentre nell'ipotesi della responsabilità solidale la medesima sanzione è dovuta una sola volta da uno qualsiasi degli obbligati e l'adempimento di uno libera tutti.
Fatte queste necessarie premesse, andando ad analizzare il caso di specie, va rilevato che l'azienda ricorrente è stata sanzionata con l'ordinanza n. 33 per aver concorso nella commissione della violazione inquanto pur essendo a conoscenza di quanto si stava verificando sul proprio terreno non ha fatto alcunché per evitarlo e dunque ha concorso nella commissione dell'illecito con la sua condotta omissiva. Si ritiene infatti che l fosse a conoscenza di quanto avveniva Parte_5
sul terreno di sua proprietà ciò anche in considerazione del fatto che l'autorità competente aveva rilasciato regolare autorizzazione al taglio del bosco su di una particella limitrofa e che la società aveva chiesto autorizzazione al proprietario allo stoccaggio della legna, come risulta Parte_4
dichiarato dalla ditta che ha effettuato il taglio alla pagina n. 3 del proprio atto di impugnazione dell'ordinanza n. 32 (vedasi all. 5). Ciò nonostante, fosse stata informata dell'intenzione di effettuare lo stoccaggio della legna sul terreno di sua proprietà la ricorrente non impediva alla società la Parte_4
sua opera di trasformazione con ciò concorrendo nella sua condotta illecita. Non vi dubbio altresì che la ricorrente in quanto proprietaria di un bosco ed esperta nel settore del taglio, era a conoscenza delle conseguenze che avrebbe comportato lo stoccaggio della legna sul terreno di sua proprietà e che ciò ne avrebbe determinato una trasformazione di lungo periodo.
Parimenti legittima è l'emissione dell'ordinanza n. 32 (impugnata nel procedimento RG 2042/2018) al
Sig. quale socio accomandatario dell e obbligato in solido Parte_3 Parte_5
della società che effettuò il taglio del bosco emessa ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, “Il Parte_4
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”.
Posto ciò, all'esito dell'istruttoria è risultato provato che i ricorrenti abbiano posto in essere, ciascuno pagina 9 di 11 per il proprio ruolo e conseguente responsabilità, una trasformazione del terreno in assenza di autorizzazione, realizzando una condotta illecita, legittime sono dunque le violazioni contestate.
Ritenuta pertanto la fondatezza degli accertamenti e la responsabilità degli autori degli illeciti, nonché la legittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo emersa una prova contraria convincente rispetto a quanto accertato dagli agenti, l'opposizione deve essere respinta e confermati gli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, va detto che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). Considerato che nel caso di specie le cause sono state riunite solo dopo il deposito delle note conclusive, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati separatamente per ciascuna causa. Posto ciò i ricorrenti e il sig. Parte_4 Pt_3 in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario dell'
[...] Parte_10
devono essere condannati a rimborsare le spese di lite all'
[...] [...]
che liquida in complessivi € 1.278,00 ciascuna, secondo i minimi tariffari Controparte_3
tenuto conto della complessità della questione e del valore della causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, per le cause n. 2027/2018 R.G. e n. 2042/2018 R.G. Condanna altresì l'
[...]
a rimborsare le spese di lite all' Parte_10 [...]
che liquida in complessivi per € 1.278,00 sempre secondo i minimi Controparte_3
tariffari tenuto conto della complessità della questione e del valore della causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per la causa n. 2045/2018 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti e al Parte_4 Parte_10 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_3 in complessivi € 1.278,00 ciascuno oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per le cause n.
2027/2018 R.G. e n. 2042/2018 R.G.
Condanna l' a rimborsare le spese di lite Parte_10 all' che liquida in complessivi per € 1.278,00, oltre Controparte_3
pagina 10 di 11 rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per la causa n. 2045/2018 R.G.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2027/2018 tra
Parte_1 Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOLDRINI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Bertolini Alessandro Per l'avv. BERTOLINI ALESSANDRO Parte_3
Per l'avv. CONTI BARBARA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2027/2018 (a cui vi sono riunite le cause n. R.G.
2042/2018 e 2045/2018) promosse da:
(C.F. , con l'avv. BOLDRINI ANDREA, che Parte_4 P.IVA_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
(C.F. ), con l'avv. BERTOLINI ALESSANDRO, che lo/a Parte_3 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONTI BARBARA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi ritualmente depositati la in persona del legale rappresentante della Parte_4
società, trasgressore ed esecutrice dei lavori e il sig. in qualità di legale rappresentante e Parte_3 socio accomandatario dell' (proprietaria del Parte_5 Controparte_2 bosco), quale obbligato in solido, adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 32 del 27.06.2018 emessa dalla Controparte_3
avente come atto presupposto il verbale di illecito amministrativo n.
[...]
11/2018 emesso dai Carabinieri Forestali di per violazione delle seguenti norme: artt. 42/1 e CP_3
56/2 L.R. n. 39/2000, art. 79 e 83/2 Reg. n. 48/R del 2003, sanzionata dall'art. 82/1 lett. b) punto 1 L.R.
n. 39/2000 (sanzione irrogata: € 2.173,50). In particolare, si contestava alla di aver Parte_4
pagina 2 di 11 estirpato – con l'ausilio di mezzi meccanici - arbusti, cespugli e piante in un terreno in località Valle di
Pietrafessa (Castiglion della Pescaia) al fine di costituirvi un imposto per la legna che veniva tagliata in loco.
La contestava che la piccola area oggetto dell'accertamento non poteva definirsi “bosco” Parte_4
poiché la vegetazione tagliata era di neoformazione e caratterizzata da ampie zone prive di vegetazione e che il termine “trasformazione” usato dai militari era inappropriato al caso di specie poiché il luogo non era mai stato oggetto di movimentazione terra con mezzi meccanici ed estirpazione di individui arborei, anzi erano state mantenute le piante di presenti lungo il confine della particella. Pt_6
Il sig. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il terreno boschivo Parte_3 non era di proprietà del ricorrente ma dell' ; la carenza e contraddittorietà Parte_5
della motivazione, atteso che il signor per gli stessi fatti era stato ritenuto responsabile ex Parte_3 art. 6, comma 1, della L. n. 689/1981 (obbligato in solido); l'erroneità, nel merito, del provvedimento, atteso che l'area boscata in questione, per quanto di proprietà della , era Parte_5
gravata da un diritto personale di godimento a favore di essendo stata concessa in Parte_4 comodato a quest'ultima società a esclusivo uso di deposito della legna, con conseguente venir meno della responsabilità solidale a carico del proprietario.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
chiedendo in via preliminare la riunione dei fascicoli stante la connessione oggettiva e soggettiva, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e deducendo che: a) l'area oggetto dell'intervento era da considerare di natura boschiva e quindi soggetta al Vincolo Idrogeologico e Paesaggistico perché ricoperta di macchia mediterranea;
b) il lasso di tempo trascorso dall'accertamento (avvenuto nel 2018) aveva cancellato le tracce della movimentazione del terreno e dell'estirpazione; anche se la creazione dell'imposto poteva essere necessario per accatastare la legna tagliata, il terreno de quo non rientrava nel Piano dei Tagli che era stato autorizzato.
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in qualità di legale rappresentante e socio Parte_3 accomandatario dell' (proprietaria del bosco), in Parte_5 Controparte_4 quanto trasgressore a titolo di concorso ex art 5 L. 689/1981, nella commissione dell'illecito amministrativo adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 33 del 27.06.2018 (sanzione irrogata: € 2.173,50), emessa dalla Controparte_3
avente come atto presupposto il verbale suddetto.
[...]
Eccepiva il ricorrente la carenza e contraddittorietà della motivazione, atteso che il signor Parte_3
per gli stessi fatti è stato ritenuto - con la ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento - pagina 3 di 11 responsabile ex art. 6, comma 1, della L. n. 689/1981; con la ordinanza ingiunzione n. 32 del 27 giugno
2018 recante la irrogazione della stessa sanzione amministrativa di € 2.137,50, responsabile in concorso con il trasgressore ex art. 5 della L. n. 689/1981. Deduceva altresì la erroneità, nel merito, del provvedimento, atteso che l'area boscata in questione, per quanto di proprietà della Parte_5
, era gravata da un diritto personale di godimento a favore di essendo stata
[...] Parte_4 concessa in comodato a quest'ultima società a esclusivo uso di deposito della legna, con conseguente venir meno della responsabilità solidale a carico del proprietario.
Si costituiva in giudizio l' , la Controparte_3 quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione atteso che il concorso di persone e la solidarietà siano titoli di responsabilità autonomi e distinti fra loro e pertanto le ordinanze emesse erano legittime.
Le cause venivano istruite separatamente con l'escussione dei testi e produzione documentale.
Con ordinanza del 3.05.2024 il Giudice, successivamente al deposito delle note conclusive, disponeva la riunione dei fascicoli aventi n. 2042/2018 R.g. e n. 2045/2018 R.G. al fascicolo n. 2027/2018 R.G.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva discussa previo il deposito di note conclusive separate.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività posta in essere in data 23.01.2018 dai Carabinieri Forestali di i quali effettuavano un sopralluogo e CP_3
constatavano che la ditta eseguiva dei lavori di estirpazione degli arbusti e dei cespugli Parte_4
tipici della macchia mediterranea più alcune piante di Leccio, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, per la creazione di un imposto ex nuovo per la legna proveniente dall'utilizzazione dell' . Riferivano i Carabinieri che effettuarono il sopralluogo nella Parte_7
relazione redatta il 14.052018, che tramite le foto aeree e carte dei vincoli, era stato appurato che sulla parte del terreno in oggetto su cui era stato realizzato l'imposto di legna vi era prima la presenza di un bosco di macchia mediterranea che era stato completamente eliminato tramite taglio ed estirpazione delle piante e/o ceppaie arboree e degli arbusti presenti. Riferivano ancora che vi era presenza di un'area boscata in quanto la superficie oggetto di rilievo GPS era risultato essere di circa ettari 30 e di una larghezza maggiore di 20 m. lineari, richiamavano a tal fine l'articolo 3 comma 1 della L.R.T. n.
39/00 nella quale viene definito “bosco” qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri. Sempre nella relazione i carabinieri evidenziavano che l'area in oggetto era ricompresa in un complesso boscato molto ampio suddiviso tra diverse proprietà e pagina 4 di 11 sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Inoltre, dalle foto aeree in possesso dei
Carabinieri veniva presunto che i lavori oggetto di contestazione potevano essere stati realizzati tra il maggio e il giugno 2015, probabilmente tramite mezzo meccanico e relativo movimento di terreno e compattamento dello stesso per la realizzazione dell'imposta di legna. Esponevano ancora che le ceppaie tagliate erano tutte al confine dell'area con un campo agricolo in cui era ancora presente parte della vegetazione arborea. Sul fatto che non era visibile il movimento terra e la presenza di arbusti o piante arboree, aggiungevano che era impossibile visto che tutti i lavori erano stati realizzati circa tre anni prima e con il passare dei trattori e mezzi pesanti che andavano a caricare la legna, tutto il terreno si era compattato. Quanto, infine, al fatto che l'imposto era un'opera connessa al taglio, la normativa prevede che se si realizzi trasformando un'area boscata sia oggetto ad autorizzazione o inserito nel
Piano dei Tagli, essendo l'area esterna al Piano dei Tagli autorizzato all'azienda agricola Parte_7 situata su un'altra proprietà, andava richiesto lo specifico atto autorizzativo.
Riferivano invece i ricorrenti che la signora legale rappresentante della nell'anno Pt_4 Parte_4
2014 iniziava il taglio boschivo di un'area di proprietà del signor , come da Parte_8
Piano di Tagli e relativa autorizzazione.
Dovendo poi “stoccare” la legna tagliata, la ricorrente chiedeva ed otteneva dalla ditta Parte_5
il permesso di utilizzare una piccola area di forma triangolare – di sua proprietà - confinante con quella interessata dal taglio e caratterizzata dalla presenza di rovi arbusti e cespugli, con pochissimi alberi di
. Pt_6
L'intervento per creare un imposto per la legna tagliata consisteva nel taglio al colletto di alcuni alberi
(con l'ausilio di motosega) e della vegetazione arbustiva/arborea presente ex ante, poi depezzata e smaltita mediante abbruciamento;
non era operata nessuna estirpazione e nessun movimento terra, ma solamente l'appoggio al suolo del legname accatastato.
Vanno preliminarmente enunciati due principi fondamentali in ordine al valore dei verbali e all'onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Giurisprudenza ormai consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, mentre, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non pagina 5 di 11 grava (Cass. n. 5144/2021, n. 17702/2015, n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010).
Pa Grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Fatta questa necessaria premessa, all'esito dell'istruttoria come si può vedere dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti, in particolare dalla ortofoto della Regione Toscana riferita all'anno
2013 (doc. 6), l'area triangolare nel quale era avvenuto l'intervento del 2014/2015, era caratterizzata dalla presenza di vegetazione mentre d'intorno vi erano ampie zone prive di vegetazione. Dal doc. n. 8 rappresentante sempre la medesima zona, fotografata nel 2016, si evince invece che non vi era più traccia di vegetazione che era stata estirpata/tagliata. Lo stato del terreno si può ricavare anche dalle fotografie di cui al doc. n. 7, le quali presentano ampie zone di terreno privo di vegetazione, con piccoli arbusti dislocati in varie zone.
Pertanto, dirimenti appaiono senza ombra di dubbio le fotografie prodotte dalle quali si desume che l'area oggetto di intervento era la stessa ricoperta da un bosco di macchia mediterranea che poi è stato completamente eliminato tramite tagli ed estirpazione delle piante e/o ceppaie arboree e degli arbusti presenti.
Anche nella relazione di servizio del Servizio Forestale depositata dai resistenti, viene riferito che
“l'area in oggetto al momento del sopralluogo era un terreno nudo, classificabile come incolto sterile, con assenza totale di sostanza organica nello strato superficiale, non coeso ma sciolto a seguito di passaggio ripetuto di mezzi d'opera che ne hanno alterato la struttura” mentre prima della trasformazione era classificabile come “bosco di neoformazione, con età presunta di circa 35 anni”.
Tale circostanza è emersa anche dalle testimonianze rese dai testi escussi in corso di causa di entrambe le parti. In particolare, sia il Tecnico del Servizio Forestale Dott. che l'agente che ha Persona_1 redatto il verbale, hanno confermato che nell'area vi era un bosco di neoformazione, mentre il teste di parte ricorrente, dipendente della ha confermato che vennero effettuati dei tagli di piante Parte_4
seppur di piccole dimensioni, cespugli.
Irrilevante si ritiene ai fini del decidere se il taglio sia avvenuto con mezzi meccanici o meno.
Vanno infine analizzate le eccezioni opposte dal sig. il quale contesta “l'attribuzione in Parte_3 capo all'odierno ricorrente di un duplice titolo di responsabilità – ex articolo 6 con l'ordinanza n. 32 ed pagina 6 di 11 ex art. 5 con l'ordinanza n. 33 – non consentendo di comprendere in concreto quali siano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'affermata responsabilità essendo stati fatti valere nei confronti dello stesso titoli di responsabilità tra loro inconciliabili e incompatibili”. Preliminarmente si osserva che entrambe le ordinanze ed il verbale ad esso presupposto sono state emesse nei confronti di quale socio accomandatario dell in quanto proprietaria Parte_3 Parte_5 del terreno;
ciò si evince sia nel “preso atto” delle ordinanze e nella parte sanzionatoria e dispositiva in cui viene riportato “...Sig. come sopra generalizzati...” facendo così espresso riferimento Parte_3
alla qualifica di socio accomandatario di dell'Azienda sopra indicata. Parimenti nel verbale Parte_3
di contestazione di illecito amministrativo n. 11/18 elevato dai Carabinieri Forestali di , atto CP_3
presupposto alle ordinanze impugnate, il sig. è stato correttamente generalizzato ed individuato Pt_3
come trasgressore in solido.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente questo Giudice ritiene che le violazioni Parte_3
contestate ex art. 6 ed ex art. 5 della legge non siano una duplicazione delle sanzioni bensì siano due violazioni che possono essere contestate in modo autonomo e distinto.
L'art. 5 della legge disciplina il concorso di persone nell'illecito amministrativo prevedendo che qualora più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace la sanzione per questa disposta. Questa disposizione ricalca la lettera dell'articolo 110 del codice penale secondo cui “quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita”. Il concorso sussiste quindi quando più persone commettono insieme una violazione che astrattamente può essere realizzata anche da una persona.
Al riguardo va precisato che l'articolo 5 della legge 689/1981 estende i principi del sistema penale al diritto amministrativo punitivo (Cass. 19.07.2001 n. 9837). Secondo la giurisprudenza la previsione contenuta nell'articolo 5 rende “applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza la volontà di portare un contributo materiale psicologico nella realizzazione dell'illecito perseguito da tutti”. (Cass. n.1876 del
2000, Cass. 19.07.2001 n. 9837).
Dunque, essendo previsto nell'art. 5 che “ciascun concorrente soggiace alla sanzione amministrativa”, nel caso in cui sussistono una pluralità di soggetti attivi nell'illecito, la sanzione è dovuta all'amministrazione per tante volte quanti sono i concorrenti dell'illecito, di conseguenza il pagamento pagina 7 di 11 da parte di uno non estingue l'obbligazione sanzionatoria degli altri partecipi.
Va detto che spesso la figura del concorrente nell'illecito viene confusa con quella del responsabile solidale;
invece, si tratta di istituti profondamente diversi (in giurisprudenza si ribadisce la distinzione tra il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa e la fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 689/1981, si veda Cassaz. N. 2088 del 2000).
Nel sistema di diritto amministrativo punitivo infatti, alla previsione dell'articolo 5 L. 689/1981, segue il disposto dell'articolo 6; quest'ultima norma contempla una serie di figure obbligate in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, si tratta di soggetti che pur non essendone in alcun modo autori della condotta illecita o di frazioni di essa sono chiamati a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria secondo lo schema della solidarietà passiva di cui agli articoli 1292 e seguenti del codice civile, a differenza dei concorrenti nell'illecito che hanno apportato un contributo agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto.
Il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 risponde alla preminente finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. L'obbligato solidale che ricopre una posizione c.d. accessoria rispetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione, viene ad acquisire una posizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tutte le fasi del procedimento sanzionatorio rendendo la realizzazione del diritto del creditore più sicura ed agevole, ampliando la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione.
Ciò detto, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è pertanto del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo.
Come affermato dalla recente giurisprudenza, “Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della pagina 8 di 11 trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della
L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. (Cass. civ., sez. II, ord., 28 novembre 2023 n. 33027)”.
Premesso ciò, si può rilevare che se dal punto di vista statico entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa, dal punto di vista dinamico le situazioni sono profondamente diverse;
in caso di concorso nell'illecito amministrativo ciascun concorrente soggiace a una sanzione ed il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri, mentre nell'ipotesi della responsabilità solidale la medesima sanzione è dovuta una sola volta da uno qualsiasi degli obbligati e l'adempimento di uno libera tutti.
Fatte queste necessarie premesse, andando ad analizzare il caso di specie, va rilevato che l'azienda ricorrente è stata sanzionata con l'ordinanza n. 33 per aver concorso nella commissione della violazione inquanto pur essendo a conoscenza di quanto si stava verificando sul proprio terreno non ha fatto alcunché per evitarlo e dunque ha concorso nella commissione dell'illecito con la sua condotta omissiva. Si ritiene infatti che l fosse a conoscenza di quanto avveniva Parte_5
sul terreno di sua proprietà ciò anche in considerazione del fatto che l'autorità competente aveva rilasciato regolare autorizzazione al taglio del bosco su di una particella limitrofa e che la società aveva chiesto autorizzazione al proprietario allo stoccaggio della legna, come risulta Parte_4
dichiarato dalla ditta che ha effettuato il taglio alla pagina n. 3 del proprio atto di impugnazione dell'ordinanza n. 32 (vedasi all. 5). Ciò nonostante, fosse stata informata dell'intenzione di effettuare lo stoccaggio della legna sul terreno di sua proprietà la ricorrente non impediva alla società la Parte_4
sua opera di trasformazione con ciò concorrendo nella sua condotta illecita. Non vi dubbio altresì che la ricorrente in quanto proprietaria di un bosco ed esperta nel settore del taglio, era a conoscenza delle conseguenze che avrebbe comportato lo stoccaggio della legna sul terreno di sua proprietà e che ciò ne avrebbe determinato una trasformazione di lungo periodo.
Parimenti legittima è l'emissione dell'ordinanza n. 32 (impugnata nel procedimento RG 2042/2018) al
Sig. quale socio accomandatario dell e obbligato in solido Parte_3 Parte_5
della società che effettuò il taglio del bosco emessa ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, “Il Parte_4
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.”.
Posto ciò, all'esito dell'istruttoria è risultato provato che i ricorrenti abbiano posto in essere, ciascuno pagina 9 di 11 per il proprio ruolo e conseguente responsabilità, una trasformazione del terreno in assenza di autorizzazione, realizzando una condotta illecita, legittime sono dunque le violazioni contestate.
Ritenuta pertanto la fondatezza degli accertamenti e la responsabilità degli autori degli illeciti, nonché la legittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo emersa una prova contraria convincente rispetto a quanto accertato dagli agenti, l'opposizione deve essere respinta e confermati gli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, va detto che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). Considerato che nel caso di specie le cause sono state riunite solo dopo il deposito delle note conclusive, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati separatamente per ciascuna causa. Posto ciò i ricorrenti e il sig. Parte_4 Pt_3 in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario dell'
[...] Parte_10
devono essere condannati a rimborsare le spese di lite all'
[...] [...]
che liquida in complessivi € 1.278,00 ciascuna, secondo i minimi tariffari Controparte_3
tenuto conto della complessità della questione e del valore della causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, per le cause n. 2027/2018 R.G. e n. 2042/2018 R.G. Condanna altresì l'
[...]
a rimborsare le spese di lite all' Parte_10 [...]
che liquida in complessivi per € 1.278,00 sempre secondo i minimi Controparte_3
tariffari tenuto conto della complessità della questione e del valore della causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per la causa n. 2045/2018 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti e al Parte_4 Parte_10 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_3 in complessivi € 1.278,00 ciascuno oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per le cause n.
2027/2018 R.G. e n. 2042/2018 R.G.
Condanna l' a rimborsare le spese di lite Parte_10 all' che liquida in complessivi per € 1.278,00, oltre Controparte_3
pagina 10 di 11 rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per la causa n. 2045/2018 R.G.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 11 di 11